Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3218 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9403/2024 promossa da:
già (C.F. e Controparte_1 Controparte_2
P.IVA ) in persona del liquidatore, P.IVA_1 CP_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Schiavone del Foro di Napoli Nord ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Casal di Principe, via S. Lucia n. 64/66; opponente contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_4 P.IVA_2 dott. per procura rilasciata il 08.11.2023 a rogito Notaio Controparte_5
(rep. n. 12905/8314), rappresentata e difesa, giusta procura Persona_1 in atti, dall'avv. Marco Petrucci del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, sito in Milano, Piazza della Repubblica n. 9;
opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente : Controparte_1
pagina 1 di 10
Tribunale di Piacenza quale foro unico a conoscere della vertenza, e quale foro destinatae solutionis, di residenza del debitore, e/o di adempimento dell'obbligazione (forum obligationis); nonché nel merito per tutti i motivi esposti in premessa sia in fatto che in diritto, per evidente sperequazione e locupletazione delle somme richieste, per le tutte le motivazioni del presente atto qui per integralmente riportate trascritte. Con salvezza delle spese ed onorari di giudizio con l'aggiunta delle spese generali al 15,00% come per legge oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarre al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
Per parte opposta Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis così giudicare In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. per i motivi di cui alla presente comparsa di risposta, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte, in quanto del tutto infondata per i motivi esposti nel corrispondente paragrafo. Nel merito: - rigettare, perché infondata, sia in fatto che in diritto, l'opposizione proposta da già Controparte_1 al decreto ingiuntivo n. 962/2024 – R.G. n. 44661/2023 Controparte_6 emesso dal Tribunale di Milano, confermandolo integralmente ovvero condannare l'opponente a pagare a la somma di € Controparte_4
189.038,89= o la maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre ex art. 171-ter c.p.c. Con il favore delle spese e dei compensi professionali.”
pagina 2 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_4 dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica con la società (già , ha Controparte_1 Controparte_6 instato per la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore della somma di € 189.038,89, a titolo di corrispettivi contrattuali, oltre agli interessi e alle spese processuali.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione chiedendone la Controparte_1 revoca. Al riguardo, parte opponente ha dedotto: a) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore di quello di Piacenza quale luogo in cui l'opponente aveva la sua sede, era sorta l'obbligazione e doveva eseguirsi la somministrazione di energia elettrica, nonché quale luogo di residenza dell'opponente secondo la disciplina consumeristica;
b) che il contratto di somministrazione prodotto dall'opposta con il ricorso monitorio era privo della firma “analogica” del legale rappresentante di essa opponente giacché “sembrava” firmato “solo digitalmente”; c) che nel luogo di fornitura indicato nel su menzionato contratto (Strada Setteponti 16c, Piacenza) vi era un mero deposito e non la sede della società opponente che si trovava ad altro indirizzo;
d) che i consumi indicati nelle fatture erano sproporzionati anche tenuto conto della potenza del contatore prevista in contratto, pari a
30 Kw/h.
Costituitasi in giudizio, la società ha insistito per il rigetto Controparte_4 dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, parte opposta ha dedotto: a) l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale atteso che le parti avevano previsto all'art. 19.6 delle condizioni generali di contratto la competenza esclusiva del Tribunale
pagina 3 di 10 di Milano e che, in ogni caso, la competenza di quest'ultimo Tribunale risultava anche in base ai criteri di collegamento previsti dagli artt. 20 c.p.c.
e 1182 c.c., mentre risultava inapplicabile all'opponente- che era una società di capitali - il Foro del consumatore;
b) che il credito azionato in monitorio risultava dalle fatture prodotte con il ricorso per ingiunzione relative sia ai consumi effettivi della società opponente per il periodo da marzo a luglio 2023, sia al cd. corrispettivo Cmor in relazione all'utenza
POD IT001E53391746, sita a Piacenza, Strada dei Sette Ponti n. 16, così come indicato nel contratto e nelle fatture medesime;
c) che il contratto di somministrazione inter partes era stato sottoscritto dall'allora legale rappresentante della società opponente con firma elettronica ottenuta mediante “OTP”; d) che l'energia elettrica era stata somministrata all'utenza relativa al POD n. IT001E53391746 e che alcuna contestazione era stata sollevata nel corso del rapporto contrattuale dall'utente, avendo anzi quest'ultimo avanzato apposita richiesta di dilazione dei pagamenti delle fatture emesse da essa opposta;
e) che il punto di fornitura in parola era stato acquisito da essa opposta a seguito di “switch con voltura” da un precedente fornitore, circostanza che aveva reso impossibile, secondo la normativa di settore, la contestuale modifica della potenza del contatore che, dunque era rimasta pari a 225 KW, nonostante il diverso valore indicato in contratto, così come del resto risultava dalle fatture emesse dalla società distributrice;
f) che la fattura n. V01232659572 di € 121.286,59 era relativa al corrispettivo Cmor, previsto dal cd. TISIND, allegato alla Delibera Arera n.
593/2017/R versione integrata e modificata dalle deliberazioni
406/2018/R/com e 219/2020/R/com, applicato dal cd. fornitore entrante ma avente la funzione di salvaguardare il cd. fornitore uscente nelle ipotesi di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dal cliente finale nell'ultimo periodo di vigenza del contratto di fornitura.
pagina 4 di 10 Dichiarato, all'esito della prima udienza, il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo, la causa, in assenza di istanze istruttorie ad opera delle parti, è stata discussa oralmente all'udienza del 10.4.2025, dai difensori delle parti così come risulta dall'apposito verbale di udienza ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
Tanto premesso, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente nell'atto di citazione.
Infatti, premesso che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicata la competenza del giudice adito (cfr., tra molte, Cass. sent. n. 17374/2020), osserva il
Tribunale che nel caso di specie, l'eccezione sollevata da parte opponente
(convenuta in senso sostanziale) nell'atto di citazione non risulta completa, non avendo essa contestato tempestivamente la competenza del Tribunale adito con riferimento al criterio di collegamento previsto dall'art. 19, 1° comma, ultima parte, c.p.c., (relativo alla presenza, nel circondario del
Tribunale, di “uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”), di guisa che la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (v. tra molte Cass. n. 20597/2018: “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento
pagina 5 di 10 e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile
d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito”).
Deve, inoltre, escludersi l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 33, lett. u) del d. lgs. n. 206/2005. Giova, in proposito, richiamare il quadro normativo di riferimento, costituito, per un verso, dall'art. 3 del d. lgs. n. 206/2005, il quale, alla lettera a) definisce consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” e alla lettera c) qualifica come professionista “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale” e, per altro verso, l'art. 33, 2° comma, lett. u), del d. lgs. n.
206/2006 su citato, il quale considera “vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di… stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.
Ebbene, osserva il Tribunale che l'interpretazione della disciplina in esame sottesa alle difese di parte opponente, volta ad estendere la nozione di consumatore anche alle persone giuridiche, risulta del tutto contraddetta dalla chiara lettera della norma, la quale, espressamente, attribuisce la qualità di consumatore esclusivamente alle persone fisiche (vd. anche Cass.
n. 8419/2019 e Cass. n. 21763/2013) indipendentemente dalla verifica, richiesta invece nel caso in cui il contraente sia una persona fisica, della riconducibilità, o meno, in concreto, del contratto stipulato all'attività professionale svolta.
Ciò posto, osserva il Tribunale che l'opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
pagina 6 di 10 Giova, innanzitutto, rilevare, per quanto attiene al titolo della pretesa creditoria azionata in monitorio dall'opposta, che parte opponente, nell'atto di citazione, si è limitata a dedurre “che il contratto non è stato firmato in modo analogico dall'ex legale rappresentante della società opponente, sembra essere firmato solo digitalmente, recando solo la trascrizione del nome, del giorno ed ora, e manca comunque la firma del soggetto con poteri di rappresentanza per la . Controparte_4
Orbene, al riguardo deve escludersi che la difesa sopra riportata costituisca un rituale disconoscimento del documento contrattuale prodotto dall'opposta con il ricorso monitorio, tale da inficiarne l'efficacia probatoria, atteso che parte opponente si è limitata a constatare che, evidentemente, il contratto non era stato sottoscritto dall'allora legale rappresentante della società opponente “in modo analogico” senza, tuttavia, specificamente contestare l'apposizione da parte di (ossia dell'amministratore Parte_1 unico all'epoca in carica1) della sua firma con modalità elettronica mediante il sistema “OTP”, circostanza quest'ultima ricavabile dagli ulteriori elementi indicati nel contratto nel campo “firma cliente” quali “numero telefonico,
Transaction ID, Transaction token, ora/data firma e Indirizzo IP”2, e ciò a maggior ragione considerata l'assenza di compiute contestazioni circa la riferibilità di tali elementi (vd. soprattutto “indirizzo IP” e “numero telefonico”, quest'ultimo peraltro coincidente con quello indicato nelle due richieste di rateizzazione sub docc. 3 e 4 di parte opposta, sottoscritte dal medesimo e non disconosciute dall'opponente sulle quali appresso si Parte_1 tornerà) al soggetto ivi indicato come sottoscrittore.
A ciò si aggiunga poi, che, com'è noto, il contratto di somministrazione non è un contratto formale e che parte opponente non ha contestato la titolarità del POD n. IT001E53391746 indicato nelle fatture emesse dall'opposta,
pagina 7 di 10 limitandosi a dedurre la presenza, all'indirizzo indicato nelle medesime fatture, di un deposito – circostanza quest'ultima che, invero, di per sé sola e per come genericamente allegata, non risulta incompatibile con l'erogazione di energia elettrica.
Né, infine, parte opponente ha ritualmente disconosciuto la riferibilità a sé delle due richieste di rateizzazione3, entrambe sottoscritte dal medesimo sopra citato, e riferite allo stesso rapporto contrattuale oggi Parte_1 dedotto in causa, attenendo, segnatamente, la richiesta di rateizzazione del
20.6.2023, proprio alle fatture nn. V01232300869, V01231828364,
V01231339540 azionate, insieme con altre, con il ricorso per decreto ingiuntivo da . CP_4
Accertata, dunque, per le ragioni che precedono, l'esistenza del contratto di somministrazione inter partes, deve osservarsi che le contestazioni di parte opponente circa l'asserita eccessività dei consumi fatturati dall'opposta si appalesano completamente generiche, essendosi la predetta opponente limitata a genericamente dedurre, nei termini decadenziali di rito, l'esistenza di una sproporzione tra i consumi fatturati e la potenza del contatore indicata nel contratto, senza neanche allegare l'esistenza di eventuali difetti di funzionamento del contatore.
Quanto, poi, al rilievo per cui la potenza del contatore indicata nel contratto era pari a soli 30 Kw/h, si osserva, da un lato, che trattasi di difesa che non fa che confermare l'avvenuta stipulazione inter partes del contratto, sopra citato, dedotto dall'opposta quale titolo della sua pretesa creditoria, e, da altro lato, che il dato contrattuale risulta effettivamente superato dalla potenza effettiva del contatore associato al POD n. IT001E53391746 di cui si tratta, così come risultante dalle fatture emesse dal distributore e a loro volta recepite nelle fatture emesse dall'opposta.
pagina 8 di 10 Pertanto, richiamato il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che, a fronte della pretesa creditoria della somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo della somministrazione non è a lui imputabile, all'uopo contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo in considerazione (cfr.
Cass. n. 13605/2019), rileva il Tribunale come i generici asserti della parte opponente di cui sopra si è detto risultino del tutto inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata da Controparte_4
Pertanto, posto che com'è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass.
n. 13533/2001), osserva il Tribunale che parte opposta, alla luce di tutto quanto sopra detto in ordine all'esistenza del rapporto di somministrazione inter partes, e mediante la produzione in giudizio delle fatture recanti il dettaglio dei consumi come rilevati dal contatore4, della richiesta dell'opponente di rateizzazione delle fatture emesse dalla fornitrice5, nonché della documentazione proveniente dalla società distributrice e costituita dalle bollette di trasporto dell'energia elettrica6 - documentazione non specificamente contestata nella sua efficacia rappresentativa dalla parte pagina 9 di 10 opponente – abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
Quanto, poi, al credito preteso dall'opposta a titolo di CMOR, deve osservarsi che alcuna specifica contestazione è stata sollevata al riguardo da parte opponente nei termini decadenziali di rito, né avendo quest'ultima dedotto di aver saldato il debito accumulato con il fornitore uscente.
Pertanto, poiché è pacifico il mancato pagamento da parte dell'opponente del credito azionato in monitorio, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, alla invero non elevata complessità delle questioni giuridiche sottese e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per Controparte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto (d.i. n. 962/2024 del
19.01.2024);
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 4.217,00 per compensi Controparte_4 professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 16 Aprile 2025 la Giudice
Francesca Avancini
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vd. visura storica della Camera di Commerio sub doc. 1, fascicolo di parte opposta. 2 Vd. doc. 2 fasc. monitorio. 3 Cfr. docc. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta. 4 Cfr. doc. 3 in fascicolo monitorio. 5 Cfr. doc. 4 di parte opposta sopra citato. 6 Cfr. doc. 13 di parte opposta.