Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N . 2 1 9 5 / 2 0 1 7 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2195 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA con sede in Termini Imerese, Contrada Petruso-Danigarci, P.I. Parte_1
, in persona del legale rappresentante “p.t.”, ed elettivamente domiciliata in Termini P.IVA_1
Imerese, in via Taormina n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Farruggia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- OPPONENTE-
E
, nato a [...] il [...], C.F. , n.q. Controparte_1 C.F._1 di titolare della ditta individuale “FA IN Lavorazione Marmi e Graniti”, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, nella Via Falcone e Borsellino n. 85, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Sparacino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- OPPOSTA-
NONCHÉ
, nato a [...] il 23.031964, C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Palermo, in via Cluverio n. 28, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Maurizio Nicola Rivilli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO
n. 2195/2017 r.g.a.c. Pag. 1
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e domanda di risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale del 30.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, la proponeva opposizione avverso il d.i. n. 531/2017 Parte_2 emesso dal Tribunale di Termini Imerese, con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di €
11.624,95, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, in favore di , Controparte_1
n.q. di titolare della ditta individuale “FA IN lavorazione marmi e graniti”, quale importo ancora dovuto a saldo delle fatture di cui al ricorso monitorio;
fatture emesse in ragione della asserita vendita e lavorazione di materiale marmoreo.
Nel proporre opposizione, la eccepiva, innanzitutto, il proprio difetto di Parte_2
legittimazione passiva, deducendo di non aver mai commissionato alla ditta di Controparte_1
l'acquisto di cui al decreto ingiuntivo.
Veniva, nello specifico, dedotto nell'atto di opposizione che l'acquisto di marmo era stato chiesto da , che, sebbene socio della l'aveva effettuata a titolo Controparte_2 Parte_2
personale.
In ogni caso, veniva rilevato che non era l'amministratore della Controparte_2
e, pertanto, privo dei poteri necessari a costituire rapporti obbligatori in capo alla Parte_2
società.
In subordine, la società opponente contestava la fondatezza della pretesa creditoria ritenendola non provata.
Alla luce di quanto sopra esposto chiedeva di revocare il d.i. n. 531/2017, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva , n.q. di titolare della ditta individuale “FA IN Controparte_1 lavorazione marmi e graniti”, che pur contestando integralmente le avverse deduzioni chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di . Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa, con l'atto “de quo”, chiedeva, Controparte_1
preliminarmente, di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, chiedeva di rigettare integralmente l'opposizione della ritenendola infondata in fatto Parte_2
n. 2195/2017 r.g.a.c. Pag. 2 ed in diritto;
in via subordinata, ove ritenute fondate le ragioni di opposizione, chiedeva di condannare al pagamento delle pretese creditorie avanzate. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva che affermava di Controparte_2
C aver effettuato l'acquisto, a titolo personale, di marmo FA , nei limiti tuttavia di CP_1
quanto indicato in comparsa e non secondo quanto riportato, invece, nelle fatture di cui al ricorso monitorio. Rilevava, altresì, di aver integralmente pagato il dovuto e che, ciò nonostante, il materiale fornito da parte opposta era affetto da gravi vizi e non era “stato sottoposto al trattamento con idrorepellente anti risalita, con la conseguenza che non è stato possibile realizzare le opere a regola
d'arte”. Pertanto, il terzo chiamato, oltre a chiedere il rigetto integrale delle pretese avanzate da
, esperiva nei confronti di quest'ultimo, in via riconvenzionale, domanda Controparte_1
risarcitoria per i danni patiti, con vittoria di spese.
Svolta l'istruttoria, all'udienza del 30.10.2024 (la prima tenuta dallo scrivente nell'ambito del presente giudizio) le parti precisavano le conclusioni e venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
*****
Tutto ciò premesso, va, preliminarmente, precisato che: “attraverso il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, che dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, il giudice […] non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il
Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia. Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà, sia l'opposto a rivestire il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio mentre l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente” (Cass. n. 4974/2005; Cass. n. 10704/1999; Cass. n. 3319/1996; Cass. 1052/1995).
Ciò posto, occorre, altresì, ricordare che secondo la Suprema Corte: “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
n. 2195/2017 r.g.a.c. Pag. 3 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez. Unite n. 13533/2001).
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che la pretesa creditoria azionata da parte dell'opposto, con il procedimento monitorio, trae origine dal preteso mancato pagamento da parte dell'opponente di compensi dovuti per la vendita e lavorazione di marmo.
Nello specifico, è stato dedotto da parte opposta che in data 26.01.2017 Controparte_2
avrebbe ordinato il materiale di cui è causa, così come poi indicato nella fattura n. 7/2017, per un costo, comprensivo di lavorazione, di € 3.000,00. Altresì, è stato dedotto che sempre CP_2
nel febbraio 2017 avrebbe avanzato un nuovo ordine, così come indicato nella fattura n.
[...]
18/2017, per un costo, comprensivo di lavorazione, di € 5.241,74 e che, infine, nel mese di marzo del
2017, sempre , avrebbe formulato ulteriori richieste di acquisto di marmo, così Controparte_2
come riportate e quantificate nelle fatture n. 38/2017 e n. 42/2017, per un importo rispettivamente di
€ 4.080,47 ed € 6.302,74.
Ebbene, deve considerarsi, che a prescindere da ogni rilievo sul se abbia Controparte_2
agito in nome proprio o per conto della egli, costituitosi in giudizio, ha solo Parte_1
riconosciuto di aver effettuato ordini di materiale e di lavorazioni del prodotto - secondo quanto analiticamente indicato in atti -, per un costo complessivo di € 7.000,00; somma corrisposta in contanti. Sul punto si osserva che anche parte opposta ha dedotto di aver ricevuto una somma in contanti di € 7.000,00 da . Controparte_2
Quanto alla prova se vi siano stati o meno ulteriori ordini di acquisto del materiale, rispetto a quelli indicati in comparsa dal terzo chiamato, si osserva che è stato depositato da parte opposta in sede monitoria copia per estratti del registro fatture vendite dei mesi di gennaio, febbraio e marzo n. 2195/2017 r.g.a.c. Pag. 4 2017; estratti da cui è possibile proprio rilevare l'annotazione delle fatture oggetto di decreto monitorio, sopra menzionate.
Ciò posto, deve considerarsi che ai sensi dell'art. 2710 c.c. i libri contabili quando sono regolarmente tenuti nelle forme di legge (regolarità che ex art. 2215 c.c. deve essere oggetto di attestazione notarile) possono far prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa. Circostanza realizzatasi nel caso di specie in quanto le copie per estratti, depositate, risultano oggetto di attestazione di conformità agli originali da parte del Notaio Dott. Persona_1
che ha anche ritenuto che il registro fosse regolarmente tenuto e numerato, oltre che non
[...]
vidimato ai sensi di legge.
Occorre precisare tuttavia che: “le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, di talché, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio” (Cass. n. 13669/2012; cfr. anche Cass. n. 105/2011;
Cass. n. 3188/2003).
Dunque, occorre verificare se, in relazione ai crediti richiesti nelle varie fatture, parte opposta abbia fornito ulteriori elementi probatori o quanto meno indiziari a fondamento della propria pretesa.
Circostanza che si ritiene configurata.
E, infatti, a sostegno delle pretese avanzate, oltre che le risultanze delle scritture contabili, occorre valorizzare le deposizioni testimoniali assunte in corso di giudizio.
In particolare, si osserva che il teste dipendente, in qualità di operaio, presso Controparte_1
la ditta di , ha espressamente affermato di aver effettuato le lavorazioni del Controparte_1
materiale indicate nelle fatture di cui è causa (cfr. verbale del 29.06.2021 in cui il teste ha affermato:
“le lavorazioni indicate nelle fatture che mi vengono esibite le ho fatte tutte io.[…]”).
