Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. ES Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1038/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. PISCIONE Parte_1
MARIACONCETTA);
E
nato a [...], in data [...] (Avv. Controparte_1
CALABRESE LAURA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 13/06/2017;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 14/07-19/09/2017;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
2) ES, che ha compiuto quattordici anni, resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre;
il minore potrà vedere liberamente il padre, e pernottare con lui, ogni volta che lo vorrà, previo accordo telefonico anche con la madre In ipotesi di disaccordo con la madre, il sig. terrà con sé CP_1
ES il martedì, il giovedì e il sabato dalle ore 17.00 alle ore 22.00, e la settimana successiva: il martedì dalle ore 17.00 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 16.00 fino alle ore
22.00 della domenica.
Durante le vacanze estive, ES trascorrerà con il padre: una settimana consecutiva a luglio e due settimane consecutive ad agosto (dall'uno al 15 agosto un anno e dal 16 al 31 agosto l'anno successivo), con la madre: due settimane consecutive a giugno (la 23° e la
24°) presso la multiproprietà della sig.r a Favignana. Pt_1
ES trascorrerà le festività natalizie, ad anni alterni con i genitori, come segue: dal
23 dicembre al 25 dicembre fino alle ore 11.00 con il padre e dal 25 dicembre al 27 dicembre fino alle ore 11.00 con la madre. Il capodanno dal 30 dicembre all'uno gennaio fino alle ore 11.00 con il padre e dall'uno al 3 gennaio con la madre. Per le festività pasquali, ad anni alterni, ES trascorrerà due giorni consecutivi con ciascuno dei genitori comprendenti prima la Pasqua e l'anno successivo la Pasquetta.
Entrambi i genitori si impegnano, nell'ipotesi in cui avessero difficoltà nella gestione del minore nei giorni loro assegnati, a preferire l'altro nella gestione e cura del bambino;
3) il sig. si impegna a versare mensilmente alla sig.ra , entro il giorno CP_1 Pt_1 trenta di ogni mese, quale contributo per il mantenimento di ES,
4) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di ES saranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il “Protocollo su spese extra assegno per il mantenimento dei figli” adottato dal Tribunale di Palermo;
5) la casa coniugale, sita a Carini (PA) in via Milioti 64/E, in comproprietà tra i coniugi, rimane assegnata alla sig.ra che ivi continuerà ad abitare con il figlio della coppia Pt_1
ES. Gli oneri e i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile saranno a carico esclusivo della sig.r così come tutte le utenze domestiche;
Pt_1
6) il mutuo acceso in occasione dell'acquisto dell'immobile già casa coniugale, sito a
Carini (PA) in via Milioti 64/E, continuerà ad essere pagato dal sig .” Controparte_1
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
- 2 - Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 05/10/2006, da , nata a Parte_1
PALERMO in data 16/10/1971 e da nato a [...] Controparte_1 in data 03/01/1973, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 377, parte II, serie A, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
22/05/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. ES Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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