Articolo 6 della Legge 12 maggio 1995, n. 210
Articolo 5Articolo 7
Versione
2 giugno 1995
Art. 6. 1. E' punito secondo la legge italiana:
a) il cittadino che commette all'estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4, salvo che ne venga concessa o accettata l'estradizione;
b) lo straniero che commette all'estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4 esclusivamente nel caso in cui si trovi nel territorio dello Stato e non ne sia stata concessa o accettata l'estradizione.
Entrata in vigore il 2 giugno 1995