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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 310/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA Di Pasquale Presidente relatore dott. Francesca Cerrone Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 310/2021 tra:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GERMANA' FRANCESCA
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MIGLIORE EDOARDO
CONVENUTO con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Attrice, come da comparsa conclusionale
Convenuto, come da note del 25/6/2024
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Fatti di causa.
1. – Con ricorso depositato il 19/1/2021, (9/2/1979) ha chiesto dichiararsi la Parte_1
separazione personale con addebito al coniuge (24/6/1977). Controparte_1
pagina 1 di 7 Il matrimonio è del 21/6/2014 -regime di separazione dei beni-, con un figlio nato prima: CA
(30/10/2009).
La ricorrente ha chiesto in via d'urgenza: l'affido esclusivo del figlio con disciplina della frequentazione col padre;
un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 400 oltre al 50% delle spese extra-assegno; un contributo per sé di euro 300.
Il convenuto si è costituito chiedendo dichiararsi la separazione a diverse condizioni e in via d'urgenza: l'affido condiviso del figlio, con collocazione prevalente presso la madre e disciplina della frequentazione col padre;
ha offerto un contributo per il mantenimento del figlio di euro 250 oltre al
50% delle spese extra-assegno; nessun contributo per la moglie.
Con ordinanza presidenziale del 24/4/2021, sono stati assunti i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente con la madre presso l'abitazione familiare, che resta a lei assegnata.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé.
- Dispone che il padre possa sentire il figlio minore quando lo vorrà e vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità: il sabato e la domenica a fine settimana alternati, da concordare con la madre in relazione ai turni di lavoro del padre, e due pomeriggi infrasettimanali coincidenti con quelli in cui il padre non svolge attività lavorativa, previo congruo preavviso alla madre e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi del figlio;
I periodi di permanenza del figlio presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo: sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno (dal 31/12 al 6/1); tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Infine, 2 settimane -anche non consecutive- nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
- Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
pagina 2 di 7 Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
- Dispone che ciascun genitore curi il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, e fa obbligo a entrambi e ai rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore anche in relazione alle cause della crisi familiare.
- Con decorrenza dall'odierno provvedimento, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo di mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
- Con decorrenza dall'odierno provvedimento, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 200,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese.”
All'udienza del 8/3/2022 parte attrice confermava la disponibilità a definire il giudizio in Parte_1
via bonaria con conclusioni congiunte recettive delle statuizioni dell'ordinanza presidenziale mentre la parte convenuta non era disponibile a una simile conclusione. CP_1
E' stata quindi emessa sentenza non definitiva di separazione del 7-15/02/2023.
Nella fase di merito sono state parzialmente ammesse ed assunte prove testimoniali.
La causa è stata una prima volta posta in decisione e poi rimessa in istruttoria per procedere all'ascolto del figlio minorenne CA e per aggiornare le condizioni reddituali delle parti.
E' stata quindi nuovamente posta in decisione all'udienza del 18/3/2025.
Motivi della decisione.
Domanda di addebito
2. – L'attrice fonda la domanda di addebito sul fatto che il marito in costanza di matrimonio avrebbe intrapreso una relazione sentimentale con un'altra donna.
Dalle prove testimoniali non è stata in primo luogo acquisita prova di una relazione extraconiugale del marito.
I testimoni ( , ) hanno riferito soltanto che la Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
convivenza tra i coniugi è cessata tra dicembre 2019 e gennaio 2020 a seguito di una serie di litigi che hanno portato la moglie a mandare via di casa il marito, sostituendo le chiavi della porta d'ingresso dell'abitazione e poi anche del garage, dove in un primo tempo il marito era andato a dormire.
pagina 3 di 7 Non è controverso che entrambi nel 2020 avevano instaurato nuove relazioni, il convenuto con convivenza (v. dichiarazioni rese all'udienza presidenziale del 20/4/2021).
In ogni caso non si è acquisita la prova del necessario nesso causale tra condotte poste in essere dal marito ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cassazione civile sez. I -
08/11/2022, n. 32837).
La domanda di addebito va perciò rigettata.
Provvedimenti in ordine all'affidamento del figlio minorenne CA (30/10/2009)
3. – Nella fase presidenziale si era disposto in via temporanea ed urgente l'affido condiviso di
CA.
Le allegazioni dell'attrice in ordine al disinteresse di nei confronti di CA hanno trovato CP_1
conferma nell'ascolto del figlio minore, avvenuto all'udienza del 18/3/2025.
E' sufficiente riportare uno stralcio delle sue dichiarazioni:
“Mio padre dopo la separazione dei miei genitori non è stato molto presente. Era il 2020. Nel primo anno mi cercava e ci vedevamo ma lui andava via sempre presto. Non sono mai stato a dormire da lui.
Forse sono andato una volta per un pranzo dove abitava. Poi mi ha cercato sempre di meno progressivamente. Io lo cercavo e gli chiedevo di fare qualcosa insieme ma senza risposta. Allora ho smesso di cercarlo anche io perché non mi andava di seguire qualcosa che non esisteva.
Mi ha scritto su wa per il mio compleanno nel 2024 e nel 2023. Non lo vedo da ottobre 2021, quando mi ha portato il regalo di compleanno, e poi non l'ho più visto. Dopo il 2021 non ricordo di averlo sentito neppure per telefono. Non conosco le ragioni di questo disinteresse.”
La madre ha anche riferito delle difficoltà incontrate nella gestione delle attività e nelle decisioni relative al figlio a causa della mancata collaborazione del padre (v. verbale d'udienza del 1873/2025).
Il totale disinteresse morale del convenuto nei confronti del figlio CA, giustifica ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre.
Qualora il padre intenda riprendere i rapporti con il figlio CA, che ha 15 anni, lo farà accordandosi direttamente con lui.
Provvedimenti in ordine al mantenimento del figlio minorenne CA
4. – Possono essere confermati i provvedimenti assunti in fase presidenziale, non essendovi state successive modifiche sostanziali.
Il padre continua a lavorare con stipendio mensile netto di circa euro 2.000 (v. dichiarazioni fiscali e buste paga prodotte il 5/3/2025).
La madre, che appartiene ad una categoria protetta (tumore osseo nel 2001, ischemia agli arti inferiori nel 2012), essendo invalida al 46% ed ora al 56%, non è riuscita a essere avviata al lavoro (v.
pagina 4 di 7 documentazione medica e Percorso lavoratore del Centro per l'Impiego di Sassuolo prodotti il
4/3/2025).
Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.), può dunque essere confermato a carico del padre un contributo di 300,00 euro mensili per figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
L'attrice ha dichiarato che, dopo l'ordinanza presidenziale, il convenuto ha sempre pagato il contributo per il figlio (ed anche quello per la moglie), ma mai le spese straordinarie.
Contributo per il mantenimento della moglie
5. – Quanto al contributo chiesto per sé dalla moglie, la giurisprudenza di legittimità costantemente ha evidenziato che con la separazione non vengono meno gli obblighi patrimoniali fra i coniugi connessi alla solidarietà familiare e che deve pertanto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore del coniuge che comparativamente versi in una situazione economica deteriore rispetto all'altro, affinchè possa così mantenere un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto durante la vita matrimoniale (Cass. 12196/2017, fra le numerose altre).
Si è precisato in giurisprudenza che compete un assegno di mantenimento, una volta accertato che il coniuge richiedete: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza.
Come è noto, sono differenti i presupposti normativi ed i criteri giurisprudenziali per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e dell'assegno divorzile.
Possono essere confermati i provvedimenti assunti in fase presidenziale, non essendovi state successive modifiche sostanziali.
Al momento della separazione il nucleo familiare viveva grazie allo stipendio del marito, in quanto già all'epoca la moglie non svolgeva attività lavorativa a causa della sua invalidità.
Anche tuttora la moglie non svolge incolpevolmente attività lavorativa.
Risulta che il nucleo familiare composto dall'attrice e dal figlio riceve aiuto economico dalla e CP_2
dai Servizi sociali (docc. 21 e 22 prodotti il 4/3/2025). Allega l'attrice di ricevere anche un aiuto economico dal padre.
pagina 5 di 7 Avuto riguardo a tali elementi, si deve affermare che la moglie ha diritto ad un concorso nel mantenimento che può essere confermato nella somma di € 200,00 mensili.
Spese del procedimento
6. – L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà con condanna del convenuto , prevalentemente soccombente, al pagamento Controparte_1
della residua metà.
Nel caso in esame il compenso può essere liquidato, in considerazione della limitata attività svolta, in misura di poco superiore ai valori minimi per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase istruttoria e/o di trattazione se effettivamente svolta, fase decisoria) indicati dalla
Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento (da 26.000,01 a 52.000,00 euro per valore indeterminabile basso) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale di Modena, in persona del giudice dott. CA Di Pasquale definitivamente decidendo ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinte:
I – Rigetta la domanda addebito della separazione proposta da . Parte_1
II – Affida il figlio minore CA (30/10/2009) in via esclusiva alla madre, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato); dispone che CA possa vedere il padre in forma libera, previo accordo tra di loro.
III – Con decorrenza dall'ordinanza presidenziale 24/4/2021, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo di mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
IV - Con decorrenza dall'ordinanza presidenziale 24/4/2021, pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 200,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese.
V – Dichiara le spese di lite compensate nella misura della metà e condanna a Controparte_1
rifondere a la residua metà, che liquida, a compensazione già operata, in € 2.000,00 Parte_1
per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge pagina 6 di 7 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
CA Di Pasquale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA Di Pasquale Presidente relatore dott. Francesca Cerrone Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 310/2021 tra:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GERMANA' FRANCESCA
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MIGLIORE EDOARDO
CONVENUTO con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Attrice, come da comparsa conclusionale
Convenuto, come da note del 25/6/2024
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Fatti di causa.
1. – Con ricorso depositato il 19/1/2021, (9/2/1979) ha chiesto dichiararsi la Parte_1
separazione personale con addebito al coniuge (24/6/1977). Controparte_1
pagina 1 di 7 Il matrimonio è del 21/6/2014 -regime di separazione dei beni-, con un figlio nato prima: CA
(30/10/2009).
La ricorrente ha chiesto in via d'urgenza: l'affido esclusivo del figlio con disciplina della frequentazione col padre;
un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 400 oltre al 50% delle spese extra-assegno; un contributo per sé di euro 300.
Il convenuto si è costituito chiedendo dichiararsi la separazione a diverse condizioni e in via d'urgenza: l'affido condiviso del figlio, con collocazione prevalente presso la madre e disciplina della frequentazione col padre;
ha offerto un contributo per il mantenimento del figlio di euro 250 oltre al
50% delle spese extra-assegno; nessun contributo per la moglie.
Con ordinanza presidenziale del 24/4/2021, sono stati assunti i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente con la madre presso l'abitazione familiare, che resta a lei assegnata.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé.
- Dispone che il padre possa sentire il figlio minore quando lo vorrà e vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità: il sabato e la domenica a fine settimana alternati, da concordare con la madre in relazione ai turni di lavoro del padre, e due pomeriggi infrasettimanali coincidenti con quelli in cui il padre non svolge attività lavorativa, previo congruo preavviso alla madre e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi del figlio;
I periodi di permanenza del figlio presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo: sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno (dal 31/12 al 6/1); tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Infine, 2 settimane -anche non consecutive- nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
- Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
pagina 2 di 7 Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
- Dispone che ciascun genitore curi il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, e fa obbligo a entrambi e ai rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore anche in relazione alle cause della crisi familiare.
- Con decorrenza dall'odierno provvedimento, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo di mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
- Con decorrenza dall'odierno provvedimento, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 200,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese.”
All'udienza del 8/3/2022 parte attrice confermava la disponibilità a definire il giudizio in Parte_1
via bonaria con conclusioni congiunte recettive delle statuizioni dell'ordinanza presidenziale mentre la parte convenuta non era disponibile a una simile conclusione. CP_1
E' stata quindi emessa sentenza non definitiva di separazione del 7-15/02/2023.
Nella fase di merito sono state parzialmente ammesse ed assunte prove testimoniali.
La causa è stata una prima volta posta in decisione e poi rimessa in istruttoria per procedere all'ascolto del figlio minorenne CA e per aggiornare le condizioni reddituali delle parti.
E' stata quindi nuovamente posta in decisione all'udienza del 18/3/2025.
Motivi della decisione.
Domanda di addebito
2. – L'attrice fonda la domanda di addebito sul fatto che il marito in costanza di matrimonio avrebbe intrapreso una relazione sentimentale con un'altra donna.
Dalle prove testimoniali non è stata in primo luogo acquisita prova di una relazione extraconiugale del marito.
I testimoni ( , ) hanno riferito soltanto che la Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
convivenza tra i coniugi è cessata tra dicembre 2019 e gennaio 2020 a seguito di una serie di litigi che hanno portato la moglie a mandare via di casa il marito, sostituendo le chiavi della porta d'ingresso dell'abitazione e poi anche del garage, dove in un primo tempo il marito era andato a dormire.
pagina 3 di 7 Non è controverso che entrambi nel 2020 avevano instaurato nuove relazioni, il convenuto con convivenza (v. dichiarazioni rese all'udienza presidenziale del 20/4/2021).
In ogni caso non si è acquisita la prova del necessario nesso causale tra condotte poste in essere dal marito ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cassazione civile sez. I -
08/11/2022, n. 32837).
La domanda di addebito va perciò rigettata.
Provvedimenti in ordine all'affidamento del figlio minorenne CA (30/10/2009)
3. – Nella fase presidenziale si era disposto in via temporanea ed urgente l'affido condiviso di
CA.
Le allegazioni dell'attrice in ordine al disinteresse di nei confronti di CA hanno trovato CP_1
conferma nell'ascolto del figlio minore, avvenuto all'udienza del 18/3/2025.
E' sufficiente riportare uno stralcio delle sue dichiarazioni:
“Mio padre dopo la separazione dei miei genitori non è stato molto presente. Era il 2020. Nel primo anno mi cercava e ci vedevamo ma lui andava via sempre presto. Non sono mai stato a dormire da lui.
Forse sono andato una volta per un pranzo dove abitava. Poi mi ha cercato sempre di meno progressivamente. Io lo cercavo e gli chiedevo di fare qualcosa insieme ma senza risposta. Allora ho smesso di cercarlo anche io perché non mi andava di seguire qualcosa che non esisteva.
Mi ha scritto su wa per il mio compleanno nel 2024 e nel 2023. Non lo vedo da ottobre 2021, quando mi ha portato il regalo di compleanno, e poi non l'ho più visto. Dopo il 2021 non ricordo di averlo sentito neppure per telefono. Non conosco le ragioni di questo disinteresse.”
La madre ha anche riferito delle difficoltà incontrate nella gestione delle attività e nelle decisioni relative al figlio a causa della mancata collaborazione del padre (v. verbale d'udienza del 1873/2025).
Il totale disinteresse morale del convenuto nei confronti del figlio CA, giustifica ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre.
Qualora il padre intenda riprendere i rapporti con il figlio CA, che ha 15 anni, lo farà accordandosi direttamente con lui.
Provvedimenti in ordine al mantenimento del figlio minorenne CA
4. – Possono essere confermati i provvedimenti assunti in fase presidenziale, non essendovi state successive modifiche sostanziali.
Il padre continua a lavorare con stipendio mensile netto di circa euro 2.000 (v. dichiarazioni fiscali e buste paga prodotte il 5/3/2025).
La madre, che appartiene ad una categoria protetta (tumore osseo nel 2001, ischemia agli arti inferiori nel 2012), essendo invalida al 46% ed ora al 56%, non è riuscita a essere avviata al lavoro (v.
pagina 4 di 7 documentazione medica e Percorso lavoratore del Centro per l'Impiego di Sassuolo prodotti il
4/3/2025).
Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.), può dunque essere confermato a carico del padre un contributo di 300,00 euro mensili per figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
L'attrice ha dichiarato che, dopo l'ordinanza presidenziale, il convenuto ha sempre pagato il contributo per il figlio (ed anche quello per la moglie), ma mai le spese straordinarie.
Contributo per il mantenimento della moglie
5. – Quanto al contributo chiesto per sé dalla moglie, la giurisprudenza di legittimità costantemente ha evidenziato che con la separazione non vengono meno gli obblighi patrimoniali fra i coniugi connessi alla solidarietà familiare e che deve pertanto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore del coniuge che comparativamente versi in una situazione economica deteriore rispetto all'altro, affinchè possa così mantenere un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto durante la vita matrimoniale (Cass. 12196/2017, fra le numerose altre).
Si è precisato in giurisprudenza che compete un assegno di mantenimento, una volta accertato che il coniuge richiedete: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza.
Come è noto, sono differenti i presupposti normativi ed i criteri giurisprudenziali per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e dell'assegno divorzile.
Possono essere confermati i provvedimenti assunti in fase presidenziale, non essendovi state successive modifiche sostanziali.
Al momento della separazione il nucleo familiare viveva grazie allo stipendio del marito, in quanto già all'epoca la moglie non svolgeva attività lavorativa a causa della sua invalidità.
Anche tuttora la moglie non svolge incolpevolmente attività lavorativa.
Risulta che il nucleo familiare composto dall'attrice e dal figlio riceve aiuto economico dalla e CP_2
dai Servizi sociali (docc. 21 e 22 prodotti il 4/3/2025). Allega l'attrice di ricevere anche un aiuto economico dal padre.
pagina 5 di 7 Avuto riguardo a tali elementi, si deve affermare che la moglie ha diritto ad un concorso nel mantenimento che può essere confermato nella somma di € 200,00 mensili.
Spese del procedimento
6. – L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà con condanna del convenuto , prevalentemente soccombente, al pagamento Controparte_1
della residua metà.
Nel caso in esame il compenso può essere liquidato, in considerazione della limitata attività svolta, in misura di poco superiore ai valori minimi per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase istruttoria e/o di trattazione se effettivamente svolta, fase decisoria) indicati dalla
Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento (da 26.000,01 a 52.000,00 euro per valore indeterminabile basso) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale di Modena, in persona del giudice dott. CA Di Pasquale definitivamente decidendo ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinte:
I – Rigetta la domanda addebito della separazione proposta da . Parte_1
II – Affida il figlio minore CA (30/10/2009) in via esclusiva alla madre, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato); dispone che CA possa vedere il padre in forma libera, previo accordo tra di loro.
III – Con decorrenza dall'ordinanza presidenziale 24/4/2021, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo di mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
IV - Con decorrenza dall'ordinanza presidenziale 24/4/2021, pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 200,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese.
V – Dichiara le spese di lite compensate nella misura della metà e condanna a Controparte_1
rifondere a la residua metà, che liquida, a compensazione già operata, in € 2.000,00 Parte_1
per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge pagina 6 di 7 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
CA Di Pasquale
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