Articolo 167 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 161Articolo 161 ter
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9 ottobre 2010
Art. 167. Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionale 1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri provvede, su delega del Capo di stato maggiore della difesa e in conformita' agli indirizzi del Ministro della difesa, informandone, salvo il caso in cui si tratti di materie esclusivamente militari, previamente il Ministro dell'interno, alla predisposizione e alla gestione dei protocolli di intesa e degli accordi tecnici internazionali finalizzati allo scambio di esperienze con paritetici organismi esteri, nei settori organizzativo, addestrativo, tecnico-scientifico e logistico di specifico interesse dell'Arma dei carabinieri.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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