Articolo 10 della Legge 18 marzo 1968, n. 337
Articolo 9Articolo 11
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25 aprile 1968
Art. 10.
Al terzo comma dell'articolo 195-bis, inserito nel testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con l'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208 , sono soppresse le parole: "... nonche' per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante".
Dopo il terzo comma del citato articolo 195-bis e' aggiunto il seguente:
"Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attivita' dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati".
Entrata in vigore il 25 aprile 1968
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