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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/05/2024, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI
SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Vittoria Contino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 7733 dell'anno 2013 vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e Parte_1 C.F._1 quale procuratrice di (numero fiscale: Parte_2
) e (numero fiscale: P.IVA_1 Parte_3
), tutti in proprio e n. q. di eredi di (n. in P.IVA_2 Persona_1
Ucraina il 12.3.1948 e deceduta in Caserta il 6.1.2013), rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Carrillo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in San Prisco (CE) alla Via Verdi n°5
- Attori
E
in qualità di Impresa designata per il Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada- in persona del l.r.p.t., Org_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Russo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Caianello alla Via Russi n°2
- Convenuta
1 Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale di udienza del 31.01.2024 e da comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dall'art 132
c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con espresso rinvio ad atti, verbali e documenti di causa, omettendosi lo svolgimento del processo.
Tanto premesso si rileva che gli attori, quali eredi della defunta
[...]
, convenivano in giudizio la al fine di sentir Per_1 Controparte_2 dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo non identificato nella produzione del sinistro verificatosi in data 31.12.2012, a seguito del quale si aveva il decesso della de cuius , rispettivamente Per_1 sorella e madre degli attori.
In particolare deducevano che la de cuius veniva investita lungo via Per_1
Sturzo in S. Maria C.V. da un veicolo non identificato che si dava alla fuga;
che intorno alle 20:30 la donna veniva trasportata dall'autombulanza presso l' e a distanza di pochi giorni, Organizzazione_2 in data 6.01.2013, decedeva a causa del grave shock traumatico, come ergeva dall'esame autoptico poi effettuato;
che in data 10.05.2013 veniva disposta l'archiviazione del procedimento penale instauratosi, in quanto le indagini non avevano condotto all'identificazione dell'investitore; che le richieste di risarcimento inviate alla nella qualità di F.G.V.S., e alla CP_1
erano rimaste inevase. Org_3
Pertanto chiedevano di dichiarare l'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato nella produzione del sinistro de quo;
di condannare quindi la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli istanti, sia jure proprio che jure hereditatis, per un importo pari ad € 260.000,00 oltre interessi sino al soddisfo, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario.
2 Si costituiva la , n.q. sopra indicata, la quale eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 287 D. Lgs. 209/2005; contestava la legittimazione attiva della parti, con particolare riferimento alla validità procura rilasciata dagli eredi;
eccepiva la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi, ex art. 102 c.p.c., in quanto la defunta risultava essere madre di altri figli;
nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda perché non provata e, in subordine, chiedeva di riconoscere un paritario concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054
c.c.; nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva il riconoscimento delle sole voci di danno provate, da liquidare secondo il D.M. del 12.05.2003, tenuto conto che la de cuius era cittadina ucraina, con vittoria di spese.
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, dal momento che parte attrice ha provato in via documentale la richiesta di risarcimento danni ex art. 287 D. Lgs 209/2005, inoltrando detta richiesta alla , quale impresa designata Controparte_3 dal F.G.V.S. e alla (cfr. atto di messa in mora con le Org_4 ricevute di avvenuta consegna), nel rispetto, inoltre, del termine di legge di
60 giorni previsto per l'instaurazione del presente giudizio risarcitorio.
Nel merito la domanda attorea è infondata, per le ragioni di seguito indicate.
Invero, dal quadro probatorio acquisito non può dirsi raggiunta la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro con le modalità dedotte in citazione, ovvero con il coinvolgimento e la responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto.
Va infatti osservato che l'azione di responsabilità nei confronti del Org_5
presuppone che il danneggiato provi, oltre all'effettivo verificarsi
[...] del sinistro, altresì che esso si sia verificato per dolo o colpa del conducente di un altro veicolo e che questi sia rimasto ignoto, per cause non imputabili a negligenze dello stesso danneggiato (cfr. ex multis Cass. n°18308 del
18.09.2015).
La giurisprudenza ha precisato sotto quest'ultimo profilo che “se è vero che la prova richiesta al danneggiato di non aver potuto identificare il veicolo non
3 può comportare che egli sia tenuto ad adottare condotte inesigibili (ma solo a dimostrare che la identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima, tenuta semplicemente a dimostrare di aver al riguardo mantenuto una condotta improntata alla diligenza del buon padre di famiglia), ne consegue che il danneggiato non può essere ammesso a beneficiare del sistema solidaristico imperniato sul FGVS nel caso in cui la mancata identificazione sia imputabile a sua negligenza” (Cass. n°18308 del 18.09.2015).
Inoltre, sotto un diverso profilo, secondo il più recente e consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. 3019/16) in tali ipotesi “l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 l. n.
990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal
[...]
; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o Organizzazione_6 querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro”.
Spetta dunque al giudice di merito valutare il complessivo quadro probatorio onde accertare la sussistenza dei requisiti appena richiamati.
Ed infatti il giudice non può arrestare la propria cognizione di fronte alla sussistenza di tali elementi di ordine formale, ma è tenuto comunque ad accertare, in concreto e sulla scorta di tutte le risultanze istruttorie acquisite al processo, se possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, inclusi i requisiti, che ne costituiscono parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore e della diligenza utilizzata dal danneggiato ai fini dell'identificazione del cosiddetto veicolo pirata e del suo conducente.
E ciò in quanto, come si è già detto, il danneggiato è tenuto non solo a fornire la prova del fatto che il veicolo danneggiante sia rimasto non identificato, ma altresì a dimostrare di non aver contribuito, in alcun modo, con
4 comportamenti connotati da scarsa diligenza, a produrre tale mancata identificazione.
Soprattutto, in punto di onus probandi, si evidenzia che “L'intervento del
non incide sui principi generali Organizzazione_6 in tema di onere probatorio, sicché il danneggiato che invochi l'intervento del per ottenere il risarcimento del danno subìto deve comunque dimostrare Org_6 la dinamica del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente, oltre a provare che il veicolo che ha causato il sinistro
è rimasto ignoto per circostanze non imputabili a negligenza della vittima stessa. Tale prova può essere fornita anche sulla base di mere 'tracce ambientali' o di dichiarazioni orali” (Tribunale Catanzaro sez. II,
05/10/2023, n.1610).
In sintesi il danneggiato deve comunque dare prova della dinamica del sinistro.
Orbene, con espresso riguardo al caso di specie, da un esame complessivo del quadro probatorio acquisito (cartella clinica, esame testi, messa in mora e atti di indagini) non può ritenersi provato che il sinistro sia stato causato da un veicolo rimasto sconosciuto per cause non imputabili alla parte danneggiata.
In primis può osservarsi che le stesse allegazioni di parte sono del tutto generiche e vaghe: ed infatti gli attori si limitano a riferire che il giorno
31.12.2012, di sera, la signora transitava a piedi lungo la via Sturzo Per_1 in Santa Maria Capua Vetere allorquando veniva investita da un veicolo non identificato che si dava alla fuga, lasciando la malcapitata sulla strada senza prestare soccorso.
Null'altro è aggiunto in merito alla descrizione della dinamica.
Non vi è, in sostanza, alcuna allegazione in ordine ad elementi essenziali della dinamica: la posizione e l'andamento della de cuius sulla strada (se al momento dell'impatto sostasse, camminasse o stesse attraversando, se fosse vicino al margine della strada, sul marciapiedi, sulle strisce…); lo stato dei luoghi (a quale altezza della via Sturzo avvenne l'investimento; se avvenne
5 al margine della strada o al centro di essa;
se vi fossero strisce pedonali o marciapiedi…); i punti di impatto tra il veicolo investitore e il corpo della danneggiata;
elementi relativi al veicolo poi datosi alla fuga (se non il modello, quantomeno la tipologia, la grandezza ovvero il tono chiaro o scuro del colore); l'andamento del presunto veicolo investitore (sia prima che subito dopo l'impatto).
Già in punto di allegazione, dunque, la domanda appare oltremodo generica, non fornendo alcun elemento utile alla ricostruzione dell'effettiva dinamica del sinistro.
Dette lacune assertive risultano, inoltre, difficilmente spiegabili se si considera che la de cuius era vigile dopo l'investimento, tanto da citofonare ad alcuni condomini per chiedere soccorso;
anche all'arrivo al PS la stessa si limitava a riferire di un sinistro stradale, senza fare alcuna menzione di un veicolo pirata;
non risulta alcun intervento delle autorità al momento del fatto, né detto intervento risulta essere stato richiesto dalla de cuius, al fine di far luce sull'investimento subito;
neanche nei successivi giorni di ricovero
(fino al decesso avvenuto a distanza di una settimana circa, il 6.1.2013) la de cuius forniva indicazioni sulla dinamica, pur essendo vigile (come confermato in sede di sommarie informazioni dall'odierna attrice che Pt_1 ha dichiarato di essersi recata nell'orario di visita a trovare la sorella, che le avrebbe riferito dell'investimento).
Che le lesioni non fossero tali da impedire alla de cuius di allertare le autorità è confermato anche dal medico presente al momento dell'accesso al
PS: questi, sentito a sommarie informazioni in sede di indagini, ha riferito di non aver allertato le autorità in quanto le lesioni erano con prognosi inferiore ai 40 gg e non aveva ravvisato circostanze da cui desumere a ricorrenza di un reato perseguibile di ufficio.
Dette lacune non risultano superate neanche dall'escussione testimoniale o dalle attività di indagini svolte in sede penale.
Ed infatti i testi sentiti a sommarie informazioni e poi escussi nel presente giudizio non erano presenti al momento del verificarsi dell'investimento, né
6 hanno potuto riferire elementi utili per attribuire la responsabilità del sinistro ad un veicolo ignoto datosi alla fuga.
L'unico dato acquisito è stata la presenza a terra della de cuius , dopo Per_1 che la stessa aveva citofonato ad alcuni condomini per chiedere aiuto.
Peraltro si ravvisano delle incongruenze in alcune delle dichiarazioni rese.
In particolare il teste in sede di sommarie informazioni Testimone_1
(dell'8.1.2013) ha dichiarato che verso le 20.20 circa del 31.12.2012, mentre ascoltava il discorso del Presidente della Repubblica in televisione, il citofono iniziava a bussare insistentemente, quindi rispondeva e si affacciava alla finestra, notando due donne ferme vicino all'ingresso del palazzo, di cui una per terra che si sentiva male ed era quasi sicuramente la stessa che aveva chiesto aiuto al citofono, mentre l'altra donna gli riferiva che si trovava lì di passaggio.
Invece detto teste, escusso nel presente giudizio all'udienza del 25.2.2016, ha riferito di non aver visto nulla, neanche le due donne (“… Qualcuno bussò al citofono e quando risposi sentii la voce di una donna che chiedeva aiuto in quanto riferiva di essere stata urtata da un'auto. Ho chiamato il 118. Io non sono sceso giù… Sentii l'arrivo dell'ambulanza. Ho guardato dal vetro ma non ho visto nulla atteso che era di sera ed era buio. Io abito al terzo piano.
Probabilmente la signora si era collocata sotto la tettoia vicino al citofono…).
La teste , escussa a sommarie informazioni, ha solo riferito Testimone_2 di aver ricevuto anch'essa la richiesta di aiuto tramite citofono;
di essere quindi scesa in strada e di aver trovato la signora seduta e molto Per_1 sofferente, che accusava dolori al braccio e con fuoriuscita di sangue all'altezza della tempia;
di averle chiesto cosa fosse successo;
che la donna rispondeva che era stata investita da un'auto di cui non forniva alcuna indicazione, e che si trovava di passaggio in quella via in quanto svolgeva attività lavorativa di badante nei paraggi.
Anche l'operatrice dell'autoambulanza intervenuta, , escussa Testimone_3 alla medesima udienza, si è limitata a riferire di aver trovato al suo arrivo la
7 signora vicino a un cancello alla via Sturzo, e che non vi erano veicoli Per_1 fermi.
In sintesi nessuno dei testi ha assistito all'investimento (appreso solo de relato, in quanto riferito in modo del tutto generico e vago dalla stessa
): l'unico dato appurato direttamente da essi è stata la presenza della Per_1 de cuius, che aveva citofonato per chiedere aiuto.
A fronte della genericità delle allegazioni di parte sulla dinamica non possono dirsi acquisiti elementi sufficienti a ritenere provato che il decesso sia riconducibile all'investimento ad opera di un veicolo rimasto non identificato per cause non imputabili alla danneggiata stessa, in quanto non
è stato possibile accertare una ricostruzione attendibile delle modalità del sinistro.
Va, infatti, ribadito che chi lamenta di aver subìto un danno da parte di un veicolo rimasto non identificato deve provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni riportati e l'evento, ferma restando la dimostrazione di aver comunque agito in modo prudente ed accorto (in questi termini si richiama ex multis
Tribunale Torre Annunziata sez. II, 19/01/2023, n.170).
Peraltro, anche a voler ritenere provato il coinvolgimento di un veicolo pirata,
a fronte della estrema genericità delle modalità del sinistro, non è possibile neanche accertare che la danneggiata abbia tenuto un comportamento prudente ed accorto: si rimarca, infatti, che alcunché è riferito circa la condotta e la posizione della de cuius al momento dell'investimento, né sulla presunta manovra compiuta dal veicolo ignoto.
Infine, neanche risulta dirimente l'autopsia effettuata in sede di indagini: da un lato il medico legale ha appurato l'assenza di lesioni di tipo traumatico sulla salma. Il consulente ha solo accertato che “la morte è riconducibile ad una tromboembolia polmonare con edema polmonare terminale ed arresto cardiocircolatorio…i mezzi di produzione della tromboembolia della polmonare siano da ricavarsi nello shock traumatico patito dalla de cuius con conseguente immobilizzazione…”.
8 Tuttavia, a fronte delle lacune assertive e probatorie sopra evidenziate, detta consulenza non permette di ritenere provato che il decesso sia riconducibile ad un investimento da parte di un veicolo non identificato, non potendosi escludere che il richiamato shock traumatico sia riconducibile ad altre cause.
In sintesi le allegazioni oltremodo generiche della danneggiata;
l'assenza di intervento delle forze dell'ordine al momento dell'accaduto, non invocate né dalla danneggiata al momento del fatto né successivamente, tantomeno dal personale sanitario al momento dell'accesso al PS;
l'assenza di telecamere o di testimoni oculari;
l'assenza di ulteriori elmetti a sostegno (tracce di frenata…) non permettono di ritenere provato che il decesso sia riconducibile ad un investimento di un veicolo rimasto non identificato né che la danneggiata abbia tenuto una condotta prudente ed esente da colpa.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti attrici e si liquidano come da dispositivo, applicando il DM 55/2014 (come da ultimo aggiornato), tenendo conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e della concreta attività espletata, nonché delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta la domanda avanzata da parte attrice;
b) condanna le parti attrici al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.399,40 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 31.5.2024
Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI
SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Vittoria Contino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 7733 dell'anno 2013 vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e Parte_1 C.F._1 quale procuratrice di (numero fiscale: Parte_2
) e (numero fiscale: P.IVA_1 Parte_3
), tutti in proprio e n. q. di eredi di (n. in P.IVA_2 Persona_1
Ucraina il 12.3.1948 e deceduta in Caserta il 6.1.2013), rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Carrillo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in San Prisco (CE) alla Via Verdi n°5
- Attori
E
in qualità di Impresa designata per il Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada- in persona del l.r.p.t., Org_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Russo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Caianello alla Via Russi n°2
- Convenuta
1 Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale di udienza del 31.01.2024 e da comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dall'art 132
c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con espresso rinvio ad atti, verbali e documenti di causa, omettendosi lo svolgimento del processo.
Tanto premesso si rileva che gli attori, quali eredi della defunta
[...]
, convenivano in giudizio la al fine di sentir Per_1 Controparte_2 dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo non identificato nella produzione del sinistro verificatosi in data 31.12.2012, a seguito del quale si aveva il decesso della de cuius , rispettivamente Per_1 sorella e madre degli attori.
In particolare deducevano che la de cuius veniva investita lungo via Per_1
Sturzo in S. Maria C.V. da un veicolo non identificato che si dava alla fuga;
che intorno alle 20:30 la donna veniva trasportata dall'autombulanza presso l' e a distanza di pochi giorni, Organizzazione_2 in data 6.01.2013, decedeva a causa del grave shock traumatico, come ergeva dall'esame autoptico poi effettuato;
che in data 10.05.2013 veniva disposta l'archiviazione del procedimento penale instauratosi, in quanto le indagini non avevano condotto all'identificazione dell'investitore; che le richieste di risarcimento inviate alla nella qualità di F.G.V.S., e alla CP_1
erano rimaste inevase. Org_3
Pertanto chiedevano di dichiarare l'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato nella produzione del sinistro de quo;
di condannare quindi la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli istanti, sia jure proprio che jure hereditatis, per un importo pari ad € 260.000,00 oltre interessi sino al soddisfo, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario.
