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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 21/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei seguenti giudici: dr. Paolo VADALA' Presidente dott.ssa Alessandra CANULLO giudice dott.ssa Anna WEGHER giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo 1346/2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da da
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
EN PI (MC) e da , nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, residente in [...], EN PI (MC) rappresentati e difesi come da C.F._2
procura in atti dall'Avv. Rita Sisti del foro di Macerata C.F.: con la quale eleggono C.F._3
domicilio presso il suo studio in Porto Recanati Corso Matteotti 224 comunicazioni alla pec
Email_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
-INTERVENTORE EX LEGE_
udita la relazione del giudice relatore e rilevato che il P.M. nulla ha opposto;
- pagina 1 di 3 Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio cui al ricorso, così come successivamente confermate nelle note sostitutive dell'udienza del 3.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Rilevato che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a EN PI (MC) in data 23.5.2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune atto n. 13 parte II
Serie A dell'anno 2003 hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
preso atto che la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza
112/2024 pubblicata in data 8.7.2024; osservato, pertanto, che risulta trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L.
55/15) per la proposizione della domanda di divorzio;
Evidenziata, altresì, l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti e preso atto, quindi, della comune volontà di queste di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 3.3.2025.
Ritenuto, da ultimo, che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio atteso che le condizioni previste dalle stesse non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, attenendo a diritti disponibili;
che, quanto alla figlia minore di età nata nel corso dell'unione, il collegio dà atto che il raggiunto accordo è coerente con la disciplina legale e non contrasta con i diritti e i doveri connessi all'esercizio della funzione genitoriale. osservato, da ultimo, che nulla va disposto sulle spese, stante la natura congiunta del ricorso:
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
- pagina 2 di 3 i quali che hanno contratto matrimonio concordatario a EN PI (MC) in data Parte_2
23.5.2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune atto n. 13 parte II Serie A dell'anno 2003 in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del cancelliere, all'ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 20 marzo 2025
Il giudice estensore Il Presidente
(Anna Wegher) (Paolo Vadala')
- pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei seguenti giudici: dr. Paolo VADALA' Presidente dott.ssa Alessandra CANULLO giudice dott.ssa Anna WEGHER giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo 1346/2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da da
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
EN PI (MC) e da , nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, residente in [...], EN PI (MC) rappresentati e difesi come da C.F._2
procura in atti dall'Avv. Rita Sisti del foro di Macerata C.F.: con la quale eleggono C.F._3
domicilio presso il suo studio in Porto Recanati Corso Matteotti 224 comunicazioni alla pec
Email_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
-INTERVENTORE EX LEGE_
udita la relazione del giudice relatore e rilevato che il P.M. nulla ha opposto;
- pagina 1 di 3 Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio cui al ricorso, così come successivamente confermate nelle note sostitutive dell'udienza del 3.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Rilevato che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a EN PI (MC) in data 23.5.2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune atto n. 13 parte II
Serie A dell'anno 2003 hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
preso atto che la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza
112/2024 pubblicata in data 8.7.2024; osservato, pertanto, che risulta trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L.
55/15) per la proposizione della domanda di divorzio;
Evidenziata, altresì, l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti e preso atto, quindi, della comune volontà di queste di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 3.3.2025.
Ritenuto, da ultimo, che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio atteso che le condizioni previste dalle stesse non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, attenendo a diritti disponibili;
che, quanto alla figlia minore di età nata nel corso dell'unione, il collegio dà atto che il raggiunto accordo è coerente con la disciplina legale e non contrasta con i diritti e i doveri connessi all'esercizio della funzione genitoriale. osservato, da ultimo, che nulla va disposto sulle spese, stante la natura congiunta del ricorso:
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
- pagina 2 di 3 i quali che hanno contratto matrimonio concordatario a EN PI (MC) in data Parte_2
23.5.2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune atto n. 13 parte II Serie A dell'anno 2003 in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del cancelliere, all'ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 20 marzo 2025
Il giudice estensore Il Presidente
(Anna Wegher) (Paolo Vadala')
- pagina 3 di 3