Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.383 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 383 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
Il IG. , nato a [...] il [...], residente in [...]
Acqualagna (PU), via Flaminia n. 72, C
E
la IG.ra nata a [...] il [...], Parte_2
residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Adriano Blasi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per la separazione dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 cpc con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 cpc (separazione consensuale).
FATTO E DIRITTO
- che in data 15/10/2005 i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Repubblica
Moldova, iscritto nel registro dell'Ufficio dello Stato Civile di Cimislia con il numero 108, anno 2005, mese di ottobre, giorno 15, il quale, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 396/2000, è stato trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Acqualagna (PU), comune di residenza dei ricorrenti;
- che dall'unione è nato nato a [...] il [...], residente in [...]
(PU), via Flaminia n. 72, C.F. ; C.F._1
- che l'unione, inizialmente felice, è andata piano piano sgretolandosi a causa di incomprensioni e differenze caratteriale;
in particolare, nel corso degli ultimi tempi la convivenza è divenuta insopportabile ed è venuto meno l'affectio coniugalis, non sussistendo più la comunione materiale e spirituale dei coniugi;
- che il IG. risulta dipendente della società Case nelle Marche s.r.l., corrente Parte_3
in Cagli (PU), via Lapis n. 33, con qualifica di operaio edile, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.700,00;
- che la IG.ra è attualmente non occupata ma in procinto di iniziare un Parte_2
nuovo lavoro;
- che entrambi i ricorrenti sono comproprietari dell'immobile sito in Acqualagna (PU), via
Flaminia n. 72, dove abitano ma, da tempo, non provvedono al pagamento delle rate del mutuo per cui, in futuro, presumibilmente perderanno tale proprietà;
- che la IG.ra è intestataria dell'autovettura Mazda 6 tg. CR422MC, Parte_2
immatricolata nel 2005, dell'autovettura Fiat Panda tg. PS444772, immatricolata nel 1993,
e di uno scooter 50 cc marca Yamaha tg. X92B65, immatricolato nel 2012;
- che i coniugi non hanno altre fonti di reddito se non quelle indicate, non sono titolari di quote sociali e, salvo quanto sopra dedotto e precisato, non sono titolari di altri diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati;
- che il figlio oggi diciasettenne, frequenta la scuola superiore e durante il tempo Per_1
libero svolge attività extrascolastiche (boxe) e ludiche, come indicate nel piano che si allega;
- che in questa fase transitoria i coniugi, di comune accordo e con spirito di collaborazione e correttezza nell'interesse prioritario del figlio minore, regolano di fatto il loro ruolo genitoriale secondo le condizioni contenute nel presente ricorso congiunto;
”. Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ogni altro obbligo imposto dalla legge.
2) I coniugi, momentaneamente e in attesa di reperire, singolarmente, una nuova sistemazione, continueranno a vivere presso l'abitazione sita in Acqualagna (PU), via
Flaminia n. 72, avendo a disposizione ciascuno una porzione di immobile separata dall'altra.
3) I coniugi concordano che il figlio minore che tra meno di un anno diventerà Per_1
maggiorenne, venga affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con loro collocazione prevalente presso la mamma.
4) I coniugi convengono che il IG. corrisponda alla IG.ra , a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo al mantenimento per il figlio, fino a che questi non raggiunga l'autonomia economica, con decorrenza dalla data della domanda, la somma mensile di euro 300/00 da far pervenire a mezzo bonifico bancario, con valuta fissa, su conto corrente della IG.ra (Banca: - IBAN: Pt_2 Parte_4
[...]), entro il giorno 30 di ogni mese, oltre alla rivalutazione
ISTAT. I coniugi convengono che l'assegno unico venga richiesto ed incassato in toto dalla IG.ra Pt_2
5) I coniugi convengono che le spese straordinarie come riportate e descritte, anche in ordine al consenso, nel Protocollo del Tribunale di Urbino, che sottoscrivono per accettazione, vengano suddivise al 50%. A tal proposito precisano che le spese straordinarie saranno anticipate dalla IG.ra in quanto collocataria e che il Pt_2
rimborso da parte del IG. Pt_1
avverrà al massimo entro il 5 del mese successivo, previa presentazione del documento fiscale.
6) I coniugi concordano che il figlio, prossimo alla maggiore età, scelga autonomamente i periodi in cui stare con il padre, sia settimanalmente, sia durante le festività.
7) Nulla disporsi in favore dei coniugi che, allo stato, risultano economicamente autonomi.
8) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.” Formulavano contestualmente anche la domanda per lo scioglimento del matrimonio.
All'esito del deposito delle note scritte congiunte, in data 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
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La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
20.11.2024 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore da Per_1
considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia, appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con il figlio minore.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
(Repubblica Moldova) il 08/03/1980 e la IG.ra nata a [...]_2
(Repubblica Moldova) il 16/01/1979 alle condizioni di cui al ricorso congiunto, riportate in parte motiva.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Acqualagna (PU).
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore.
Così deciso in Urbino, nella Camera di ConIGlio del Tribunale, in data 11.2.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone