Art. 7. 1. Per il personale proveniente dai ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo di cui al decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635 , il servizio prestato dalla data di cancellazione dai ruoli di provenienza fino alla data di immissione nei ruoli aziendali viene valutato secondo le norme di cui alla presente legge.
2. Il servizio prestato anteriormente alla data di immissione nei ruoli aziendali del personale gia' dipendente proveniente da amministrazioni statali o enti pubblici e' valutato secondo le norme dell'amministrazione o dell'ente di provenienza.
Nota all' art. 7:
- Il D.L. n. 511/1979 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 635/1979 , reca: "Istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo".
2. Il servizio prestato anteriormente alla data di immissione nei ruoli aziendali del personale gia' dipendente proveniente da amministrazioni statali o enti pubblici e' valutato secondo le norme dell'amministrazione o dell'ente di provenienza.
Nota all' art. 7:
- Il D.L. n. 511/1979 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 635/1979 , reca: "Istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo".