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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 739/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4169/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Emiliano Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa Literno - Piazza Marconi 1 81039 Villa Literno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
LI Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 176 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 436/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: dichiararsi la nullità dell'atto impugnato;
vittoria di spese di giudizio con distrazione.
Conclusioni per LI Gestioni Esattoriali Srl. rigetto del ricorso;
condanna alle spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso notificato in data 13/10/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti del comune di Villa Literno e di LI Gestioni Esattoriali Srl, l'avviso di accertamento esecutivo TA. RI. 2015 n. 176, notificato in data
08/08/2025 per un importo totale di euro 1.158,00. Eccepiva: - la mancata notifica di atti presupposti;
-
l'intervenuta prescrizione delle pretese;
- la violazione dell'art. 26, D. P. R. n. 602/1973, per omessa notifica della cartella di pagamento;
- la carenza di motivazione della cartella di pagamento per omessa indicazione degli elementi essenziali;
- l'illegittimità della cartella di pagamento per violazione degli articoli 17, 24 e 25,
D.P.R. 602/73; - la nullità, inesistenza ed improcedibilità per omessa notifica del verbale di accertamento e/
o di liquidazione e per omessa notifica della cartella esattoriale;
- la nullità dell'avviso per mancata sottoscrizione;
la mancata indicazione del ruolo;
- l'errato calcolo degli interessi;
- la decadenza.
Si costituiva LI Gestioni Esattoriali Srl contestando specificamente le difese della controparte e ribadendo la legittimità del proprio operato.
Non si costituiva il comune di Villa Literno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, fra l'altro, ha eccepito l'intervenuta decadenza. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/06 gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento per omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, a pena di decadenza, un avviso motivato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o dovevano essere effettuati.”
Nel caso di specie, non è controverso che l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato in data
08/08/2025 e cioè a dieci anni da quello d'imposta.
Parte resistente assume che, quale atto presupposto, è stato notificato al ricorrente il sollecito di pagamento
TA. RI. n° 313 in data 19/11/2020, prodotto in giudizio unitamente ad avviso di ricevimento di raccomandata postale n. 81039TARI0000031303792. Questo giudice osserva che: - l'avviso di accertamento impugnato non reca alcuna indicazione riferita al sollecito di pagamento;
- il sollecito di pagamento reca in calce la data del 17/12/2025, per cui è da presumere che sia stato forma in tale giorno e, quindi, successivamente alla notifica del ricorso.
per quanto precede, relativamente all'anno 2015, emerge l'intervenuta decadenza ai sensi del citato art. 1, comma 161, L. 296/06.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
Assorbita ogni altra deduzione formulata dalla parti.
La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna, in solido, LI Gestioni Esattoriali Srl ed il comune di Villa Literno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 450,00, oltre C. U. ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato difensore del ricorrente, dichiaratosi anitstatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4169/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Emiliano Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa Literno - Piazza Marconi 1 81039 Villa Literno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
LI Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 176 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 436/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: dichiararsi la nullità dell'atto impugnato;
vittoria di spese di giudizio con distrazione.
Conclusioni per LI Gestioni Esattoriali Srl. rigetto del ricorso;
condanna alle spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso notificato in data 13/10/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti del comune di Villa Literno e di LI Gestioni Esattoriali Srl, l'avviso di accertamento esecutivo TA. RI. 2015 n. 176, notificato in data
08/08/2025 per un importo totale di euro 1.158,00. Eccepiva: - la mancata notifica di atti presupposti;
-
l'intervenuta prescrizione delle pretese;
- la violazione dell'art. 26, D. P. R. n. 602/1973, per omessa notifica della cartella di pagamento;
- la carenza di motivazione della cartella di pagamento per omessa indicazione degli elementi essenziali;
- l'illegittimità della cartella di pagamento per violazione degli articoli 17, 24 e 25,
D.P.R. 602/73; - la nullità, inesistenza ed improcedibilità per omessa notifica del verbale di accertamento e/
o di liquidazione e per omessa notifica della cartella esattoriale;
- la nullità dell'avviso per mancata sottoscrizione;
la mancata indicazione del ruolo;
- l'errato calcolo degli interessi;
- la decadenza.
Si costituiva LI Gestioni Esattoriali Srl contestando specificamente le difese della controparte e ribadendo la legittimità del proprio operato.
Non si costituiva il comune di Villa Literno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, fra l'altro, ha eccepito l'intervenuta decadenza. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/06 gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento per omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, a pena di decadenza, un avviso motivato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o dovevano essere effettuati.”
Nel caso di specie, non è controverso che l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato in data
08/08/2025 e cioè a dieci anni da quello d'imposta.
Parte resistente assume che, quale atto presupposto, è stato notificato al ricorrente il sollecito di pagamento
TA. RI. n° 313 in data 19/11/2020, prodotto in giudizio unitamente ad avviso di ricevimento di raccomandata postale n. 81039TARI0000031303792. Questo giudice osserva che: - l'avviso di accertamento impugnato non reca alcuna indicazione riferita al sollecito di pagamento;
- il sollecito di pagamento reca in calce la data del 17/12/2025, per cui è da presumere che sia stato forma in tale giorno e, quindi, successivamente alla notifica del ricorso.
per quanto precede, relativamente all'anno 2015, emerge l'intervenuta decadenza ai sensi del citato art. 1, comma 161, L. 296/06.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
Assorbita ogni altra deduzione formulata dalla parti.
La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna, in solido, LI Gestioni Esattoriali Srl ed il comune di Villa Literno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 450,00, oltre C. U. ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato difensore del ricorrente, dichiaratosi anitstatario.