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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
In persona del dott. Eugenio Facciolla quale Giudice del Lavoro,
All'udienza del 11 marzo 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa RG n. 1247/2024 promossa da
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianluigi Parte_1 C.F._1
Sacco ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Melfi, al Viale G. d'Annunzio n.13, giusta mandato in atti,
RICORRENTE
P.I. in persona del Presidente del CDA, rappresentata e difesa dal Prof. Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Marco Capece ed elettivamente domiciliata in Salerno, Via Velia, 76. c.f. , giusta P.IVA_2
procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.4.2024 e ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1
prestato servizio alle dipendenze della dal 11.11.2013 sino al 2.1.2014 data del CP_2
licenziamento, con qualifica di carrellista 4^ livello, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare nullo, illegittimo, inefficace, ovvero senza giusta causa e/o giustificato motivo il licenziamento comminatogli per “sopravvenuta inidoneità fisica”, e ordinare alla la CP_1
reintegrazione nel posto di lavoro con la condanna al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni maturate e non percepite dal ricorrente a far data dall'impugnato licenziamento e sino all'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
in via subordinata condannare la al pagamento delle mensilità dovute per legge, oltre rivalutazione CP_1
monetaria, interessi legali, ed accessori di legge, ovvero versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e alle spese legali.
Deduceva innanzitutto l'illegittimità del licenziamento in quanto adottato nel periodo in cui il lavoratore risultava assente per malattia dal 1.12.2023 al 21.1.2024 per patologia tratta con terapia salvavita e in violazione quindi del diritto alla conservazione del posto, e l'insussistenza della giusta causa addotta. Deduceva altresì l'illegittimità del licenziamento per mancata attivazione della procedura del repechage da parte dell'azienda.
Si costituiva la in persona del Presidente del CdA ribadendo la legittimità del CP_2
licenziamento in quanto adottato sulla base del verbale della Commissione medica INPS che aveva riconosciuto il ricorrente “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12
l.118/71”, e che per la specifica attività svolta in specie nelle sedi di Chieti, Salerno e Melfi, dove sono addetti in via esclusiva operai che si occupano del carico e dello scarico merci, non era possibile adibire il lavoratore ad alcuna mansione in azienda;
deduceva altresì l'impossibilità comunque di diversa utilizzazione del lavoratore stante la patologia e la necessità di assistenza continua come riconosciuto dall'INPS nella concessione dell'indennità di accompagnamento. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e la prova testimoniale a mezzo dei testi richiesti dalla resistente e all'odierna udienza, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e con l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento
Premessi i fatti come in premessa, ricorre il caso di licenziamento del lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica: in via preliminare occorre verificare la legittimità del licenziamento in quanto adottato nel periodo di assenza per malattia;
dato non in discussione è l'assenza del lavoratore per malattia come risultante dal certificato medico telematico in data 7.12.2023 che attesta la decorrenza della malattia dal 1.12.2023 e la prognosi clinica fino al 21.1.2024.
Come noto, il dipendente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, sussistendo il cd periodo di comporto la cui durata è prevista dalla legge o dai contratti collettivi, residuando il possibilità di licenziare solo nei casi in cui il lavoratore si renda responsabile o venga coinvolto in fatti talmente gravi da far ritenere superabile il divieto di legge;
si tratta delle ipotesi individuate in giurisprudenza di sussistenza di una giusta causa o di colpa grave, di impossibilità sopravvenuta della prestazione, di cessazione totale dell'attività d'impresa; per giusta causa si intende non già il motivo connesso al perdurare dell'assenza, ma quella condotta talmente grave da non consentire la prosecuzione provvisoria del rapporto, per cui il rapporto si risolve immediatamente senza lasciare il beneficio del periodo di preavviso. Quindi giusta causa ascrivibile al “licenziamento disciplinare” dal momento che viene intimati per ragioni connesse al comportamento del dipendente, tale da ledere il vincolo fiduciario tra quest'ultimo e l'azienda. A parte le previsioni del CCNL di riferimento, rilevano in giurisprudenza come comportamenti integranti la giusta causa l'abbandono del posto di lavoro da cui deriva un danno all'incolumità delle persone o alla sicurezza dei beni, l'abbandono del posto di lavoro nei casi di compiti di custodia o sorveglianza;
lo svolgimento di attività lavorativa in proprio o a beneficio di terzi in orario di lavoro e per scopi estranei a quelli della parte datoriale;
la falsificazione di un certificato medico per allungare il periodo di malattia, la sottrazione di dati aziendali a prescindere dalla loro divulgazione, ecc. in tali casi va sempre rispettata la procedura disciplinare (affissione del codice disciplinare, contestazione dell'addebito al dipendente, concessione al dipendente di 5 giorni di tempo per presentare le sue giustificazioni, audizione del dipendente se richiesta). All'esito delle giustificazioni del dipendente o a quanto dallo stesso dichiarato nell'audizione difensiva, l'azienda se ritiene di non accogliere le giustificazioni può intimare il licenziamento.
Di tutta evidenza che dalla documentazione prodotta in atti nel caso in esame non ricorre nessuna delle ipotesi sopra enucleate. L'azienda deduce che il licenziamento è stato adottato per sopravvenuta inidoneità fisica “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e considerata l'impossibilità di ricollocarlo utilmente all'interno dell'unità produttiva…”, quindi un licenziamento in malattia per impossibilità sopravvenuta.
Orbene durante la malattia, il dipendente può essere licenziato per giustificato motivo oggettivo dovuto a una sopravvenuta infermità permanente (o di cui non è determinata né determinabile la guarigione) sorta per ragioni che non dipendono dalle condizioni lavorative, tale da comportare l'inidoneità (anche parziale) alle mansioni assegnategli. Tuttavia perché sia legittimo il licenziamento
è necessario che la malattia non abbia una prognosi definitiva, che l'azienda non abbia un apprezzabile interesse alle prestazioni lavorative del dipendente, e che ci sia effettiva impossibilità di ricollocare il dipendente ad altre mansioni, laddove il ricollocamento del dipendente dev'essere tale da non alterare o modificare l'assetto organizzativo e produttivo dell'azienda. Per quanto attiene la patologia dalla quale risulta affetto il lavoratore, difetta evidentemente il requisito della prognosi definitiva in quanto dalla documentazione in atti è dato evincersi solo lo stato di malattia fino alla data del 21 gennaio 2024, per giunta decorrente dal 1.12.2023, quindi in pieno periodo di comporto, con diagnosi di “malattia di Hodgkin in trattamento CHT (attualmente concluso il 6° ciclo)”. Parte ricorrente ha prodotto certificazione di struttura pubblica attestante in data 7.5.2024 che “al controllo odierno l'esame PET.TC non ha evidenziato aree di patologico accumulo del tracciante nei distretti corporei esaminati, evocando una risposta al trattamento in essere”. Pertanto nessuna definitiva impossibilità della prestazione lavorativa si ritiene sussista nel caso in esame.
In ordine poi al riconoscimento da parte dell'INPS di Potenza dell'invalidità totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L.118/71, premessa l'irrilevanza delle modalità di trasmissione o acquisizione del verbale, ciò che rileva è la non definitività della patologia e la mancanza di prova di differente impiego del lavoratore, oltre alla infondatezza del rilievo secondo il quale l'INPS avrebbe riconosciuto pure l'indennità di accompagnamento. In tal senso è appena il caso di ricordare come il riconoscimento dell'invalidità totale 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, non preclude affatto la possibilità di un inserimento lavorativo del lavoratore.
In corso di causa il ricorrente ha prodotto il verbale di accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato rilasciato dal Centro Medico legale Inps di Potenza, dal quale si evince che
“SUSSISTE lo stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato”, “RELAZIONE
CONCLUSIVA: QUADRO CLINICO COMPATIBILE CON ATTIVITA' LAVORATIVA CHE
NON COMPORTI ECCESSIVO SURMENAGE FISICO”.
L'azienda deduce l'impossibilità di ricollocare il lavoratore utilmente all'interno dell'unità produttiva e comunque di aver sperimentato tale possibilità per il tramite del medico competente dott.
il quale, indicato quale teste e ammesso dal giudice, non si è mai presentato senza Persona_1
documentare impedimenti al punto che all'udienza del 11 febbraio 2025 ne veniva revocata l'ordinanza ammissiva.
L'onere di provare l'impossibilità di ricollocare il dipendente ricade sul datore di lavoro.
Nella comunicazione scritta con cui intima il licenziamento l'azienda deve indicare i motivi alla base della sua decisione oltre a rispettare il periodo di preavviso imposto dal contratto collettivo applicato.
Nulla di tutto ciò è stato posto in essere dalla resistente e la prova testimoniale esperita non offre alcun supporto probatorio alla difesa, tant'è: il teste conferma che in Melfi come in ogni altra Tes_1
sede operativa l'azienda ha i suoi addetti a livello amministrativo e addetti allo scarico. Conferma la circostanza dell'insussistenza di posizioni lavorative compatibili con le condizioni fisiche del ricorrente, valutazione soggettiva quale impiegato amministrativo e disancorata da riferimenti concreti e verificabili;
tuttavia, a domanda della difesa ricorrente ammette che presso l'unità di Melfi svolgono attività impiegatizia come il carico delle bolle al sistema.
Analogamente il teste responsabile dell'azienda per l'area di Melfi, che riferisce della Tes_2
presenza di cinque impiegati presso la sede di Melfi, postazioni tutte occupate e quindi con impossibilità di riutilizzare il lavoratore in altre mansioni. Invero come nel caso del teste si Tes_1
tratta di persone con rapporto di lavoro in essere con la resistente, e, quindi, non del tutto terzi rispetto alle vicende che occupano. Inoltre, le dichiarazioni rese si caratterizzano per genericità e discrezionalità, senza alcun supporto probatorio concreto.
Pertanto, il ricorso va accolto e il licenziamento è illegittimo perché adottato in periodo di malattia del lavoratore, per una patologia non definitiva, e per mancanza di prova di esperimento di utile attività di repechage , per cui difetta ogni giustificazione del licenziamento e sussiste l'obbligo per l'azienda di reintegrazione
3. per il principio di soccombenza all'accoglimento del ricorso consegue la condanna della resistente alle spese e onorari di causa liquidati come in dispositivo ex DM 37/2018 e DM 147/2022 in ragione dell'oggetto, del valore indeterminabile complessità bassa, delle fasi di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 23.4.2024, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
2) Condanna parte resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con condanna della società al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di dodici mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi legali.
3) Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 4.629,00, a titolo di spese e onorari di causa, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
Potenza, 11.marzo.2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla