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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/07/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4919/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4919/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Eliana Parte_1
Sammartano del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore;
e da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Maria Grazia Scarcia del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25 giugno 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in HI (Moldavia), il 12 agosto 2005, che dalla loro unione è nata (il 10 luglio 2008) la figlia , che la loro separazione giudiziale era stata dichiarata con sentenza Persona_1 di questo Tribunale (n. 1570/2021) pubblicata il giorno 2 dicembre 2021 e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi, quindi, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della minore, alla sua preferenziale collocazione materna, al suo mantenimento, alle viste paterne, nonché a questioni a queste accessorie e strumentali, anche di natura patrimoniale). pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti depositavano in seguito note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di Per_1 affidamento, di collocazione preferenziale e di frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Si deve prendere atto, d'altra parte, delle ulteriori condizioni concordate, in quanto riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
HI (Moldova) il giorno 12 agosto 2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma il 26 febbraio 2021, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 17 giugno 2025 e depositato il 25 giugno 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 30 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4919/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Eliana Parte_1
Sammartano del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore;
e da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Maria Grazia Scarcia del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25 giugno 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in HI (Moldavia), il 12 agosto 2005, che dalla loro unione è nata (il 10 luglio 2008) la figlia , che la loro separazione giudiziale era stata dichiarata con sentenza Persona_1 di questo Tribunale (n. 1570/2021) pubblicata il giorno 2 dicembre 2021 e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi, quindi, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della minore, alla sua preferenziale collocazione materna, al suo mantenimento, alle viste paterne, nonché a questioni a queste accessorie e strumentali, anche di natura patrimoniale). pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti depositavano in seguito note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di Per_1 affidamento, di collocazione preferenziale e di frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Si deve prendere atto, d'altra parte, delle ulteriori condizioni concordate, in quanto riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
HI (Moldova) il giorno 12 agosto 2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma il 26 febbraio 2021, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 17 giugno 2025 e depositato il 25 giugno 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 30 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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