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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501DB05312023 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: INSISTE NEI PROPRI ATTI SCRITTI.
Resistente/Appellato: INSISTE NEI PROPRI ATTI SCRITTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte l'Avviso di accertamento PF TY501DB00531- 2023 - periodo d'imposta: 2018 - per II. DD. ed IVA (valore euro 9.894,00).
Il provvedimento in parola è scaturito da una verifica della posizione fiscale del Contribuente - anno 2018 - esercente l'attività di “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali”.
In estrema sintesi, sono emerse operazioni imponibili maggiori di quelle esposte nella dichiarazione dei redditi: operazioni imponibili di € 73.799,00 a fronte di operazioni dichiarate per euro € 52.961,00 ridotte –
a seguito della documentazione prodotta (note di credito) - ad euro € 72.303,00 (cfr. documentazione in atti).
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'accertamento e la “duplicazione” della tassazione: a seguito delle note di credito i committenti avrebbero rettificato l'Iva “a credito” e le fatture “stornate” sarebbero state riemesse nel 2019 e nel 2020.
Ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
Il Contribuente ha versato brevi repliche ed ha insistito.
La controversia - a seguito di rinvii (cfr. istanze, verbali ed Ordinanze in atti) è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- L'art. 26, c. 2 Dpr n. 633/1972 dispone (in sintesi) che “ … se dopo l'emissione e la registrazione di una fattura, un'operazione 'viene meno, in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente' il cedente o prestatore può effettuare le opportune rettifiche attraverso un'apposita "nota di credito"…”.
2.- La Corte di legittimità (sentenza n. 715 del 7 dicembre 2006) ha ritenuto che “ … si è in presenza di una variazione dell'imponibile o dell'imposta soltanto qualora " … per eventi successivi all'emissione o per inesattezze vengano modificati gli estremi di una determinata operazione imponibile … e non già quando muta per una qualsiasi causa il quadro complessivo dei rapporti tra i soggetti interessati ...".
Nell'ipotesi di mancato incasso del corrispettivo fatturato, il creditore può recuperare l´Iva versata attraverso la procedura di “variazione in diminuzione” (art. 26, c. 2 Dpr 633/72) purchè l´operazione originaria sia stata fatturata ed annotata ed il mancato pagamento, sia dovuto all´assoggettamento del debitore a procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose.
Qualora, successivamente agli infruttuosi tentativi di recupero, il contribuente possa provare la situazione di illiquidità del debitore, potrà emettere una “nota di variazione” per il recupero dell'Iva (cfr. parere
Agenzia entrate risposta interpello n. 64/2018).
3.- Nella fattispecie qui in esame sono state emesse n. 54 fatture (importo € 73.203,36) e n. 2 note di credito (storno per € 22.100,00) per un importo complessivo di € 51.103,00 (€ 73.203,36 – € 22.100,00).
La nota di credito n. 51 (Ditta Società_2 spa) indica “Storno fatt. n. 10 del 06/04/2018 non pagata si procederà alla fattura proforma in attesa del pagamento” - Imponibile Iva € 10.313,34 (compenso
€ 9.916,67 + CNA € 396,67) Iva relativa € 2.268,93. La fattura richiamata nella nota di credito riguarda “VS dare compenso revisore contabile esercizio dal
01/08/2016 al 31/12/2016 ed esercizio 2017”.
La nota di credito n. 52 (ditta Società_2 spa) indica “STORNO fatt. 9 del 06/04/2018 a causa del non pagamento sarà emessa fattura proforma in attesa del pagamento” - Imponibile Iva
€ 11.786,66 (compenso € 11.333,333 + CNA € 453,33) Iva relativa € 2.593,07.
La fattura richiamata nella nota di credito riguarda: “VS dare compenso revisore contabile esercizio dal
01/08/2016 al 31/12/2016 ed esercizio 2017”.
4.- A mente di quanto disposto dall'art. 26 del Dpr 633/72, la “nota di credito” deve essere numerata seguendo la medesima progressione delle fatture e datata, deve inoltre contenere l'indicazione della variazione e della relativa imposta e i dati identificativi della fattura originaria a cui si riferisce.
Nella fattispecie le prestazioni oggetto delle fatture nn. 9 e 10 sono state eseguite: il mancato pagamento non ne giustifica l'omessa contabilizzazione ai fini Iva attraverso lo “storno” con l'emissione di note di credito corrispondenti (cfr. documentazione in atti).
La nota di credito avrebbe potuto essere emessa soltanto dopo l'eventuale infruttuosità delle azioni esecutive.
5.- La condizione per l'emissione della nota di credito (cfr. risposta Agenzia delle entrate n. 181) è che il creditore dimostri l'infruttuosità della procedura per mancanza di attivo da liquidare.
La società Società_2 spa (cfr. fattura n. 10 del 6 aprile 2018 e relativa nota di credito n. 51 del 2018) nel 2018 era attiva e solvibile.
La Società_2 spa (cfr. fattura n. 9 del 06/04/2018 e nota di credito n. 52 dell'11/12/2018) è stata attiva fino al 22/11/2019: successivamente è entrata in “liquidazione volontaria”.
Il Contribuente – quindi – non ha dimostrato l'eventuale l' “infruttuosità” della propria attività di recupero.
6.- Il Contribuente, pur deducendo la “ riemissione” delle fatture in parola nel 2019 e 2020 (fatt. n. 45/2019
e fatt. n. 1,10,16/2020) non ha prodotto i relativi registri Iva;
inoltre, le fatture del 2019 e 2020 sono state emesse nei confronti della Società_2 spa, in luogo dei rispettivi committenti originari Società_2 spa e Società_2 srl e con “descrizioni diverse” (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate. Agrigento, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
NA NN
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501DB05312023 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: INSISTE NEI PROPRI ATTI SCRITTI.
Resistente/Appellato: INSISTE NEI PROPRI ATTI SCRITTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte l'Avviso di accertamento PF TY501DB00531- 2023 - periodo d'imposta: 2018 - per II. DD. ed IVA (valore euro 9.894,00).
Il provvedimento in parola è scaturito da una verifica della posizione fiscale del Contribuente - anno 2018 - esercente l'attività di “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali”.
In estrema sintesi, sono emerse operazioni imponibili maggiori di quelle esposte nella dichiarazione dei redditi: operazioni imponibili di € 73.799,00 a fronte di operazioni dichiarate per euro € 52.961,00 ridotte –
a seguito della documentazione prodotta (note di credito) - ad euro € 72.303,00 (cfr. documentazione in atti).
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'accertamento e la “duplicazione” della tassazione: a seguito delle note di credito i committenti avrebbero rettificato l'Iva “a credito” e le fatture “stornate” sarebbero state riemesse nel 2019 e nel 2020.
Ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
Il Contribuente ha versato brevi repliche ed ha insistito.
La controversia - a seguito di rinvii (cfr. istanze, verbali ed Ordinanze in atti) è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- L'art. 26, c. 2 Dpr n. 633/1972 dispone (in sintesi) che “ … se dopo l'emissione e la registrazione di una fattura, un'operazione 'viene meno, in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente' il cedente o prestatore può effettuare le opportune rettifiche attraverso un'apposita "nota di credito"…”.
2.- La Corte di legittimità (sentenza n. 715 del 7 dicembre 2006) ha ritenuto che “ … si è in presenza di una variazione dell'imponibile o dell'imposta soltanto qualora " … per eventi successivi all'emissione o per inesattezze vengano modificati gli estremi di una determinata operazione imponibile … e non già quando muta per una qualsiasi causa il quadro complessivo dei rapporti tra i soggetti interessati ...".
Nell'ipotesi di mancato incasso del corrispettivo fatturato, il creditore può recuperare l´Iva versata attraverso la procedura di “variazione in diminuzione” (art. 26, c. 2 Dpr 633/72) purchè l´operazione originaria sia stata fatturata ed annotata ed il mancato pagamento, sia dovuto all´assoggettamento del debitore a procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose.
Qualora, successivamente agli infruttuosi tentativi di recupero, il contribuente possa provare la situazione di illiquidità del debitore, potrà emettere una “nota di variazione” per il recupero dell'Iva (cfr. parere
Agenzia entrate risposta interpello n. 64/2018).
3.- Nella fattispecie qui in esame sono state emesse n. 54 fatture (importo € 73.203,36) e n. 2 note di credito (storno per € 22.100,00) per un importo complessivo di € 51.103,00 (€ 73.203,36 – € 22.100,00).
La nota di credito n. 51 (Ditta Società_2 spa) indica “Storno fatt. n. 10 del 06/04/2018 non pagata si procederà alla fattura proforma in attesa del pagamento” - Imponibile Iva € 10.313,34 (compenso
€ 9.916,67 + CNA € 396,67) Iva relativa € 2.268,93. La fattura richiamata nella nota di credito riguarda “VS dare compenso revisore contabile esercizio dal
01/08/2016 al 31/12/2016 ed esercizio 2017”.
La nota di credito n. 52 (ditta Società_2 spa) indica “STORNO fatt. 9 del 06/04/2018 a causa del non pagamento sarà emessa fattura proforma in attesa del pagamento” - Imponibile Iva
€ 11.786,66 (compenso € 11.333,333 + CNA € 453,33) Iva relativa € 2.593,07.
La fattura richiamata nella nota di credito riguarda: “VS dare compenso revisore contabile esercizio dal
01/08/2016 al 31/12/2016 ed esercizio 2017”.
4.- A mente di quanto disposto dall'art. 26 del Dpr 633/72, la “nota di credito” deve essere numerata seguendo la medesima progressione delle fatture e datata, deve inoltre contenere l'indicazione della variazione e della relativa imposta e i dati identificativi della fattura originaria a cui si riferisce.
Nella fattispecie le prestazioni oggetto delle fatture nn. 9 e 10 sono state eseguite: il mancato pagamento non ne giustifica l'omessa contabilizzazione ai fini Iva attraverso lo “storno” con l'emissione di note di credito corrispondenti (cfr. documentazione in atti).
La nota di credito avrebbe potuto essere emessa soltanto dopo l'eventuale infruttuosità delle azioni esecutive.
5.- La condizione per l'emissione della nota di credito (cfr. risposta Agenzia delle entrate n. 181) è che il creditore dimostri l'infruttuosità della procedura per mancanza di attivo da liquidare.
La società Società_2 spa (cfr. fattura n. 10 del 6 aprile 2018 e relativa nota di credito n. 51 del 2018) nel 2018 era attiva e solvibile.
La Società_2 spa (cfr. fattura n. 9 del 06/04/2018 e nota di credito n. 52 dell'11/12/2018) è stata attiva fino al 22/11/2019: successivamente è entrata in “liquidazione volontaria”.
Il Contribuente – quindi – non ha dimostrato l'eventuale l' “infruttuosità” della propria attività di recupero.
6.- Il Contribuente, pur deducendo la “ riemissione” delle fatture in parola nel 2019 e 2020 (fatt. n. 45/2019
e fatt. n. 1,10,16/2020) non ha prodotto i relativi registri Iva;
inoltre, le fatture del 2019 e 2020 sono state emesse nei confronti della Società_2 spa, in luogo dei rispettivi committenti originari Società_2 spa e Società_2 srl e con “descrizioni diverse” (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate. Agrigento, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
NA NN