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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 3597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3597 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Governatori Presidente dott. Ilaria Benincasa Giudice
dott. Antonella Galano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14757/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE VITO PAOLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. per la “Rettificazione degli atti anagrafici e l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali ex art. 3 Legge n. 164/1982 e d.lgs 150/2011”, Parte_1 nata a [...], il [...], ha chiesto, all'intestato Tribunale, l'accertamento del proprio diritto ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, di sottoporsi agli interventi chirurgici di affermazione di genere da femminile a maschile, con contestuale rettifica degli atti anagrafici e con il mutamento del nome da a;
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di Firenze di provvedere in tal Pt_1 CP_2 senso.
A sostegno della domanda, la ricorrente evidenzia di essersi sempre identificata nel genere maschile sin dall'infanzia, di aver avuto piena consapevolezza della sua identità di genere all'età di quindici anni e di aver iniziato il percorso di transizione di genere, nell'anno 2022, nel Regno Unito, ove le è stata pagina 1 di 4 diagnosticata la disforia di genere in persona AFAB – Assigned Female At Biirth. La ricorrente rappresenta, inoltre, di aver ripreso le cure presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi –
Reparto di andrologia, endocrinologia femminile e incongruenza di genere, ove le è stata confermata la diagnosi e dove è attualmente in cura.
All'udienza del 2.10.2025 è comparso il legale e la ricorrente, la quale ha confermato il ricorso. Il
Giudice si è riservato di riferire in Camera di Consiglio.
****
Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.
Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con -
l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo tradizionale.
L'art. 2 L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma pagina 2 di 4 anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, l'attribuzione di sesso nei registri di stato civile, da femminile a maschile e, conseguentemente, l'autorizzazione agli interventi di riassegnazione del sesso da femminile a maschile. Sul punto, la ricorrente ha allegato la certificazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, a firma della dott.ssa dalla quale emerge che Per_1 la ricorrente è in carico presso il Centro di Andrologia e Endocrinologia di Genere dell'azienda
Ospedaliero Universitaria di Careggi dal marzo 2023 per la prosecuzione della terapia di affermazione di genere prescritta nel Regno Unito, nel mese di agosto 2022. Si legge, inoltre, nella relazione che dal colloquio psicologico è emerso un quadro di Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD – 11 e
DSM 5-TR di cui la ricorrente è perfettamente consapevole che costituisce motivo di sofferenze psichiche.
Si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 d.lgs 150/11 nella parte in cui prevede l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
Ritornando al caso di specie, si osserva che dalla documentazione in atti, emergono i trattamenti medici effettuati dalla ricorrente che dimostrano il compimento del percorso irreversibile di transizione intrapreso dalla stessa, giustificando con ciò la domanda di rettificazione svolta dalla stessa, senza la necessità di richiedere l'autorizzazione al trattamento chirurgico.
Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Firenze, la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel registro dello Stato Civile – come richiesto dalla ricorrente, disponendo altresì la rettifica del prenome da a . Pt_1 CP_2
Il Tribunale accerta, altresì, il diritto della ricorrente di sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione del sesso da femminile a maschile.
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale Civile di Firenze, così definitivamente provvede:
accerta il diritto della ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici al fine di adeguare i caratteri esteriori femminili a quelli maschili;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile di Parte_1 ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da a;
Pt_1 CP_2
Nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il giorno 29 Ottobre 2025 su relazione della dott.ssa A. Galano – giudice relatore.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. A. Galano Dott. Silvia Governatori
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Governatori Presidente dott. Ilaria Benincasa Giudice
dott. Antonella Galano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14757/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE VITO PAOLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. per la “Rettificazione degli atti anagrafici e l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali ex art. 3 Legge n. 164/1982 e d.lgs 150/2011”, Parte_1 nata a [...], il [...], ha chiesto, all'intestato Tribunale, l'accertamento del proprio diritto ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, di sottoporsi agli interventi chirurgici di affermazione di genere da femminile a maschile, con contestuale rettifica degli atti anagrafici e con il mutamento del nome da a;
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di Firenze di provvedere in tal Pt_1 CP_2 senso.
A sostegno della domanda, la ricorrente evidenzia di essersi sempre identificata nel genere maschile sin dall'infanzia, di aver avuto piena consapevolezza della sua identità di genere all'età di quindici anni e di aver iniziato il percorso di transizione di genere, nell'anno 2022, nel Regno Unito, ove le è stata pagina 1 di 4 diagnosticata la disforia di genere in persona AFAB – Assigned Female At Biirth. La ricorrente rappresenta, inoltre, di aver ripreso le cure presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi –
Reparto di andrologia, endocrinologia femminile e incongruenza di genere, ove le è stata confermata la diagnosi e dove è attualmente in cura.
All'udienza del 2.10.2025 è comparso il legale e la ricorrente, la quale ha confermato il ricorso. Il
Giudice si è riservato di riferire in Camera di Consiglio.
****
Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.
Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con -
l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo tradizionale.
L'art. 2 L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma pagina 2 di 4 anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, l'attribuzione di sesso nei registri di stato civile, da femminile a maschile e, conseguentemente, l'autorizzazione agli interventi di riassegnazione del sesso da femminile a maschile. Sul punto, la ricorrente ha allegato la certificazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, a firma della dott.ssa dalla quale emerge che Per_1 la ricorrente è in carico presso il Centro di Andrologia e Endocrinologia di Genere dell'azienda
Ospedaliero Universitaria di Careggi dal marzo 2023 per la prosecuzione della terapia di affermazione di genere prescritta nel Regno Unito, nel mese di agosto 2022. Si legge, inoltre, nella relazione che dal colloquio psicologico è emerso un quadro di Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD – 11 e
DSM 5-TR di cui la ricorrente è perfettamente consapevole che costituisce motivo di sofferenze psichiche.
Si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 d.lgs 150/11 nella parte in cui prevede l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
Ritornando al caso di specie, si osserva che dalla documentazione in atti, emergono i trattamenti medici effettuati dalla ricorrente che dimostrano il compimento del percorso irreversibile di transizione intrapreso dalla stessa, giustificando con ciò la domanda di rettificazione svolta dalla stessa, senza la necessità di richiedere l'autorizzazione al trattamento chirurgico.
Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Firenze, la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel registro dello Stato Civile – come richiesto dalla ricorrente, disponendo altresì la rettifica del prenome da a . Pt_1 CP_2
Il Tribunale accerta, altresì, il diritto della ricorrente di sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione del sesso da femminile a maschile.
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale Civile di Firenze, così definitivamente provvede:
accerta il diritto della ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici al fine di adeguare i caratteri esteriori femminili a quelli maschili;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile di Parte_1 ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da a;
Pt_1 CP_2
Nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il giorno 29 Ottobre 2025 su relazione della dott.ssa A. Galano – giudice relatore.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. A. Galano Dott. Silvia Governatori
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