TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/06/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 105/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angino Mario Parte_1
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Marzocchella Amodio
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.01.2023, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2022 00022414 000, notificato il 16.12.2022, dell'importo di €.7.998,08, a titolo di contributi “Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi ed Associati”, emissione da 2020/1 al 2021/1, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito oggetto del giudizio.
Costituendosi in giudizio, l' ha dedotto di aver annullato l'avviso di addebito opposto in data CP_1
31.08.2023, dunque chiedendo la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Con le note di trattazione scritta del 28.12.2023, parte ricorrente ha così dedotto: “l' con CP_1 provvedimento del 31.8.203, ha parzialmente annullato l'avviso di addebito. Ciò in forza di cancellazione del ricorrente dalla gestione coltivatori diretti con decorrenza 1.7.2020 (all. ti 1 e 2).
Tenuto conto che l' non ha invece annullato le restanti somme, contenute nel titolo esecutivo, CP_1
relative ai contributi 2020, ci si oppone alla richiesta di cessazione integrale della materia del contendere”, insistendo per l'accoglimento del ricorso per i crediti non oggetto di annullamento.
pagina 1 di 3 La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Dagli atti del giudizio si evince che, dall'importo totale di €.7.998,08 chiesto con l'avviso di addebito opposto, €.5.910,76 sono stati sgravati dall'Istituto e €.2.087,32 risultano ancora residui (pag. 10 all. 1 memoria difensiva ). CP_1
Ne consegue che possa essere dichiarata cessata materia del contendere con riferimento alle sole somme sgravate, poiché, per effetto dell'annullamento parziale dell'avviso di addebito da parte dell' , solo su quelle non sussiste più l'interesse ad agire e a contraddire. CP_1
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale) possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Come già illustrato, sin dalla memoria difensiva, l' ha riconosciuto e dedotto di aver annullato CP_1
l'avviso di addebito in data 31.08.2023 (v. allegato 1 della memoria di costituzione ), dopo la CP_1
notifica del ricorso introduttivo.
Quanto alla residua somma di €.2.087,32, come dedotto da parte ricorrente relativa ai primi sei mesi dell'anno 2020, deve osservarsi quanto segue. CP_ In questo giudizio, l' non ha prodotto alcun documento volto a dimostrare se il sia stato Pt_1 iscritto, a domanda o d'ufficio, alla gestione dei coltivatori diretti.
Vi è un totale difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del credito contributivo da parte dell' , cui non può che conseguire l'infondatezza della pretesa contributiva non Controparte_2
sgravata.
Il ricorso deve essere accolto, limitatamente alle somme residue di €.2.087,32, con annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma di €.5.910,76;
- accoglie per il resto il ricorso e annulla l'avviso di addebito opposto;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1 complessivi €.2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 105/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angino Mario Parte_1
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Marzocchella Amodio
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.01.2023, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2022 00022414 000, notificato il 16.12.2022, dell'importo di €.7.998,08, a titolo di contributi “Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi ed Associati”, emissione da 2020/1 al 2021/1, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito oggetto del giudizio.
Costituendosi in giudizio, l' ha dedotto di aver annullato l'avviso di addebito opposto in data CP_1
31.08.2023, dunque chiedendo la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Con le note di trattazione scritta del 28.12.2023, parte ricorrente ha così dedotto: “l' con CP_1 provvedimento del 31.8.203, ha parzialmente annullato l'avviso di addebito. Ciò in forza di cancellazione del ricorrente dalla gestione coltivatori diretti con decorrenza 1.7.2020 (all. ti 1 e 2).
Tenuto conto che l' non ha invece annullato le restanti somme, contenute nel titolo esecutivo, CP_1
relative ai contributi 2020, ci si oppone alla richiesta di cessazione integrale della materia del contendere”, insistendo per l'accoglimento del ricorso per i crediti non oggetto di annullamento.
pagina 1 di 3 La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Dagli atti del giudizio si evince che, dall'importo totale di €.7.998,08 chiesto con l'avviso di addebito opposto, €.5.910,76 sono stati sgravati dall'Istituto e €.2.087,32 risultano ancora residui (pag. 10 all. 1 memoria difensiva ). CP_1
Ne consegue che possa essere dichiarata cessata materia del contendere con riferimento alle sole somme sgravate, poiché, per effetto dell'annullamento parziale dell'avviso di addebito da parte dell' , solo su quelle non sussiste più l'interesse ad agire e a contraddire. CP_1
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale) possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Come già illustrato, sin dalla memoria difensiva, l' ha riconosciuto e dedotto di aver annullato CP_1
l'avviso di addebito in data 31.08.2023 (v. allegato 1 della memoria di costituzione ), dopo la CP_1
notifica del ricorso introduttivo.
Quanto alla residua somma di €.2.087,32, come dedotto da parte ricorrente relativa ai primi sei mesi dell'anno 2020, deve osservarsi quanto segue. CP_ In questo giudizio, l' non ha prodotto alcun documento volto a dimostrare se il sia stato Pt_1 iscritto, a domanda o d'ufficio, alla gestione dei coltivatori diretti.
Vi è un totale difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del credito contributivo da parte dell' , cui non può che conseguire l'infondatezza della pretesa contributiva non Controparte_2
sgravata.
Il ricorso deve essere accolto, limitatamente alle somme residue di €.2.087,32, con annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma di €.5.910,76;
- accoglie per il resto il ricorso e annulla l'avviso di addebito opposto;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1 complessivi €.2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3