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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/05/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6205/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via C. Bilotti n. 3, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Maria Antonucci che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Bari, via A. Gimma n. 93, presso lo Studio Legale Parte_2
e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Toffoletto, Raffaele De Luca
[...] Pt_3
Tamajo e Serena Botta - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Cosenza, Viale degli Alimena n. 76, presso lo studio dell'Avv. Carlo
d'Ippolito che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Dora Antonia Vuolo e
Giovanni Ronconi - chiamata in causa
Oggetto: impugnazione di trasferimento
Conclusioni di parte ricorrente: “… dichiari la nullità, l'inefficacia e l'improduttività di ogni
effetto giuridico del trasferimento impugnato. In uno con la dichiarazione del diritto del
ricorrente a mantenere il posto di lavoro in di Cosenza che già occupava Parte_4
prima del suo licenziamento, successivamente dichiarato illegittimo con sentenza non
1 impugnata. Con ogni ulteriore provvedimento di legge, anche per le competenze da
distrarre …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in
fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. 2) Condannare il ricorrente al
pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, anche con riferimento alla fase
cautelare…”.
Conclusioni della terza chiamata in causa: “… 1) In via preliminare: dichiarare il difetto di
legittimazione passiva di 2) Nel merito: rigettare la domanda perché Controparte_2
infondata in fatto diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo, con richiamo anche a precedente procedimento cautelare con esito non favorevole, di aver lavorato dall'1.8.1987 senza soluzione di continuità alle dipendenze di varie imprese che, nel corso degli anni, si erano succeduti nell'appalto per lo svolgimento di attività di pulizia del materiale rotabile e di supporto in vari servizi in ambito ferroviario per conto di che aveva avuto Controparte_2
sempre sede di lavoro presso la stazione di Cosenza, Via Vaglio Lise;
che era stato licenziato dalla società Rekeep Rail s.r.l. in data 9.1.2019 per giustificato motivo oggettivo in conseguenza della clausola di non gradimento della e dell'impossibilità Controparte_2
di collocazione presso altra sede lavorativa;
che, all'esito dell'impugnazione del licenziamento, il licenziamento era stato dichiarato illegittimo, con ordine di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro;
che, nelle more del procedimento, la società CP_1
era subentrata nell'appalto con che la con
[...] Controparte_2 Controparte_1
contratto del 6.5.2022, aveva assunto alle proprie dipendenze il ricorrente, destinandolo presso la stazione di Cosenza;
che la società resistente, con lettera del 24.5.2022, aveva comunicato il trasferimento da Cosenza a Padova con mansioni di addetto ai servizi di pulizia, al fine di soddisfare la richiesta della committente che aveva Controparte_2
confermato l'allontanamento immediato del ricorrente dalla stazione di Cosenza in quanto persona non gradita;
che tale comportamento era illegittimo, ritorsivo e diretto a provocare
2 le dimissioni del ricorrente, trattandosi di trasferimento a sede distante circa 1000 Km
dalla sua residenza;
che, con il trasferimento disposto, vi era stato anche mutamento delle mansioni, atteso che il ricorrente era stato assegnato a generiche mansioni di addetto alla pulizia e non a quelle di pulizia del materiale rotabile svolte dal 1987; che il trasferimento non trovava giustificazione sulla base dell'art. 2103 c.c., non essendo basato su ragioni organizzative inerenti l'esercizio dell'impresa ma semplicemente sulla clausola di non gradimento di senza garanzia del diritto di difesa del ricorrente;
che il Controparte_2
trasferimento era violativo anche dell'art. 50 CCNL della mobilità, area contrattuale attività
ferroviarie, che prevedeva il consenso per il trasferimento del lavoratore che aveva più di
55 anni (atteso che il ricorrente aveva 57 anni) e termini di preavviso non rispettati;
che il mancato gradimento della committente su basava su fatti non veri, atteso Controparte_2
che l'affermata aggressione nei confronti di altro dipendente era stata smentita nell'ambito del procedimento di impugnazione del licenziamento e nell'ambito di procedimento penale;
che, in ogni caso, la clausola di non gradimento posta a base del trasferimento non legittimava il trasferimento. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed Controparte_1
affermando in particolare, anche con riferimento alla precedente fase cautelare, che era estranea alle vicende del licenziamento;
che non era stata parte del giudizio di impugnazione dello stesso;
che aveva proceduto all'assunzione del ricorrente pur non essendo obbligata, atteso che il nominativo del ricorrente non era incluso nell'elenco del personale comunicato dalla Rekeep Rail s.r.l., che non aveva comunicato neppure la pendenza del giudizio di impugnazione del licenziamento;
che la società committente aveva comunicato il mancato gradimento del lavoratore, costringendo la società a disporre il trasferimento allo scopo di evitare il licenziamento dello stesso;
che il mancato rispetto delle disposizioni di in ordine alle quali non vi era alcun potere di Controparte_2
valutazione da parte della società, avrebbe esposto la resistente al rischio della perdita della commessa e di pagamento di penali;
che il ricorrente, di fatto, non aveva mai preso
3 servizio, atteso che aveva usufruito di periodi di ferie e di malattia;
che il ricorrente era stato reintegrato dalla Rekeep Rail s.r.l. e destinato alla sede di Napoli ed aveva preferito continuare il rapporto di lavoro con la che aveva Controparte_1 Controparte_2
ritirato il tesserino e l'autorizzazione all'ingresso nei confronti del ricorrente, rendendo impossibile l'effettuazione della prestazione lavorativa;
che non vi era stata violazione dell'art. 50 CCNL, ricorrendo l'ipotesi in cui non era necessario il consenso del lavoratore al trasferimento;
che il trasferimento, dunque, era stato legittimo e non ritorsivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 2.12.2024 si è disposta la chiamata in causa di ex art. Controparte_2
107 c.p.c..
si è costituita in giudizio richiamando principalmente le precedenti Controparte_2
ordinanze rese in sede cautelare, con cui era stato rigettato il ricorso cautelare anche, in riferimento all'ordinanza collegiale, per l'insussistenza del fumus boni iuris ed affermando che non sussisteva la sua legittimazione passiva, trattandosi di provvedimento di trasferimento del datore di lavoro;
che vi erano due piani distinti - quello civilistico afferente al contratto di appalto tra e e quello del Controparte_2 Controparte_1
rapporto di lavoro intercorrente tra e parte ricorrente -; che, per il piano Controparte_1
civilistico, aveva attivato la clausola di non gradimento in conseguenza di Controparte_2
gravi fatti di cui era venuta a conoscenza, chiedendo l'allontanamento del ricorrente dai propri impianti;
che l'esercizio di tale facoltà era stato legittimo e non contestato dalla che la società datrice di lavoro, preso atto dell'impossibilità di adibire il Controparte_1
proprio dipendente nell'appalto in essere con aveva disposto il suo Controparte_2
trasferimento con provvedimento rispetto al quale era soggetto terzo;
che Controparte_2
il provvedimento di trasferimento era comunque legittimo;
che il trasferimento non era ritorsivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'8.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
4 Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. Vanno richiamate e confermate le ordinanze del 15.5.2023 (nella parte in cui afferma che non sussiste l'incompatibilità dello scrivente Giudice, che ha fatto parte del Collegio
che ha reso l'ordinanza in sede di reclamo nel procedimento cautelare ante causam) e del
2.12.2024 (nella parte in cui precisa che la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. può
essere disposta in ogni fase del procedimento).
3. La difesa della è, di fatto, quasi interamente incentrata sulla Controparte_1
clausola di non gradimento espressa da occorrendo rilevare, a tal Controparte_2
proposito, che non ha affermato un proprio interesse al provvedimento Controparte_1
di trasferimento affermando, in senso contrario, che il trasferimento era vincolato alla clausola di non gradimento di e che il mancato trasferimento esponeva la Controparte_2
società datrice di lavoro al rischio di risoluzione contrattuale ed al pagamento di clausole penali.
Può addirittura affermarsi che le contestazioni, se pur rivolte in prima istanza contro un provvedimento di siano in realtà dirette contro che, Controparte_1 Controparte_2
con l'esercizio della clausola di non gradimento, ha determinato il trasferimento oggetto di giudizio.
Occorreva, dunque, che la fosse chiamata ad argomentazioni difensive Controparte_2
sulla clausola di non gradimento che aveva esercitato, anche per garantire compiutamente la difesa del lavoratore che, in caso contrario, sarebbe stato esposto ad una decisione non sindacabile di considerando che, una volta espressa Controparte_2
la clausola di non gradimento, la condotta della società datrice di lavoro era di fatto inevitabile nel senso del trasferimento del lavoratore.
In merito alla chiamata del terzo, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da appare formulata in maniera impropria, non discutendosi in Controparte_2
5 ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti originarie e alla conseguente pronuncia del Giudice con riferimento a tale rapporto.
L'art. 107 c.p.c. (richiamato per la chiamata in causa del terzo) prescinde, difatti, dalla legittimazione passiva e, dunque, dalla titolarità del rapporto (trattandosi di elementi riferibili all'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.), essendo invece conseguente alla valutazione dei diversi presupposti della comunanza della causa e dell'opportunità
della chiamata (in merito, tra le altre, si richiamano i principi affermati da Cass.
31312/2023), da ritenersi ampiamente sussistenti nel caso in esame.
Oltre al già richiamato interesse del lavoratore alla contestazione dell'esercizio della clausola di non gradimento nei confronti di difatti, la chiamata in causa Controparte_2
era opportuna per la corretta valutazione dell'interesse effettivo in esame, che atteneva alla posizione di (dovendosi dunque considerare la chiamata in causa Controparte_2
anche a difesa della posizione di che, in caso contrario, sarebbe stata Controparte_2
esposta al rischio di un annullamento del provvedimento di trasferimento, con conseguente conferma dell'assegnazione del ricorrente presso la stazione di Cosenza,
senza possibilità di svolgere argomentazioni difensive), occorrendo anche evidenziare che l'estensione degli effetti della pronuncia del Giudice nei confronti della terza chiamata in causa comporta il superamento, di fatto, delle difese della ch Controparte_1 Pt_5
quanto ripetutamente detto, sono basate fondamentalmente sulla necessità di adeguarsi alla clausola di non gradimento espressa da Controparte_2
Conclusivamente, deve affermarsi che la chiamata in causa di Controparte_2
rispondeva ad esigenze di tutela del ricorrente (che, in caso diverso, sarebbe stato esposto agli effetti dell'esercizio della clausola di non gradimento senza una effettiva possibilità di chiedere il sindacato del Giudice sul corretto esercizio di tale clausola), di
(il sindacato del Giudice sull'esercizio della clausola di non gradimento Controparte_1
da parte di esclude il pregiudizio ipotizzato dalla società datrice di lavoro Controparte_2
in caso di non adeguamento alla clausola indicata) e di (che, in caso Controparte_2
contrario, sarebbe stata esposta al rischio di una pronuncia del Giudice di conferma
6 dell'assegnazione del ricorrente, non gradito, presso la stazione di Cosenza senza possibilità di difesa).
4. Con riguardo alla posizione di l'art. 3 bis dell'accordo quadro tra Controparte_1
e prevede che la società committente ha la facoltà di CP_1 Controparte_2
richiedere all'appaltatore l'allontanamento e la sostituzione di un lavoratore (punto 2.1.),
con impegno dell'appaltatore (punto 2.3.) di procedere all'allontanamento ed alla eventuale sostituzione del lavoratore e con espressa previsione (punto 2.4.) per cui, in caso di mancato rispetto dell'impegno da parte dell'appaltatore, la società committente aveva facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. prevista dall'art. 22 dell'accordo quadro.
In tal modo, la manifestazione del “non gradimento” da parte della società committente configurerebbe una obiettiva ragione di tipo organizzativo che legittimerebbe, ex 2103
c.c., il provvedimento di trasferimento, non potendo l'impresa appaltatrice ulteriormente avvalersi, nella stessa unità produttiva, della prestazione del dipendente non più
gradito (in merito, si richiamano i principi espressi da Cass. Sez. Lav. 12029/2020),
precisandosi che nell'accordo quadro non sono previste forme di sindacato da parte della società appaltatrice in ordine al detto “non gradimento” della società committente.
Deve anche aggiungersi che, non potendosi impiegare il ricorrente in altri cantieri di il trasferimento presso la sede della società per operare presso i cantieri Controparte_2
vari nel territorio nazionale di lavoro per la società datrice di lavoro si mostrerebbe come unica opzione alternativa al licenziamento che si sarebbe potuto prospettare anche in applicazione dell'art. 1 del contratto di lavoro tra le parti, con il quale l'assunzione viene legata al contratto di appalto tra resistente e Controparte_2
Per il resto, considerato che l'intento ritorsivo della società datrice di lavoro non è
configurabile né è stato di fatto prospettato compiutamente (in senso contrario, la società,
sia nell'assunzione, sia nel trasferimento, si è mostrata disponibile nei confronti delle esigenze lavorative del ricorrente), in ordine al mancato rispetto dell'art. 50 CCNL, deve affermarsi che il mancato rispetto del preavviso di 40 giorni non comporta la nullità del
7 provvedimento di trasferimento e che, in ordine alla mancanza di consenso dell'interessato previsto dall'art. 50, comma 4 per i dipendenti che rientrino nelle tutele previste dalla legge 104/1992 (come dedotto dal ricorrente nel corso del giudizio) e che siano di età superiore ai 55 anni, il trasferimento disposto si è posto come unica alternativa al licenziamento, atteso che il ricorrente era stato assunto per appalto con e che, in tale contesto, non poteva essere utilizzato. Controparte_2
Deve dunque affermarsi che non può muoversi alcuna censura per la condotta di
[...]
che è stata legittima. CP_1
5. Tuttavia, per quanto detto al punto 3, la valutazione della condotta di CP_1
non esaurisce l'oggetto del giudizio, atteso che la determinazione assunta oggetto
[...]
di giudizio è diretta conseguenza della clausola di non gradimento espressa da CP_2
[...]
Deve richiamarsi, in merito, la sentenza del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n.
151/2022, che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato da Rekeep Rail s.r.l.,
precedente datrice di lavoro del ricorrente, anche sul rilievo - pienamente condivisibile -
per cui non poteva darsi ingresso nell'ordinamento lavoristico ad un'ipotesi di recesso datoriale rimessa all'arbitrio di un terzo, a prescindere da condotte disciplinarmente rilevanti inerenti il rapporto di lavoro, senza una reale possibilità di difesa del lavoratore.
Tali principi valgono anche per il trasferimento, che non può lasciarsi all'insindacabile valutazione di senza possibilità di difesa del lavoratore. Controparte_2
Ebbene, non ha motivato in alcun modo, di fatto, l'esercizio della clausola Controparte_2
di non gradimento, limitandosi ad un richiamo alle precedenti pronunce del Tribunale di
Cosenza rese in sede cautelare che non sono vincolanti (essendo rese, peraltro, sulla base della valutazione sommaria propria dei procedimenti cautelari) e che non hanno affrontato compiutamente la specifica questione (con riferimento alle circostanze di fatto sottese all'esercizio della clausola) afferente all'esercizio della clausola di non gradimento da parte di apparendo incongrui i riferimenti alla mancanza di elementi Controparte_2
diversi rispetto alla valutazione resa in sede cautelare.
8 non ha indicato concreti riferimenti fattuali per l'esercizio della clausola di Controparte_2
non gradimento, richiamando in maniera incompiuta “gravi fatti” riguardanti il ricorrente e la tutela della propria immagine, con riferimenti, per il resto, a principi di diritto sganciati dai richiamati concreti riferimenti fattuali.
Valutando, nel caso, l'esercizio della clausola di non gradimento con riferimento agli stessi fatti oggetto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato dalla Rekeep Rail
s.r.l. (come evincibile dalla comunicazione di del 9.5.2022, che richiama Controparte_2
la comunicazione del 29.11.2018 diretta alla Rekeep Rail s.r.l.), occorre considerare che tale licenziamento è stato dichiarato illegittimo per manifesta insussistenza del g.m.o.
posto a base del licenziamento.
La sentenza non è stata resa nei confronti di e, tuttavia, la società - parte Controparte_2
del presente procedimento perché chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. -, ha omesso,
come detto, la compiuta allegazione dei presupposti per l'esercizio della clausola di non gradimento, non superando la statuizione del Tribunale di Bologna.
Oltretutto, la sentenza del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n. 151/2022 ha anche richiamato gli esiti del procedimento penale per i fatti che paiono posti a base dell'esercizio della clausola di non gradimento, concluso con l'archiviazione della posizione del ricorrente sul rilievo per cui la persona offesa per la condotta di aggressione verbale e minacce non aveva riconosciuto il ricorrente come l'autore dell'aggressione verbale e delle minacce.
Conclusivamente, sul punto, occorre affermare che l'esercizio della clausola di non gradimento è restato ingiustificato e, in via di diretta conseguenzialità, il trasferimento deve dirsi ingiustificato, essendo stato disposto unicamente per l'esercizio della clausola di non gradimento da parte di Controparte_2
6. Per le ragioni esposte, il trasferimento oggetto di causa deve dichiararsi illegittimo,
sicché il ricorrente deve mantenere l'assegnazione presso la stazione di Cosenza, Via
Vaglio Lise, restando assorbita anche la contestazione in ordine all'affermato mutamento delle mansioni.
9 In ordine alle spese di lite [appaiono incongrui i riferimenti alle spese del procedimento cautelare, trattandosi di procedimento precedente alla causa di merito, per il quale vi è
stata già pronuncia definitiva (art. 669 septies, comma 2, c.p.c.) sulle spese di lite del procedimento indicato], le stesse debbono compensarsi per la posizione di CP_1
atteso che, per quanto detto, la società si è semplicemente uniformata, avendone
[...]
assunto l'impegno contrattuale, alla clausola di non gradimento espressa da CP_2
tenendo un comportamento legittimo.
[...]
Per la posizione di si ritiene di compensare egualmente le spese di lite in Controparte_2
ragione della posizione processuale della parte, chiamata in causa ex art. 107 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara l'illegittimità del trasferimento oggetto di giudizio e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'assegnazione presso la stazione di Cosenza, Via Vaglio Lise;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 3.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
10
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6205/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via C. Bilotti n. 3, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Maria Antonucci che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Bari, via A. Gimma n. 93, presso lo Studio Legale Parte_2
e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Toffoletto, Raffaele De Luca
[...] Pt_3
Tamajo e Serena Botta - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Cosenza, Viale degli Alimena n. 76, presso lo studio dell'Avv. Carlo
d'Ippolito che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Dora Antonia Vuolo e
Giovanni Ronconi - chiamata in causa
Oggetto: impugnazione di trasferimento
Conclusioni di parte ricorrente: “… dichiari la nullità, l'inefficacia e l'improduttività di ogni
effetto giuridico del trasferimento impugnato. In uno con la dichiarazione del diritto del
ricorrente a mantenere il posto di lavoro in di Cosenza che già occupava Parte_4
prima del suo licenziamento, successivamente dichiarato illegittimo con sentenza non
1 impugnata. Con ogni ulteriore provvedimento di legge, anche per le competenze da
distrarre …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in
fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. 2) Condannare il ricorrente al
pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, anche con riferimento alla fase
cautelare…”.
Conclusioni della terza chiamata in causa: “… 1) In via preliminare: dichiarare il difetto di
legittimazione passiva di 2) Nel merito: rigettare la domanda perché Controparte_2
infondata in fatto diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo, con richiamo anche a precedente procedimento cautelare con esito non favorevole, di aver lavorato dall'1.8.1987 senza soluzione di continuità alle dipendenze di varie imprese che, nel corso degli anni, si erano succeduti nell'appalto per lo svolgimento di attività di pulizia del materiale rotabile e di supporto in vari servizi in ambito ferroviario per conto di che aveva avuto Controparte_2
sempre sede di lavoro presso la stazione di Cosenza, Via Vaglio Lise;
che era stato licenziato dalla società Rekeep Rail s.r.l. in data 9.1.2019 per giustificato motivo oggettivo in conseguenza della clausola di non gradimento della e dell'impossibilità Controparte_2
di collocazione presso altra sede lavorativa;
che, all'esito dell'impugnazione del licenziamento, il licenziamento era stato dichiarato illegittimo, con ordine di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro;
che, nelle more del procedimento, la società CP_1
era subentrata nell'appalto con che la con
[...] Controparte_2 Controparte_1
contratto del 6.5.2022, aveva assunto alle proprie dipendenze il ricorrente, destinandolo presso la stazione di Cosenza;
che la società resistente, con lettera del 24.5.2022, aveva comunicato il trasferimento da Cosenza a Padova con mansioni di addetto ai servizi di pulizia, al fine di soddisfare la richiesta della committente che aveva Controparte_2
confermato l'allontanamento immediato del ricorrente dalla stazione di Cosenza in quanto persona non gradita;
che tale comportamento era illegittimo, ritorsivo e diretto a provocare
2 le dimissioni del ricorrente, trattandosi di trasferimento a sede distante circa 1000 Km
dalla sua residenza;
che, con il trasferimento disposto, vi era stato anche mutamento delle mansioni, atteso che il ricorrente era stato assegnato a generiche mansioni di addetto alla pulizia e non a quelle di pulizia del materiale rotabile svolte dal 1987; che il trasferimento non trovava giustificazione sulla base dell'art. 2103 c.c., non essendo basato su ragioni organizzative inerenti l'esercizio dell'impresa ma semplicemente sulla clausola di non gradimento di senza garanzia del diritto di difesa del ricorrente;
che il Controparte_2
trasferimento era violativo anche dell'art. 50 CCNL della mobilità, area contrattuale attività
ferroviarie, che prevedeva il consenso per il trasferimento del lavoratore che aveva più di
55 anni (atteso che il ricorrente aveva 57 anni) e termini di preavviso non rispettati;
che il mancato gradimento della committente su basava su fatti non veri, atteso Controparte_2
che l'affermata aggressione nei confronti di altro dipendente era stata smentita nell'ambito del procedimento di impugnazione del licenziamento e nell'ambito di procedimento penale;
che, in ogni caso, la clausola di non gradimento posta a base del trasferimento non legittimava il trasferimento. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed Controparte_1
affermando in particolare, anche con riferimento alla precedente fase cautelare, che era estranea alle vicende del licenziamento;
che non era stata parte del giudizio di impugnazione dello stesso;
che aveva proceduto all'assunzione del ricorrente pur non essendo obbligata, atteso che il nominativo del ricorrente non era incluso nell'elenco del personale comunicato dalla Rekeep Rail s.r.l., che non aveva comunicato neppure la pendenza del giudizio di impugnazione del licenziamento;
che la società committente aveva comunicato il mancato gradimento del lavoratore, costringendo la società a disporre il trasferimento allo scopo di evitare il licenziamento dello stesso;
che il mancato rispetto delle disposizioni di in ordine alle quali non vi era alcun potere di Controparte_2
valutazione da parte della società, avrebbe esposto la resistente al rischio della perdita della commessa e di pagamento di penali;
che il ricorrente, di fatto, non aveva mai preso
3 servizio, atteso che aveva usufruito di periodi di ferie e di malattia;
che il ricorrente era stato reintegrato dalla Rekeep Rail s.r.l. e destinato alla sede di Napoli ed aveva preferito continuare il rapporto di lavoro con la che aveva Controparte_1 Controparte_2
ritirato il tesserino e l'autorizzazione all'ingresso nei confronti del ricorrente, rendendo impossibile l'effettuazione della prestazione lavorativa;
che non vi era stata violazione dell'art. 50 CCNL, ricorrendo l'ipotesi in cui non era necessario il consenso del lavoratore al trasferimento;
che il trasferimento, dunque, era stato legittimo e non ritorsivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 2.12.2024 si è disposta la chiamata in causa di ex art. Controparte_2
107 c.p.c..
si è costituita in giudizio richiamando principalmente le precedenti Controparte_2
ordinanze rese in sede cautelare, con cui era stato rigettato il ricorso cautelare anche, in riferimento all'ordinanza collegiale, per l'insussistenza del fumus boni iuris ed affermando che non sussisteva la sua legittimazione passiva, trattandosi di provvedimento di trasferimento del datore di lavoro;
che vi erano due piani distinti - quello civilistico afferente al contratto di appalto tra e e quello del Controparte_2 Controparte_1
rapporto di lavoro intercorrente tra e parte ricorrente -; che, per il piano Controparte_1
civilistico, aveva attivato la clausola di non gradimento in conseguenza di Controparte_2
gravi fatti di cui era venuta a conoscenza, chiedendo l'allontanamento del ricorrente dai propri impianti;
che l'esercizio di tale facoltà era stato legittimo e non contestato dalla che la società datrice di lavoro, preso atto dell'impossibilità di adibire il Controparte_1
proprio dipendente nell'appalto in essere con aveva disposto il suo Controparte_2
trasferimento con provvedimento rispetto al quale era soggetto terzo;
che Controparte_2
il provvedimento di trasferimento era comunque legittimo;
che il trasferimento non era ritorsivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'8.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
4 Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. Vanno richiamate e confermate le ordinanze del 15.5.2023 (nella parte in cui afferma che non sussiste l'incompatibilità dello scrivente Giudice, che ha fatto parte del Collegio
che ha reso l'ordinanza in sede di reclamo nel procedimento cautelare ante causam) e del
2.12.2024 (nella parte in cui precisa che la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. può
essere disposta in ogni fase del procedimento).
3. La difesa della è, di fatto, quasi interamente incentrata sulla Controparte_1
clausola di non gradimento espressa da occorrendo rilevare, a tal Controparte_2
proposito, che non ha affermato un proprio interesse al provvedimento Controparte_1
di trasferimento affermando, in senso contrario, che il trasferimento era vincolato alla clausola di non gradimento di e che il mancato trasferimento esponeva la Controparte_2
società datrice di lavoro al rischio di risoluzione contrattuale ed al pagamento di clausole penali.
Può addirittura affermarsi che le contestazioni, se pur rivolte in prima istanza contro un provvedimento di siano in realtà dirette contro che, Controparte_1 Controparte_2
con l'esercizio della clausola di non gradimento, ha determinato il trasferimento oggetto di giudizio.
Occorreva, dunque, che la fosse chiamata ad argomentazioni difensive Controparte_2
sulla clausola di non gradimento che aveva esercitato, anche per garantire compiutamente la difesa del lavoratore che, in caso contrario, sarebbe stato esposto ad una decisione non sindacabile di considerando che, una volta espressa Controparte_2
la clausola di non gradimento, la condotta della società datrice di lavoro era di fatto inevitabile nel senso del trasferimento del lavoratore.
In merito alla chiamata del terzo, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da appare formulata in maniera impropria, non discutendosi in Controparte_2
5 ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti originarie e alla conseguente pronuncia del Giudice con riferimento a tale rapporto.
L'art. 107 c.p.c. (richiamato per la chiamata in causa del terzo) prescinde, difatti, dalla legittimazione passiva e, dunque, dalla titolarità del rapporto (trattandosi di elementi riferibili all'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.), essendo invece conseguente alla valutazione dei diversi presupposti della comunanza della causa e dell'opportunità
della chiamata (in merito, tra le altre, si richiamano i principi affermati da Cass.
31312/2023), da ritenersi ampiamente sussistenti nel caso in esame.
Oltre al già richiamato interesse del lavoratore alla contestazione dell'esercizio della clausola di non gradimento nei confronti di difatti, la chiamata in causa Controparte_2
era opportuna per la corretta valutazione dell'interesse effettivo in esame, che atteneva alla posizione di (dovendosi dunque considerare la chiamata in causa Controparte_2
anche a difesa della posizione di che, in caso contrario, sarebbe stata Controparte_2
esposta al rischio di un annullamento del provvedimento di trasferimento, con conseguente conferma dell'assegnazione del ricorrente presso la stazione di Cosenza,
senza possibilità di svolgere argomentazioni difensive), occorrendo anche evidenziare che l'estensione degli effetti della pronuncia del Giudice nei confronti della terza chiamata in causa comporta il superamento, di fatto, delle difese della ch Controparte_1 Pt_5
quanto ripetutamente detto, sono basate fondamentalmente sulla necessità di adeguarsi alla clausola di non gradimento espressa da Controparte_2
Conclusivamente, deve affermarsi che la chiamata in causa di Controparte_2
rispondeva ad esigenze di tutela del ricorrente (che, in caso diverso, sarebbe stato esposto agli effetti dell'esercizio della clausola di non gradimento senza una effettiva possibilità di chiedere il sindacato del Giudice sul corretto esercizio di tale clausola), di
(il sindacato del Giudice sull'esercizio della clausola di non gradimento Controparte_1
da parte di esclude il pregiudizio ipotizzato dalla società datrice di lavoro Controparte_2
in caso di non adeguamento alla clausola indicata) e di (che, in caso Controparte_2
contrario, sarebbe stata esposta al rischio di una pronuncia del Giudice di conferma
6 dell'assegnazione del ricorrente, non gradito, presso la stazione di Cosenza senza possibilità di difesa).
4. Con riguardo alla posizione di l'art. 3 bis dell'accordo quadro tra Controparte_1
e prevede che la società committente ha la facoltà di CP_1 Controparte_2
richiedere all'appaltatore l'allontanamento e la sostituzione di un lavoratore (punto 2.1.),
con impegno dell'appaltatore (punto 2.3.) di procedere all'allontanamento ed alla eventuale sostituzione del lavoratore e con espressa previsione (punto 2.4.) per cui, in caso di mancato rispetto dell'impegno da parte dell'appaltatore, la società committente aveva facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. prevista dall'art. 22 dell'accordo quadro.
In tal modo, la manifestazione del “non gradimento” da parte della società committente configurerebbe una obiettiva ragione di tipo organizzativo che legittimerebbe, ex 2103
c.c., il provvedimento di trasferimento, non potendo l'impresa appaltatrice ulteriormente avvalersi, nella stessa unità produttiva, della prestazione del dipendente non più
gradito (in merito, si richiamano i principi espressi da Cass. Sez. Lav. 12029/2020),
precisandosi che nell'accordo quadro non sono previste forme di sindacato da parte della società appaltatrice in ordine al detto “non gradimento” della società committente.
Deve anche aggiungersi che, non potendosi impiegare il ricorrente in altri cantieri di il trasferimento presso la sede della società per operare presso i cantieri Controparte_2
vari nel territorio nazionale di lavoro per la società datrice di lavoro si mostrerebbe come unica opzione alternativa al licenziamento che si sarebbe potuto prospettare anche in applicazione dell'art. 1 del contratto di lavoro tra le parti, con il quale l'assunzione viene legata al contratto di appalto tra resistente e Controparte_2
Per il resto, considerato che l'intento ritorsivo della società datrice di lavoro non è
configurabile né è stato di fatto prospettato compiutamente (in senso contrario, la società,
sia nell'assunzione, sia nel trasferimento, si è mostrata disponibile nei confronti delle esigenze lavorative del ricorrente), in ordine al mancato rispetto dell'art. 50 CCNL, deve affermarsi che il mancato rispetto del preavviso di 40 giorni non comporta la nullità del
7 provvedimento di trasferimento e che, in ordine alla mancanza di consenso dell'interessato previsto dall'art. 50, comma 4 per i dipendenti che rientrino nelle tutele previste dalla legge 104/1992 (come dedotto dal ricorrente nel corso del giudizio) e che siano di età superiore ai 55 anni, il trasferimento disposto si è posto come unica alternativa al licenziamento, atteso che il ricorrente era stato assunto per appalto con e che, in tale contesto, non poteva essere utilizzato. Controparte_2
Deve dunque affermarsi che non può muoversi alcuna censura per la condotta di
[...]
che è stata legittima. CP_1
5. Tuttavia, per quanto detto al punto 3, la valutazione della condotta di CP_1
non esaurisce l'oggetto del giudizio, atteso che la determinazione assunta oggetto
[...]
di giudizio è diretta conseguenza della clausola di non gradimento espressa da CP_2
[...]
Deve richiamarsi, in merito, la sentenza del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n.
151/2022, che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato da Rekeep Rail s.r.l.,
precedente datrice di lavoro del ricorrente, anche sul rilievo - pienamente condivisibile -
per cui non poteva darsi ingresso nell'ordinamento lavoristico ad un'ipotesi di recesso datoriale rimessa all'arbitrio di un terzo, a prescindere da condotte disciplinarmente rilevanti inerenti il rapporto di lavoro, senza una reale possibilità di difesa del lavoratore.
Tali principi valgono anche per il trasferimento, che non può lasciarsi all'insindacabile valutazione di senza possibilità di difesa del lavoratore. Controparte_2
Ebbene, non ha motivato in alcun modo, di fatto, l'esercizio della clausola Controparte_2
di non gradimento, limitandosi ad un richiamo alle precedenti pronunce del Tribunale di
Cosenza rese in sede cautelare che non sono vincolanti (essendo rese, peraltro, sulla base della valutazione sommaria propria dei procedimenti cautelari) e che non hanno affrontato compiutamente la specifica questione (con riferimento alle circostanze di fatto sottese all'esercizio della clausola) afferente all'esercizio della clausola di non gradimento da parte di apparendo incongrui i riferimenti alla mancanza di elementi Controparte_2
diversi rispetto alla valutazione resa in sede cautelare.
8 non ha indicato concreti riferimenti fattuali per l'esercizio della clausola di Controparte_2
non gradimento, richiamando in maniera incompiuta “gravi fatti” riguardanti il ricorrente e la tutela della propria immagine, con riferimenti, per il resto, a principi di diritto sganciati dai richiamati concreti riferimenti fattuali.
Valutando, nel caso, l'esercizio della clausola di non gradimento con riferimento agli stessi fatti oggetto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato dalla Rekeep Rail
s.r.l. (come evincibile dalla comunicazione di del 9.5.2022, che richiama Controparte_2
la comunicazione del 29.11.2018 diretta alla Rekeep Rail s.r.l.), occorre considerare che tale licenziamento è stato dichiarato illegittimo per manifesta insussistenza del g.m.o.
posto a base del licenziamento.
La sentenza non è stata resa nei confronti di e, tuttavia, la società - parte Controparte_2
del presente procedimento perché chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. -, ha omesso,
come detto, la compiuta allegazione dei presupposti per l'esercizio della clausola di non gradimento, non superando la statuizione del Tribunale di Bologna.
Oltretutto, la sentenza del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n. 151/2022 ha anche richiamato gli esiti del procedimento penale per i fatti che paiono posti a base dell'esercizio della clausola di non gradimento, concluso con l'archiviazione della posizione del ricorrente sul rilievo per cui la persona offesa per la condotta di aggressione verbale e minacce non aveva riconosciuto il ricorrente come l'autore dell'aggressione verbale e delle minacce.
Conclusivamente, sul punto, occorre affermare che l'esercizio della clausola di non gradimento è restato ingiustificato e, in via di diretta conseguenzialità, il trasferimento deve dirsi ingiustificato, essendo stato disposto unicamente per l'esercizio della clausola di non gradimento da parte di Controparte_2
6. Per le ragioni esposte, il trasferimento oggetto di causa deve dichiararsi illegittimo,
sicché il ricorrente deve mantenere l'assegnazione presso la stazione di Cosenza, Via
Vaglio Lise, restando assorbita anche la contestazione in ordine all'affermato mutamento delle mansioni.
9 In ordine alle spese di lite [appaiono incongrui i riferimenti alle spese del procedimento cautelare, trattandosi di procedimento precedente alla causa di merito, per il quale vi è
stata già pronuncia definitiva (art. 669 septies, comma 2, c.p.c.) sulle spese di lite del procedimento indicato], le stesse debbono compensarsi per la posizione di CP_1
atteso che, per quanto detto, la società si è semplicemente uniformata, avendone
[...]
assunto l'impegno contrattuale, alla clausola di non gradimento espressa da CP_2
tenendo un comportamento legittimo.
[...]
Per la posizione di si ritiene di compensare egualmente le spese di lite in Controparte_2
ragione della posizione processuale della parte, chiamata in causa ex art. 107 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara l'illegittimità del trasferimento oggetto di giudizio e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'assegnazione presso la stazione di Cosenza, Via Vaglio Lise;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 3.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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