2 Si costituiva la , n.q. sopra indicata, la quale eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 287 D. Lgs. 209/2005; contestava la legittimazione attiva della parti, con particolare riferimento alla validità procura rilasciata dagli eredi;
eccepiva la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi, ex art. 102 c.p.c., in quanto la defunta risultava essere madre di altri figli;
nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda perché non provata e, in subordine, chiedeva di riconoscere un paritario concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054
c.c.; nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva il riconoscimento delle sole voci di danno provate, da liquidare secondo il D.M. del 12.05.2003, tenuto conto che la de cuius era cittadina ucraina, con vittoria di spese.
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, dal momento che parte attrice ha provato in via documentale la richiesta di risarcimento danni ex art. 287 D. Lgs 209/2005, inoltrando detta richiesta alla , quale impresa designata Controparte_3 dal F.G.V.S. e alla (cfr. atto di messa in mora con le Org_4 ricevute di avvenuta consegna), nel rispetto, inoltre, del termine di legge di
60 giorni previsto per l'instaurazione del presente giudizio risarcitorio.
Nel merito la domanda attorea è infondata, per le ragioni di seguito indicate.
Invero, dal quadro probatorio acquisito non può dirsi raggiunta la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro con le modalità dedotte in citazione, ovvero con il coinvolgimento e la responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto.
Va infatti osservato che l'azione di responsabilità nei confronti del Org_5
presuppone che il danneggiato provi, oltre all'effettivo verificarsi
[...] del sinistro, altresì che esso si sia verificato per dolo o colpa del conducente di un altro veicolo e che questi sia rimasto ignoto, per cause non imputabili a negligenze dello stesso danneggiato (cfr. ex multis Cass. n°18308 del
18.09.2015).
La giurisprudenza ha precisato sotto quest'ultimo profilo che “se è vero che la prova richiesta al danneggiato di non aver potuto identificare il veicolo non
3 può comportare che egli sia tenuto ad adottare condotte inesigibili (ma solo a dimostrare che la identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima, tenuta semplicemente a dimostrare di aver al riguardo mantenuto una condotta improntata alla diligenza del buon padre di famiglia), ne consegue che il danneggiato non può essere ammesso a beneficiare del sistema solidaristico imperniato sul FGVS nel caso in cui la mancata identificazione sia imputabile a sua negligenza” (Cass. n°18308 del 18.09.2015).
Inoltre, sotto un diverso profilo, secondo il più recente e consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. 3019/16) in tali ipotesi “l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 l. n.
990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal
[...]
; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o Organizzazione_6 querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro”.
Spetta dunque al giudice di merito valutare il complessivo quadro probatorio onde accertare la sussistenza dei requisiti appena richiamati.
Ed infatti il giudice non può arrestare la propria cognizione di fronte alla sussistenza di tali elementi di ordine formale, ma è tenuto comunque ad accertare, in concreto e sulla scorta di tutte le risultanze istruttorie acquisite al processo, se possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, inclusi i requisiti, che ne costituiscono parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore e della diligenza utilizzata dal danneggiato ai fini dell'identificazione del cosiddetto veicolo pirata e del suo conducente.
E ciò in quanto, come si è già detto, il danneggiato è tenuto non solo a fornire la prova del fatto che il veicolo danneggiante sia rimasto non identificato, ma altresì a dimostrare di non aver contribuito, in alcun modo, con
4 comportamenti connotati da scarsa diligenza, a produrre tale mancata identificazione.
Soprattutto, in punto di onus probandi, si evidenzia che “L'intervento del
non incide sui principi generali Organizzazione_6 in tema di onere probatorio, sicché il danneggiato che invochi l'intervento del per ottenere il risarcimento del danno subìto deve comunque dimostrare Org_6 la dinamica del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente, oltre a provare che il veicolo che ha causato il sinistro
è rimasto ignoto per circostanze non imputabili a negligenza della vittima stessa. Tale prova può essere fornita anche sulla base di mere 'tracce ambientali' o di dichiarazioni orali” (Tribunale Catanzaro sez. II,
05/10/2023, n.1610).
In sintesi il danneggiato deve comunque dare prova della dinamica del sinistro.
Orbene, con espresso riguardo al caso di specie, da un esame complessivo del quadro probatorio acquisito (cartella clinica, esame testi, messa in mora e atti di indagini) non può ritenersi provato che il sinistro sia stato causato da un veicolo rimasto sconosciuto per cause non imputabili alla parte danneggiata.
In primis può osservarsi che le stesse allegazioni di parte sono del tutto generiche e vaghe: ed infatti gli attori si limitano a riferire che il giorno
31.12.2012, di sera, la signora transitava a piedi lungo la via Sturzo Per_1 in Santa Maria Capua Vetere allorquando veniva investita da un veicolo non identificato che si dava alla fuga, lasciando la malcapitata sulla strada senza prestare soccorso.
Null'altro è aggiunto in merito alla descrizione della dinamica.
Non vi è, in sostanza, alcuna allegazione in ordine ad elementi essenziali della dinamica: la posizione e l'andamento della de cuius sulla strada (se al momento dell'impatto sostasse, camminasse o stesse attraversando, se fosse vicino al margine della strada, sul marciapiedi, sulle strisce…); lo stato dei luoghi (a quale altezza della via Sturzo avvenne l'investimento; se avvenne
5 al margine della strada o al centro di essa;
se vi fossero strisce pedonali o marciapiedi…); i punti di impatto tra il veicolo investitore e il corpo della danneggiata;
elementi relativi al veicolo poi datosi alla fuga (se non il modello, quantomeno la tipologia, la grandezza ovvero il tono chiaro o scuro del colore); l'andamento del presunto veicolo investitore (sia prima che subito dopo l'impatto).
Già in punto di allegazione, dunque, la domanda appare oltremodo generica, non fornendo alcun elemento utile alla ricostruzione dell'effettiva dinamica del sinistro.
Dette lacune assertive risultano, inoltre, difficilmente spiegabili se si considera che la de cuius era vigile dopo l'investimento, tanto da citofonare ad alcuni condomini per chiedere soccorso;
anche all'arrivo al PS la stessa si limitava a riferire di un sinistro stradale, senza fare alcuna menzione di un veicolo pirata;
non risulta alcun intervento delle autorità al momento del fatto, né detto intervento risulta essere stato richiesto dalla de cuius, al fine di far luce sull'investimento subito;
neanche nei successivi giorni di ricovero
(fino al decesso avvenuto a distanza di una settimana circa, il 6.1.2013) la de cuius forniva indicazioni sulla dinamica, pur essendo vigile (come confermato in sede di sommarie informazioni dall'odierna attrice che Pt_1 ha dichiarato di essersi recata nell'orario di visita a trovare la sorella, che le avrebbe riferito dell'investimento).
Che le lesioni non fossero tali da impedire alla de cuius di allertare le autorità è confermato anche dal medico presente al momento dell'accesso al
PS: questi, sentito a sommarie informazioni in sede di indagini, ha riferito di non aver allertato le autorità in quanto le lesioni erano con prognosi inferiore ai 40 gg e non aveva ravvisato circostanze da cui desumere a ricorrenza di un reato perseguibile di ufficio.
Dette lacune non risultano superate neanche dall'escussione testimoniale o dalle attività di indagini svolte in sede penale.
Ed infatti i testi sentiti a sommarie informazioni e poi escussi nel presente giudizio non erano presenti al momento del verificarsi dell'investimento, né
6 hanno potuto riferire elementi utili per attribuire la responsabilità del sinistro ad un veicolo ignoto datosi alla fuga.
L'unico dato acquisito è stata la presenza a terra della de cuius , dopo Per_1 che la stessa aveva citofonato ad alcuni condomini per chiedere aiuto.
Peraltro si ravvisano delle incongruenze in alcune delle dichiarazioni rese.
In particolare il teste in sede di sommarie informazioni Testimone_1
(dell'8.1.2013) ha dichiarato che verso le 20.20 circa del 31.12.2012, mentre ascoltava il discorso del Presidente della Repubblica in televisione, il citofono iniziava a bussare insistentemente, quindi rispondeva e si affacciava alla finestra, notando due donne ferme vicino all'ingresso del palazzo, di cui una per terra che si sentiva male ed era quasi sicuramente la stessa che aveva chiesto aiuto al citofono, mentre l'altra donna gli riferiva che si trovava lì di passaggio.
Invece detto teste, escusso nel presente giudizio all'udienza del 25.2.2016, ha riferito di non aver visto nulla, neanche le due donne (“… Qualcuno bussò al citofono e quando risposi sentii la voce di una donna che chiedeva aiuto in quanto riferiva di essere stata urtata da un'auto. Ho chiamato il 118. Io non sono sceso giù… Sentii l'arrivo dell'ambulanza. Ho guardato dal vetro ma non ho visto nulla atteso che era di sera ed era buio. Io abito al terzo piano.
Probabilmente la signora si era collocata sotto la tettoia vicino al citofono…).
La teste , escussa a sommarie informazioni, ha solo riferito Testimone_2 di aver ricevuto anch'essa la richiesta di aiuto tramite citofono;
di essere quindi scesa in strada e di aver trovato la signora seduta e molto Per_1 sofferente, che accusava dolori al braccio e con fuoriuscita di sangue all'altezza della tempia;
di averle chiesto cosa fosse successo;
che la donna rispondeva che era stata investita da un'auto di cui non forniva alcuna indicazione, e che si trovava di passaggio in quella via in quanto svolgeva attività lavorativa di badante nei paraggi.
Anche l'operatrice dell'autoambulanza intervenuta, , escussa Testimone_3 alla medesima udienza, si è limitata a riferire di aver trovato al suo arrivo la
7 signora vicino a un cancello alla via Sturzo, e che non vi erano veicoli Per_1 fermi.
In sintesi nessuno dei testi ha assistito all'investimento (appreso solo de relato, in quanto riferito in modo del tutto generico e vago dalla stessa
): l'unico dato appurato direttamente da essi è stata la presenza della Per_1 de cuius, che aveva citofonato per chiedere aiuto.
A fronte della genericità delle allegazioni di parte sulla dinamica non possono dirsi acquisiti elementi sufficienti a ritenere provato che il decesso sia riconducibile all'investimento ad opera di un veicolo rimasto non identificato per cause non imputabili alla danneggiata stessa, in quanto non
è stato possibile accertare una ricostruzione attendibile delle modalità del sinistro.
Va, infatti, ribadito che chi lamenta di aver subìto un danno da parte di un veicolo rimasto non identificato deve provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni riportati e l'evento, ferma restando la dimostrazione di aver comunque agito in modo prudente ed accorto (in questi termini si richiama ex multis
Tribunale Torre Annunziata sez. II, 19/01/2023, n.170).
Peraltro, anche a voler ritenere provato il coinvolgimento di un veicolo pirata,
a fronte della estrema genericità delle modalità del sinistro, non è possibile neanche accertare che la danneggiata abbia tenuto un comportamento prudente ed accorto: si rimarca, infatti, che alcunché è riferito circa la condotta e la posizione della de cuius al momento dell'investimento, né sulla presunta manovra compiuta dal veicolo ignoto.
Infine, neanche risulta dirimente l'autopsia effettuata in sede di indagini: da un lato il medico legale ha appurato l'assenza di lesioni di tipo traumatico sulla salma. Il consulente ha solo accertato che “la morte è riconducibile ad una tromboembolia polmonare con edema polmonare terminale ed arresto cardiocircolatorio…i mezzi di produzione della tromboembolia della polmonare siano da ricavarsi nello shock traumatico patito dalla de cuius con conseguente immobilizzazione…”.
8 Tuttavia, a fronte delle lacune assertive e probatorie sopra evidenziate, detta consulenza non permette di ritenere provato che il decesso sia riconducibile ad un investimento da parte di un veicolo non identificato, non potendosi escludere che il richiamato shock traumatico sia riconducibile ad altre cause.
In sintesi le allegazioni oltremodo generiche della danneggiata;
l'assenza di intervento delle forze dell'ordine al momento dell'accaduto, non invocate né dalla danneggiata al momento del fatto né successivamente, tantomeno dal personale sanitario al momento dell'accesso al PS;
l'assenza di telecamere o di testimoni oculari;
l'assenza di ulteriori elmetti a sostegno (tracce di frenata…) non permettono di ritenere provato che il decesso sia riconducibile ad un investimento di un veicolo rimasto non identificato né che la danneggiata abbia tenuto una condotta prudente ed esente da colpa.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti attrici e si liquidano come da dispositivo, applicando il DM 55/2014 (come da ultimo aggiornato), tenendo conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e della concreta attività espletata, nonché delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta la domanda avanzata da parte attrice;
b) condanna le parti attrici al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.399,40 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 31.5.2024
Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
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