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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/09/2025, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13286/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DIA ALESSIA;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore;
- parte resistente contumace-
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. parte ricorrente ha chiesto che il
[...]
venga condannato ad assegnargli la cd. “carta elettronica” e Controparte_1 quindi ad accreditargli la somma di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato (nello specifico per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025). A sostegno della superiore domanda parte ricorrente, premettendo di aver lavorato come supplente, ha argomentato circa il suo diritto di
1 ricevere la cd. carta docenti come gli analoghi insegnanti a tempo indeterminato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1
è costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, la pretesa attorea merita di trovare accoglimento alla luce degli insegnamenti della Corte di Cassazione secondo cui “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
Soltanto per l'assegnazione della cd. “carta elettronica” per nell'a.s. 2021/2022 appare necessario svolgere una considerazione aggiuntiva, visto che parte ricorrente lavorava, in forza di una pluralità di contratti brevi e con pochi giorni di discontinuità, dal
14 ottobre 2021 al 15 giugno 2022 (cfr. allegato “Doc.4_Contratto anno 2021-2022.pdf” del ricorso).
La citata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cd. carta docenti è uno strumento di formazione (e non già una dotazione lavorativa in senso stretto) tarato sulla durata annuale della didattica cui si rivolge (“la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”).
Partendo da tale assunto la Corte di Cassazione ha stabilito che il carattere discriminatorio della limitazione del beneficio ai soli docenti di ruolo non si configura soltanto “quando si
2 presenti il medesimo dato temporale” in relazione ai docenti precari, ma anche in tutti quei casi in cui le supplenze presentino “sovrapponibilità di condizioni” rispetto alla formazione del docente di ruolo.
Ora, poste le basi del ragionamento cui la giurisprudenza di merito dovrebbe ispirarsi, la Corte di Cassazione, vincolata all'esame del caso concretamente sottoposto alla sua attenzione, ha riconosciuto la sussistenza della discriminazione nel caso di supplenze attribuite ai sensi dei primi due commi dell'art. 4 della L. 124/1999 perché definite annuali dalla stessa norma, limitandosi a considerare, per tutte le altre ipotesi estranee al suo caso concreto, che 1) prestazioni lavorative pienamente comparabili devono ricevere analogo trattamento;
2) situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari non possono essere valorizzate ai fini del giudizio antidiscriminatorio;
3) il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, in quanto previsto per la regolazione di specifici istituti, è “in sé inidoneo” ai fini del giudizio in questione.
Ebbene, condividendo le considerazioni della Suprema Corte e dando per assodato che l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 contrasti con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla
Carta Docente al solo insegnante di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti supplenti chiamati a svolgere incarichi di supplenza comparabili anche sotto il profilo del carattere annuale della didattica, occorre verificare se nel caso concreto il lavoratore abbia svolto una prestazione “sovrapponibile”, per condizioni attinenti alla formazione ed alla didattica annuale, a quella di analogo docente di ruolo.
Chiarito quanto precede, questo giudice non ha dubbi che il beneficio in questione spetti anche al docente che abbia lavorato, in forza di una pluralità di contratti brevi e con soltanto pochi giorni di discontinuità, dal 14 ottobre 2021 al 15 giugno 2022, non soltanto per la complessiva durata della supplenza, ma anche per la sua sostanziale continuità nel corso dell'intero anno scolastico. D'altra parte, mancando una fonte normativa di riferimento (conseguente alla disapplicazione della norma interna contrastante con la fonte eurounitaria), non v'è dubbio che il giudice di merito è chiamato a valutare in concreto la sovrapponibilità delle situazioni oggetto di comparazione e che, all'esito di un tale giudizio, non possa seriamente distinguersi, sotto il profilo della formazione e della didattica, tra una supplenza unica conferita entro il 31 dicembre fino al 30 giugno e lo
3 stesso lavoro svolto dal 14 ottobre al 15 giugno dell'anno successivo in base a più contratti:
è opinione di questo Tribunale, infatti, che la negazione del bonus in un caso di specie, connotato da una precarizzazione ancora più accentuata, comporterebbe una discriminazione perfino più evidente.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento dell'importo CP_1
correttamente richiesto nell'atto introduttivo, da corrispondersi mediante l'emissione di carta docente o altro analogo bonus elettronico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione il carattere seriale della controversia con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 al pagamento in favore di
• della somma di € 2.500,00 mediante emissione di carta docenti o Parte_1 analoghi buoni elettronici, nonché, in favore dell'avv. Dia Alessia, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. della parte ricorrente, delle spese di lite di quest'ultima, che liquida complessivamente in € 1.049,00 di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso l'11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13286/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DIA ALESSIA;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore;
- parte resistente contumace-
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. parte ricorrente ha chiesto che il
[...]
venga condannato ad assegnargli la cd. “carta elettronica” e Controparte_1 quindi ad accreditargli la somma di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato (nello specifico per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025). A sostegno della superiore domanda parte ricorrente, premettendo di aver lavorato come supplente, ha argomentato circa il suo diritto di
1 ricevere la cd. carta docenti come gli analoghi insegnanti a tempo indeterminato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1
è costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, la pretesa attorea merita di trovare accoglimento alla luce degli insegnamenti della Corte di Cassazione secondo cui “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
Soltanto per l'assegnazione della cd. “carta elettronica” per nell'a.s. 2021/2022 appare necessario svolgere una considerazione aggiuntiva, visto che parte ricorrente lavorava, in forza di una pluralità di contratti brevi e con pochi giorni di discontinuità, dal
14 ottobre 2021 al 15 giugno 2022 (cfr. allegato “Doc.4_Contratto anno 2021-2022.pdf” del ricorso).
La citata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cd. carta docenti è uno strumento di formazione (e non già una dotazione lavorativa in senso stretto) tarato sulla durata annuale della didattica cui si rivolge (“la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”).
Partendo da tale assunto la Corte di Cassazione ha stabilito che il carattere discriminatorio della limitazione del beneficio ai soli docenti di ruolo non si configura soltanto “quando si
2 presenti il medesimo dato temporale” in relazione ai docenti precari, ma anche in tutti quei casi in cui le supplenze presentino “sovrapponibilità di condizioni” rispetto alla formazione del docente di ruolo.
Ora, poste le basi del ragionamento cui la giurisprudenza di merito dovrebbe ispirarsi, la Corte di Cassazione, vincolata all'esame del caso concretamente sottoposto alla sua attenzione, ha riconosciuto la sussistenza della discriminazione nel caso di supplenze attribuite ai sensi dei primi due commi dell'art. 4 della L. 124/1999 perché definite annuali dalla stessa norma, limitandosi a considerare, per tutte le altre ipotesi estranee al suo caso concreto, che 1) prestazioni lavorative pienamente comparabili devono ricevere analogo trattamento;
2) situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari non possono essere valorizzate ai fini del giudizio antidiscriminatorio;
3) il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, in quanto previsto per la regolazione di specifici istituti, è “in sé inidoneo” ai fini del giudizio in questione.
Ebbene, condividendo le considerazioni della Suprema Corte e dando per assodato che l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 contrasti con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla
Carta Docente al solo insegnante di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti supplenti chiamati a svolgere incarichi di supplenza comparabili anche sotto il profilo del carattere annuale della didattica, occorre verificare se nel caso concreto il lavoratore abbia svolto una prestazione “sovrapponibile”, per condizioni attinenti alla formazione ed alla didattica annuale, a quella di analogo docente di ruolo.
Chiarito quanto precede, questo giudice non ha dubbi che il beneficio in questione spetti anche al docente che abbia lavorato, in forza di una pluralità di contratti brevi e con soltanto pochi giorni di discontinuità, dal 14 ottobre 2021 al 15 giugno 2022, non soltanto per la complessiva durata della supplenza, ma anche per la sua sostanziale continuità nel corso dell'intero anno scolastico. D'altra parte, mancando una fonte normativa di riferimento (conseguente alla disapplicazione della norma interna contrastante con la fonte eurounitaria), non v'è dubbio che il giudice di merito è chiamato a valutare in concreto la sovrapponibilità delle situazioni oggetto di comparazione e che, all'esito di un tale giudizio, non possa seriamente distinguersi, sotto il profilo della formazione e della didattica, tra una supplenza unica conferita entro il 31 dicembre fino al 30 giugno e lo
3 stesso lavoro svolto dal 14 ottobre al 15 giugno dell'anno successivo in base a più contratti:
è opinione di questo Tribunale, infatti, che la negazione del bonus in un caso di specie, connotato da una precarizzazione ancora più accentuata, comporterebbe una discriminazione perfino più evidente.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento dell'importo CP_1
correttamente richiesto nell'atto introduttivo, da corrispondersi mediante l'emissione di carta docente o altro analogo bonus elettronico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione il carattere seriale della controversia con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 al pagamento in favore di
• della somma di € 2.500,00 mediante emissione di carta docenti o Parte_1 analoghi buoni elettronici, nonché, in favore dell'avv. Dia Alessia, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. della parte ricorrente, delle spese di lite di quest'ultima, che liquida complessivamente in € 1.049,00 di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso l'11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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