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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Giuseppina
Valestra, all'udienza del 14 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1446/2023 R.G. vertente
fra
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Santangelo;
Parte_1
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 23.5.2023 e ritualmente notificato, adiva il Giudice Parte_1 del lavoro ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della fino al Controparte_2
24.7.2015, data del licenziamento per cessazione attività.
Nel corso del rapporto di lavoro, periodi 1.1.2014-9.6.2014 e 1.1.2015-27.7.2015 veniva collocato in CIG a zero ore, tuttavia per il primo periodo la domanda di veniva respinta essendo stata CP_3
presentata la domanda in ritardo, e per il secondo periodo per aver omesso la ditta di presentare la domanda;
sicchè maturava il diritto della ricorrente alla retribuzione, tant'è che il Tribunale di
Potenza con sentenza 28 del 19.11.2015 dichiarava il fallimento della società e ammetteva il ricorrente allo stato passivo, riconoscendo quindi il diritto alla retribuzione per i periodi suddetti.
Per effetto di tale riconoscimento il ricorrente ha diritto alla contribuzione previdenziale per i periodi in questione, e tuttavia l' ne rigettava la relativa istanza presentata dalla ricorrente in CP_1
data 6.7.2019. Ritenendo di aver maturato il diritto a vedersi accreditati i contributi, ai sensi dell'art. 3 DLgs n. 80/1992, adiva il giudice del lavoro per l'accertamento e/o dichiarazione del diritto all'accredito dei contributi previdenziali per i due periodi in misura di 52 contributi
1 settimanali e per la condanna dell' all'accreditamento degli stessi, con vittoria di spese e CP_1
onorari di causa.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, domandando CP_1
l'inammissibilità / il rigetto del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa e per infondatezza nel merito, con vittoria di spese, ribadendo la legittimità del rigetto.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento del diritto all'accredito della contribuzione previdenziale per i periodi dal 1.1.2014-9.6.2014 e dal 1.1.2015-27.7.2015 con condanna dell' all'accreditamento di 52 contributi settimanali. CP_1
Si oppone l' sostenendo l'inammissibilità della domanda perché presentata senza la CP_1
preventiva presentazione di istanza amministrativa.
L'eccezione di inammissibilità è infondata, risultando in atti la presentazione di due diverse istanze seppur diversamente nominate (denuncia e richiesta accredito contributi) ma CP_1
finalizzate allo stesso risultato oggi rivendicato con il ricorso.
Occorre poi verificare la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto alla copertura contributiva da parte dell' in considerazione del fallimento della società datoriale (intervenuto il CP_1
22.10.2015), e della mancata concessione della CIG per i due periodi indicati, l'uno per rigetto della domanda per vizio di forma, l'altro perché la società ometteva di presentare la domanda.
Pertanto, è incontestabile che per tali periodi la lavoratrice ha diritto alla retribuzione da parte del datore di lavoro e quindi alla relativa contribuzione. Del resto, l'ammissione al passivo del fallimento costituisce solida base di tali diritti.
Sotto l'aspetto normativo l'art. 3 d.lvo 80 del 27.1.1992 consente l'accreditamento da parte dell' dei contributi non versati dal datore di lavoro, anche prescritti, Art. 3. Disposizioni in CP_1
materia di previdenza obbligatoria.
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle
procedure di cui all'art. 1, comma 1, abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per
l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione
della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e il suo credito sia
rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate, può richiedere al
2 competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della misura
della prestazione vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti.
