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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/05/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione I Civile
Il Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo dato atto della rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta;
lette le note scritte di discussione della causa
P.Q.M.
all'esito dell'esame degli atti, pronuncia la sentenza che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 6 D. L. vo 150/2011
nella causa civile iscritta al n. 4946 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato CERNIGLIA ALESSIO Parte_1 ATTORE- OPPONENTE
E
e Controparte_1 [...]
, assistito dal funzionario DE DONATO FERNANDO, Controparte_2 in servizio presso la Controparte_1
CONVENUTI - OPPOSTI
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. n. 795178/A (pos Parte_1
n. 795178/A) con cui la gli ha intimato il pagamento Controparte_1 della somma di euro 4.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, in misura ridotta ex art. 16 L. 29 novembre 1981 n. 689, per la violazione degli artt. 49 comma 1 e 2 del D. Lgs 231/2007 e 63, commi
1 e 1 ter del D. Lgs 231/2007 per “avere trasferito denaro in contante, per un importo complessivo di euro 1.982,50, senza ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica e ”. Controparte_3
Ha, in particolare, eccepito il ricorrente la nullità dell'ingiunzione per: 1) la sua mancata convocazione ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, nonostante espressa richiesta da lui effettuata in tal senso, ed omessa valutazione delle presentate deduzioni;
2) la violazione dell'art. 14 legge
689/81 non essendo chiaro, dal contenuto del verbale di contestazione della violazione, se l'accertamento del fatto sia coevo alla redazione del verbale o se sia antecedente allo stesso né essendo individuabile il luogo “dove sarebbe avvenuto il fatto”; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 49
D. Lgs 231/2007, essendo il limite per le transazioni contanti al momento della presunta violazione, ovvero 16.04.2018, di euro 3.000,00; 4) difetto di prova della condotta illecita addebitata, non essendo dimostrato che le due operazioni contestate siano state effettivamente eseguite entrambe nello stesso giorno, ovvero in un arco di tempo superiore ai sette giorni indicati dall'art. 1 comma 2 lett. V) D.
Lgs 231/2007 nella formulazione successiva al 04.07.2017, quali indici di operazioni frazionate. Ha infine eccepito la scusabilità dell'errore - indotto dall'intermediaria - conoscendo egli nel 2018 “poco
e male l'italiano e come ogni cittadino comune era a conoscenza di come il limite dei contanti fosse di euro 3.000,00”, nonché l'estinzione della sanzione conseguente all'omessa contestazione della violazione all'obbligata principale (l'intermediaria ) a mezzo della quale egli Controparte_4 avrebbe presuntivamente eseguito le operazioni di trasferimento di denaro.
L'opponente ha, quindi, chiesto al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza gravata, di annullare il provvedimento impugnato ovvero “rideterminare la sanzione nel minimo edittale di euro 1.000,00, anche con l'applicazione ex art. 2 comma 4 c.p. l'applicazione dell'art. 63 comma 1 ter D. Lgs 21.11.2007 n. 231 in vigore a partire dal 27.10.2019”, vinti gli onorari e le spese di lite.
Costituitisi in giudizio con comparsa e documentazione allegata, il Controparte_2
e la hanno preliminarmente chiesto di essere rimessi in
[...] Controparte_1 termini per esplicare le proprie difese non avendo ricevuto la notifica del ricorso né del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione da parte della Cancelleria.
Disposta la rimessione in termini richiesta, nessuno dei due resistenti ha integrato gli atti né ha svolto ulteriori difese.
L'opponente ha invece ulteriormente eccepito: 1) la nullità della comparsa di costituzione delle controparti in quanto priva dei requisiti minimi richiesti ed indicati dall'art. 416 comma 2 c.p.c. applicabile ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.Lgs 1° settembre 2011 n. 150, 2) la carenza di legittimazione ad agire del essendo unico soggetto Controparte_2 legittimato all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta ai sensi dell'art. 2 comma 4 bis del D.L
13 Agosto 2011 n. 138 convertito con la L. 14 settembre 2011 n. 148 (richiamato nella Circolare del prot. DT 77009 del 03/10/2012 ben nota alle convenute) la Controparte_2 [...]
, unico legittimato passivo ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D. Lgs Controparte_1
150/2011.
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Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di nullità della comparsa di costituzione dei resistenti.
Nella compara depositata il 3 aprile 2023, i resistenti, premesso che la Cancelleria non aveva “mai notificato il ricorso bensì solo il decreto di fissazione udienza”, in tale atto si sono solo limitati a chiedere di essere rimessi in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., “al fine di non incorrere nelle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c.”.
Il Tribunale, accertata l'omessa notifica da parte della Cancelleria del ricorso odierno, con ordinanza del 24.01.2024, ha accolto la richiesta rimettendo in termini i resistenti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 416 c.p.c.
Tuttavia, come già detto, a tale ordinanza non è seguita alcun tipo di attività delle parti convenute, che non hanno depositato né integrazione della loro costituzione né alcuna altra richiesta, benchè risulti dallo storico del fascicolo d'ufficio che abbiano ricevuto tempestiva notifica dell'ordinanza di rimessione in termini.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che dall'omesso espletamento dell'attività autorizzata dal Tribunale non deriva, come sostenuto dall'opponente, la nullità della costituzione in giudizio e, dunque, persistente contumacia dei convenuti, i quali si sono comunque costituti, sia pur tardivamente e senza esplicare difese.
L'art. 426 c.p.c. richiede, infatti, ai fini della costituzione in giudizio, che il convenuto depositi
“memoria difensiva”, mentre le decadenze ivi previste riguardano esclusivamente la proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni processuali o di merito che non siano rilevabili d'ufficio le quali, se non formulate nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, non potranno più essere avanzate.
La costituzione, quale manifestazione della volontà di intervenire nella causa e proporre difese, deve ritenersi dunque validamente effettuata.
Non essendo stata revocata, in corso di causa, la contumacia dei resistenti, dichiarata con decreto del
4 aprile 2023, a tanto deve quindi qui provvedersi.
Va, peraltro, chiarito che, se è vero che trova applicazione, nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione disciplinati dal D. lgs. n. 150 del 2011, il rito del lavoro, l'art. 6 del medesimo decreto legislativo, al comma 8, prevede che, con il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione dell'opposizione, “il Giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento gravato depositi in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”.
Ne deriva che, dovendo la PA eseguire l'ordine di deposito, in difetto di previsione normativa della perentorietà del termine (10 giorni rima dell'udienza) per l'adempimento, la sua inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità, rimanendo perciò la copia del verbale di contestazione tardivamente prodotta e gli altri atti relativi all'accertamento sono sempre utilizzabile come prova (cfr., tra le tante, Cass. civ, n. 9545/2018, nonché nn. 16853/2016, 5828/2015,
15324/2006, 21491/2004).
Fondata è invece l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del CP_5
Ed infatti, in materia di sanzioni amministrative, legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è, com'è noto, solo l'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, ancorché si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale che agisca in virtù di una specifica autonomia funzionale in deroga all'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, come sostituito dall'art. 1 della I. n. 260 del 1958 (cfr., Cass. civ., n. 15169/2015). La Cassazione ha anzi anche precisato che “tale legittimazione esclusiva persiste anche nella fase di impugnazione davanti alla Corte di
Cassazione, non ostandovi alcuna disposizione da cui sia desumibile il subentro del Ministro” (Cass. civ., cit.).
Passando all'esame dei motivi di opposizione, si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha in primo luogo eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa convocazione ai sensi dell'art. 18 L. 689/2024, nonostante richiesta da lui avanzata in tal senso.
Sul punto, rileva il Tribunale che, secondo il consolidato e condiviso orientamento della S.C., la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (tra le altre, cfr. Cass. civ., Sezioni Unite n. 1786/2010 che ha superato l'indirizzo contrario spostato dalla sentenza n.
13505/2004 citata dall'opponente a sostegno della sua tesi, nonchè, successivamente, Cass. civ., n.
9251/2010, n. 11300/2018, ordinanza n. 21146/2019).
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione avendo l'opponente esplicato in questa sede le proprie difese.
Quanto al secondo motivo - e cioè: nullità della contestazione per omessa indicazione, nel verbale di accertamento e nell'ordinanza ingiunzione, della data dell'accertamento e del luogo in cui la violazione si sarebbe consumata - osserva l Tribunale che il verbale redatto dalla Guardia di Finanza consente invero di ricavare entrambi gli elementi contestati.
Ed infatti, il processo verbale di contestazione del 18 novembre 2020 (notificato a mani proprie al ricorrente in data 6 dicembre 2020) individua esattamente nel suo incipit sia la data di accesso – 4 dicembre 2019 – che il luogo in cui esso è stato effettuato, e cioè il centro di money transfer gestito dalla ditta individuale ST Luciana Marcela, corrente in Lamezia Terme alla Via E e R. De
Medici.
Nel verbale si dà atto, altresì, che la verifica effettuata presso la ditta anzidetta ai fini dell'accertamento del rispetto della normativa antiriciclaggio è consistita in (ed ha richiesto un) accertamento complesso, che ha visto gli operanti impegnati nell'effettuare, evidentemente presso i loro uffici, controlli incrociati dei dati di tutte le 35.730 “operazioni to send effettuate dalla D.I.
ST” nel periodo oggetto di controllo (01.01.2016 – 04.12.2019) richiesti, e successivamente, inviati dagli “istituti di pagamento mandanti” per poi unificarli in un unico foglio formato excel raggruppandoli per soggetti (in ordine alfabetico) e per data di invio del denaro nominativo. Deve dunque ritenersi che tali operazioni, in considerazione dei tempi necessari per la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti richiesti dalla pg agli istituti di pagamento mandanti, abbia comportato il decorso e l'impiego di un lasso di tempo consistente, tenuto conto altresì della successiva necessità, da parte della pg, di esaminare ed incrociare i dati via via inviati dagli istituti di pagamento, raggruppandoli per nominativi degli ordinanti e date di effettuazione, da parte di questi, delle operazioni di invio di denaro.
Se ne deve concludere che l'accertamento delle condotte violative contestate all'opponente debba collocarsi temporalmente, per come attestato dagli operanti, “al termine del minuzioso esame delle
35.730 operazioni di rimesse di denaro”, quando è stato evidentemente redatto il processo verbale in discorso.
Scrivono, infatti, gli agenti di pg nel verbale del 18 novembre 2020: “Al termine del minuzioso esame delle 35.730 operazioni è stato acclarato che la ” aveva “acquisito in trasferimento dai vari CP_4 clienti denaro contante per un importo superiore alla soglia ex art. 49 del decreto legislativo
231/2007 (1.000,00 euro)” e che, tra le operazioni de quibus, vi erano anche i due versamenti effettuati il 16 aprile 2018 dal : uno di euro 992,00 e un altro di euro 990,50. Parte_1
La data dell'accertamento deve quindi individuarsi in quella del processo verbale in esame che ha cristallizzato, ed in cui sono stati trasfusi, i relativi esiti: solo a seguito dell'acquisizione dei dati dagli istituti di pagamento e del loro esame – che, si ricorda, ha avuto ad oggetto il considerevole numero di 35.730 operazioni – è stato, infatti, possibile per gli operanti rendersi conto ed individuare le operazioni di rimesse che superavano, anche in via frazionata, i limiti di legge vigenti.
L'eccezione va dunque disattesa.
Infondato è anche il terzo motivo di opposizione, e cioè la dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 49 D. lgs 231/2007.
L'opponente ha infatti sostenuto che all'epoca delle rimesse a lui contestate (16 aprile 2018) il limite per le transazioni contanti, invero più volte modificato dal legislatore nel corso degli anni, non fosse di euro 1.000,00 bensì di euro 3.000,00.
La deduzione è errata.
Ed infatti, ad aprile 2018, quando le due rimesse sono state effettuate dall'opponente, il limite per le rimesse di denaro contante tramite servizi di money transfer era fissato, come correttamente accertato dalla Guardia di Finanza, in euro 1.000 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità
2016), che, all'articolo 1, comma 898, modificando l'articolo 49 del D. Lgs. 231/2007, aveva innalzato il limite generale per l'uso del contante da 1.000 a 3.000 euro, mantenendo tuttavia il limite di 1.000 euro per le rimesse di denaro tramite money transfer. Si legge nella norma in esame (art. 1, comma 898 legge 208/2015): “All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti:
«euro tremila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille”.
Infondata è anche l'eccezione di estinzione dell'obbligazione per messa contestazione all'obbligato principale, e cioè l'intermediario che ha accettato ed eseguito il money transfer.
Ed infatti, come ha chiarito la S.C. intervenendo a Sezioni Unite, effettuando nel corpo motivazionale della sentenza (alla cui lettura integrale si rimanda) un'ampia disamina della normativa e della ratio ad essa sottostante, l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale, per cui, non dipendendone, essa non viene meno nemmeno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ult.co. L. n. 689/1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione (Cass. civ, Sezioni Unite, n. 22082/2017)
Nel merito della domanda, si osserva quanto segue.
Va premesso che nei giudizi di opposizione ad ordinanze ingiunzione e, più in generale, a sanzioni amministrative, “l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito grava sulla autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, rimanendo nondimeno escluso il ricorso a presunzioni legali, che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità” (Cass. nn. 17615/2007,
SSUU 20930/2009, 27225/2013).
Sempre in relazione al concreto atteggiarsi dell'onere della prova, secondo unanime giurisprudenza,
“nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (cfr.
Cass. civ., nn. 15842/2008, 23800/2014).
Va, inoltre, chiarito come, pur gravando sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, la sua inerzia processuale non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento che ha irrogato la sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (Cass. civ., n. 24691/2018).
Sulla scorta di tali premesse, nel caso di specie, non è revocabile in dubbio, nella odierna sede ed in mancanza di proposizione di querela di falso, che la Guardia di Finanza operante abbia svolto l'attività che ha descritto nel verbale di accertamento, e dunque: che abbia effettuato la verifica descritta nel verbale mediante accesso, in data 04.12.2019, presso la sede legale dell'attività di money transfer gestita dalla in Lamezia Terme, che abbia acquisito il flusso dei pagamenti da ella CP_4 raccolti e che, attraverso la decritta operazione di acquisizione dei dati dagli istituti di pagamento e la loro associazione con i nominativi degli ordinanti, abbia individuato, tra gli altri, anche i due versamenti, eseguiti entrambi il 16.04.2018, a nome dell'odierno opponente, in favore di tale
Persona_1
Ne deriva che, ritenute eseguite le attività anzidette, in difetto peraltro di puntuale contestazione da parte del ricorrente della sussistenza della condotta a lui attribuita (l'opponente non ha cioè negato di avere effettuato le rimesse mettendo in dubbio solo le modalità di esecuzione delle stesse), deve ritenersi che l'amministrazione abbia fornito adeguata prova della condotta addebitata all'opponente:
e cioè che questi abbia effettuato le due rimesse contestate, entrambe in data 16 aprile 2018.
L'opponente si è, infatti, limitato a mettere in dubbio genericamente che le operazioni siano state effettivamente eseguite nella stessa giornata, senza fornire alcun dato o elemento da sottoporre a verifica o quanto meno idoneo ad ingenerare il dubbio, da lui sollevato, che la , ricevuta la CP_4 consegna del denaro, abbia effettuato le rimesse in un arco temporale superiore ai sette giorni richiesti ex lege per escludere il contestato frazionamento finalizzato all'elusione del limite al trasferimenti di denaro contante, come vigente all'epoca dei fatti (art. 1, comma 2 lett. V D. lgs n. 231/2007).
Né è dirimente la circostanza, parimenti dedotta dall'istante, della mancata verifica delle distinte di Part pagamento da parte della avuto riguardo al tenore della contestazione, che attiene invero più alla figura del beneficiario della rimessa – e al suo diritto di ottenere il pagamento “a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione” - che a quella dell'ordinante.
Non può nemmeno essere accolta l'eccezione della carenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 della legge 689/1981 e della dedotta scusabilità dell'errore, in cui l'opponente sarebbe incorso a causa della sua scarsa conoscenza della lingua italiana, circa il limite previsto dalla legge per il trasferimento di denaro attraverso le società di money transfer.
Premesso che ignorantia legis non excusat essendo dovere di ogni persona che risiede o si trova in un determinato Stato conoscere le leggi che regolamentano le attività che si appresta a compiere, osserva, comunque, il Tribunale come la dedotta scarsa conoscenza, da parte del ricorrente, all'epoca dei fatti della lingua italiana sia circostanza rimasta allo stato di mera, e invero generica, allegazione, non supportata né da specifiche deduzioni (ad esempio, sull'epoca dell'ingresso in Italia) né da alcun elemento probatorio, documentale o oggetto di istanze di prova orale.
Irrilevante è poi la circostanza di essere stato il ricorrente asseritamente tratto in errore dalla
, per non essersi questa rifiutata di eseguire l'operazione frazionata, ciascuno essendo CP_4 responsabile delle proprie determinazioni e azioni ad esse conseguenti.
Né è stato altrimenti prospettato un errore inevitabile di diritto
Quanto alla richiesta di applicazione, in virtù del principio del favor rei di cui all'art. 2, comma 4
c.p.c, del minimo edittale previsto dall'art. 63, comma 1 ter del D. lgs 231/2007 che prevede, per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1 gennaio 2022, un minimo edittale di euro 1.000,00
e dunque inferiore a quello (di euro 2.000,00) applicato dall'Amministrazione ratione temporis, dato atto dell'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 63/2019, ha affermato che il principio di retroattività della legge più favorevole si estende anche alle sanzioni amministrative di natura punitiva (quale è quella in esame) in virtù degli artt. 3 e 117, comma 1 della Costituzione, in relazione all'art. 7 della CEDU, si osserva che, nella specie, l'applicazione del minimo edittale di euro 2.000,00 appare del tutto coerente con le modifiche legislative intervenute in ordine alla diversa formulazione della fattispecie per cui è causa.
Se si legge, infatti, l'art. 18 del D.L. n. 124/2019 (convertito in legge n. 157/2019) che ha introdotto all'art. 63 del D. lgs 231/2007 il comma 1 ter di cui qui si invoca l'applicazione, si rileva che esso aggiunge all'art. 63 anzidetto anche un comma 3 il quale chiarisce le ragioni della modifica della sanzione.
L'art. 18 del D.L. 124/2019 stabilisce infatti: “a) all'articolo 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.";
b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro."
Si vede bene come il minimo edittale sia stato parametrato alle modifiche legislative intervenute nel corso del tempo sul limite all'uso del contante.
Ed infatti, dal 1 luglio 2020 il limite generale – che era di 3.000,00 euro - è stato ridotto a 2.000 euro;
dal 1 gennaio 2022 è stato introdotto un ulteriore abbassamento ad euro 1.000 per poi essere di nuovo il limite innalzato dal 1 gennaio 2023 fino ad euro 5.000,00.
Appare dunque evidente come la sanzione sia obiettivamente correlata alla maggiore o minore somma in cui, tempo per tempo, era individuato il limite dell'uso, generale, del contante - senza riguardo, per una scelta rimessa alla valutazione del legislatore che non appare invero irragionevole - al diverso limite previsto per le operazioni di money transfer.
Non può dunque, nella specie, parlarsi di legge - e sanzione - più favorevole o meno favorevole, essendo piuttosto il diverso limite edittale stabilito ex lege nel corso degli anni espressamente connesso alla diversa oggettività - in termini di entità delle somme costituenti tempo per tempo il limite all'uso del contante – e, dunque, alla diversa gravità come individuata dal legislatore, della condotta sanzionata.
La richiesta deve essere, pertanto, disattesa.
Va, infine, rigettata anche la richiesta di applicazione della riduzione di 1/3 della sanzione irrogata, trattandosi di istituto che trova applicazione solo in caos di pagamento anteriore alla proposizione dell'opposizione e non sede giudiziale.
Non va pronunciata alcuna statuizione sulle spese, essendosi i resistenti costituiti a mezzo di funzionario della , senza avere sostenuto le spese legali per l'intervento di un procuratore. CP_1
Ed infatti, l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., invocato dal funzionario nella depositata nota spese, non può trovare applicazione nel caso di specie, riguardando specificamente la difesa delle pubbliche amministrazioni nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con i loro dipendenti, come si evince dall'esplicito richiamo all'art. 417 bis c.p.c. e quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche alle controversie in tema di opposizione a sanzioni amministrative. Si aggiunga che la norma in questione è successiva al D. Lgs. 150/2011 che all'art. 6, comma 9 prevede, per le controversie di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la possibilità per l'autorità che ha emesso l'ordinanza di avvalersi di funzionari delegati e quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche a tali controversie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva del CP_5
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza – ingiunzione gravata;
- nulla sulle spese
Cosenza, 15 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo