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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/07/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 17.7.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3223 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Maddalena Parte_1
Gaeta presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Renato
De Martino n. 34;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Falco presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Egiziaca a Pizzofalcone n. 87;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.5.2025 esponeva che in Parte_1
data 15.5.2025 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259003818461000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - cinque avvisi di addebito (precisamente,
1) avviso di debito n. 40020170006830800000 asseritamente notificato il
4.1.2018; 2) avviso di debito n. 40020180003005041000 asseritamente notificato il 16.8.2018; 3) avviso di debito n. 40020190009102887000
asseritamente notificato il 16.1.2020; 4) avviso di debito n.
40020210003862105000 asseritamente notificato il 16.12.2021; 5) l'avviso di debito n. 40020230000346764000 asseritamente notificato il 15.3.2023).
Eccepiva la mancata notifica degli avvisi di addebito sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, la decadenza nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito oggetto degli avvisi. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'
[...]
e l' sostenendo, in via preliminare, Controparte_2 CP_1
l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto sarebbe stato proposto oltre i termini di legge e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Ne chiedevano, quindi, il rigetto eccependo la piena sussistenza del credito in quanto gli avvisi di addebito sarebbero stati regolarmente notificati e dalla data della loro notifica a quella della notifica della intimazione di pagamento non sarebbe ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale.
La causa veniva istruita in via documentale.
Dopo un rinvio ex art. 181 c.p.c., all'odierna udienza questo Giudicante,
all'esito della discussione, ha deciso la causa dando immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le Pt_1
ragioni che si vengono qui ad indicare. Anzitutto va respinta l'eccezione delle parti resistenti di mancato rispetto dei termini di legge per la proposizione del ricorso in quanto tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (15.5.2025) e la data di deposito del ricorso
(22.5.2025) sono decorsi soltanto 7 giorni. Quindi, risulta pienamente rispettato anche lo stesso termine più breve contemplato dall'art. 617 c.p.c. (20 giorni)
per far valere vizi di tipo formale attinenti alla notifica. Lo stesso è a dirsi all'evidenza per il più ampio termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs n.
46\1999 che, ad ogni modo e ad abundantiam, - va sottolineato - non è
applicabile laddove sia dedotta, come nel caso de quo, la prescrizione che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Il ricorso proposto dal è stato, pertanto, tempestivo e può essere Pt_1
vagliato nel merito.
Chiarito ciò, occorre sottolineare che al riguardo anzitutto emerge che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati ritualmente notificati il 4.1.2018, il 16.8.2018, 16.1.2020, il 16.12.2021 e il
15.3.2023 così come risulta dalle cartoline di ricevimento allegate dall . CP_1
Sulla notifica di tali atti parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica. Sennonchè, a parte la genericità dell'eccezione a fronte dell'evidenza documentale risultante dalle cartoline allegate dall alla sua memoria CP_1
difensiva, è alquanto bizzarro che il eccepisce l'omessa notifica degli Pt_1
avvisi di addebito, ma al contempo presenta in data 23.4.2019 domanda di definizione agevolata a cui sono sottesi quantomeno gli avvisi di addebito notificati nell'anno 2018. Senza considerare poi che detti avvisi risultano firmati dallo stesso e inoltrati all'indirizzo che lui stesso in ricorso indica come sua residenza.
Non può, quindi, essere accolta la doglianza del di nullità Pt_1
dell'intimazione per omessa notifica degli avvisi di addebito.
Relativamente poi all'eccezione di decadenza la stessa è parimenti infondata.
L'art. 25 del d.lgs. 26.02.1999, n. 46, infatti, stabilisce i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo, prevedendo in particolare due ipotesi: la prima lett. a)
impone l'iscrizione a ruolo di contributi e premi non versati dal debitore entro il
31.12. dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
la seconda lett. b) riguarda il diverso caso dei contributi e premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici (es. verbale di accertamento ) e in CP_1
questo caso il termine di decadenza è quello del 31.12 dell'anno successivo a quello di notifica del verbale, ovvero, se l'accertamento è sottoposto a gravame giudiziario, entro il 31.12 della data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'efficacia della previsione di cui all'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 è stata differita,
rispetto all'entrata in vigore dell'intero procedimento di riscossione, già dalla disposizione transitoria contenuta nell' art. 36, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999 e poi più volte ulteriormente differita dall'art. 38,
comma 8, della legge 27.12.2002, n. 289 e dall'art. 4, 25° co., legge.
24.12.2003, n. 350 sino a prevederne l'applicazione dal 1° gennaio 2004. Su
tale quadro normativo è, poi, intervenuto l'art. 38 comma 12 del d.l. n. 78 del
2010, conv. in legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
Come osservato dalla Corte di cassazione “E' chiaro l'intento del legislatore,
come per i precedenti interventi di proroga, di dilazionare l'applicazione della
regola decadenziale. Naturalmente la tecnica è differente in quanto il nuovo
intervento non ha potuto (come è ovvio dato il tempo trascorso dall'ultima
modifica di cui alla legge n. 350 del 2003) spostare il termine inizialmente
previsto dalla norma transitoria originaria ed ha disposto che la regola sulla
decadenza venga privata di efficacia per un triennio. La norma, quindi, dopo
aver circoscritto la contribuzione rilevante in quella non versata ed in quella
frutto degli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004,
disegna il triennio di inefficacia della regola della decadenza proiettandolo sino alla fine del 2012. La nuova disposizione si pone, dunque, in evidente chiave
di raccordo temporale con le precedenti proroghe attraverso il testuale
riferimento alla data del 10 gennaio 2004, cosicché, utilizzando il meccanismo
della sospensione di efficacia per un triennio dell'applicazione della regola
della decadenza, si consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle
proroghe operative sino alla data predetta”. La Corte, inoltre, per quanto rileva ai fini di causa, ha osservato che “La natura processuale della decadenza …
priva di significato una eventuale declaratoria di tale evento riferito ad una
procedura che, stante la sospensione per legge dell'efficacia della stessa
regola che la prevede, potrebbe essere immediatamente reiterata dall'istituto.
Tale considerazione dimostra da un punto di vista logico e sistematico che la
sospensione triennale sino al 31 dicembre 2012 non persegue finalità dilatorie
temporanee legandosi saldamente al contenuto dell'art. 30, 10 comma, d.l. n.
78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010, il quale, mediante un sistema
di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante
iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e con riferimento alle
gestioni previdenziali ” (cfr. Cass. 5963 del 12.3.2018). CP_1
Facendo applicazione di tali condivisibili affermazioni della Corte di legittimità,
che avalla le pronunce di merito che già avevano ritenuto inapplicabile l'istituto della decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 al nuovo sistema di riscossione mediante avviso di addebito, deve ritenersi nel caso di specie infondata la eccezione di decadenza proposta dalla ricorrente.
Occorre ora vagliare, l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione successiva del credito) che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica degli avvisi siano passati più di cinque anni. Nel caso degli avvisi di addebito, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l Controparte_3
documenta la notifica di validi atti interruttivi della prescrizione.
[...]
Segnatamente: 1) la domanda di definizione agevolata presentata in data
23.4.2019 valida ad interrompere la prescrizione per gli avvisi di addebito n.
40020170006830800000 e n. 40020180003005041000; 2) l'intimazione di pagamento n. 10020239007448028000 notificata il 28.7.2023 valida ad interrompere la prescrizione per la totalità degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento qui impugnata.
E sulla notifica di detti atti interruttivi nulla parte ricorrente ha eccepito.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite vanno poste pertanto a carico di parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 28.675,63). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto dell'avvenuta notifica e del mancato decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3223 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell e dell Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: Controparte_2
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell Pt_1 Controparte_3
e dell delle spese di lite che liquida per ciascuno di essi in
[...] CP_1
complessivi € 3.291,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
nonché IVA e C.P.A. come per legge.
