Art. 1. Articolo unico.
E' data facolta' al Ministro per la difesa di collocare, a domanda, in posizione ausiliaria l'ammiraglio d'armata in servizio permanente effettivo Angelo Jachino, al quale in tal caso viene conservato ad personam il trattamento economico di attivita' del grado fino, al raggiungimento del limite di eta' prescritto dalla tabella n. 8 annessa alla legge 6 giugno 1935, n. 1404 .
E' data facolta' al Ministro per la difesa di collocare, a domanda, in posizione ausiliaria l'ammiraglio d'armata in servizio permanente effettivo Angelo Jachino, al quale in tal caso viene conservato ad personam il trattamento economico di attivita' del grado fino, al raggiungimento del limite di eta' prescritto dalla tabella n. 8 annessa alla legge 6 giugno 1935, n. 1404 .