2. Per poter conseguire la prestazione di cui al comma 1 il lavoratore è tenuto a fornire
all'istituto competente documenti di data certa dai quali possa evincersi l'effettiva esistenza e la
durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore
medesimo qualora tale misura sia assunta come base per il calcolo della prestazione
pensionistica. Quando non sia possibile fornire la prova della misura della retribuzione si fa
riferimento ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
3. L'istituto ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro inadempiente per
l'equivalente della riserva matematica che a norma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, sarebbe stata necessaria per garantire la contribuzione omessa e prescritta.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi
contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo
Pertanto, su tali basi certamente sussistono le condizioni per riconoscere il diritto all'accreditamento dei contributi da parte dell' , risultando l'omessa contribuzione da parte CP_1 datoriale, l'inesistenza di rendite, l'insoddisfazione del credito della lavoratrice all'esito della procedura fallimentare, e la prova del periodo non retribuito coincidente con il periodo per il quale viene domandato l'accredito contributivo, e la prova della misura delle retribuzioni attraverso l'ammissione al passivo e dello stato passivo esecutivo.
Non ricorre la prescrizione atteso che il termine quinquennale decorre dalla denuncia di omissione contributiva risalente al 17.12.2018 a mezzo pec all' e all'Ispettorato del Lavoro di Potenza, CP_1 seguita dall'istanza del 6.7.2019.
Tanto premesso in fatto e in diritto, va riconosciuto il diritto all'accredito dei contributi previdenziali per il periodo dal 1.1.2014 al 9.6.2014 in misura integrale e in relazione al periodo dal 1.1.2015 al 27.7.2015 in n. 52 contributi settimanali utili ai fini pensionistici e l' va CP_4
condannato ad accreditare in favore della ricorrente la contribuzione previdenziale come richiesta.
3. per il principio di soccombenza all'accoglimento del ricorso consegue la condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe ex DM 37 del
2018 e DM 147/2022, in base all'oggetto, alla rilevanza e alle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 23.5.2023, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'accredito della contribuzione previdenziale relativa al periodo dal 1.1.2014 al 9.6.2014 e dal 1.1.2015 al
27.7.2015 in misura di 52 contributi settimanali;
2. Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., ad accreditare al ricorrente la CP_1
contribuzione previdenziale per i periodi suddetti;
3. Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della CP_1
ricorrente della somma di euro 3.200,00 oltre IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Giuseppina
Valestra, all'udienza del 14 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1446/2023 R.G. vertente
fra
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Santangelo;
Parte_1
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 23.5.2023 e ritualmente notificato, adiva il Giudice Parte_1 del lavoro ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della fino al Controparte_2
24.7.2015, data del licenziamento per cessazione attività.
Nel corso del rapporto di lavoro, periodi 1.1.2014-9.6.2014 e 1.1.2015-27.7.2015 veniva collocato in CIG a zero ore, tuttavia per il primo periodo la domanda di veniva respinta essendo stata CP_3
presentata la domanda in ritardo, e per il secondo periodo per aver omesso la ditta di presentare la domanda;
sicchè maturava il diritto della ricorrente alla retribuzione, tant'è che il Tribunale di
Potenza con sentenza 28 del 19.11.2015 dichiarava il fallimento della società e ammetteva il ricorrente allo stato passivo, riconoscendo quindi il diritto alla retribuzione per i periodi suddetti.
Per effetto di tale riconoscimento il ricorrente ha diritto alla contribuzione previdenziale per i periodi in questione, e tuttavia l' ne rigettava la relativa istanza presentata dalla ricorrente in CP_1
data 6.7.2019. Ritenendo di aver maturato il diritto a vedersi accreditati i contributi, ai sensi dell'art. 3 DLgs n. 80/1992, adiva il giudice del lavoro per l'accertamento e/o dichiarazione del diritto all'accredito dei contributi previdenziali per i due periodi in misura di 52 contributi
1 settimanali e per la condanna dell' all'accreditamento degli stessi, con vittoria di spese e CP_1
onorari di causa.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, domandando CP_1
l'inammissibilità / il rigetto del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa e per infondatezza nel merito, con vittoria di spese, ribadendo la legittimità del rigetto.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento del diritto all'accredito della contribuzione previdenziale per i periodi dal 1.1.2014-9.6.2014 e dal 1.1.2015-27.7.2015 con condanna dell' all'accreditamento di 52 contributi settimanali. CP_1
Si oppone l' sostenendo l'inammissibilità della domanda perché presentata senza la CP_1
preventiva presentazione di istanza amministrativa.
L'eccezione di inammissibilità è infondata, risultando in atti la presentazione di due diverse istanze seppur diversamente nominate (denuncia e richiesta accredito contributi) ma CP_1
finalizzate allo stesso risultato oggi rivendicato con il ricorso.
Occorre poi verificare la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto alla copertura contributiva da parte dell' in considerazione del fallimento della società datoriale (intervenuto il CP_1
22.10.2015), e della mancata concessione della CIG per i due periodi indicati, l'uno per rigetto della domanda per vizio di forma, l'altro perché la società ometteva di presentare la domanda.
Pertanto, è incontestabile che per tali periodi la lavoratrice ha diritto alla retribuzione da parte del datore di lavoro e quindi alla relativa contribuzione. Del resto, l'ammissione al passivo del fallimento costituisce solida base di tali diritti.
Sotto l'aspetto normativo l'art. 3 d.lvo 80 del 27.1.1992 consente l'accreditamento da parte dell' dei contributi non versati dal datore di lavoro, anche prescritti, Art. 3. Disposizioni in CP_1
materia di previdenza obbligatoria.
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle
procedure di cui all'art. 1, comma 1, abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per
l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione
della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e il suo credito sia
rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate, può richiedere al
2 competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della misura
della prestazione vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti.
2. Per poter conseguire la prestazione di cui al comma 1 il lavoratore è tenuto a fornire
all'istituto competente documenti di data certa dai quali possa evincersi l'effettiva esistenza e la
durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore
medesimo qualora tale misura sia assunta come base per il calcolo della prestazione
pensionistica. Quando non sia possibile fornire la prova della misura della retribuzione si fa
riferimento ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
3. L'istituto ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro inadempiente per
l'equivalente della riserva matematica che a norma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, sarebbe stata necessaria per garantire la contribuzione omessa e prescritta.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi
contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo
Pertanto, su tali basi certamente sussistono le condizioni per riconoscere il diritto all'accreditamento dei contributi da parte dell' , risultando l'omessa contribuzione da parte CP_1 datoriale, l'inesistenza di rendite, l'insoddisfazione del credito della lavoratrice all'esito della procedura fallimentare, e la prova del periodo non retribuito coincidente con il periodo per il quale viene domandato l'accredito contributivo, e la prova della misura delle retribuzioni attraverso l'ammissione al passivo e dello stato passivo esecutivo.
Non ricorre la prescrizione atteso che il termine quinquennale decorre dalla denuncia di omissione contributiva risalente al 17.12.2018 a mezzo pec all' e all'Ispettorato del Lavoro di Potenza, CP_1 seguita dall'istanza del 6.7.2019.
Tanto premesso in fatto e in diritto, va riconosciuto il diritto all'accredito dei contributi previdenziali per il periodo dal 1.1.2014 al 9.6.2014 in misura integrale e in relazione al periodo dal 1.1.2015 al 27.7.2015 in n. 52 contributi settimanali utili ai fini pensionistici e l' va CP_4
condannato ad accreditare in favore della ricorrente la contribuzione previdenziale come richiesta.
3. per il principio di soccombenza all'accoglimento del ricorso consegue la condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe ex DM 37 del
2018 e DM 147/2022, in base all'oggetto, alla rilevanza e alle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 23.5.2023, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'accredito della contribuzione previdenziale relativa al periodo dal 1.1.2014 al 9.6.2014 e dal 1.1.2015 al
27.7.2015 in misura di 52 contributi settimanali;
2. Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., ad accreditare al ricorrente la CP_1
contribuzione previdenziale per i periodi suddetti;
3. Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della CP_1
ricorrente della somma di euro 3.200,00 oltre IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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