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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 21/01/2025 pronuncia la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nella causa iscritta al n. 7262 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
NASO DOMENICO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore,
RESISTENTE
MOTIVIIN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.3.2024 la ricorrente ha convenuto dinanzi al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Napoli il , premettendo di aver Controparte_1
prestato servizio come docente a tempo determinato.
In particolare, deduceva di aver intrattenuto rapporti di lavoro Parte_1 precario come docente presso l'Istituto Comprensivo “I.C. 1 Don Bosco – Melloni” di
Portici per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 Pt_2
Ha esposto di non aver ricevuto, perché precaria, la carta docente, dell'importo nominale di
€ 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche ed ha concluso, richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato,
l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n.
29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedendo al Giudice adito di accertare e
1 dichiarare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dedotti nei rispettivi ricorsi e, per l'effetto, condannare il resistente a provvedere in tal senso con assegnazione della CP_1
carta docente con importo nominale di € 500 per ogni anno scolastico;
con condanna del resistente al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa, all'udienza del 21.1.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
Deve rilevarsi in via preliminare che la parte ricorrente - benchè a tanto sollecitata dal
Giudicante- non ha depositato la prova della notifica nei termini di legge del ricorso introduttivo al MIM che non risulta costituito in giudizio.
Con ordinanza resa in data 2.1.2025 il Giudice aveva già rilevato che la notifica depositata agli atti di causa dalla ricorrente risultava essere stata effettuata in data 2.11.2024 per l'udienza del 12.11.2024 e che, quindi, non risultava rispettato il termine di giorni trenta di cui all'art. 415 cpc..
Nelle note di trattazione per l'udienza del 18.12.2024 parte ricorrente non aveva chiesto la concessione di nuovo termine per la rinotifica e nemmeno tanto è stato fatto nelle note di trattazione depositate dal ricorrente in data 12.1.2025 e 18.1.2025 per l'udienza del
21.2.2025, fissata dal Giudice proprio all'esito della verifica della tardività della notifica per sentire su tale circostanze la parte ricorrente;
in dette note infatti la parte si è limitata a chiedere “Qualora necessario, si chiede, in ogni caso termine per il deposito della documentazione attestante la permanenza all'interno del sistema scolastico anche per l'anno scolastico 24/25”.
Considerato che la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che : “Nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento
è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo “( vedi in questo senso Cass. n. 21587/2008)
2 Tutto ciò dedotto deve dichiararsi il ricorso improcedibile.
Nulla per le spese di lite.
PQM
Dichiara il ricorso improcedibile.
Nulla per le spese di lite.
Napoli 22/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Liguori
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 21/01/2025 pronuncia la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nella causa iscritta al n. 7262 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
NASO DOMENICO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore,
RESISTENTE
MOTIVIIN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.3.2024 la ricorrente ha convenuto dinanzi al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Napoli il , premettendo di aver Controparte_1
prestato servizio come docente a tempo determinato.
In particolare, deduceva di aver intrattenuto rapporti di lavoro Parte_1 precario come docente presso l'Istituto Comprensivo “I.C. 1 Don Bosco – Melloni” di
Portici per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 Pt_2
Ha esposto di non aver ricevuto, perché precaria, la carta docente, dell'importo nominale di
€ 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche ed ha concluso, richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato,
l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n.
29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedendo al Giudice adito di accertare e
1 dichiarare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dedotti nei rispettivi ricorsi e, per l'effetto, condannare il resistente a provvedere in tal senso con assegnazione della CP_1
carta docente con importo nominale di € 500 per ogni anno scolastico;
con condanna del resistente al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa, all'udienza del 21.1.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
Deve rilevarsi in via preliminare che la parte ricorrente - benchè a tanto sollecitata dal
Giudicante- non ha depositato la prova della notifica nei termini di legge del ricorso introduttivo al MIM che non risulta costituito in giudizio.
Con ordinanza resa in data 2.1.2025 il Giudice aveva già rilevato che la notifica depositata agli atti di causa dalla ricorrente risultava essere stata effettuata in data 2.11.2024 per l'udienza del 12.11.2024 e che, quindi, non risultava rispettato il termine di giorni trenta di cui all'art. 415 cpc..
Nelle note di trattazione per l'udienza del 18.12.2024 parte ricorrente non aveva chiesto la concessione di nuovo termine per la rinotifica e nemmeno tanto è stato fatto nelle note di trattazione depositate dal ricorrente in data 12.1.2025 e 18.1.2025 per l'udienza del
21.2.2025, fissata dal Giudice proprio all'esito della verifica della tardività della notifica per sentire su tale circostanze la parte ricorrente;
in dette note infatti la parte si è limitata a chiedere “Qualora necessario, si chiede, in ogni caso termine per il deposito della documentazione attestante la permanenza all'interno del sistema scolastico anche per l'anno scolastico 24/25”.
Considerato che la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che : “Nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento
è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo “( vedi in questo senso Cass. n. 21587/2008)
2 Tutto ciò dedotto deve dichiararsi il ricorso improcedibile.
Nulla per le spese di lite.
PQM
Dichiara il ricorso improcedibile.
Nulla per le spese di lite.
Napoli 22/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Liguori
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