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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/11/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 87/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 87/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEBORA Parte_1 C.F._1
BALDONI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. CARLO ROBERTO MARGARA
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note depositate per l'udienza del 25.11.2025 domandando:
“1. I minori e sono affidati in via Persona_1 Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
2. La casa familiare sita in San Giuliano Milanese (MI), Via Buonarroti n. 7, resterà assegnata alla sig.ra con gli arredi ivi esistenti Parte_1
3. Il signor contribuirà al mantenimento dei minori nella misura di euro Controparte_1
200,00 per ciascun figlio a decorrere dal mese di settembre 2025, da corrispondersi entro il
- 1 - giorno 10 di ogni mese;
detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice
Istat. L'Assegno Unico Universale sarà percepito dalla madre nella misura del 100%
4. I signori e concorreranno in misura Parte_1 Controparte_1 pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i minori secondo le Linee Guida in essere presso il Tribunale di Lodi, e così nello specifico:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
5. Il padre ha il diritto dovere di tenere con sé i figli due giorni infrasettimanali - e accompagnerà i minori a scuola in caso di pernottamento presso la propria abitazione sita in
Milano alla Via Panigarola n. 4, accordandosi, di volta in volta, con la madre in modo da garantire il criterio dell'alternanza nelle frequentazioni genitori-figli ed assicurare ai minori di mantenere un equilibrato rapporto affettivo anche con i nonni paterni.
6. Il padre potrà incontrare i minori anche durante i pomeriggi dei restanti giorni della settimana, previo accordo con la madre, per accompagnare i figli ad attività extrascolastiche
o in base alle esigenze e alle preferenze dei minori.
7. I signori e avranno facoltà di variare Parte_1 Controparte_1
i periodi delle frequentazioni con i minori in base ai reciproci impegni e tenendo conto delle esigenze dei figli , in ogni caso si impegnano a comunicare l'uno all'altro con un anticipo di
- 2 - almeno 24 ore la sopravvenienza di impegni imprevisti, soprattutto in orario serale in maniera tale da consentire all'altro genitore di poter tenere con sé i figli, ovvero concordare la permanenza dei minori presso i nonni o l'intervento di una babysitter.
8. I periodi delle festività natalizie saranno trascorsi dai figli secondo il criterio dell'alternanza, indicativamente i giorni 24 e 25 dicembre con un genitore (con possibilità che
i minori trascorrano la cena della Vigilia o il pranzo di Natale con l'altro genitore) e il 31 dicembre e il 1° gennaio con l'altro, così come le vacanze pasquali o per altre festività saranno regolate dal criterio dell'alternanza, salvo differenti accordi, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascun genitore e delle esigenze dei minori.
9. I figli trascorreranno con il padre almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive nel mese di luglio o agosto, da concordare tra i genitori entro il 15 aprile di ciascun anno.
10. Le parti si impegnano reciprocamente, nel rispetto della sensibilità e delle esigenze dei minori, ad inserire gradualmente nella vita degli stessi la eventuale presenza di nuovi partners.
11. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti. Si allega: accordo sottoscritto dalle parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 20.01.2025 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1 domandando la regolamentazione in ordine ai figli nato in data [...] Persona_1
Per_ e nata in data [...] dalla relazione con . Controparte_1
Nel giudizio così radicato si è costituito , con comparsa Controparte_1 depositata in data 24.09.2025, il quale, a sua volta, ha chiesto la regolamentazione in ordine ai Per_ figli e Persona_1
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Tribunale, preso atto che la notifica del ricorso al resistente non è andata a buon fine, ha disposto la rinnovazione della stessa, assegnando termine alla parte ricorrente per provvedervi, e ha rinviato la causa alla successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 30.09.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni relative ai figli minori e con successive note depositate in occasione dell'udienza del
25.11.2025 hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
- 3 - 2. Le condizioni concordate dalle parti meritano accoglimento, essendo le stesse conformi alla legge nonché rispondenti all'interesse dei minori, di cui non è stata disposta l'audizione attesa la tenera età.
Quanto alla decorrenza dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento dei figli dal mese di settembre 2025, possono ritenersi sufficienti per il periodo antecedente le somme già versate dal resistente di cui la madre dei minori ha dato atto nel ricorso.
3. Le spese di lite devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, così provvede: Per_ 1) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
2) dispone l'assegnazione della casa familiare sita in San Giuliano Milanese (MI), Via
Buonarroti n. 7, unitamente alle relative pertinenze e all'arredo che la compone, a Parte_1
che ivi vivrà con i figli.
[...]
3) dispone che contribuirà al mantenimento dei minori Controparte_1 corrispondendo a entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da settembre Parte_1
2025, l'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
4) dispone che e concorreranno in Parte_1 Controparte_1 misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i minori secondo le Linee
Guida in essere presso il Tribunale di Lodi, e così nello specifico:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- 4 - - spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
5) dispone che possa tenere con sé i figli secondo le Controparte_1 seguenti modalità di visita:
- due giorni infrasettimanali e accompagnerà i minori a scuola in caso di pernottamento presso la propria abitazione sita in Milano alla Via Panigarola n. 4, accordandosi, di volta in volta, con la madre in modo da garantire il criterio dell'alternanza nelle frequentazioni genitori-figli ed assicurare ai minori di mantenere un equilibrato rapporto affettivo anche con i nonni paterni;
- Il padre potrà incontrare i minori anche durante i pomeriggi dei restanti giorni della settimana, previo accordo con la madre, per accompagnare i figli ad attività extrascolastiche o in base alle esigenze e alle preferenze dei minori;
- I periodi delle festività natalizie saranno trascorsi dai figli secondo il criterio dell'alternanza, indicativamente i giorni 24 e 25 dicembre con un genitore (con possibilità che i minori trascorrano la cena della Vigilia o il pranzo di Natale con l'altro genitore) e il 31 dicembre e il
1° gennaio con l'altro, così come le vacanze pasquali o per altre festività saranno regolate dal criterio dell'alternanza, salvo differenti accordi, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascun genitore e delle esigenze dei minori;
- i figli trascorreranno con il padre almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive nel mese di luglio o agosto, periodo da concordarsi entro il 15 aprile di ciascun anno.
4) prende atto che e avranno facoltà di Parte_1 Controparte_1 variare i periodi delle frequentazioni con i minori in base ai reciproci impegni e tenendo conto delle esigenze dei figli , in ogni caso si impegnano a comunicare l'uno all'altro con un anticipo di almeno 24 ore la sopravvenienza di impegni imprevisti, soprattutto in orario serale in maniera tale da consentire all'altro genitore di poter tenere con sé i figli, ovvero concordare la permanenza dei minori presso i nonni o l'intervento di una babysitter;
5) prende atto che l'assegno unico per i figli è attribuito interamente a;
Parte_1
- 5 - 7) prende atto che le parti si impegnano reciprocamente, nel rispetto della sensibilità e delle esigenze dei minori, ad inserire gradualmente nella vita degli stessi la eventuale presenza di nuovi partners;
8) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 87/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEBORA Parte_1 C.F._1
BALDONI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. CARLO ROBERTO MARGARA
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note depositate per l'udienza del 25.11.2025 domandando:
“1. I minori e sono affidati in via Persona_1 Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
2. La casa familiare sita in San Giuliano Milanese (MI), Via Buonarroti n. 7, resterà assegnata alla sig.ra con gli arredi ivi esistenti Parte_1
3. Il signor contribuirà al mantenimento dei minori nella misura di euro Controparte_1
200,00 per ciascun figlio a decorrere dal mese di settembre 2025, da corrispondersi entro il
- 1 - giorno 10 di ogni mese;
detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice
Istat. L'Assegno Unico Universale sarà percepito dalla madre nella misura del 100%
4. I signori e concorreranno in misura Parte_1 Controparte_1 pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i minori secondo le Linee Guida in essere presso il Tribunale di Lodi, e così nello specifico:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
5. Il padre ha il diritto dovere di tenere con sé i figli due giorni infrasettimanali - e accompagnerà i minori a scuola in caso di pernottamento presso la propria abitazione sita in
Milano alla Via Panigarola n. 4, accordandosi, di volta in volta, con la madre in modo da garantire il criterio dell'alternanza nelle frequentazioni genitori-figli ed assicurare ai minori di mantenere un equilibrato rapporto affettivo anche con i nonni paterni.
6. Il padre potrà incontrare i minori anche durante i pomeriggi dei restanti giorni della settimana, previo accordo con la madre, per accompagnare i figli ad attività extrascolastiche
o in base alle esigenze e alle preferenze dei minori.
7. I signori e avranno facoltà di variare Parte_1 Controparte_1
i periodi delle frequentazioni con i minori in base ai reciproci impegni e tenendo conto delle esigenze dei figli , in ogni caso si impegnano a comunicare l'uno all'altro con un anticipo di
- 2 - almeno 24 ore la sopravvenienza di impegni imprevisti, soprattutto in orario serale in maniera tale da consentire all'altro genitore di poter tenere con sé i figli, ovvero concordare la permanenza dei minori presso i nonni o l'intervento di una babysitter.
8. I periodi delle festività natalizie saranno trascorsi dai figli secondo il criterio dell'alternanza, indicativamente i giorni 24 e 25 dicembre con un genitore (con possibilità che
i minori trascorrano la cena della Vigilia o il pranzo di Natale con l'altro genitore) e il 31 dicembre e il 1° gennaio con l'altro, così come le vacanze pasquali o per altre festività saranno regolate dal criterio dell'alternanza, salvo differenti accordi, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascun genitore e delle esigenze dei minori.
9. I figli trascorreranno con il padre almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive nel mese di luglio o agosto, da concordare tra i genitori entro il 15 aprile di ciascun anno.
10. Le parti si impegnano reciprocamente, nel rispetto della sensibilità e delle esigenze dei minori, ad inserire gradualmente nella vita degli stessi la eventuale presenza di nuovi partners.
11. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti. Si allega: accordo sottoscritto dalle parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 20.01.2025 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1 domandando la regolamentazione in ordine ai figli nato in data [...] Persona_1
Per_ e nata in data [...] dalla relazione con . Controparte_1
Nel giudizio così radicato si è costituito , con comparsa Controparte_1 depositata in data 24.09.2025, il quale, a sua volta, ha chiesto la regolamentazione in ordine ai Per_ figli e Persona_1
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Tribunale, preso atto che la notifica del ricorso al resistente non è andata a buon fine, ha disposto la rinnovazione della stessa, assegnando termine alla parte ricorrente per provvedervi, e ha rinviato la causa alla successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 30.09.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni relative ai figli minori e con successive note depositate in occasione dell'udienza del
25.11.2025 hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
- 3 - 2. Le condizioni concordate dalle parti meritano accoglimento, essendo le stesse conformi alla legge nonché rispondenti all'interesse dei minori, di cui non è stata disposta l'audizione attesa la tenera età.
Quanto alla decorrenza dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento dei figli dal mese di settembre 2025, possono ritenersi sufficienti per il periodo antecedente le somme già versate dal resistente di cui la madre dei minori ha dato atto nel ricorso.
3. Le spese di lite devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, così provvede: Per_ 1) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
2) dispone l'assegnazione della casa familiare sita in San Giuliano Milanese (MI), Via
Buonarroti n. 7, unitamente alle relative pertinenze e all'arredo che la compone, a Parte_1
che ivi vivrà con i figli.
[...]
3) dispone che contribuirà al mantenimento dei minori Controparte_1 corrispondendo a entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da settembre Parte_1
2025, l'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
4) dispone che e concorreranno in Parte_1 Controparte_1 misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i minori secondo le Linee
Guida in essere presso il Tribunale di Lodi, e così nello specifico:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- 4 - - spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
5) dispone che possa tenere con sé i figli secondo le Controparte_1 seguenti modalità di visita:
- due giorni infrasettimanali e accompagnerà i minori a scuola in caso di pernottamento presso la propria abitazione sita in Milano alla Via Panigarola n. 4, accordandosi, di volta in volta, con la madre in modo da garantire il criterio dell'alternanza nelle frequentazioni genitori-figli ed assicurare ai minori di mantenere un equilibrato rapporto affettivo anche con i nonni paterni;
- Il padre potrà incontrare i minori anche durante i pomeriggi dei restanti giorni della settimana, previo accordo con la madre, per accompagnare i figli ad attività extrascolastiche o in base alle esigenze e alle preferenze dei minori;
- I periodi delle festività natalizie saranno trascorsi dai figli secondo il criterio dell'alternanza, indicativamente i giorni 24 e 25 dicembre con un genitore (con possibilità che i minori trascorrano la cena della Vigilia o il pranzo di Natale con l'altro genitore) e il 31 dicembre e il
1° gennaio con l'altro, così come le vacanze pasquali o per altre festività saranno regolate dal criterio dell'alternanza, salvo differenti accordi, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascun genitore e delle esigenze dei minori;
- i figli trascorreranno con il padre almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive nel mese di luglio o agosto, periodo da concordarsi entro il 15 aprile di ciascun anno.
4) prende atto che e avranno facoltà di Parte_1 Controparte_1 variare i periodi delle frequentazioni con i minori in base ai reciproci impegni e tenendo conto delle esigenze dei figli , in ogni caso si impegnano a comunicare l'uno all'altro con un anticipo di almeno 24 ore la sopravvenienza di impegni imprevisti, soprattutto in orario serale in maniera tale da consentire all'altro genitore di poter tenere con sé i figli, ovvero concordare la permanenza dei minori presso i nonni o l'intervento di una babysitter;
5) prende atto che l'assegno unico per i figli è attribuito interamente a;
Parte_1
- 5 - 7) prende atto che le parti si impegnano reciprocamente, nel rispetto della sensibilità e delle esigenze dei minori, ad inserire gradualmente nella vita degli stessi la eventuale presenza di nuovi partners;
8) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
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