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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/06/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Alberto Rizzo Presidente
Eleonora Ramacciotti Componente
Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 24 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BONA ONOFRIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato TUDISCO DANIELA
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. depositate dal ricorrente in data 23/05/2025 e dalla convenuta in data 27/05/2025.
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Ferrara in data 11/02/1964
e dalla loro unione sono nati i figli in data 22/03/1993, in data Per_1 Per_2
19/12/1996 e in data 02/12/2005, quest'ultima maggiorenne ma non Per_3
economicamente autosufficiente.
2. I coniugi si sono separati consensualmente comparendo all'udienza del giorno
11/02/2012 e la separazione è stata omologata da questo Tribunale il successivo
19/12/2012.
3. Con ricorso del 03/01/2025 ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio e statuizioni accessorie di natura economica inerenti ai rapporti tra i genitori e la figlia Per_3
4. Nel giudizio così radicato si è costituita , concordando con la Controparte_1
richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo una differente regolamentazione delle questioni economiche accessorie, anche avanzando richiesta di assegno divorzile.
5. All'esito dell'udienza del 14/05/2025, il G.I con ordinanza in pari data, ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
“- attuazione, entro giorni 30 dalla sentenza recettiva dell'accordo divorzile, tramite Notaio di comune fiducia, del patto separativo di trasferimento, a titolo gratuito, della casa familiare in quote uguali ai tre figli, i quali, a quel punto, poiché titolari del bene, ne avranno naturalmente i relativi poteri dominicali e ne dovranno sostenere i costi;
- corresponsione, da parte del padre, direttamente a (o, qualora la ragazza Per_3
lo preferisca, comunicandolo al alla madre), di euro 500,00 mensili a titolo Pt_1 di mantenimento ordinario, a far data dall'inizio della presente causa, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT come per legge;
i genitori si divideranno
a metà ciascuno le spese straordinarie per la figlia come regolate dal Protocollo del 25/09/2019 in uso presso questo Tribunale;
- rinuncia da parte della moglie all'assegno divorzile;
- spese di lite integralmente compensate;
”
pagina 2 di 4 5. Entrambe le parti hanno accettato la proposta con successive note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese di ambo le parti che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce quindi l'accordo raggiunto dalle parti poiché non contrario a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperante in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale della figlia Per_3
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 08/12/1990 in FORMIGINE (MO) da (nato a [...] Parte_1
BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 16/12/1957) con (nata Controparte_1
a FERRARA il 11/02/1964), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di FORMIGINE (MO), atto n. 108, parte II, serie A, anno 1990;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
FORMIGINE (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Eugenio Bolondi
pagina 3 di 4 IL PRESIDENTE
Alberto Rizzo
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