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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 876/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 863/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1817/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 25/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03D700495 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03D700495 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03D700495 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/ Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato l'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza n.
1817/02/22 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, depositata il 25/07/2022, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. TYX03D700495/2021, per l'anno d'imposta 2016, nel quale erano stati consacrati tutti i rilievi riportati nel verbale di constatazione notificato in data 4/12/2020, a seguito della verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Capo D'Orlando per gli anni d'imposta dal 2016 al 2020. In esito alla costituzione dell'appellato, che contestava, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza del
26/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente la Corte che il Giudice di prime cure ha annullato l'atto impugnato , prendendo atto che l'Ufficio aveva prodotto in giudizio un provvedimento di delega di firme diverso da quello indicato nell'avviso di accertamento, senza entrare quindi, nel merito della contestazione. In questo grado del giudizio l'Ufficio ha depositato, ex art.58, 2° comma, del D.Lgs n. 546/92, il provvedimento di conferimento delle deleghe di firma predisposto dal Direttore Provinciale pro tempore, n. 34 del
21/5/2021, unitamente all'allegato “C” ove sono indicati tutti i funzionari di terza area delegati alla firma degli atti. Alla luce della produzione, va ritenuta infondata l'eccezione di nullità dell'atto impositivo per difetto di valida sottoscrizione, tenuto conto del fatto che l'Ufficio ha esercitato legittimamente, e conformemente all'art. 42 DPR 600/73, il potere impositivo. Infatti nel prodotto allegato C “ufficio controlli”, nella prima parte, sono indicati esattamente con nome e cognome e ruolo ricoperto nell'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate di tutti i funzionari delegati ed il loro potere di sottoscrivere gli atti, ancorché su delega del Direttore Provinciale. D'altra parte l'art 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che «
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato». Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale ( vedi da ultimo Cass
Civ n 10379/2022) , «la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma -
e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato Ric. 2020 n. 02094 sez. MT - ud. 08-02-2022 -5- imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa
»(cfr. tra le tante anche Cass. nr. 8814/2019, 23433/2019 e 18675/2020).
Perciò con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (art. 11, comma 1, lett. c ed, Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. La delega, pertanto, non deve indicare le cause che ne hanno resa necessaria l'adozione (quali la carenza di personale, l'assenza per malattia, una vacanza d'organico, ecc.), il termine di validità e, neanche, il nominativo del soggetto delegato. E' ovvio che l'Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, quindi, con onere della prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova ex Cass., 2 dicembre 2015, n.
24492), a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale ( vedi Cass. n. 14877 del 2016; Cass. n. 15781 del 2017; Cass. n.
5200/2018). Orbene, nel caso in esame la delega prodotta non è certo una delega in bianco ma una delega che, ancorché cumulativa nella forma, delimita compiutamente i compiti ed i poteri di ogni figura apicale esattamente identificata. Va altresì vada disattesa la eccezione di nullità sollevata dall'appellata nella comparsa responsiva per presunto difetto di legittimazione del funzionario a sottoscrivere l'atto di appello. Intanto occorre precisare che non possono trasporsi alla disciplina in tema di legittimazione processuale dell'agenzia alla redazione dell'atto di impugnazione e/o di costituzione , i principi espressi in punto di delega del Direttore al compimenti degli atti fiscali ( vedi sul punto Cass nn 22800 e 22803 del
2015) . La legittimazione processuale viene conferita dall'art. 11 c.2 d.lgs. n. 546/1992 impersonalmente all'Agenzia (e prima di essa all'articolazione ministeriale) e non al Direttore, come invece prevede l'art. 42
dPR n. 600/73. Si tratta di una previsione normativa che, all'evidenza, lascia molto più spazio alla organizzazione interna dell'Agenzia. Nemmeno la disciplina di cui al ricordato art. 11 indica espressamente una qualifica professionale del soggetto che è chiamato a firmare l'atto processuale nell'interesse dell'Agenzia. In questa prospettiva va intesa la giurisprudenza del Supremo Collegio secondo la quale, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio del Ministero delle finanze (oggi ufficio locale dell'Agenzia delle entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze. Ne discende che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell'atto dall'ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, ancorché recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l'atto provenga dall'ufficio che ne esprima la volontà"- Cass. n. 874/2009, richiamata da Cass. n. 26004/2013; Cass. n. 12768/06, Cass. n.
27423/2013 Cass. n. 13551/10; Cass. n. 20628/2015. Orbene, non essendo mai stato posto in dubbio dall'appellato che l'atto processuale d'appello fosse stato sottoscritto da soggetto incardinato nell'Agenzia delle entrate, discutendosi unicamente della prova che il sottoscrittore fosse munito dei poteri di firma non
è possibile dubitare che l'atto sia promanazione dalla struttura legittimata, recando la firma di soggetto legittimato in base ad un'organizzazione interna che non risulta avere usurpato poteri al medesimo non conferiti.
Passando ad esaminare il merito, va rigettata la eccezione di nullità della verifica per presunta eccessiva durata. E' pacifico infatti, nell'insegnamento del Supremo Collegio, che il termine di cui all'art. 12, comma
5, va computato avendo esclusivo riferimento ai giorni trascorsi dai verificatori in azienda. Ed in ogni caso la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare la natura ordinatoria dei termini previsti dall'art. 12 comma 5 della L. 212 del 2000. Così In una recente sentenza ( vedi Cassazione n
10773/2023) la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza di appello che aveva considerato i termini di permanenza come perentori in forza dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, e li aveva conteggiati non computando solo i giorni di permanenza effettiva, ma tutti i giorni della verifica, dall'apertura alla chiusura, sancendo così la nullità di una verifica protrattasi per quasi un anno.
Secondo il Supremo Collegio, invece, diversamente da quanto previsto nell'ambito del processo penale
(v. l'art. 407 comma 3 c.p.p.) non vi è rinvenibile nel nostro ordinamento alcuna norma che renda invalidi gli atti compiuti (o inutilizzabili le prove raccolte) decorso il termine di legge, o che determini la nullità derivata dell'atto impositivo o la sopravvenuta carenza del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Tale opzione ermeneutica è stata giustificata in base al mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati ( così Cass n 7584/2015 e n 24690/2014).
Quanto all'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per presunta violazione dell'art.20 della legge
44/1999, essa va valutata alla luce del dato normativo. L'art. 20 della Legge 23.2.1999 n. 44, al comma 2, prevede che “a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni”. L'art. 20 della Legge 23.2.1999 n. 44, al comma 7-ter, prevede che “nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo”.
Nel caso in esame l'avviso di accertamento si riferisce all'anno d'imposta 2016, l'evento estorsivo di cui è stato vittima il rappresentante legale della società è avvenuto in un arco temporale dal 26.9.2014 al 03.10.2014. Risulta che il Nominativo_1 ha presentato l'istanza di accesso al fondo di solidarietà delle vittime estorsione in data 09.07.2015 e in data 11.12.2018 il procuratore della repubblica di Messina ha emesso il provvedimento favorevole alla sospensione dei termini della procedura, anche tenuto conto del fatto che gli estortori, sottoposti a misura cautelare, sono stati condannati con sentenza passata in giudicato.
Sulla scorta dell'art. 20 comma 7 legge 44/1999, deve perciò ritenersi che tutti gli adempimenti fiscali andavano ritenuti prorogati di tre anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. L'ufficio ha notificato l'atto impugnato il 22/6/2021, perciò prima della scadenza dei tre anni di proroga e perciò durante il periodo di sospensione. Nessun dubbio può invero essere posto sul fatto che i termini di scadenza degli adempimenti fiscali debbono decorrere dal provvedimento di sospensione dell'11.12.2018, e non dal 2014 come erroneamente ritenuto dall'Ufficio. Ne consegue che l'atto impugnato va annullatoperchè illegittimo, in conformità al pronunziamento del Supremo Collegio
(Cassazione 14015/2024) che ha stabilito che tale sospensione rende il debito temporaneamente inesigibile, bloccando non solo le procedure esecutive ma anche l'emissione di atti prodromici , estendendo la protezione oltre la sola fase esecutiva. Il ricorso proposto in primo grado va perciò accolto nel merito, rimanendo assorbite tutte le altre ragioni di gravame.
Spese processuali di entrambi i gradi compensate anche tenuto conto della infondatezza di talune eccezioni proposte dall'appellata.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie nel merito il ricorso proposto in primo grado dalla società Resistente_1 s.r,l, . Spese compensate.
Messina lì 26/1/2026 Il Presidente estensore
D.ssa M. P. LAZZARA
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 863/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1817/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 25/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03D700495 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03D700495 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03D700495 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/ Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato l'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza n.
1817/02/22 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, depositata il 25/07/2022, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. TYX03D700495/2021, per l'anno d'imposta 2016, nel quale erano stati consacrati tutti i rilievi riportati nel verbale di constatazione notificato in data 4/12/2020, a seguito della verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Capo D'Orlando per gli anni d'imposta dal 2016 al 2020. In esito alla costituzione dell'appellato, che contestava, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza del
26/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente la Corte che il Giudice di prime cure ha annullato l'atto impugnato , prendendo atto che l'Ufficio aveva prodotto in giudizio un provvedimento di delega di firme diverso da quello indicato nell'avviso di accertamento, senza entrare quindi, nel merito della contestazione. In questo grado del giudizio l'Ufficio ha depositato, ex art.58, 2° comma, del D.Lgs n. 546/92, il provvedimento di conferimento delle deleghe di firma predisposto dal Direttore Provinciale pro tempore, n. 34 del
21/5/2021, unitamente all'allegato “C” ove sono indicati tutti i funzionari di terza area delegati alla firma degli atti. Alla luce della produzione, va ritenuta infondata l'eccezione di nullità dell'atto impositivo per difetto di valida sottoscrizione, tenuto conto del fatto che l'Ufficio ha esercitato legittimamente, e conformemente all'art. 42 DPR 600/73, il potere impositivo. Infatti nel prodotto allegato C “ufficio controlli”, nella prima parte, sono indicati esattamente con nome e cognome e ruolo ricoperto nell'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate di tutti i funzionari delegati ed il loro potere di sottoscrivere gli atti, ancorché su delega del Direttore Provinciale. D'altra parte l'art 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che «
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato». Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale ( vedi da ultimo Cass
Civ n 10379/2022) , «la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma -
e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato Ric. 2020 n. 02094 sez. MT - ud. 08-02-2022 -5- imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa
»(cfr. tra le tante anche Cass. nr. 8814/2019, 23433/2019 e 18675/2020).
Perciò con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (art. 11, comma 1, lett. c ed, Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. La delega, pertanto, non deve indicare le cause che ne hanno resa necessaria l'adozione (quali la carenza di personale, l'assenza per malattia, una vacanza d'organico, ecc.), il termine di validità e, neanche, il nominativo del soggetto delegato. E' ovvio che l'Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, quindi, con onere della prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova ex Cass., 2 dicembre 2015, n.
24492), a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale ( vedi Cass. n. 14877 del 2016; Cass. n. 15781 del 2017; Cass. n.
5200/2018). Orbene, nel caso in esame la delega prodotta non è certo una delega in bianco ma una delega che, ancorché cumulativa nella forma, delimita compiutamente i compiti ed i poteri di ogni figura apicale esattamente identificata. Va altresì vada disattesa la eccezione di nullità sollevata dall'appellata nella comparsa responsiva per presunto difetto di legittimazione del funzionario a sottoscrivere l'atto di appello. Intanto occorre precisare che non possono trasporsi alla disciplina in tema di legittimazione processuale dell'agenzia alla redazione dell'atto di impugnazione e/o di costituzione , i principi espressi in punto di delega del Direttore al compimenti degli atti fiscali ( vedi sul punto Cass nn 22800 e 22803 del
2015) . La legittimazione processuale viene conferita dall'art. 11 c.2 d.lgs. n. 546/1992 impersonalmente all'Agenzia (e prima di essa all'articolazione ministeriale) e non al Direttore, come invece prevede l'art. 42
dPR n. 600/73. Si tratta di una previsione normativa che, all'evidenza, lascia molto più spazio alla organizzazione interna dell'Agenzia. Nemmeno la disciplina di cui al ricordato art. 11 indica espressamente una qualifica professionale del soggetto che è chiamato a firmare l'atto processuale nell'interesse dell'Agenzia. In questa prospettiva va intesa la giurisprudenza del Supremo Collegio secondo la quale, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio del Ministero delle finanze (oggi ufficio locale dell'Agenzia delle entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze. Ne discende che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell'atto dall'ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, ancorché recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l'atto provenga dall'ufficio che ne esprima la volontà"- Cass. n. 874/2009, richiamata da Cass. n. 26004/2013; Cass. n. 12768/06, Cass. n.
27423/2013 Cass. n. 13551/10; Cass. n. 20628/2015. Orbene, non essendo mai stato posto in dubbio dall'appellato che l'atto processuale d'appello fosse stato sottoscritto da soggetto incardinato nell'Agenzia delle entrate, discutendosi unicamente della prova che il sottoscrittore fosse munito dei poteri di firma non
è possibile dubitare che l'atto sia promanazione dalla struttura legittimata, recando la firma di soggetto legittimato in base ad un'organizzazione interna che non risulta avere usurpato poteri al medesimo non conferiti.
Passando ad esaminare il merito, va rigettata la eccezione di nullità della verifica per presunta eccessiva durata. E' pacifico infatti, nell'insegnamento del Supremo Collegio, che il termine di cui all'art. 12, comma
5, va computato avendo esclusivo riferimento ai giorni trascorsi dai verificatori in azienda. Ed in ogni caso la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare la natura ordinatoria dei termini previsti dall'art. 12 comma 5 della L. 212 del 2000. Così In una recente sentenza ( vedi Cassazione n
10773/2023) la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza di appello che aveva considerato i termini di permanenza come perentori in forza dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, e li aveva conteggiati non computando solo i giorni di permanenza effettiva, ma tutti i giorni della verifica, dall'apertura alla chiusura, sancendo così la nullità di una verifica protrattasi per quasi un anno.
Secondo il Supremo Collegio, invece, diversamente da quanto previsto nell'ambito del processo penale
(v. l'art. 407 comma 3 c.p.p.) non vi è rinvenibile nel nostro ordinamento alcuna norma che renda invalidi gli atti compiuti (o inutilizzabili le prove raccolte) decorso il termine di legge, o che determini la nullità derivata dell'atto impositivo o la sopravvenuta carenza del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Tale opzione ermeneutica è stata giustificata in base al mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati ( così Cass n 7584/2015 e n 24690/2014).
Quanto all'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per presunta violazione dell'art.20 della legge
44/1999, essa va valutata alla luce del dato normativo. L'art. 20 della Legge 23.2.1999 n. 44, al comma 2, prevede che “a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni”. L'art. 20 della Legge 23.2.1999 n. 44, al comma 7-ter, prevede che “nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo”.
Nel caso in esame l'avviso di accertamento si riferisce all'anno d'imposta 2016, l'evento estorsivo di cui è stato vittima il rappresentante legale della società è avvenuto in un arco temporale dal 26.9.2014 al 03.10.2014. Risulta che il Nominativo_1 ha presentato l'istanza di accesso al fondo di solidarietà delle vittime estorsione in data 09.07.2015 e in data 11.12.2018 il procuratore della repubblica di Messina ha emesso il provvedimento favorevole alla sospensione dei termini della procedura, anche tenuto conto del fatto che gli estortori, sottoposti a misura cautelare, sono stati condannati con sentenza passata in giudicato.
Sulla scorta dell'art. 20 comma 7 legge 44/1999, deve perciò ritenersi che tutti gli adempimenti fiscali andavano ritenuti prorogati di tre anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. L'ufficio ha notificato l'atto impugnato il 22/6/2021, perciò prima della scadenza dei tre anni di proroga e perciò durante il periodo di sospensione. Nessun dubbio può invero essere posto sul fatto che i termini di scadenza degli adempimenti fiscali debbono decorrere dal provvedimento di sospensione dell'11.12.2018, e non dal 2014 come erroneamente ritenuto dall'Ufficio. Ne consegue che l'atto impugnato va annullatoperchè illegittimo, in conformità al pronunziamento del Supremo Collegio
(Cassazione 14015/2024) che ha stabilito che tale sospensione rende il debito temporaneamente inesigibile, bloccando non solo le procedure esecutive ma anche l'emissione di atti prodromici , estendendo la protezione oltre la sola fase esecutiva. Il ricorso proposto in primo grado va perciò accolto nel merito, rimanendo assorbite tutte le altre ragioni di gravame.
Spese processuali di entrambi i gradi compensate anche tenuto conto della infondatezza di talune eccezioni proposte dall'appellata.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie nel merito il ricorso proposto in primo grado dalla società Resistente_1 s.r,l, . Spese compensate.
Messina lì 26/1/2026 Il Presidente estensore
D.ssa M. P. LAZZARA