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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 21/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 9480/2022 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. BRANDI GIUSEPPE contro
CP_1
contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23.11.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha
CP_ dedotto: di aver presentato all' in data 28.12.2021 domanda di pensione anticipata quota 100; di aver verificato la propria posizione contributiva e di aver CP_ riscontrato tramite la consultazione di un estratto conto rilasciato dall' l'omesso CP_ accredito in suo favore dei contributi relativi agli anni 1997 e 1998; che l' aveva rigettato la domanda di pensione anticipata quota 100 specificando che era in attesa della sistemazione contributiva;
che avverso il provvedimento di rigetto aveva proposto ricorso amministrativo;
che la società datrice di lavoro (ASIA spa) aveva trasmesso ad esso istante, nonché all'Inpdap, il modello PA04, dal quale emergeva l'accredito per gli anni 1997 e 1998; che il predetto modello, datato 17.6.2015, aveva piena valenza probatoria, stante l'efficacia confessoria delle dichiarazioni ivi racchiuse;
che priva di riscontro era rimasta l'istanza avanzata agli organi della procedura concorsuale della ASIA S.p.A. ed avente ad oggetto copia dei modelli
01/M-OTT, nonché di tutti i pagamenti eseguiti dall'anzidetta società.
Ciò premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare
l'illegittimità della cancellazione degli anni 1997 e 1998 che l'istante ha lavorato regolarmente come operaio a temo indeterminato. Accertare e dichiarare
l'illegittimità della reiezione della domanda di pensione anticipata quota 100 e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento nella pensione, degli anni
1997 e 1998, con decorrenza della stessa dalla domanda amministrativa del
28.12.2021 nonché all'inserimento degli stessi anni nell'estratto conto gestione dipendenti pubblici”. CP_ L' nonostante la regolarità della notifica non si è costituito.
Ritenuto non doversi procedere all'espletamento della prova orale, la causa è stata rinviata per la decisione.
Quindi, all'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo esame delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito contestuale della presente sentenza.
Ciò posto, la domanda è infondata, non essendoci prova circa l'effettivo versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, non evincendosi alcunchè in tal senso dalla produzione documentale offerta dal ricorrente.
Il riferimento è ai modelli 01M-OTT e PA04, i quali contengono una mera dichiarazione del datore di lavoro in ordine al versamento dei contributi sulle retribuzioni dovute al lavoratore, ma nulla dimostrano, al fine del regolare pagamento di tali contributi.
Inammissibile si appalesa, siccome generica ed esplorativa, l'istanza rivolta ad ottenere dai Curatori del fallimento della ASIA S.p.A. l'esibizione di copia di “tutti i pagamenti effettuati” a titolo di regolarizzazione contributiva, senza contare che non v'è neppure prova che il ricorrente non sia riuscito diversamente ad acquisire la documentazione in questione (v. Cass. Sez. Lav. n. 1484/2014).
Altrettanto inidonea comprovare il pagamento della contribuzione relativa agli anni per cui è causa, si rileva la prova orale articolata in ricorso, la quale, pertanto, non è stata ammessa.
La carenza probatoria innanzi segnalata riverbera i suoi effetti sull'ammissibilità della domanda contenuta nel ricorso introduttivo. Trova, infatti, applicazione il più recente orientamento di legittimità, secondo cui “in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il nostro ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla "regolarizzazione" della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all' la costituzione della rendita CP_1
vitalizia ex art. 13, L. n. 1338/1962 (così espressamente Cass. n. 6569 del 2010; più recentemente, nello stesso senso, Cass. nn. 3491 del 2014 e 2164 del 2021)” (Cass.
n. 6722/2021).
In caso di omissione contributiva, quindi, il lavoratore, pur se abbia dato comunicazione all'ente previdenziale dell'inadempimento e quest'ultimo non si sia attivato per il recupero, non può agire nei confronti dell' per l'accertamento CP_2 dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né chiedere all'ente di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, atteso che l'obbligazione contributiva vede quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore, residuando in favore del lavoratore soltanto le azioni sopra indicate (Cass. n.
2164/2021).
Nei medesimi termini, peraltro, questo Tribunale si è già pronunciato in fattispecie analoghe alla presente (vedasi sentenza. n. 722/2024 est. dott. I.Caputo)
Alla luce delle argomentazioni che precedono, s'impone, pertanto, il rigetto della domanda attorea, restando assorbita ogni ulteriore questione introdotta dalle parti.
Le spese di lite possono ritenersi compensate ai sensi dell'art. 152 disp. Att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9480 /2022 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Spese compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Foggia, 21.1.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 21/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 9480/2022 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. BRANDI GIUSEPPE contro
CP_1
contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23.11.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha
CP_ dedotto: di aver presentato all' in data 28.12.2021 domanda di pensione anticipata quota 100; di aver verificato la propria posizione contributiva e di aver CP_ riscontrato tramite la consultazione di un estratto conto rilasciato dall' l'omesso CP_ accredito in suo favore dei contributi relativi agli anni 1997 e 1998; che l' aveva rigettato la domanda di pensione anticipata quota 100 specificando che era in attesa della sistemazione contributiva;
che avverso il provvedimento di rigetto aveva proposto ricorso amministrativo;
che la società datrice di lavoro (ASIA spa) aveva trasmesso ad esso istante, nonché all'Inpdap, il modello PA04, dal quale emergeva l'accredito per gli anni 1997 e 1998; che il predetto modello, datato 17.6.2015, aveva piena valenza probatoria, stante l'efficacia confessoria delle dichiarazioni ivi racchiuse;
che priva di riscontro era rimasta l'istanza avanzata agli organi della procedura concorsuale della ASIA S.p.A. ed avente ad oggetto copia dei modelli
01/M-OTT, nonché di tutti i pagamenti eseguiti dall'anzidetta società.
Ciò premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare
l'illegittimità della cancellazione degli anni 1997 e 1998 che l'istante ha lavorato regolarmente come operaio a temo indeterminato. Accertare e dichiarare
l'illegittimità della reiezione della domanda di pensione anticipata quota 100 e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento nella pensione, degli anni
1997 e 1998, con decorrenza della stessa dalla domanda amministrativa del
28.12.2021 nonché all'inserimento degli stessi anni nell'estratto conto gestione dipendenti pubblici”. CP_ L' nonostante la regolarità della notifica non si è costituito.
Ritenuto non doversi procedere all'espletamento della prova orale, la causa è stata rinviata per la decisione.
Quindi, all'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo esame delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito contestuale della presente sentenza.
Ciò posto, la domanda è infondata, non essendoci prova circa l'effettivo versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, non evincendosi alcunchè in tal senso dalla produzione documentale offerta dal ricorrente.
Il riferimento è ai modelli 01M-OTT e PA04, i quali contengono una mera dichiarazione del datore di lavoro in ordine al versamento dei contributi sulle retribuzioni dovute al lavoratore, ma nulla dimostrano, al fine del regolare pagamento di tali contributi.
Inammissibile si appalesa, siccome generica ed esplorativa, l'istanza rivolta ad ottenere dai Curatori del fallimento della ASIA S.p.A. l'esibizione di copia di “tutti i pagamenti effettuati” a titolo di regolarizzazione contributiva, senza contare che non v'è neppure prova che il ricorrente non sia riuscito diversamente ad acquisire la documentazione in questione (v. Cass. Sez. Lav. n. 1484/2014).
Altrettanto inidonea comprovare il pagamento della contribuzione relativa agli anni per cui è causa, si rileva la prova orale articolata in ricorso, la quale, pertanto, non è stata ammessa.
La carenza probatoria innanzi segnalata riverbera i suoi effetti sull'ammissibilità della domanda contenuta nel ricorso introduttivo. Trova, infatti, applicazione il più recente orientamento di legittimità, secondo cui “in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il nostro ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla "regolarizzazione" della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all' la costituzione della rendita CP_1
vitalizia ex art. 13, L. n. 1338/1962 (così espressamente Cass. n. 6569 del 2010; più recentemente, nello stesso senso, Cass. nn. 3491 del 2014 e 2164 del 2021)” (Cass.
n. 6722/2021).
In caso di omissione contributiva, quindi, il lavoratore, pur se abbia dato comunicazione all'ente previdenziale dell'inadempimento e quest'ultimo non si sia attivato per il recupero, non può agire nei confronti dell' per l'accertamento CP_2 dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né chiedere all'ente di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, atteso che l'obbligazione contributiva vede quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore, residuando in favore del lavoratore soltanto le azioni sopra indicate (Cass. n.
2164/2021).
Nei medesimi termini, peraltro, questo Tribunale si è già pronunciato in fattispecie analoghe alla presente (vedasi sentenza. n. 722/2024 est. dott. I.Caputo)
Alla luce delle argomentazioni che precedono, s'impone, pertanto, il rigetto della domanda attorea, restando assorbita ogni ulteriore questione introdotta dalle parti.
Le spese di lite possono ritenersi compensate ai sensi dell'art. 152 disp. Att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9480 /2022 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Spese compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Foggia, 21.1.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti