Articolo 117 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 114Articolo 118
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9 ottobre 2010
Art. 117. Servizio idrografico della Marina militare 1. L'Istituto idrografico della Marina militare, posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare, ha sede in Genova ed e' retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di stato maggiore. 2. Nel regolamento e' disciplinato l'ordinamento dell'Istituto idrografico.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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