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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NE IT ES, Presidente
VO ES, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2398/2021 depositato il 28/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 s.a.s. In Persona Del Ex Socio Accomandante Sig.ra Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 298/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 01/03/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010403569/2019 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020403434/2019 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sull'appello iscritto al n. 2398/2021 proposto da Ricorrente_1, nata a [...] il Data nascita_ (c.f. [...]), in proprio e in qualità di ex socio accomandante della società “Ricorrente_2 s.a.s. (P.IVA_Ricorrente_2), avverso la sentenza n. 298/2021 depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, relativa al ricorso avverso gli avvisi di accertamento n.TVF020403434/2019 emesso per l'anno di imposta 2010 a carico della società e n. TVF010403569/2019 emesso per l'anno di imposta 2019
a carico della ricorrente quale socia accomandante con quota del 29,04 %, nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Bari.
*********
Con la sentenza n. 298/2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso proposto dalla contribuente, con compensazione delle spese di lite tra le parti processuali.
Avverso tale sentenza è stato quindi proposto appello, deducendo in particolare:
- la violazione dell'art. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72; la decadenza dal potere di accertamento;
il vizio di motivazione per l'illegittima applicazione del regime del raddoppio dei termini;
- la violazione delle norme sul contraddittorio preventivo;
- il difetto di legittimazione passiva del socio accomandante in ordine alle obbligazioni tributarie della società;
- l'omessa valutazione delle prove che vincono la presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili ai soci;
- l'errata applicazione del principio di colpevolezza ex art. 5 D.Lgs. 472/97.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo in via principale di riformare la sentenza gravata con annullamento degli avvisi di accertamento impugnati in primo grado;
in via gradata ha chiesto di dichiarare l'eventuale minore e diversa somma dovuta, da accertare in corso di causa, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, chiedendo da parte sua, in via principale, di dichiarare la nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992 per difetto di contraddittorio con gli altri soci della società Ricorrente_2 s.a.s.; in subordine ha chiesto di rigettare l'atto di appello con vittoria delle spese del grado di appello ex art. 15 D.Lgs. n. 546 del
1992.
A scioglimento della riserva formulata al termine dell'udienza del 20.10.2025, la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre delibare l'eccezione di nullità della sentenza sollevata dall'Amministrazione
Finanziaria nel proprio libello difensivo.
Ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992 “se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”...“se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma
1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza”.
Tale norma, quindi, impone il litisconsorzio necessario in caso di posizioni fiscali unitarie facenti capo ad una pluralità di parti e soggetti giuridici, dovendo essere tali posizioni accertate inscindibilmente nei confronti di tutti i soggetti all'uopo coinvolti ed interessati.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di giudizio avente ad oggetto gli atti di accertamento dei redditi imputati ai soci di società di persone ai sensi dell'art. 5 TUIR, sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario della società e di tutti i soci ai quali i redditi vengono direttamente imputati ai sensi della richiamata disposizione, con conseguente nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, della sentenza emessa in difetto di partecipazione di tutti i soggetti interessati (Cass. Sez. unite n. 14815/2008; Cass., sent. n. 33570/2018; Cass. ord. n. 24686/2024).
Nel caso di specie nel giudizio di primo grado è mancata la partecipazione sia della società, destinataria dell'avviso di accertamento n. TVF020403434/2019, che degli altri soci della società Ricorrente_2 s.a.s., nei cui confronti veniva emesso l'avviso di accertamento n. TVF010403569/2019 oggetto di giudizio, in quanto impugnato dalla sola odierna appellante, in qualità di socia accomandante al 29,04 % del capitale sociale, senza l'evocazione in giudizio o la successiva chiamata in causa della società e degli altri soci della medesima compagine sociale.
Ne consegue la dichiarazione di nullità della sentenza gravata, con rimessione degli atti alla Corte di Giustizia di primo Grado di Bari per un nuovo giudizio.
Quanto alle spese di lite ritiene la Corte che sussistono nel caso di specie ragioni per la compensazione di entrambi i gradi di giudizio tenuto conto dell'esito dell'appello e della controvertibilità delle questioni giuridiche involte.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità della sentenza n. 298/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari e rimette gli atti alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Bari per un nuovo giudizio.
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari il 20.10.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Francesco Cavone dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NE IT ES, Presidente
VO ES, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2398/2021 depositato il 28/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 s.a.s. In Persona Del Ex Socio Accomandante Sig.ra Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 298/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 01/03/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010403569/2019 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020403434/2019 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sull'appello iscritto al n. 2398/2021 proposto da Ricorrente_1, nata a [...] il Data nascita_ (c.f. [...]), in proprio e in qualità di ex socio accomandante della società “Ricorrente_2 s.a.s. (P.IVA_Ricorrente_2), avverso la sentenza n. 298/2021 depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, relativa al ricorso avverso gli avvisi di accertamento n.TVF020403434/2019 emesso per l'anno di imposta 2010 a carico della società e n. TVF010403569/2019 emesso per l'anno di imposta 2019
a carico della ricorrente quale socia accomandante con quota del 29,04 %, nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Bari.
*********
Con la sentenza n. 298/2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso proposto dalla contribuente, con compensazione delle spese di lite tra le parti processuali.
Avverso tale sentenza è stato quindi proposto appello, deducendo in particolare:
- la violazione dell'art. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72; la decadenza dal potere di accertamento;
il vizio di motivazione per l'illegittima applicazione del regime del raddoppio dei termini;
- la violazione delle norme sul contraddittorio preventivo;
- il difetto di legittimazione passiva del socio accomandante in ordine alle obbligazioni tributarie della società;
- l'omessa valutazione delle prove che vincono la presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili ai soci;
- l'errata applicazione del principio di colpevolezza ex art. 5 D.Lgs. 472/97.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo in via principale di riformare la sentenza gravata con annullamento degli avvisi di accertamento impugnati in primo grado;
in via gradata ha chiesto di dichiarare l'eventuale minore e diversa somma dovuta, da accertare in corso di causa, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, chiedendo da parte sua, in via principale, di dichiarare la nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992 per difetto di contraddittorio con gli altri soci della società Ricorrente_2 s.a.s.; in subordine ha chiesto di rigettare l'atto di appello con vittoria delle spese del grado di appello ex art. 15 D.Lgs. n. 546 del
1992.
A scioglimento della riserva formulata al termine dell'udienza del 20.10.2025, la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre delibare l'eccezione di nullità della sentenza sollevata dall'Amministrazione
Finanziaria nel proprio libello difensivo.
Ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992 “se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”...“se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma
1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza”.
Tale norma, quindi, impone il litisconsorzio necessario in caso di posizioni fiscali unitarie facenti capo ad una pluralità di parti e soggetti giuridici, dovendo essere tali posizioni accertate inscindibilmente nei confronti di tutti i soggetti all'uopo coinvolti ed interessati.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di giudizio avente ad oggetto gli atti di accertamento dei redditi imputati ai soci di società di persone ai sensi dell'art. 5 TUIR, sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario della società e di tutti i soci ai quali i redditi vengono direttamente imputati ai sensi della richiamata disposizione, con conseguente nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, della sentenza emessa in difetto di partecipazione di tutti i soggetti interessati (Cass. Sez. unite n. 14815/2008; Cass., sent. n. 33570/2018; Cass. ord. n. 24686/2024).
Nel caso di specie nel giudizio di primo grado è mancata la partecipazione sia della società, destinataria dell'avviso di accertamento n. TVF020403434/2019, che degli altri soci della società Ricorrente_2 s.a.s., nei cui confronti veniva emesso l'avviso di accertamento n. TVF010403569/2019 oggetto di giudizio, in quanto impugnato dalla sola odierna appellante, in qualità di socia accomandante al 29,04 % del capitale sociale, senza l'evocazione in giudizio o la successiva chiamata in causa della società e degli altri soci della medesima compagine sociale.
Ne consegue la dichiarazione di nullità della sentenza gravata, con rimessione degli atti alla Corte di Giustizia di primo Grado di Bari per un nuovo giudizio.
Quanto alle spese di lite ritiene la Corte che sussistono nel caso di specie ragioni per la compensazione di entrambi i gradi di giudizio tenuto conto dell'esito dell'appello e della controvertibilità delle questioni giuridiche involte.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità della sentenza n. 298/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari e rimette gli atti alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Bari per un nuovo giudizio.
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari il 20.10.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Francesco Cavone dott. Vito Francesco Nettis