CA
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/12/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Emanuela Cugusi Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 67 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023
promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
, (C.F.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 Pt_5
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._5 Parte_6 C.F._6
elettivamente domiciliati in Iglesias, presso lo studio dell'avv. Maurizio Deplano, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione,
appellanti
contro
(P.I.: ), in persona del liquidatore, Controparte_1 P.IVA_1
appellata contumace
1
(P.I.: , in quanto Controparte_2 P.IVA_2
incorporante di P.I.: ) a seguito di fusione, in persona Controparte_3 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, dott. elettivamente domiciliata in CP_4
Sassari presso lo studio dell'avv. Paolo Serra, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparta di costituzione e risposta,
C.F.: , gruppo i.v.a. Controparte_5 P.IVA_4 [...]
), in persona dell'avv. nella sua qualità di CP_6 P.IVA_5 Controparte_7
procuratore speciale, giusta procura per atto del notaio e Persona_1 [...]
(C.F.: gruppo i.v.a. Controparte_8 P.IVA_6 CP_6
), in persona dell'avv. nella sua qualità di P.IVA_5 Controparte_7
procuratore speciale, giusta procura per atto del notaio elettivamente Persona_1
domiciliate in Roma presso lo studio dell'avv. Andrea Colletti, che le rappresenta e difende giusta delega conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellati
C.F. e P.I.: ), Controparte_9 P.IVA_7
intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale avente causa di Controparte_2
in persona del suo l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio
Donvito, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di costituzione
interveniente avente causa da Banca MPS s.p.a.
OGGETTO: vendita di cose mobili.
All'udienza del 12-09-2025 la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia l'adita Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione ed in riforma della sentenza impugnata, previa rimessione della causa in istruttoria – qualora non vengano ritenute sufficienti le consulenze tecniche
2
di parte, già in atti - con conseguente disposizione della CTU come già dedotta in citazione,
previa rimessione in termini con ammissione delle prove da ritenersi sopravvenute di cui in espositiva, previa revoca dei decreti ingiuntivi opposti ed accertamento dei fatti di cui sopra, dichiarandoli nulli e di nessun effetto:
1) accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte dei convenuti;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare risoluti i contratti di fornitura degli impianti per cui
è causa, nonché di quelli di finanziamento ed assicurativi di cui in premessa, dichiarando che nulla è dovuto, a qualunque titolo, da parte degli appellanti;
3) per l'effetto condannare i convenuti alla restituzione delle somme di denaro, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, a qualsiasi titolo ricevute e riconducibili ai contratti di fornitura, finanziamento ed assicurativi di cui sopra, con gli interessi di legge;
4) in via subordinata ed in ogni caso, condannare i convenuti, per quanto di competenza,
al risarcimento dei danni tutti a qualsiasi titolo riconducibili ai contratti di fornitura,
finanziamento ed assicurativi di cui sopra, e degli ulteriori danni, nella misura che verrà
determinata in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa, oltre gli interessi dalla domanda al saldo.
5) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa dei due gradi del giudizio.
Nell'interesse dell'appellata voglia l'Ecc.ma Controparte_2
Corte d'Appello di Cagliari:
1) rigettare l'appello promosso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese, diritti e onorari.
Nell'interesse delle appellate e Controparte_5 [...]
piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari contrariis Controparte_8
reiectis, così giudicare:
3
1) rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 1872/2022 resa dal Tribunale Civile
di Cagliari in data 20 luglio 2022, all'esito del giudizio ordinario rubricato al n. 7686/2013
R.G.;
2) per l'effetto, confermare la sentenza n. 1872/2022 resa dal Tribunale Civile di Cagliari
in data 20 luglio 2022, all'esito del giudizio ordinario rubricato al n. 7686/2013 R.G., con le relative statuizioni;
3) con vittoria di spese e compensi professionali di lite del doppio grado.
Nell'interesse dell'intervenuta in causa Controparte_9
voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello di Cagliari:
[...]
1) in via preliminare, dichiarare l'interruzione del giudizio, posta l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società già in data 18/3/2020; Controparte_1
2) nel merito, rigettare l'appello promosso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1872/2022 il Tribunale di Cagliari rigettava le domande di risoluzione dei contratti di compravendita stipulati dagli attori con la;
Controparte_1
rigettava le domande di risoluzione dei contratti di finanziamento stipulati dagli attori con e dei contratti di assicurazione stipulati con Controparte_3 Controparte_5
e rigettava l'opposizione proposta da
[...] Controparte_8 [...]
e contro il d. i. n. 48/2015 nonché l'opposizione proposta da Parte_3 Parte_4
e contro il d. i. n. 1405/2014 e, per l'effetto, li dichiarava Parte_5 Parte_6
definitivamente esecutivi;
le spese processuali erano poste a carico degli attori.
Con atto di citazione notificato il 21/27 settembre 2013 gli odierni appellanti convenivano in giudizio , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_10
[..
[...]
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
ed per ottenere la risoluzione dei contratti
[...] Controparte_8
di fornitura degli impianti fotovoltaici e dei connessi contratti di finanziamento e di assicurazione, la condanna alla restituzione delle somme percepite a qualsiasi titolo e, in subordine, al risarcimento dei danni.
Gli attori allegavano di avere stipulato con la tre distinti contratti di fornitura Controparte_1
di impianti solari fotovoltaici a costo zero “Power 7.2 by Ingeteam, Soluzioni Easy” (cfr.
dépliant Teknosol/Consum.it soluzione Easy, all. 1 fascicolo di parte di primo grado),
rispettivamente:
- il 12/01/2011 a favore di e della coobbligata Parte_5 Parte_6
- il 3/06/2010 a favore di e del coobbligato Parte_3 Parte_4
- il 15/09/2010 a favore di e della coobbligata Parte_1 Parte_2
Tali contratti prevedevano una “Soluzione Easy a costo zero”, comprensivi di consulenza,
progettazione, assistenza e posa “chiavi in mano”, senza anticipazione di spese, per effetto di una convenzione intercorrente tra la stessa e Gruppo Bancario Monte CP_11
dei Paschi di Siena.
In virtù di tale accordo, la avrebbe dovuto erogare il finanziamento al cliente CP_3
che avesse inoltrato la richiesta tramite un operatore convenzionato, ossia la CP_1
Nel caso di specie, i predetti contratti di finanziamento riportavano, quale descrizione del bene/servizio finanziato, la a costo zero”, prevedendo che “dalla data Parte_7
dell'avvio pratica FASE A, fino alla data della stipula della convenzione GSE (fine FASE
C), il cliente responsabile dell'impianto non dovrà anticipare nessun costo, in quanto tutta
la spesa economica del progetto è anticipata (dietro benestare) a la CP_11
quale chiederà un ritorno economico dell'investimento, delegato nel RID bancario, ove
avvengono gli accrediti da parte di GSE. Per tanto fino alla data di entrata in esercizio
Contr dell'impianto, cod. 1032047) si farà Controparte_12
5
carico dei suddetti costi mensili, dopo di che il cliente sarà economicamente autonomo, in
quanto gli accrediti da parte di GSE e la valorizzazione dell'energia immessa in rete
Contr soddisferanno da subito l'addebito mensile di Azzeramento immediato della spesa
energetica annuale familiare, senza anticipare capitale e senza impegnare il proprio
stipendio o pensione, ma impegnando solo una parte del Vs tetto”.
In sede di sottoscrizione, presso le rispettive abitazioni, erano stati stipulati i finanziamenti con e le polizze “Credito Protetto – Prestiti finalizzati” con la CP_3 [...]
e Controparte_5 Controparte_8
A fondamento delle domande, gli attori deducevano molteplici inadempimenti da parte della venditrice tra cui: Controparte_1
- la mancata consegna delle fatture relative alle opere eseguite, con conseguente impossibilità di beneficiare dei contributi in conto capitale della e della Controparte_13
detrazione fiscale del 55%;
- la mancata consegna delle certificazioni/dichiarazioni di collaudo;
- il mancato rilascio dell'assicurazione sui rendimenti dei moduli;
- la mancata assistenza in garanzia all'impianto;
- l'installazione di impianti inidonei a produrre il fabbisogno necessario a coprire le rate del finanziamento e azzerare i costi ENEL;
- il ritardo nell'entrata in funzione degli impianti rispetto al termine contrattualmente garantito, con conseguente applicazione di una inferiore tariffa in convenzione;
- il mancato rilascio della documentazione relativa al procedimento concessorio/autorizzativo presso il Comune.
Esperiti infruttuosamente numerosi tentativi di comunicazione (verbali, telefonici, scritti ecc.), gli attori avevano commissionato alla società del dott. tre CP_14 CP_15
relazioni tecniche per verificare la conformità tra l'impianto previsto in contratto e
6
l'impianto effettivamente installato e per stimare la produzione attesa secondo la norma
UNI 10349.
Dagli elaborati era emerso che gli impianti installati producevano kWh in misura inferiore a quanto contrattualmente pattuito, con conseguente impossibilità di azzeramento della spesa energetica complessiva e di ottenere i benefici economici promessi.
Infine, in data 22/04/2013 gli attori avevano notificato alle parti convenute una diffida,
denunciando il gravissimo inadempimento delle obbligazioni a carico della Controparte_1
e intimando l'adempimento ai sensi dell'art. 1454 c.c., pena la risoluzione dei contratti,
compresi quelli di finanziamento ed assicurativi.
Tanto premesso, gli attori chiedevano l'accertamento e la dichiarazione del grave inadempimento da parte dei convenuti, con conseguente risoluzione dei contratti di finanziamento ed assicurativi e condanna alla restituzione delle somme di denaro versate in virtù dei contratti stipulati, oltre al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la decadenza degli Controparte_1
attori dalla proposizione dell'azione per la denuncia dei vizi e/o difetti del bene oggetto del contratto, in quanto decorsi i termini, nonché la prescrizione dell'azione medesima.
Rilevava la convenuta che la disciplina applicabile era quella prevista dal d.lgs. n.
206/2007, c.d. codice del consumo, rivestendo gli attori la qualifica di “consumatori”;
pertanto, ai sensi dell'art. 132 cod. consumo, il termine di decadenza per la denuncia dei beni e/o vizi era pari a due mesi decorrenti dalla scoperta, mentre il termine di prescrizione era di ventisei mesi dalla consegna della res.
Posto che l'installazione era avvenuta nel marzo 2011 per e nel Parte_5 Parte_6
luglio 2011 per e nell'ottobre 2010 per Parte_3 Parte_4 Parte_1
e doveva ritenersi ampiamente decorso il termine perentorio
[...] Parte_2
entro il quale sarebbe dovuta essere esercitata l'azione.
7
Nel merito, la fornitrice, dopo avere illustrato la propria posizione nel mercato regionale della installazione e vendita di prodotti fotovoltaici (“è stata la prima azienda in CP_13
per numero di impianti installati e regolarmente funzionanti”), precisava quali erano i vantaggi dell'impianto fotovoltaico consegnato ed in particolare la produzione di energia elettrica in misura maggiore di quella autoconsumata in modo da garantire al cliente un beneficio economico che tendenzialmente ripagasse il costo dell'impianto, anticipando ogni onere necessario all'installazione e messa in esercizio dell'impianto. Al riguardo evidenziava che il risultato economico prospettato nella proposta contrattuale costituiva in realtà un fatto secondario rispetto all'obbligazione assunta dal fornitore, che è quella di
mettere a disposizione del cliente un sistema che consenta di auto produrre energia
elettrica […] e che nel periodo di ammortamento dell'impianto consenta il suo tendenziale
ripagamento”.
Contestava, dunque, le risultanze della perizia di parte, in quanto non teneva conto delle reali potenzialità produttive degli impianti, di altre variabili e del tendenziale aumento annuo del costo dell'energia.
In merito alle varie contestazioni di inadempimento formulate dagli attori, assumeva che:
- la fattura era stata emessa ed inviata per posta;
- aveva rilasciato tutte le certificazioni;
- aveva stipulato l'assicurazione prevista contrattualmente e che l'assicurazione del produttore dei moduli ( ) sarebbe stata a carico del produttore stesso;
CP_16
- non era mai stata richiesta l'assistenza;
- la produzione degli impianti era idonea a coprire le rate di finanziamento e azzerare i costi Enel;
- gli impianti erano entrati in funzione nei tempi tecnici previsti per i tempi di allaccio
ENEL e registrazione GSE;
8
- la documentazione urbanistica era sempre stata a disposizione dei clienti e nessuna richiesta le era mai pervenuta.
Tanto esposto, chiedeva la dichiarazione di improcedibilità o inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza o prescrizione dell'azione entro i termini previsti dall'art. 132 D.lgs. 206/2005.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva che l'eventuale risoluzione del CP_3
contratto di finanziamento, stipulato quale operazione collegata al contratto di fornitura di beni e servizi, poteva configurarsi in subordine alla previa risoluzione del contratto di fornitura stesso, ammissibile per grave inadempimento del fornitore ai sensi dell'art. 1455
c.c., che contestava, in quanto gli impianti erano stati regolarmente installati, collaudati e accettati dagli attori, erano state svolte tutte le pratiche per la richiesta di allaccio alla rete
Enel e degli incentivi GSE e da oltre due anni erano stati regolarmente utilizzati dai privati.
L'eventuale mal funzionamento doveva dunque essere attribuito a un non corretto utilizzo degli stessi da parte degli attori.
Chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Infine, si costituivano in giudizio le società e Controparte_5 [...]
Controparte_8
Preliminarmente, eccepivano la carenza della legittimazione ad agire degli attori e della legittimazione passiva delle compagnie assicurative, in quanto la copertura assicurativa fornita era limitata alle ipotesi di morte o infortunio.
Nel merito, chiedevano il rigetto delle domande attoree.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori precisavano che non si trattava di un difetto del bene, ma di una totale inidoneità della res e quindi di aliud pro alio, con conseguente applicazione dell'azione di risoluzione, soggetta alla prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., e non alla disciplina ordinaria per i vizi e la mancanza di qualità.
9
Ribadivano altresì di avere assunto come essenziale nell'economia dell'affare il concetto economico di risparmio, la c.d. a costo zero”, prospettata in contratto. Parte_7
Il procedimento era riunito ai giudizi di opposizione rispettivamente proposti da
[...]
e avverso il d. i. n. 48/2015 in forza del quale erano stati Parte_3 Parte_4
ingiunti al pagamento di euro 22.250,00 oltre interessi e spese, su istanza della CP_3
e da e avverso il d. i. n. 1405/2014, in forza del quale erano stati Parte_5 Parte_6
ingiunti al pagamento di euro 27.123,48 oltre interessi e spese, su istanza della Parte_8
[...]
la causa mediante produzioni documentali e prova per testi, con sentenza n.
