CASS
Sentenza 10 giugno 2021
Sentenza 10 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2021, n. 22972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22972 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il giudizio Penale Sent. Sez. 2 Num. 22972 Anno 2021 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 11/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dall'odierno ricorrente avverso la sentenza in data 26 giugno 2020 dal Tribunale di Napoli in relazione a fattispecie di truffa. A fondamento della dichiarata inammissibilità, l'affermata tardività dell'impugnazione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, AC VA, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 172 comma 3, -591-e 585 codice di procedura penale. Secondo il ricorrente, la Corte di appello di Napoli avrebbe ritenuto erroneamente tardivo l'appello proposto e i successivi motivi nuovi perché non avrebbe considerato che il giorno della scadenza del termine, 1'8 novembre 2020, era un giorno festivo e quindi la scadenza veniva essere prorogata al primo giorno successivo utile e quindi al 9 novembre 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il calcolo operato dalla Corte territoriale risulta corretto essendo stata data lettura del dispositivo in data 26 giugno 2020 con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione intervenuto nei termini. Il termine per l'impugnazione decorreva dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. ( Sez. 4 -, Sentenza n. 6490 del 26/11/2020 Rv. 280927 - 01) e quindi dal 25 ottobre 2020. Tale termine veniva dunque a scadere domenica 8 novembre 2020 e quindi risultava prorogato di diritto al giorno successivo non festivo ai sensi del disposto dell'art. 172 comma terzo cod proc pen. (Sez. 6, Sentenza n. 25598 del 27/05/2020 Rv. 279874 - 01). La scadenza effettiva del termine per l'impugnazione risultava coincidere con il 9 novembre 2020, data di spedizione dell'appello presentato a mezzo posta. Risulta pertanto erronea l'affermata tardività dell'appello alla luce dell'indiscusso principio di diritto per cui (Sez. 3, Sentenza n. 38206 del 03/05/2017 Rv. 270967 - 01; v. anche Sez. U, Sentenza n. 42043 del 18/05/2017 Rv. 270726 - 01) l'impugnazione proposta a mezzo posta si considera proposta nella data di spedizione anche qualora per la spedizione la parte affidi l'atto ad un agente postale privato che, a sua volta, provveda all'invio mediante il servizio svolto da Poste Italiane (Sez. 6 - , Sentenza n. 166 del 19/09/2018 Rv. 275287 - 01). Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il giudizio Penale Sent. Sez. 2 Num. 22972 Anno 2021 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 11/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dall'odierno ricorrente avverso la sentenza in data 26 giugno 2020 dal Tribunale di Napoli in relazione a fattispecie di truffa. A fondamento della dichiarata inammissibilità, l'affermata tardività dell'impugnazione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, AC VA, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 172 comma 3, -591-e 585 codice di procedura penale. Secondo il ricorrente, la Corte di appello di Napoli avrebbe ritenuto erroneamente tardivo l'appello proposto e i successivi motivi nuovi perché non avrebbe considerato che il giorno della scadenza del termine, 1'8 novembre 2020, era un giorno festivo e quindi la scadenza veniva essere prorogata al primo giorno successivo utile e quindi al 9 novembre 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il calcolo operato dalla Corte territoriale risulta corretto essendo stata data lettura del dispositivo in data 26 giugno 2020 con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione intervenuto nei termini. Il termine per l'impugnazione decorreva dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. ( Sez. 4 -, Sentenza n. 6490 del 26/11/2020 Rv. 280927 - 01) e quindi dal 25 ottobre 2020. Tale termine veniva dunque a scadere domenica 8 novembre 2020 e quindi risultava prorogato di diritto al giorno successivo non festivo ai sensi del disposto dell'art. 172 comma terzo cod proc pen. (Sez. 6, Sentenza n. 25598 del 27/05/2020 Rv. 279874 - 01). La scadenza effettiva del termine per l'impugnazione risultava coincidere con il 9 novembre 2020, data di spedizione dell'appello presentato a mezzo posta. Risulta pertanto erronea l'affermata tardività dell'appello alla luce dell'indiscusso principio di diritto per cui (Sez. 3, Sentenza n. 38206 del 03/05/2017 Rv. 270967 - 01; v. anche Sez. U, Sentenza n. 42043 del 18/05/2017 Rv. 270726 - 01) l'impugnazione proposta a mezzo posta si considera proposta nella data di spedizione anche qualora per la spedizione la parte affidi l'atto ad un agente postale privato che, a sua volta, provveda all'invio mediante il servizio svolto da Poste Italiane (Sez. 6 - , Sentenza n. 166 del 19/09/2018 Rv. 275287 - 01). Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente