Versione
12 agosto 1954
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8 settembre 1954
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1 gennaio 1972
1 gennaio 1972
Art. 1.
Sono esenti dalla imposta di bollo e soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 500 i seguenti atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 2:
1) atti di compravendita;
2) atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina;
3) atti di concessione di enfiteusi di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonche' gli atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprieta' acquistata;
4) atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante;
5) atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto e la nuda proprieta';
6) atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario, acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprieta'.
Le agevolazioni tributarie di cui al primo comma sono applicabili anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO(7) La L. 3 novembre 1971, n. 1059 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "tra gli atti di compravendita indicati nell' articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , devono ritenere compresi anche i contratti di trasferimento della proprieta' con la costituzione di vitalizio a favore del venditore".
Sono esenti dalla imposta di bollo e soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 500 i seguenti atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 2:
1) atti di compravendita;
2) atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina;
3) atti di concessione di enfiteusi di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonche' gli atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprieta' acquistata;
4) atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante;
5) atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto e la nuda proprieta';
6) atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario, acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprieta'.
Le agevolazioni tributarie di cui al primo comma sono applicabili anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO(7) La L. 3 novembre 1971, n. 1059 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "tra gli atti di compravendita indicati nell' articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , devono ritenere compresi anche i contratti di trasferimento della proprieta' con la costituzione di vitalizio a favore del venditore".
Commentari • 24
- 1. Risoluzione del 29/04/2009 n. 116 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 29 aprile 2009 · 48.297237
[…] dell\'articolo 1, comma 1, della legge n. 604 del 1954 e dell\'articolo 21 […] ha precisato che l\'articolo 1 della legge 604 del 1954 deve essere
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Giurisprudenza • 137
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 06/12/2021, n. 10836Provvedimento: […] le seguenti controdeduzioni, “replicando su ogni punto e insistendo nella legittimità dell'operato precisava che non poteva dare corso al detto rimborso in quanto il trasferimento del terreno agricolo è avvenuto attraverso un atto non previsto dell'art.1 legge 604/1954 la cui elencazione è tassativa, insistendo sulla non spettanza del rimborso richiesto”. […] comma 1, della L.604/54”, dall'altro lato mette in cantiere una propria interpretazione , argomentando che “non avrebbe alcun senso disporre che l'agevolazione spetti a <> e richiamare la disposizione dell'art.1 comma 1 della legge 604/1954 che invece indica i requisiti necessari a godere delle agevolazioni”. […]Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- trasferimento terreni agricoli·
- agevolazioni fiscali·
- interpretazione restrittiva·
- piccola proprietà contadina·
- spese di giudizio·
- appello incidentale·
- art. 60 legge regionale Sicilia n. 2/2002·
- art. 1 legge 604/1954·
- imposta di registro