A riscontro di tale assunto sovvengono anche le dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1 anch'egli operaio presso la ditta di che ha confermato la commissione e Controparte_1
l'esecuzione dei lavori di cui alle fatture, dichiarando: “è vero, posso dirlo perché veniva in CP_2
ufficio e mio padre mi chiamava perché io sono capo-cantiere e commissionava i lavori e i materiali indicati nelle fatture che mi vengono esibite che riconosco e che abbiamo fatto. Confermo a commissionare i lavori per la maggior parte è stato . CP_2
n. 2195/2017 r.g.a.c. Pag. 5 Quanto poi alla prova che i prezzi concordati fossero proprio quelli indicati nelle fatture il teste ha affermato: “I prezzi indicati nelle fatture sopra elencate venivano concordati dal sig. CP_2
e dal sig. all'interno dei locali della ditta di quest'ultimo”.
[...] Controparte_1
Il teste, infine, ha anche dichiarato che: “Il materiale indicato nelle suindicate fatture veniva ritirato presso la ditta del sig. dal personale della oltre che dai Controparte_1 Parte_1 soci stessi”; circostanza affermata anche dal teste che ha confermato il Testimone_2
capitolato di cui alla lettera r) della memoria secondo termine di parte opposta (il teste così ha dichiarato: “è vero mandava il furgone a caricare”).
Ebbene, alla stregua del canone del “più probabile che non”, sulla base delle dichiarazioni sopra rese e delle risultanze derivanti dalle scritture contabili, deve ritenersi che effettivamente, come dedotto da parte opposta, avanzò degli ordini di acquisto e di lavorazione di Controparte_2
marmo, secondo quanto indicato nelle fatture n. 7-18-38-42/2017 per un importo complessivo di €
18.624,95 (iva compresa). Somma solo parzialmente corrisposta, a seguito di un versamento di €
7.000,00 da parte dello stesso , residuando, così, una pretesa creditoria pari ad Controparte_2
€ 11.624,95, così come richiesta in sede monitoria.
Quanto al soggetto titolato passivo si osserva quanto segue (cfr.Cass. SS.UU. n. 2951/2016 sulla distinzione tra titolarità e legittimazione).
Orbene, deve evidenziarsi come il teste abbia affermato che le prestazioni Testimone_1
indicate nelle fatture venivano eseguite dal personale della ditta presso i locali di proprietà CP_1
o, comunque, gestiti dalla (sala ricevimenti Fiesta), siti nella c.da Petruso-Danigargi Parte_1 di IA (il teste ha, infatti, confermato il capitolo “bb)” della memoria secondo termine di parte opposta).
Circostanza confermata anche dal teste che ha dichiarato: “sub bb): è Testimone_3 vero posso dirlo perché gli operai venivano mandati dall' presso il cantiere indicato nel CP_1 capitolato”.
Dunque, il fatto che i materiali e le lavorazioni di cui alle fatture furono destinati a dei locali gestiti dalla porta necessariamente a presumere che si trattò di prestazioni richieste Parte_1 proprio nell'interesse della società “de qua”, da ritenersi, pertanto, obbligata.
A tale conclusione non osta la circostanza che non era l'amministratore Controparte_2 della società, e ciò in virtù del cd. “principio dell'apparenza”.
Secondo, infatti, l'orientamento della Suprema Corte: “Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei
n. 2195/2017 r.g.a.c. Pag. 6 poteri del rappresentante a norma dell'art. 1393, non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. In relazione a tale principio, spetta al giudice di merito accertare se, in relazione alle circostanze obiettive del caso concreto, il comportamento tenuto dal rappresentante sia stato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento sulla corrispondenza della situazione reale a quella apparente” (Cass. n. 17243/2010 che richiama Cass. n. 15743/2004 che precisa che il principio in esame si applica anche ove il rappresentato sia una società di capitali;
cfr. anche Cass. n. 3787/2012 che ha affermato: “[…] secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole possono essere invocati con riguardo alla rappresentanza allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (ex plurimis: Cass. 28-8-2007 n. 18191; Cass. 12-1-2006
n. 408; Cass. 23-7-2004 n. 13829; Cass. 18-2-1998 n. 1720). In materia di rappresentanza, pertanto, il rilievo dell'apparenza non è dato solo dall'atteggiamento psicologico di chi invoca la situazione di apparenza, ma anche da quello, negligente o malizioso, del rappresentato, il quale deve avere posto in essere una situazione tale da far presumere la volontà di conferire al rappresentante una serie di poteri (Cass. 1-3-1995 n. 2311)”).
Nel caso in esame, appare indubbia la buona fede di e l'atteggiamento Controparte_1
colpevole del rappresentato, e cioè della Parte_1
Infatti, è stato confermato dal teste che a ritirare il materiale indicato nelle Testimone_1
fatture presso la ditta di fu il personale della oltre che i soci Controparte_1 Parte_1
stessi; sul punto, nello specifico è stato dichiarato: “sub aa): è vero eravamo noi che caricavamo il materiale”.
Circostanza confermata anche dalla teste che anche ha confermato il Testimone_3 fatto in esame affermando: “sub aa): è vero posso dirlo perché passavano dall'ufficio e io li accompagnavo dagli addetti alle consegne”.
Dunque, il fatto che fu il personale della a ritirare il materiale di cui è causa, Parte_1 unitamente alla circostanza non contestata che già in passato la società “de qua” aveva avuto rapporti commerciali con la ditta FA S.r.l., avanzando richieste di acquisto di materiale, porta a configurare certamente una situazione obiettivamente idonea ad indurre in capo all'opposto il n. 2195/2017 r.g.a.c. Pag. 7 ragionevole affidamento che le obbligazioni di cui è causa furono contratte nell'interesse della società opponente sulla base di un potere di rappresentanza effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente ( ). Controparte_2
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 531/2017.
A tale pronuncia consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da . Controparte_2
Non essendo, infatti, gli ordini di acquisto di cui è causa effettuati nell'interesse dello stesso ma della ne discende che egli non può ritenersi soggetto titolato ad avanzare la Parte_1 domanda “de qua”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm., tra parte opponente e parte opposta, considerata l'attività difensiva svolta, ai valori medi per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria ed ai minimi per la decisionale, tenendo conto che nel corso dell'attività istruttoria parte opposta ha cambiato difensore nella persona dell'avv. Sparacino Salvatore, dichiaratosi antistatario.
Quanto alle spese di lite tra l'opposto e il terzo chiamato, considerata l'attività difensiva svolta, si ritiene di liquidarle ai valori minimi, tenendo pur sempre conto che nel corso dell'attività istruttoria parte opposta ha cambiato difensore nella persona dell'avv. Sparacino Salvatore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
531/2017;
2) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da;
Controparte_2
3) condanna la al pagamento, nei confronti di , n.q. Parte_1 Controparte_1 di titolare della ditta individuale “FA IN lavorazione marmi e graniti”, delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate nella somma di € 4.227,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
n. 2195/2017 r.g.a.c. Pag. 8 somma che per l'importo di € 1.691,00, oltre accessori, viene attribuita all'avv.
Salvatore Sparacino dichiaratosi antistatario;
4) condanna , al pagamento, nei confronti di , Controparte_2 Controparte_1
n.q. di titolare della ditta individuale “FA IN lavorazione marmi e graniti”, delle spese di lite, liquidate nella somma di € 2.540,00 per compensi, oltre
Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); somma che limitatamente all'importo di € 1.271, oltre accessori, viene attribuita all'avv. Salvatore
Sparacino dichiaratosi antistatario.
27.01.2025
Il Giudice
dott. Andrea Quintavalle
n. 2195/2017 r.g.a.c. Pag. 9