Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 15/12/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 300/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni Cons. Alessandra NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23856 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da C.A., c.f. omissis, nato a omissis il
omissis, residente a omissis, in Via omissis, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall’Avv. Andrea Musacchio del Foro di Roma, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, sito in Roma, Via Brescia n. 29, PEC: andreamusacchio@ordineavvocatiroma.org;
CONTRO
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore.
ESAMINATI gli atti e documenti di causa;
SENTITA, all’udienza dell’11 dicembre 2025, la difesa del ricorrente, nessuno presente per parte resistente, come da verbale.
FATTO
Il ricorrente, già Maggiore medico alle armi dal 16 ottobre 2000, tutt’ora in servizio, ha presentato ricorso avverso il D.M. n. 451 del 18 febbraio 2022 reso dal Ministero della Difesa, col quale è stata rigettata la dipendenza da causa di servizio delle patologie diagnosticate presso la CMV di Torino come “Pansinusite cronica bilaterale” e “Gastrite eritematosa corpale”, nonché la nota provvedimento emessa dal Ministero della Difesa in data 9 dicembre 2022 confermativa del precedente diniego, provvedimenti entrambi emessi con riferimento alla domanda di equo indennizzo.
Il ricorrente in questa sede ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle predette infermità ai fini futuri del trattamento pensionistico di privilegio.
Nel ricorso il ricorrente ha precisato tutti gli incarichi svolti nel tempo e attualmente ricoperti, da cui si desumerebbe, per tipologia e condizioni ambientali, un rapporto di causa-effetto rispetto all’insorgenza delle patologie sopra indicate.
Il ricorrente ha allegato, altresì, documentazione medica a supporto della propria domanda, tra cui la relazione peritale a firma del dott. G.F. e le risultanze della visita clinica del 29/3/2023.
Ha chiesto, in via istruttoria, disporsi CTU.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Comitato di verifica) e il rigetto nel merito del ricorso per infondatezza.
Con memoria dell’8 aprile 2024 e poi ancora all’udienza del 16 maggio 2024, la difesa di parte ricorrente - nessuno presente per parte resistente - dopo aver preso posizione sulle eccezioni preliminari sollevate dal Ministero chiedendone il rigetto, ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni di cui al ricorso, rinnovando la richiesta di CTU.
Con ordinanza n. 11/2024 è stato nominato CTU il Collegio medico-legale presso la Corte dei conti con sede in Roma.
Il CTU ha reso il proprio parere definitivo in data 24 ottobre 2025.
All’udienza dell’11 dicembre 2025, fissata per la discussione orale della causa, nessuno presente per parte resistente, la difesa del ricorrente ha chiesto, nei termini della CTU, l’accoglimento del ricorso introduttivo, col favore delle spese e distrazione delle stesse.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta a decisione.
Al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
DIRITTO
Occorre, innanzi tutto, esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Ministero della Difesa e fondata sulla considerazione che, chiedendo il ricorrente, con il presente ricorso, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, non sussisterebbe in capo al ricorrente un interesse ad agire concreto ed attuale.
La questione dell’ammissibilità della domanda di mero accertamento della dipendenza della patologia da causa di servizio proposta anteriormente alla maturazione di altri requisiti per il conseguimento della pensione privilegiata, è già stata esaminata più volte dalla giurisprudenza di questa Corte.
Come da tempo precisato dalla Sezione I Centrale d’Appello, pronunciatasi con sentenza n. 171 del 18 febbraio 2015 su una vicenda del tutto assimilabile a quella in esame, non vi sono i presupposti per ritenere inammissibile il ricorso per difetto di previa pronuncia pensionistica, essendosi in presenza di un provvedimento espresso di diniego di dipendenza da causa di servizio che fa stato anche ai fini della pensione privilegiata. Infatti, in virtù dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 461 del 2001, le procedure per il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, precedentemente diverse e separate fra loro, sono state unificate, in un’ottica di semplificazione, per cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce ora accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.
Nello stesso senso si sono pronunciate, ex multis: App. Sicilia n. 120/2015 e n. 24/2016; Sez. III App. n. 20/2016; Sez. Sardegna n. 43/2015; Sez. Friuli n. 21/2017; Sez. Marche n. 57/2019; Sez. Basilicata n. 49/2021; Sez. Liguria n. 104/2021; Sez. Toscana nn. 106/2023 e 135/2023.
Tale conclusione permette di assicurare la pienezza di tutela dei diritti derivanti dal beneficio previdenziale di pensione privilegiata per infermità contratte a causa di servizio, in quanto mette l’interessato in condizioni di conseguire il relativo trattamento in tempi più ravvicinati alla data dell’effettiva cessazione dal servizio attivo rispetto alla diversa ipotesi di proposizione del ricorso davanti alla Corte dei conti solo dopo il diniego del trattamento pensionistico da parte di INPS.
Tale interpretazione risulta ancor più di recente confermata dalla pronunzia resa dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 12/2023/QM/Pres, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: «è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del dilemma di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostagli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentata domanda amministrativa di pensione privilegiata».
Di conseguenza, la domanda risulta ammissibile e quindi va respinta l’eccezione di inammissibilità prospettata nella memoria difensiva dell’Amministrazione.
Del pari deve essere rigettata la richiesta avanzata da parte resistente, circa l’integrazione del contraddittorio con il Comitato di Verifica del Ministero dell’Economia e Delle Finanze, in quanto il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio ha natura ed efficacia endoprocedimentale ed è privo, pertanto, del requisito della lesività immediata (cfr., tra le altre, Sez. App. Sicilia n. 25/2024; Sez. Toscana n. 135/2023).
Venendo all’esame del merito, questo Giudice non ha motivo per discostarsi dalle risultanze cui la CTU giunge.
Infatti, al CTU è stato posto il seguente quesito: “Dica il CTU se le patologie [pansinusite bilaterale] e [gastrite eritematosa corpale] da cui risulta affetto il Sig. C.A., siano dipendenti da causa di servizio, ai fini futuri
della PPO, quale sia l'esatta ascrivibilità tabellare delle stesse e la relativa decorrenza”.
Il nominato CTU si è espresso con parere definitivo in data 24 ottobre 2025.
Il CTU, nel parere reso, ha precisato che la patologia di carattere otorinolaringoiatrico “pansinusite cronica bilaterale”, contrariamente a quanto deliberato dal CVCS “viene considerata una vera e propria tecnopatia ambientale e nella fattispecie in esame, va detto, il servizio non ha rappresentato una mera occasione in cui la patologia si è fenotipicamente evidenziata, ma una conditio sine qua non, quantomeno concausalmente, di modo che senza lo stesso, la patologia, in assenza di altri fattori di rischio non si sarebbe mai sviluppata”.
Per quanto attiene la patologia gastrica, il CTU così si esprime: “essa, di pari, si presentò a valle del periodo estero in Afghanistan, ma questa Sezione non concorda con le riflessioni formulate nel corso delle operazioni peritali dal CTP di parte attrice, in merito alla sua eziopatogenesi riconducibile alla comparsa di stress situazionale correlato ad un ritardo degli avvicendamenti previsti del personale in teatro operativo che non vennero rispettati prolungando il periodo di permanenza (emergenza COVID). Piuttosto, questo Collegio ritiene che la gastropatia sofferta dal C., sia imputabile a
condizioni costituzionali preesistenti e ad un’affezione a sfondo prevalente neuro-distonico endogeno, sull’insorgenza e decorso della quale concorrono, un’alterazione della normale secrezione acida dello stomaco e più precisamente del bilancio tra fattori aggressivi e fattori di difesa della mucosa, a cui va associarsi un errato stile di vita caratterizzato da abitudini alimentari scorrette e sulle quali non è accettabile continuare a recepire l’archetipo della consumazione “frettolosa e fuori orario” dei pasti in cagione del servizio, in accordo al parere espresso dal CVCS”.
Pertanto, il CTU così conclude:“la patologia [pansinusite bilaterale] meglio inquadrabile come [sinusite fronto-mascellare cronica bilaterale] è dipendente da causa di servizio ed ascrivibile ad una 8ªctg della tabella A ai fini di E.I. e diritto futuro di PPO; l’ulteriore infermità: “gastrite eritematosa corpale”, da cui risulta affetto il Sig. C.A., non è dipendente da causa di
servizio decadendo pertanto la necessità di ascrivibilità tabellare”.
Il parere si presenta compiutamente svolto, esaurientemente esplicitato e contenente argomentazioni coerenti dal punto di vista logico-scientifico; pertanto, non sussistono ragioni per discostarsene.
Quindi, alla luce delle risultanze della CTU, il ricorso deve essere parzialmente accolto, in quanto solo la patologia pansinusite bilaterale meglio inquadrabile come sinusite fronto-mascellare cronica bilaterale è dipendente da causa di servizio ed ascrivibile ad una 8ªctg della tabella A ai fini di E.I. e diritto futuro di PPO; l’ulteriore infermità gastrite eritematosa corpale, da cui risulta affetto il Sig. C.A., non è dipendente da causa di servizio decadendo pertanto la necessità di ascrivibilità tabellare.
Si condanna parte resistente al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite, che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso ai sensi e nei limiti di cui sopra alla luce delle risultanze del parere del CTU, si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore dell’Avvocato antistatario.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. C.A., lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, accerta che solo la patologia diagnosticata pansinusite bilaterale meglio inquadrabile come sinusite fronto-mascellare cronica bilaterale è dipendente da causa di servizio ed ascrivibile ad una 8ªctg della tabella A ai fini di E.I. e diritto futuro di PPO, mentre l’ulteriore infermità gastrite eritematosa corpale, da cui risulta affetto il Sig. C.A., non è dipendente da causa di servizio.
Condanna il Ministero della Difesa (parte resistente) al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente C.A., che liquida in euro 1.000,00
(mille/00), oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell’Avvocato antistatario.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, 11 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Alessandra NA
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 15/12/2025
per Il Direttore della Segreteria
RI LI
Il Funzionario: Francesca Campana
F.to digitalmente
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