Ordinanza cautelare 22 aprile 2022
Accoglimento
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/06/2023, n. 6104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6104 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2023
N. 06104/2023REG.PROV.COLL.
N. 02667/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2667 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sofia Pasquino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Pasquali, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative – Direzione Politiche Abitative – Ufficio Graduatorie Bando ERP 2012, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02585/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Pasquino e Pasquali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’ odierno appellante, già originario ricorrente, ha impugnato dinanzi al T.a.r. del Lazio- Roma la nota prot. n. QC/60857 del 3.12.2021 con cui il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale gli ha comunicato la non ammissibilità della domanda di partecipazione al bando generale 2012 per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) in quanto “utilizzatore immobili ERP (immobili siti in via -OMISSIS-dal 12.2.2004 al 27.9.2005 e in via -OMISSIS- dal 19.7.2013 al 16.6. 2016)” , in uno ad ogni atto presupposto e/o consequenziale.
2. Con la sentenza in epigrafe resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., nella resistenza del Comune, il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso ritenendo in sintesi sussistente un’ipotesi di occupazione abusiva di alloggi di E.R.P. sulla base delle risultanze anagrafiche dalle quali emergeva che il ricorrente era stato residente nei periodi indicati nei suddetti alloggi e, quindi, utilizzatore senza titolo.
2.1. Il Tribunale ha rilevato altresì come fosse del pari ininfluente ai fini dell’assegnazione di alloggio di E.R.P. il fatto di essere sia beneficiario del servizio di assistenza alloggiativa temporanea presso il C.A.T.T. di via Beniamino Segre n. 56, che avente diritto al c.d. Buono Casa, in quanto l’assistenza alloggiativa temporanea e l’assegnazione di alloggio di E.R.P. sono fattispecie del tutto diverse per presupposti e requisiti per l’accesso.
3. L’appello proposto censura la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione del bando generale di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia popolare, della legge regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 12, del Regolamento Regionale n. 2 del 20 settembre 2000, delle previsioni di cui alla legge sul procedimento amministrativo sotto plurimi profili, nonché per violazione del giudicato e del generale principio del “ne bis in idem”, contestando altresì l’eccesso di potere per “parzialità dell’azione amministrativa, disparità di trattamento, travisamento, carente istruttoria, carente e/o contraddittoria motivazione, anche su un punto decisivo della controversia” .
3.1. In particolare, l’appellante lamenta che la sentenza sarebbe inficiata da vizio di ultrapetizione per aver ritenuto sussistente una situazione di occupazione abusiva di alloggio E.R.P., cui il provvedimento impugnato non fa invece alcun riferimento (avendo soltanto contestato, e peraltro genericamente, la mera “utilizzazione” degli alloggi in questione).
3.2. Rappresenta poi che tale occupazione abusiva è insussistente e comunque indimostrata, in quanto, contrariamente alle risultanze delle certificazioni anagrafiche, l’appellante non ha mai fruito degli alloggi indicati, essendo egli senza fissa dimora e beneficiario del servizio di assistenza temporanea alloggiativa dal 3 dicembre 2014, come risulta dagli atti di causa e accertato dalla sentenza del TAR Lazio 10185/2018, passata in giudicato.
3.4. Roma Capitale si è costituita in resistenza con memoria difensiva con cui ha evidenziato ulteriori circostanze sopravvenute ai provvedimenti impugnati e concernenti anche il contenzioso che ha determinato l’annullamento del provvedimento di revoca del servizio di assistenza alloggiativa per occupazione abusiva nei confronti dell’odierno appellante.
3.5. Con ordinanza n. 1859 del 22 aprile 2022 il Collegio, ravvisando i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora , ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata nei sensi e termini di cui in motivazione, ai soli fini del riesame della posizione dell’appellante, ed ha assegnato all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione dall’ordinanza per provvedere agli adempimenti indicati.
3.6. All’udienza del 15 dicembre 2022, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
4. L’appello è fondato e va accolto nei sensi e termini di seguito indicati.
5. In particolare, è fondata in via assorbente la doglianza concernente il difetto di istruttoria e di motivazione che vizia i provvedimenti impugnati.
6. È pacifico che con questi ultimi l’amministrazione non ha contestato l’occupazione abusiva o la locazione sine tutulo degli alloggi di E.R.P. (e, cioè, la specifica fattispecie costituente causa di esclusione dalla partecipazione al bando per l’assegnazione dei detti alloggi) come ritenuto dalla sentenza di primo grado (tant’è che nei confronti dell’interessato non risulta esser mai stato emesso alcun ordine di rilascio o di sgombero di immobili occupati senza titolo), bensì soltanto il loro utilizzo per determinati periodi, desunto unicamente dalle risultanze del certificato anagrafico storico.
6.1. A riprova di tale utilizzazione degli immobili, l’Amministrazione ha infatti versato in atti il “Certificato Storico Anagrafico” dell’interessato, da cui si evince che quest’ultimo avrebbe risieduto presso i predetti alloggi di E.R.P., dapprima in -OMISSIS- (dal 12.2.2004 al 27.09.2005) e poi alla -OMISSIS- (dal 19.7.2013 al 16.6.2016).
6.2. Senonché tali risultanze delle certificazioni anagrafiche non sono di per sé sufficienti a comprovare adeguatamente l’utilizzazione degli immobili in parola da parte dell’appellante, che appare invece smentita dalle circostanze allegate e provate da quest’ultimo.
6.3. Infatti, l’appellante, in quanto senza fissa dimora, già dal 4 settembre 2014 ha ottenuto l’assegnazione di un alloggio presso il C.A.A.T. di via -OMISSIS- in Roma essendo da tale data beneficiario di assistenza alloggiativa temporanea presso la ridetta struttura comunale, come accertato dalle sentenze del T.a.r. Lazio n. 6895/2017 e n. 10185/2018, passate in giudicato.
6.4. Tale circostanza smentisce dunque che l’appellante abbia risieduto presso l’immobile di -OMISSIS- fino al 16.06.2016, come affermato dai provvedimenti impugnati prima e dalla sentenza di primo grado poi.
6.5. L’alloggio di via -OMISSIS-è invece legittimamente assegnato alla famiglia della convivente dell’appellante.
6.6. Inoltre, da entrambi gli alloggi l’appellante risulta da tempo cancellato per irreperibilità e precisamente: dall’alloggio di via -OMISSIS-in data 28.9. 2005 e da quello di via -OMISSIS- in data 17.6.2016.
6.7. Il complesso di tali circostanze non consente dunque ad avviso del Collegio di ritenere adeguatamente provata l’effettiva utilizzazione degli alloggi di E.R.P. da parte del signor -OMISSIS- nei periodi rispettivamente indicati nei provvedimenti comunali.
6.8. Invero, secondo consolidata giurisprudenza la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; pertanto, qualora la residenza anagrafica non corrisponda a quella di fatto, è di questa che bisogna tener conto con riferimento alla residenza effettiva, quale si desume dall'art. 43 c.c., e la prova della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o anche in contrasto con esse (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7730).
6.9. Nel caso di specie le indicazioni emergenti dall’anagrafe comunale non sono decisive, risultando superate dalla valutazione di altri elementi che nel caso di specie inducono a dubitare della effettiva utilizzazione degli alloggi di E.R.P. da parte dell’appellante: l’istruttoria condotta da Roma Capitale non ha, pertanto, adeguatamente dimostrato che l’appellante abbia effettivamente utilizzato i suddetti alloggi di E.R.P. nei periodi certificati dal Comune, come affermato dalla sentenza impugnata.
7. In conclusione, l’appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado va riformata, a ciò conseguendo l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento dei provvedimenti impugnati, fatto salvo il riesercizio del potere da parte di Roma Capitale.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo e annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e termini di cui in motivazione.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’appellante che liquida forfettariamente in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.