CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 458/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3043/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202400038551 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da Memoria Illustrativa Resistente/Appellato: Come da Controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12 settembre 2024, la contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 202400038551 del 24 giugno 2024, relativo all'IMU anno 2015 per l'importo complessivo di euro 768,80, deducendo una carenza di motivazione dell'atto; l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
la prescrizione degli interessi. Si costituiva in giudizio la Resistente_1 S.p.A., concessionaria della riscossione per il Comune di Licata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in relazione al merito della pretesa per intervenuta notifica dell'atto presupposto e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze.
La resistente depositava l'avviso di accertamento IMU 2015 n. 5064 del 22 dicembre 2020, notificato alla contribuente il 30 dicembre 2020, con ricezione in data 16 gennaio 2021, sostenendo la ritualità della sequenza procedimentale e l'insussistenza di vizi motivazionali dell'intimazione.
All'udienza del 23.01.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente non sia meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Infondata è l'eccezione relativa all'asserita inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento IMU 2015.
Ed invero, dall'esame della documentazione versata in atti risulta pacificamente che l'avviso n. 5064 del 22 dicembre 2020 è stato spedito il 30 dicembre 2020 e consegnato a mani della stessa ricorrente il 16 gennaio
2021.
Ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale rileva la data di spedizione, secondo il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, applicabile anche agli atti impositivi. L'atto risulta dunque tempestivamente notificato, anche tenuto conto della proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020.
La rituale notifica dell'avviso di accertamento determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, rendendo definitivo il credito dell'ente impositore e precludendo ogni contestazione sui vizi propri dell'atto presupposto in sede di impugnazione dell'intimazione. Una volta perfezionatosi il procedimento accertativo, la pretesa diviene certa, liquida ed esigibile, e l'attività successiva di riscossione non può essere utilizzata per rimettere in discussione il contenuto dell'accertamento ormai consolidato.
Quanto alla dedotta carenza di motivazione dell'intimazione, la censura non merita accoglimento.
L'avviso ex art. 50 DPR 602/1973 è atto a contenuto vincolato, conforme al modello ministeriale, e richiede unicamente l'indicazione dell'obbligo risultante dal ruolo e degli estremi dell'atto presupposto. L'intimazione impugnata riporta numero, data e notifica dell'avviso di accertamento IMU 2015, nonché la ripartizione delle somme dovute.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, quando l'intimazione riproduce il contenuto del modello approvato e consente al contribuente di individuare con certezza le ragioni della pretesa, il requisito della motivazione deve ritenersi soddisfatto.
Per il Supremo Collegio è, infatti, sufficiente il riferimento all'atto presupposto già notificato, senza necessità di allegazione materiale dello stesso, essendo l'atto conosciuto o conoscibile dal contribuente (Cass. nn.
21333 e 6209 del 2022; nn. 39058 e 28772 del 2021).
Non risulta dunque compromesso il diritto di difesa lamentato.
La censura di prescrizione è parimenti infondata.
L'IMU è tributo soggetto a decadenza dell'accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006. Solo dalla notifica dell'avviso decorre il termine prescrizionale del diritto alla riscossione.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento IMU 2015 è stato regolarmente notificato e ha prodotto l'effetto interruttivo previsto dall'art. 2943 c.c., determinando la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale anche degli interessi e delle sanzioni.
Deve inoltre tenersi conto della sospensione straordinaria dei termini disposta per l'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha ulteriormente inciso sul computo del periodo utile. Non può pertanto ritenersi maturata alcuna prescrizione postuma, essendo il decorso del tempo interrotto da atti idonei e validi, che la contribuente ha lasciato decorrere senza opposizione.
Infine, non sussiste alcuna violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità esclude l'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, tra cui rientra l'IMU.
In assenza di vizi propri dell'atto impugnato e alla luce della documentazione prodotta dall'Agente della
Riscossione, che ha dimostrato l'intervenuta interruzione della prescrizione mediante atti regolarmente notificati e comunque non contestati dal ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi, in assenza di specifiche questioni di fatto e diritto e poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna, la parte soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi €. 278,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso, in
Agrigento, nella Camera di Consiglio del 23.01.2026. Il Giudice Monocratico Alessandra Vella
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3043/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202400038551 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da Memoria Illustrativa Resistente/Appellato: Come da Controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12 settembre 2024, la contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 202400038551 del 24 giugno 2024, relativo all'IMU anno 2015 per l'importo complessivo di euro 768,80, deducendo una carenza di motivazione dell'atto; l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
la prescrizione degli interessi. Si costituiva in giudizio la Resistente_1 S.p.A., concessionaria della riscossione per il Comune di Licata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in relazione al merito della pretesa per intervenuta notifica dell'atto presupposto e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze.
La resistente depositava l'avviso di accertamento IMU 2015 n. 5064 del 22 dicembre 2020, notificato alla contribuente il 30 dicembre 2020, con ricezione in data 16 gennaio 2021, sostenendo la ritualità della sequenza procedimentale e l'insussistenza di vizi motivazionali dell'intimazione.
All'udienza del 23.01.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente non sia meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Infondata è l'eccezione relativa all'asserita inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento IMU 2015.
Ed invero, dall'esame della documentazione versata in atti risulta pacificamente che l'avviso n. 5064 del 22 dicembre 2020 è stato spedito il 30 dicembre 2020 e consegnato a mani della stessa ricorrente il 16 gennaio
2021.
Ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale rileva la data di spedizione, secondo il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, applicabile anche agli atti impositivi. L'atto risulta dunque tempestivamente notificato, anche tenuto conto della proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020.
La rituale notifica dell'avviso di accertamento determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, rendendo definitivo il credito dell'ente impositore e precludendo ogni contestazione sui vizi propri dell'atto presupposto in sede di impugnazione dell'intimazione. Una volta perfezionatosi il procedimento accertativo, la pretesa diviene certa, liquida ed esigibile, e l'attività successiva di riscossione non può essere utilizzata per rimettere in discussione il contenuto dell'accertamento ormai consolidato.
Quanto alla dedotta carenza di motivazione dell'intimazione, la censura non merita accoglimento.
L'avviso ex art. 50 DPR 602/1973 è atto a contenuto vincolato, conforme al modello ministeriale, e richiede unicamente l'indicazione dell'obbligo risultante dal ruolo e degli estremi dell'atto presupposto. L'intimazione impugnata riporta numero, data e notifica dell'avviso di accertamento IMU 2015, nonché la ripartizione delle somme dovute.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, quando l'intimazione riproduce il contenuto del modello approvato e consente al contribuente di individuare con certezza le ragioni della pretesa, il requisito della motivazione deve ritenersi soddisfatto.
Per il Supremo Collegio è, infatti, sufficiente il riferimento all'atto presupposto già notificato, senza necessità di allegazione materiale dello stesso, essendo l'atto conosciuto o conoscibile dal contribuente (Cass. nn.
21333 e 6209 del 2022; nn. 39058 e 28772 del 2021).
Non risulta dunque compromesso il diritto di difesa lamentato.
La censura di prescrizione è parimenti infondata.
L'IMU è tributo soggetto a decadenza dell'accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006. Solo dalla notifica dell'avviso decorre il termine prescrizionale del diritto alla riscossione.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento IMU 2015 è stato regolarmente notificato e ha prodotto l'effetto interruttivo previsto dall'art. 2943 c.c., determinando la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale anche degli interessi e delle sanzioni.
Deve inoltre tenersi conto della sospensione straordinaria dei termini disposta per l'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha ulteriormente inciso sul computo del periodo utile. Non può pertanto ritenersi maturata alcuna prescrizione postuma, essendo il decorso del tempo interrotto da atti idonei e validi, che la contribuente ha lasciato decorrere senza opposizione.
Infine, non sussiste alcuna violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità esclude l'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, tra cui rientra l'IMU.
In assenza di vizi propri dell'atto impugnato e alla luce della documentazione prodotta dall'Agente della
Riscossione, che ha dimostrato l'intervenuta interruzione della prescrizione mediante atti regolarmente notificati e comunque non contestati dal ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi, in assenza di specifiche questioni di fatto e diritto e poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna, la parte soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi €. 278,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso, in
Agrigento, nella Camera di Consiglio del 23.01.2026. Il Giudice Monocratico Alessandra Vella