[...]
1872/2022 il giudice di prime cure qualificava il rapporto negoziale come contratto di vendita mista ad appalto, la cui disciplina applicabile, secondo il criterio della prevalenza,
era quella prevista in materia di vendita “al cui schema causale erano in prevalenza
riconducibili gli elementi del contratto concluso tra le parti (fornitura e montaggio
dell'impianto)”.
Escludeva l'ipotesi di una vendita aliud pro alio, ritenendo che l'impianto fotovoltaico consegnato appartenesse al genere della res richiesta e che fosse astrattamente idoneo alla sua funzione economico‑sociale (produzione di energia e accreditamento GSE),
ravvisando semmai una carenza di qualità, consistente nella produzione di energia utile all'accreditamento, da parte di GSE, di somme di denaro in proporzione all'energia generata.
In applicazione degli artt. 130 e 132 del codice del consumo, nella versione anteriore alla novella del 2021, accoglieva l'eccezione di decadenza per mancata tempestiva denuncia entro due mesi dalla scoperta del difetto.
Circa la prova della tempestività della denuncia osservava il giudicante che gli attori mancavano di indicare il momento in cui si sarebbero avveduti dei vizi e delle altre
10
mancanze attribuite alla venditrice nonostante fossero onerati, ai sensi dell'art. 1495 c.c.,
di fornire la prova della tempestività della denuncia.
In ogni caso, secondo il primo giudice, un congruo lasso di tempo entro il quale ragionevolmente gli acquirenti avrebbero potuto constatare i vizi poteva essere individuato in un anno dalla consegna, termine sufficiente per la verifica della produttività
dell'impianto e del risparmio ottenuto con l'autoconsumo rispetto all'importo delle rate versate a . Pt_9
Concludeva dunque che, per essere tempestiva, la denuncia sarebbe dovuta intervenire entro due mesi:
- da marzo 2012 per e Parte_5 Parte_6
- da luglio 2011 per e Parte_3 Parte_4
- da ottobre 2011 per e Parte_1 Parte_2
Il termine di due mesi doveva essere rispettato anche nell'ipotesi in cui il consumatore fosse convenuto per l'adempimento, come nel caso delle opposizioni a decreto ingiuntivo.
Di contro, non solo gli attori non allegavano di aver ricavato compiuta conoscenza dei vizi soltanto all'esito della perizia depositata, ma neppure precisavamo quando avrebbero diffidato al rispetto delle obbligazioni assunte, mentre generica e sfornita di CP_1
riscontri probatori era rimasta l'allegazione circa il riconoscimento (implicito)
asseritamente operato dalla fornitrice dell'inidoneità dell'impianto mediante rimborso di modeste somme di denaro.
La fondatezza dell'eccezione di decadenza rendeva irrilevante, secondo il tribunale, lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio e la rimessione degli attori in termini per la produzione degli atti del processo penale nel frattempo celebrato.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto tempestivo appello Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
11
deducendo: (i) l'erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1490 e ss. c.c.
vertendosi invece in un'ipotesi di vendita aliud pro alio, sottratta alle disposizioni di cui all'art. 1495 c.c., in quanto l'oggetto del contratto era un “SISTEMA”, non dei semplici pannelli fotovoltaici e il bene consegnato era inidoneo a svolgere la funzione economico-
sociale richiesta ossia il risparmio economico promesso;
(ii) l'erronea valutazione del materiale istruttorio laddove il primo giudice non rinveniva nelle comunicazioni prodotte la tempestiva denuncia del vizi a (v. allegati n. 2 e 7 di cui alla seconda memoria CP_1
ex art. 183 c.p.c.) e non attribuiva valore di riconoscimento del proprio inadempimento ai rimborsi parziali pacificamente effettuati da (iii) l'omessa pronuncia sulla CP_1
domanda subordinata di risarcimento danni.
Gli appellanti hanno quindi insistito per la rimessione in termini per la produzione degli atti del procedimento penale concluso con patteggiamento dei soci e per la CP_1
disposizione di consulenza tecnica d'ufficio per verificare le potenzialità dell'impianto fornito.
Si sono costituiti e Controparte_8 Controparte_5
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, non sussistendo alcun
[...]
rapporto contrattuale assicurativo fra esse e gli appellanti e chiedendo comunque il rigetto nel merito.
Si è costituita la (già , resistendo Controparte_2 CP_3
all'appello e chiedendone il rigetto.
E' intervenuta la quale avente causa Controparte_9
da per effetto di una scissione parziale non Controparte_2
proporzionale, ai sensi dell'art. 2506 c.c., che includeva negli elementi patrimoniali i crediti meglio indicati nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. e sul registro delle imprese, tra i quali quelli vantati nei confronti di e - chiedendo la Parte_6 Parte_5
12
pronuncia di interruzione del giudizio per intervenuta cancellazione della Controparte_1
dal registro delle imprese, avvenuta in data 18/03/2020 (cfr. doc. n. 8
[...]
depositato il 9/01/2025 dalla . CP_9
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_17
Con nota depositata in data 7-01-2025 gli appellanti hanno deferito al legale rappresentante della giuramento decisorio sulla esistenza di tempestive denunce di vizi e sul CP_1
riconoscimento effettuato dalla medesima di cui hanno chiesto l'ammissione CP_1
all'udienza del 10-01-2025.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'istanza formulata da CP_9
di dichiarare l'interruzione del giudizio per Controparte_9
intervenuta cancellazione della dal Registro delle Imprese, Controparte_1
avvenuta in data 18-03-2020 (cfr. doc. n. 8 depositato il 9/01/2025 dalla . CP_9
Questa Corte, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello,
effettuata presso il difensore costituito in primo grado, ha dichiarato la contumacia di con ordinanza del 30-06-2023. Controparte_1
All'atto della precisazione delle conclusioni la Controparte_9
- pacificamente cessionaria del credito vantato da
[...] Controparte_2
verso i signori e , oggetto del decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_6 Parte_5
1405/2014, dichiarato definitivamente esecutivo in forza della sentenza di primo grado, -
ha chiesto dichiararsi l'interruzione del processo per effetto della cancellazione dal registro delle imprese della (recte: Controparte_1 Controparte_17
come da visura camerale depositata il 9-01-2025 unitamente al foglio di p.c.).
[...]
Posta la regolarità della notifica effettuata dall'appellante, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., al
13
procuratore costituito in primo grado, il quale non faceva valere la causa di interruzione intervenuta prima della precisazione delle conclusioni in primo grado, osserva questa Corte
che “le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono volte a tutelare la parte
nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del
giudizio, derivante dalla loro inosservanza, può essere fatta valere soltanto da
quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre
parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di
nullità della sentenza pronunciata” (Cass. Civ. sez. I, ord. n. 34867/2022).
Inoltre, la riassunzione del processo nei confronti dei soci - peraltro di difficile esecuzione nei confronti del socio , come risulta da altri procedimenti pendenti avanti Controparte_18
questa Corte, in cui si è assistito all'esito infruttuoso di svariati tentativi di notifica -
comporterebbe un inutile sacrificio dell'economia processuale del presente giudizio - in cui la domanda attrice era sostanzialmente rivolta nei confronti della finanziatrice, dovendo il processo essere deciso sulla questione preliminare di merito, con conseguente rigetto dell'impugnazione, come di seguito meglio espresso (cfr. Cass. Civ. n. 11825/2025 :“il
rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice,
ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di
ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un
inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla
struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del
contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo,
in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a
produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è
superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione
della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un
14
allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio
per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti”; Cass. Civ. n. 8980/2020;
n. 12515/2018), tenuto conto che il consumatore ha in realtà azione diretta contro il finanziatore senza necessità di citare in giudizio il fornitore, il cui inadempimento può
essere accertato incidenter tantum, come questa Corte ha già avuto modo di precisare in svariate pronunce aventi ad oggetto la medesima vicenda negoziale oggetto del presente giudizio e come recentemente confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione: “il
fatto che detta azione diretta nei confronti del finanziatore si «aggiunga» alle azioni che
il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni applicabili ad ogni rapporto
contrattuale … non vale ad alterare le condizioni cui deve, comunque, sottostare
l'accertamento incidentale delle condizioni di risoluzione del contratto di fornitura
secondo la normativa codicistica integrata da quella di maggior favore prevista dal d.lgs.
n. 206/2005 ( c.d. codice del consumo), poiché la disposizione dell'art. 125 quinquies Tub
non può considerarsi avulsa dall'impianto sistematico a cui fa riferimento richiamando
l'art. 1455 c.c., dunque con le norme che disciplinano la prescrizione e la decadenza
dell'azione redibitoria, che va raccordata con le norme dettate dal codice di consumo, che
in tema di decadenza del consumatore dal diritto a domandare la risoluzione del contratto
di vendita prevede una disciplina più favorevole e dunque un termine più ampio per la
denuncia dei vizi o della non conformità del bene acquistato da quello promesso. Il senso
dell'affermazione secondo cui la speciale tutela apprestata dall'articolo 125 quinquies si
aggiunge agli altri strumenti di cui il consumatore può avvalersi, sta proprio in ciò, che il
rapporto è regolato dalla normativa complessivamente ad esso applicabile. Del resto,
diversamente ragionando, si conseguirebbe un risultato non solo elusivo della previsione
normativa in questione, ma impeditivo della sua operatività, poiché, ove si consentisse la
risoluzione del contratto di finanziamento «a valle» pur dopo l'inutile decorso dei termini
15
per la denuncia dei vizi idonei a determinare un inadempimento grave del fornitore, si
renderebbe impossibile la risoluzione di quello di fornitura «a monte» (che è, invece, il
presupposto logico giuridico della caducazione del primo) ben potendo il fornitore
opporre l'eccezione di decadenza al finanziatore che agisse ― ai sensi del comma 2
dell'art. 125 quinquies ― per «ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso».
Dovendo, dunque, la norma poter trovare attuazione nella sua completezza, non può che
interpretarsi nel senso che, sebbene non sia necessario che il consumatore ― per ottenere
gli effetti della caducazione del contratto di finanziamento e, quindi, la restituzione di
quanto corrisposto per la restituzione di quanto ricevuto ― ottenga una declaratoria di
risoluzione del contratto di fornitura esercitando la relativa azione nei confronti del
fornitore, è, tuttavia, necessario che ottenga l'accertamento incidentale dei suoi
presupposti, come regolati dalla disciplina codicistica integrata da quella consumeristica
più favorevole, e, quindi, metta in mora il fornitore ― unica condizione dell'esercizio
dell'azione diretta ― nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione” (così Cass. civ.
ord. n. 6639 del 13.3.2025, che conferma quanto già affermato con la sentenza di questa
Corte n. 221/2020).
Sempre in via preliminare occorre analizzare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva riproposta da e Controparte_8 Controparte_5
sulla quale il primo giudice non si era pronunciato, verosimilmente
[...]
ritenendola assorbita dal rigetto della domanda.
Invero, dai contratti di credito stipulati con gli odierni appellanti si evince che il contenuto delle polizze è relativo alla copertura dei rischi decesso, invalidità totale permanente e, in funzione dello stato lavorativo dell'assicurato al momento del sinistro, perdita di impiego,
ricovero ospedaliero o inabilità totale e temporanea al lavoro, mentre era estranea all'oggetto della copertura assicurativa l'ipotesi dell'inadempimento al contratto di
16
vendita, cui era associato il contratto di finanziamento (cfr. doc. 4, 7 e 10 fascicolo di parte).
Tuttavia, il collegamento negoziale intercorrente tra il contratto stipulato con e CP_1
il contratto di finanziamento - dedotto dagli attori in primo grado e facilmente ricavabile dalla modulistica impiegata dagli stessi operatori fonda l'interessi dei medesimi CP_1
a rendere l'effetto della invocata risoluzione opponibile a tutti gli operatori economici coinvolti nella vicenda negoziale, la cui prestazione era destinata ad essere travolta dell'evento risolutivo.
Venendo ai motivi di impugnazione, la prima censura è infondata.
Non è fuor d'opera ricordare che l'operazione economica di fornitura degli impianti fotovoltaici in esame è caratterizzata da un collegamento funzionale tra il contratto di compravendita dell'impianto e il contratto di credito al consumo stipulato espressamente per finanziare l'acquisto del bene, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 121 e ss. t.u.b.,
nel testo introdotto dal d.lgs. n. 141/2010, in attuazione della direttiva 2008/48/CE del
23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Il “contratto di credito collegato” è definito, infatti, dall'art. 121, comma 1, lett. d) t.u.b.,
come il “contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene
o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per
promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono
esplicitamente individuati nel contratto di credito”.
Nel contratto di fornitura con la vi è il logo della , in cui si fa CP_1 CP_11
espresso riferimento al “Programma Soluzione easy siglato tra e Ingeteam” e CP_3
nel contratto di mutuo la descrizione dell'oggetto di finanziamento è così individuata:
-“Power 7.2 by Ingeteam, Soluzioni Easy” nel contratto stipulato con e Parte_5 Pt_6
17
Pt_6
-“Power 3 by Ingeteam, Soluzioni Easy”, nei contratti stipulati con e Parte_3
da un lato, e dall'altro. Parte_4 Parte_1 Parte_2
E' quindi accordata al consumatore la speciale tutela di cui all'art. 125 quinquies t.u.b.,
rubricato “Inadempimento del fornitore” secondo cui:
“
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei
beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora
del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al
contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del
codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare
al consumatore le rate gia' pagate, nonche' ogni altro onere eventualmente applicato. La
risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare
al finanziatore l'importo che sia stato gia' versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il
finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.
Tale disposizione riconosce al consumatore una azione diretta nei confronti del mutuante per ottenere la risoluzione del contratto di mutuo in caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che si aggiunge alle azioni che può esercitare sulla base delle disposizioni generali applicabili ad ogni rapporto contrattuale.
Quali unici presupposti per l'utile esercizio dell'azione diretta verso il finanziatore e,
quindi, per la risoluzione del contratto di mutuo, sono previsti:
a) la previa costituzione in mora del fornitore;
b) la sussistenza, in concreto, dei requisiti necessari ad ottenere la risoluzione del contratto di fornitura, ossia che l'inadempimento non sia di scarsa importanza, secondo quanto in via generale stabilito dall'art. 1455 c.c.
18
Tanto premesso, gli appellanti hanno censurato il ragionamento logico giuridico adottato dal primo giudice laddove escludeva che potesse ravvisarsi nella specie un'ipotesi di aliud
pro alio, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui agli artt. 1490 e 1497
c.c., sul presupposto che il bene consegnato dalla appartenesse al genere Controparte_1
della res richiesta, astrattamente idoneo a svolgere la propria funzione economico-sociale consistente nella produzione di energia utile per ottenere accrediti dal GSE in proporzione all'energia generata e non presentavano difetti di fabbricazione.
Secondo gli appellanti, invece, l'oggetto del contratto era un “SISTEMA” e non dei semplici pannelli fotovoltaici e l'obbligazione assunta dalla di cui alla CP_1
a costo zero”, era quella di garantire che il cliente responsabile Parte_7
dell'impianto non dovesse anticipare nessun costo “dalla data dell'avvio pratica FASE A,
fino alla data della stipula della convenzione GSE (fine FASE C)”, qualità che le parti avevano assunto come essenziale nell'economia del contratto, la cui mancanza rendeva il bene consegnato inidoneo al funzione cui era pattiziamente destinata.
Tale impostazione non può essere condivisa.
In primo luogo, dall'esame testimoniale (v. teste e dalla stessa relazione Testimone_1
peritale prodotta dagli attori in primo grado risulta che gli impianti fotovoltaici in questione erano stati regolarmente installati, collaudati, correttamente collegati e funzionanti.
Per configurarsi un'ipotesi di vendita aliud pro alio, il bene consegnato deve essere funzionalmente inidoneo a svolgere la funzione economico-sociale propria della cosa.
Di contro, gli impianti istallati presso gli appellanti, non solo non possono essere considerati appartenenti a un genere differente da quello concordato, ma erano stati messi in opera in conformità alla propria natura e destinazione economico-sociale.
La circostanza che non fosse stato prodotto il vantaggio economico prospettato nell'offerta,
come meglio descritto nella relazione tecnica di parte, ha inciso sulla qualità dell'impianto,
19
che forniva una produzione energetica inferiore a quella dichiarata in contratto (cfr. allegati numeri 2, 5, 8 contratti fascicolo di parte) e non consentiva di raggiungere il CP_1
costo zero, determinando una mancanza di qualità promessa ai sensi dell'art. 1497 c.c., da far valere nei termini di cui all'art. 1495 c.c.
Gli impianti, a ben vedere, fin dal momento dell'installazione avevano prodotto energia elettrica e la minor resa aveva riguardato unicamente l'entità del beneficio economico ottenibile, senza riflessi sull'utilizzo del bene.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado riteneva fondata l'eccezione di decadenza nonostante la tempestiva denuncia dei vizi contenuta nelle comunicazioni inviate via mail a (v. gli allegati numeri CP_1
2 e 7 di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) e il riconoscimento da parte di quest'ultima dei vizi denunciati mediante parziali rimborsi, la cui valenza confessoria non era contestata dalla convenuta.
Tuttavia, dal tenore delle mail richiamate negli allegati n. 2 e n. 7 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. non emerge alcuna segnalazione di vizi degli impianti ovvero della loro inidoneità funzionale, anzi gli acquirenti ivi riconoscevano espressamente che “l'impianto
sta producendo” (v. mail inviata da e il Parte_1 Parte_2
12/10/2011), limitandosi ad insistere per conoscere l'esito della pratica GSE (imputando il ritardo iniziale a inadempienze imputabili al professionista da loro nominato) posto che nel frattempo venivano addebitate le rate del finanziamento.
Tali comunicazioni non contengono una qualche contestazione di vizio dell'impianto e non possono essere equiparate ad una denuncia valevole ai sensi dell'art. 1495 c.c., vertendo esclusivamente sul profilo della mancata anticipazione delle rate di finanziamento.
Neppure può dirsi che avesse riconosciuto l'esistenza di vizi così esonerando CP_1
20
l'acquirente dall'onere della tempestiva denuncia a norma del secondo comma dell'art. 1495 c.c.
Infatti, la condotta asseritamente significativa a tale fine era consistita, a detta degli attori,
nel rimborso da parte di di somme di denaro, circostanza non contestata dalla CP_1
convenuta.
La mancata contestazione riguarderebbe, peraltro, solo i fatti e non la relativa valenza giuridica, come già osservato in prime cure (v. pag. 28 sentenza) con ragionamento neppure attinto da specifica censura, ben potendo il rimborso riferirsi a qualsiasi altro titolo nell'ambito della dialettica contrattuale o comunque a picchi di produzione di energia elettrica tale da coprire i costi del finanziamento.
Inoltre, la convenuta negava diffusamente l'inadempimento attribuitogli sicché la contestazione di aver riconosciuto il vizio deve ritenersi incompatibile con la difesa assunta.
Va, dunque, confermata la conclusione cui giungeva il tribunale laddove rilevava che l'installazione era avvenuta nelle seguenti date:
- marzo 2011 per e Parte_5 Parte_6
- luglio 2011 per e Parte_3 Parte_4
- ottobre 2010 per e Parte_1 Parte_2
e che, ai sensi dell'art. 132 cod. consumo, applicabile ratione temporis, il termine di decadenza di due mesi decorreva dal momento in cui il consumatore si trovava nelle condizioni di rendersi conto della mancanza delle qualità promesse e quindi dell'inadempimento di CP_1
Quantomeno all'esito della produzione ottenuta nel corso di un anno dal collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione energia elettrica - questo è il termine che il tribunale e questa Corte in tutte le pronunce rese sugli impianti consegnati da hanno CP_1
21
considerato congruo - gli acquirenti avrebbero potuto maturare la consapevolezza circa una resa dell'impianto al di sotto delle qualità promesse e l'impossibilità di coprire i costi legati alla restituzione del finanziamento collegato.
Considerato che gli attori non deducevano il momento in cui avevano avuto coscienza dei vizi lamentati, la denuncia sarebbe dovuta intervenire entro due mesi:
- da marzo 2012 per e Parte_5 Parte_6
- da luglio 2011 per e Parte_3 Parte_4
- da ottobre 2011 per Parte_1 Parte_2
Non è dirimente sul piano della decadenza il giuramento decisorio deferito dagli appellanti al legale rappresentante della CP_1
I capi dedotti sono inammissibili, in quanto tesi a provocare il giuramento su valutazioni e stati soggettivi (“al fine di ristorare”, “tese a reintegrare” nei capi da 1 a 3) e su fatti genericamente enunciati, senza menzione del tempo e delle modalità in cui si sarebbero verificati né identificazione delle manchevolezze riscontrate (capo 4), in violazione del disposto dell'art. 2739 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 29614/2023; sul modo chiaro e specifico in cui deve essere deferito il giuramento decisorio cfr. Cass. Civ. n. 27471/2019).
Infine, gli appellanti hanno lamentato il rigetto, da parte del primo giudice, dell'istanza di rimessione in termini proposta il 16/12/2019 per la produzione di documentazione sopravvenuta relativa al procedimento penale n. 4518/18 RNR Mod. 21, nel quale gli odierni appellanti avevano assunto il ruolo di persone offese nei confronti di Pt_10
e più. Tali documenti, relativi alle indagini preliminari e concernenti sommarie
[...]
informazioni nonché sentenze penali (tra cui la sentenza n. 2475/2018 del Tribunale civile di Cagliari e la sentenza n. 1381/2018 del GIP di Cagliari ex art. 444 c.p.p.), erano divenuti disponibili solo dopo la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c. e successivamente all'ultima udienza del 21/06/2018, poiché acquisiti dagli attori soltanto a seguito della notifica
22
dell'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione del 14/12/2018.
Gli appellanti hanno sostenuto che tale documentazione era ammissibile e rilevante ai fini della decisione, costituendo un insieme di indizi “gravi, precisi e concordanti”, alla luce della giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 16838/2022), che ammette nel giudizio civile di risarcimento e restituzione la sentenza di patteggiamento come indizio utilizzabile insieme ad altri indizi che soddisfino i requisiti dell'art. 2729 c.c.
La documentazione di cui è chiesta l'ammissione (tardiva) non è, tuttavia, idonea a superare la decadenza di cui sopra, in quanto volta a supportare unicamente i fatti costitutivi dell'inadempimento imputato a ovvero la consegna di una impianto CP_1
viziato e la consapevolezza della venditrice dell'esistenza del vizio, mentre è inidonea a dimostrare l'impossibilità per i clienti di rendersi conto, nel tempo prospettato dal primo giudice, dell'esistenza del vizio e quindi di fornire contezza di un momento diverso dal quale decorrerebbe il termine di due mesi (nemmeno allegato dagli attori in primo grado)
oppure a corroborare la tesi dell'asserito riconoscimento da parte di che CP_1
certamente non può trarsi dalle dichiarazioni rese in sede penale dall'ing. Tes_2
(mero collaboratore della società e quindi capace di rendere soltanto CP_1
dichiarazioni a titolo personale e non certamente confessorie per conto della società).
Ne consegue l'irrilevanza dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sulla funzionalità degli impianti.
Il terzo motivo resta assorbito dal rigetto dei primi due, non essendo stati allegati danni diversi da quelli derivanti dal dedotto inadempimento contrattuale, per il quale è
intervenuta la decadenza.
L'appello deve dunque essere respinto, condannando gli appellanti in solido alla rifusione in favore delle appellate delle spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo al valore minimo dello scaglione indeterminabile complessità media,
23
trattandosi di causa seriale presso la giurisprudenza di questa Corte.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da , Parte_5 Parte_6 Parte_3 Parte_4
e avverso la sentenza n. 1872/2022 del Tribunale Parte_1 Parte_2
di Cagliari;
2) condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore delle appellate costituite, che si liquidano in complessivi euro 6.079,00 per compensi ciascuna,
oltre quanto dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Cagliari il 10-12-2025.
Il Presidente rel. dott. Maria Teresa Spanu
24