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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale composto dai sig.ri magistrati:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 11723 / 2024 avente ad oggetto rettificazione di attribuzione di sesso promossa da
( c.f. ) – parte attrice Parte_1 C.F._1
Difensore: Avv. Ilaria Gibelli;
domicilio eletto: Genova Viale Sauli 5/28 presso lo studio del difensore nei confronti di
DI GENOVA Controparte_1
CONCLUSIONI:
parte attrice: come all'udienza del 20.3.2025;
Pubblico Ministero: come da parere favorevole del 10.12.2024
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di causa promossa da al fine di essere autorizzata alla Parte_1 rettificazione di sesso ai sensi dell'art. 1 L. 14.4.1982 n. 164 da femminile a maschile nonché alla esecuzione dei trattamenti chirurgici all'uopo necessari.
Come risulta dalle certificazioni anagrafiche in atto ( doc. 2 ) la ricorrente è libera di stato e non ha figli, talchè il contraddittorio è stato costituito nei confronti del solo ufficio del Pubblico Ministero che si è pronunciato favorevolmente all'accoglimento della domanda.
La norma che autorizza la rettificazione dell'attribuzione di sesso e ne individua i presupposti è, come noto, quella dell'art. 1 L. 164/1982; secondo tale norma presupposto per ottenere la rettificazione è l'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali;
Secondo un'interpretazione da ritenersi ormai consolidata anche grazie a plurimi e dirimenti interventi della Corte Costituzionale la norma non impone un rapporto di propedeuticità tra adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali e rettificazione e consente la rettificazione anche prima e a prescindere dal trattamento chirurgico quando comunque possa ritenersi che la persona interessata, a seguito di un percorso consapevolmente intrapreso, abbia acquisito in modo tendenzialmente definitivo una nuova identità di genere.
Sul punto appaiono illuminanti le considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221/2015:
“ La disposizione censurata costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale e ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo all'identità personale, rientranti a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona ( art. 2 Cost. e 8 delle CEDU ). Ciò emerge anche dalla sua formulazione letterale, ove stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle “ intervenute modificazioni dei…caratteri sessuali “. Viene quindi lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle e la mancanza di un riferimento testuale a queste ultime ( modalità chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita ), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute. La disposizione censurata svolge dunque il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come diritto all'identità personale ( art. 2 Cost. e 8 della CEDU
) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute ( sent. N. 161 del 1985 )”.
Orientamento che la Corte ha poi ribadito con la sentenza n. 185/2017.
Alle medesime conclusioni della Corte Costituzionale era peraltro autonomamente pervenuta anche la Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza n. 15138 del 20.7.2015 dove si afferma che: “ la rettificazione dei registri dello stato civile dell'attribuzione di sesso non richiede necessariamente una preventiva modifica dei caratteri sessuali primari;
l'acquisizione di una nuova identità di genere può infatti essere il frutto di un diverso percorso individuale, purchè la serietà e l'univocità di detto percorso e la compiutezza dell'approdo finale siano rigorosamente accertate in sede giudiziale “.
Sulla scorta di tali autorevolissimi precedenti la giurisprudenza di merito si è
2 definitivamente consolidata ( cfr. da ultimo ex multis Trib. Milano sez. I n. 6914 in data 11.7.2019 e Trib. Torino sez. VII n. 2156 del 7.5.2019 ) nel ritenere che l'autorizzazione alla rettificazione possa e debba essere data tutte le volte in cui da un lato la richiesta risulti espressione di una scelta consapevole e definitiva e dall'altro possa ritenersi tendenzialmente compiuto, pur senza necessità di modifica dei caratteri sessuali primari, il percorso di transizione verso un'identità di genere diverso rispetto a quello risultante dalle risultanze anagrafiche.
A tali approdi interpretativi, che costituiscono il c.d. diritto vivente in materia, questo Tribunale ritiene di doversi attenere tale soluzione apparendo come l'unica in grado di esprimere e garantire i valori costituzionali indicati dalla sentenza 221/2015 della Corte
Costituzionale.
Nel caso di specie, per le ragioni che andremo subito ad esporre, non solo la richiesta di rettificazione risulta espressione di una scelta consapevole e definitiva di parte attrice ma può ritenersi sostanzialmente compiuto e tendenzialmente irreversibile il percorso individuale intrapreso dalla parte di transizione verso un'identità di genere diversa da quella risultante dai registri anagrafici.
Va in primo luogo sottolineato come parte attrice sia attualmente sottoposta a trattamento ormonale, iniziato nell'anno 2021 e tuttora in corso ( cfr. certificazioni istituto auxologico italiano di Milano in atti ): già in data 22.6.2022 le dott.sse e Persona_1 Per_2 certificavano che, proprio in conseguenza della terapia ormonale indicata, “
[...]
( trattasi del nome prescelto dalla parte ai fini anagrafici n.d.a. ) mostra CP_2 virilizzazione soddisfacente, irsutismo, incremento della massa muscolare, ipertrofia clitoridea, abbassamento del tono della voce, assenza di ciclo mestruale. PA 125/80, fc 73b/min”-
La parte ha poi prodotto relazione redatta in data 15.3.2021 dal Prof. Persona_3 professore associato di psicologia clinica presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca che evidenzia da un lato l'assenza di problematiche psicopatologiche e di disturbi della personalità e dall'altro la presenza di disforia di genere ( DSM-5 ) di cui risultano soddisfatti tutti i criteri diagnostici.
Comparsa all'udienza del 21.3.2025, la parte, richiamando per intero le allegazioni del ricorso introduttivo, ha confermato il proprio desiderio di ottenere la rettificazione anagrafica di sesso in modo da adeguare la situazione anagrafica alla identità sessuale come percepita e vissuta e si è dichiarata consapevole delle conseguenze, anche di natura civilistica, conseguenti alla rettificazione.
Alla luce delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale deve pertanto ritenersi che le attuali risultanze anagrafiche della parte non corrispondano alla sua effettiva identità sessuale e debbano pertanto essere rettificate, a prescindere dalla rettifica chirurgica dei caratteri sessuali, che la parte ha comunque richiesto di potere effettuare nella piena consapevolezza, accertata da parte del Prof.
delle relative implicazioni e irreversibilità: persona del tutto capace di Per_3 Pt_1
3 autodeterminarsi sotto il profilo psichico, è sottoposta a cura ormonale;
ma ciò che più conta, alla luce delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza in considerazione dei valori costituzionali in gioco, è che tale trattamento ormonale così come il futuro eventuale intervento chirurgico, è conseguenza e non causa di una oggettiva discrasia tra l'identità sessuale anagrafica e biologica e l'identità sessuale come vissuta e percepita dalla parte, discrasia che ha generato in passato e genera tuttora sofferenze psichiche.
Può pertanto ritenersi sostanzialmente compiuto e tendenzialmente irreversibile il percorso della parte di acquisizione di una effettiva identità maschile.
Di conseguenza deve essere accolta la domanda di parte attrice di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso.
La parte nella prospettiva della propria transizione al genere maschile ha indicato la preferenza per il prenome . CP_2
Come è noto poi con la recente sentenza n. 143/2024 la Corte Costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto non corrisponde più alla ratio legis.
Ne consegue che, a parere di questo Collegio, non va più autorizzato l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, a cui potrà, se vorrà, sottoporsi se lo riterrà CP_2 necessario ai fini del pieno sviluppo della sua personalità. Le autorità sanitarie richieste perciò potranno e dovranno eseguire l'intervento direttamente, senza necessità di alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
In mancanza di soccombenza niente deve essere disposto sulle spese.
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PQM
Il Tribunale di Massa definitivamente provvedendo
Visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82 e art. 31 D.lvo 150/2011
1) RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a nata a [...] il Parte_1
16.6.1991 attribuendo il sesso maschile in luogo di quello femminile ed il prenome in luogo del prenome . CP_2 Pt_1 2) ORDINA all'Ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
3) NULLA a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 21.3.2025
MANDA ALLA CANCELLERIA PER LA COMUNICAZIONE DELLA PRESENTE SENTENZA ALL'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE . CP_3
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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