Salerno, 17.7.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 17.7.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3223 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Maddalena Parte_1
Gaeta presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Renato
De Martino n. 34;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Falco presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Egiziaca a Pizzofalcone n. 87;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.5.2025 esponeva che in Parte_1
data 15.5.2025 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259003818461000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - cinque avvisi di addebito (precisamente,
1) avviso di debito n. 40020170006830800000 asseritamente notificato il
4.1.2018; 2) avviso di debito n. 40020180003005041000 asseritamente notificato il 16.8.2018; 3) avviso di debito n. 40020190009102887000
asseritamente notificato il 16.1.2020; 4) avviso di debito n.
40020210003862105000 asseritamente notificato il 16.12.2021; 5) l'avviso di debito n. 40020230000346764000 asseritamente notificato il 15.3.2023).
Eccepiva la mancata notifica degli avvisi di addebito sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, la decadenza nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito oggetto degli avvisi. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'
[...]
e l' sostenendo, in via preliminare, Controparte_2 CP_1
l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto sarebbe stato proposto oltre i termini di legge e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Ne chiedevano, quindi, il rigetto eccependo la piena sussistenza del credito in quanto gli avvisi di addebito sarebbero stati regolarmente notificati e dalla data della loro notifica a quella della notifica della intimazione di pagamento non sarebbe ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale.
La causa veniva istruita in via documentale.
Dopo un rinvio ex art. 181 c.p.c., all'odierna udienza questo Giudicante,
all'esito della discussione, ha deciso la causa dando immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le Pt_1
ragioni che si vengono qui ad indicare. Anzitutto va respinta l'eccezione delle parti resistenti di mancato rispetto dei termini di legge per la proposizione del ricorso in quanto tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (15.5.2025) e la data di deposito del ricorso
(22.5.2025) sono decorsi soltanto 7 giorni. Quindi, risulta pienamente rispettato anche lo stesso termine più breve contemplato dall'art. 617 c.p.c. (20 giorni)
per far valere vizi di tipo formale attinenti alla notifica. Lo stesso è a dirsi all'evidenza per il più ampio termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs n.
46\1999 che, ad ogni modo e ad abundantiam, - va sottolineato - non è
applicabile laddove sia dedotta, come nel caso de quo, la prescrizione che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Il ricorso proposto dal è stato, pertanto, tempestivo e può essere Pt_1
vagliato nel merito.
Chiarito ciò, occorre sottolineare che al riguardo anzitutto emerge che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati ritualmente notificati il 4.1.2018, il 16.8.2018, 16.1.2020, il 16.12.2021 e il
15.3.2023 così come risulta dalle cartoline di ricevimento allegate dall . CP_1
Sulla notifica di tali atti parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica. Sennonchè, a parte la genericità dell'eccezione a fronte dell'evidenza documentale risultante dalle cartoline allegate dall alla sua memoria CP_1
difensiva, è alquanto bizzarro che il eccepisce l'omessa notifica degli Pt_1
avvisi di addebito, ma al contempo presenta in data 23.4.2019 domanda di definizione agevolata a cui sono sottesi quantomeno gli avvisi di addebito notificati nell'anno 2018. Senza considerare poi che detti avvisi risultano firmati dallo stesso e inoltrati all'indirizzo che lui stesso in ricorso indica come sua residenza.
Non può, quindi, essere accolta la doglianza del di nullità Pt_1
dell'intimazione per omessa notifica degli avvisi di addebito.
Relativamente poi all'eccezione di decadenza la stessa è parimenti infondata.
L'art. 25 del d.lgs. 26.02.1999, n. 46, infatti, stabilisce i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo, prevedendo in particolare due ipotesi: la prima lett. a)
impone l'iscrizione a ruolo di contributi e premi non versati dal debitore entro il
31.12. dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
la seconda lett. b) riguarda il diverso caso dei contributi e premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici (es. verbale di accertamento ) e in CP_1
questo caso il termine di decadenza è quello del 31.12 dell'anno successivo a quello di notifica del verbale, ovvero, se l'accertamento è sottoposto a gravame giudiziario, entro il 31.12 della data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'efficacia della previsione di cui all'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 è stata differita,
rispetto all'entrata in vigore dell'intero procedimento di riscossione, già dalla disposizione transitoria contenuta nell' art. 36, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999 e poi più volte ulteriormente differita dall'art. 38,
comma 8, della legge 27.12.2002, n. 289 e dall'art. 4, 25° co., legge.
24.12.2003, n. 350 sino a prevederne l'applicazione dal 1° gennaio 2004. Su
tale quadro normativo è, poi, intervenuto l'art. 38 comma 12 del d.l. n. 78 del
2010, conv. in legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
Come osservato dalla Corte di cassazione “E' chiaro l'intento del legislatore,
come per i precedenti interventi di proroga, di dilazionare l'applicazione della
regola decadenziale. Naturalmente la tecnica è differente in quanto il nuovo
intervento non ha potuto (come è ovvio dato il tempo trascorso dall'ultima
modifica di cui alla legge n. 350 del 2003) spostare il termine inizialmente
previsto dalla norma transitoria originaria ed ha disposto che la regola sulla
decadenza venga privata di efficacia per un triennio. La norma, quindi, dopo
aver circoscritto la contribuzione rilevante in quella non versata ed in quella
frutto degli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004,
disegna il triennio di inefficacia della regola della decadenza proiettandolo sino alla fine del 2012. La nuova disposizione si pone, dunque, in evidente chiave
di raccordo temporale con le precedenti proroghe attraverso il testuale
riferimento alla data del 10 gennaio 2004, cosicché, utilizzando il meccanismo
della sospensione di efficacia per un triennio dell'applicazione della regola
della decadenza, si consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle
proroghe operative sino alla data predetta”. La Corte, inoltre, per quanto rileva ai fini di causa, ha osservato che “La natura processuale della decadenza …
priva di significato una eventuale declaratoria di tale evento riferito ad una
procedura che, stante la sospensione per legge dell'efficacia della stessa
regola che la prevede, potrebbe essere immediatamente reiterata dall'istituto.
Tale considerazione dimostra da un punto di vista logico e sistematico che la
sospensione triennale sino al 31 dicembre 2012 non persegue finalità dilatorie
temporanee legandosi saldamente al contenuto dell'art. 30, 10 comma, d.l. n.
78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010, il quale, mediante un sistema
di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante
iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e con riferimento alle
gestioni previdenziali ” (cfr. Cass. 5963 del 12.3.2018). CP_1
Facendo applicazione di tali condivisibili affermazioni della Corte di legittimità,
che avalla le pronunce di merito che già avevano ritenuto inapplicabile l'istituto della decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 al nuovo sistema di riscossione mediante avviso di addebito, deve ritenersi nel caso di specie infondata la eccezione di decadenza proposta dalla ricorrente.
Occorre ora vagliare, l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione successiva del credito) che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica degli avvisi siano passati più di cinque anni. Nel caso degli avvisi di addebito, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l Controparte_3
documenta la notifica di validi atti interruttivi della prescrizione.
[...]
Segnatamente: 1) la domanda di definizione agevolata presentata in data
23.4.2019 valida ad interrompere la prescrizione per gli avvisi di addebito n.
40020170006830800000 e n. 40020180003005041000; 2) l'intimazione di pagamento n. 10020239007448028000 notificata il 28.7.2023 valida ad interrompere la prescrizione per la totalità degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento qui impugnata.
E sulla notifica di detti atti interruttivi nulla parte ricorrente ha eccepito.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite vanno poste pertanto a carico di parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 28.675,63). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto dell'avvenuta notifica e del mancato decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3223 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell e dell Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: Controparte_2
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell Pt_1 Controparte_3
e dell delle spese di lite che liquida per ciascuno di essi in
[...] CP_1
complessivi € 3.291,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
nonché IVA e C.P.A. come per legge.
Salerno, 17.7.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro