Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1345/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1345/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 19.07.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] Parte_1 ed ivi residente in [...] (codice fiscale
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Tasselli C.F._1 del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Largo Molinuzzo n. 13, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 ed ivi residente in [...] (codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_2
Lorenzo Galligani del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Corso A. Gramsci n. 60, giusta procura in atti;
e
1
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 19.07.2024, Pt_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2
a IT (PT) il 12.09.1998, precisavano che dall'unione erano nati i figli (in data 29.02.1996) e (in data Persona_1 Persona_2
28.02.1999), maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti evidenziavano peraltro che dall'anno 2018, l'affectio coniugalis veniva meno e a far data dal mese di Parte_1 novembre dello stesso anno, lasciava la casa coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) Cessazione della convivenza, residenza e casa coniugale.
1.1 I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto ed osservando il dovere di solidarietà reciproca derivante dalla loro trascorsa unione coniugale.
1.2 La SI rimarrà nella casa coniugale con il figlio Pt_1
mentre da tempo convive con il proprio fidanzato ed è Per_2 Per_1 in attesa di un figlio.
1.3 Il Signor che dal novembre 2018 vive nella casa Pt_2 coniugale di via del Convento n. 2, ha provveduto di recente a trasferire la propria residenza in Via Nazionale n. 129, località La
Lima, AN CE IT.
2) Rapporti economici
Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura economica prima e fuori dal presente atto ad eccezione della divisione dell'immobile contraddistinto al NCEU del Comune di AN
CE IT (PT), via del Convento n. 2, in foglio 15, part. 114, sub. 2, cat. A/4, 7,5 vani, rendita € 282,76, che verrà definita con
2 separato atto notarile, pertanto gli stessi nulla avranno a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo o ragione.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 11.02.2025 e 12.02.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e Pt_2
, nato a [...] il [...], che
[...] hanno contratto matrimonio a IT (PT) il 12.09.1998, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data
3 successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN CE IT (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 1, P. I, anno 1998);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 14.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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