Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/05/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente est.
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere
in esito alla scadenza del termine del 8 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 349/24 R.G.L. proposto da:
c.f. , in persona del legale rappresentante, CP_1 P.IVA_1
rappresentato per procura in atti dall'avv. M. Colletti, elettivamente domiciliato in Messina, via Garibaldi 122/A Avvocatura
INAIL………………………………………………………………..………….APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_2
..………..APPELLATA CONTUMACE CodiceFiscale_1
1073/2024 pubblicata in data 29 maggio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 luglio 2024 l' depositava appello CP_1
avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Messina aveva rigettato il ricorso proposto da CP_2
, volto al riconoscimento dell'indennizzo in conto capitale
[...]
conseguente all'allegato danno biologico riportato in occasione dell'infortunio patito in data 21 ottobre 2019, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio. Proponeva impugnazione limitatamente all'inciso, riportato nel dispositivo, con cui si dichiarava che la aveva riportato postumi infortunistici in misura CP_2
del 5%. Spese come per legge.
La non si costituiva benchè ritualmente citata in giudizio. CP_2
Depositate note di trattazione scritta entro la data del 8 maggio 2025 da parte dell' la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo CP_1
entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene parte appellante l'inammissibilità della pronunzia nella parte in cui
è stato accertato, con statuizione contenuta nel dispositivo, un danno biologico, conseguente all'infortunio oggetto di causa, pari al 5%, per violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 99, 102 e 178 c.p.c..
Esplicita l' come la tutela giurisdizionale afferisca esclusivamente a CP_1
posizioni di diritto soggettivo mentre le azioni di mero accertamento di
Pag. 2 di 7 fatti che, seppur rilevanti, costituiscano soltanto parte degli elementi costitutivi del diritto, debbano considerarsi inammissibili. Richiama pronunciamenti dei giudici di legittimità anche in relazione all'ammissibilità della propria impugnazione siccome proposta avverso sentenza di rigetto di contenuto dichiarativo. In particolare l' evidenzia il proprio CP_3
interesse ad appellare in relazione alla suscettibilità di passaggio in giudicato dell'inciso impugnato, in quanto contenuto nella parte dispositiva.
Occorre premettere che oggetto del giudizio di primo grado era il riconoscimento dell'indennizzo in conto capitale per il danno biologico riportato a seguito dell'infortunio patito in data 21 ottobre 2019 che parte ricorrente quantificava al 7/8%, dolendosi del fatto che in via amministrativa l' non avesse riconosciuto alcuna menomazione CP_1
dell'integrità psicofisica.
Dunque non v'è dubbio che il ricorso di primo grado fosse ammissibile poiché volto al riconoscimento del diritto soggettivo alla prestazione conseguente al riconoscimento del danno biologico in misura pari o superiore al 6% e che l'accertamento di fatto riguardante la sussistenza di un danno biologico permanente costituisse il presupposto necessario per l'eventuale riconoscimento del diritto invocato. Non v'è dubbio, pertanto, che l'azione intrapresa, in quanto volta a far valere in giudizio un diritto soggettivo, è ammissibile.
A ben vedere quasi tutta la giurisprudenza richiamata dall' a sostegno CP_1
dell'unico motivo di impugnazione proposto riguarda il diverso caso nel quale in primo grado venga proposta un'azione di mero accertamento (della natura professionale della patologia denunciata - sentenza n. 6468/1988 - del
Pag. 3 di 7 nesso di causalità tra l'infortunio la prestazione di lavoro - sentenza n.
17788/2003 – della qualificazione del fatto quale infortunio - sentenza n.
17165/2006).
Come, infatti, chiarito nella giurisprudenza citata dall' l'azione di mero CP_1
accertamento, salvo i casi previsti dalla legge, non può avere ad oggetto mere situazioni di fatto ma deve tendere all'accertamento della fattispecie costitutiva del diritto già sorto per cui i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per i possibili effetti futuri che da tale accertamento possano derivare. In tali casi, ossia a fronte di una mera azione di accertamento di fatto, avulsa dal riconoscimento di un diritto soggettivo, si verrebbe infatti ad operare una valutazione con possibile efficacia di giudicato del tutto sganciata dall'accertamento del diritto. Diversamente, nel caso di specie il riconoscimento del danno biologico permanente conseguente all'infortunio ha costituito questione pregiudiziale del diritto al beneficio patrimoniale invocato (indennizzo in conto capitale).
Fattispecie analoga a quelle testè citate è quella affrontata nella pronunzia n. 17971/2010 in cui, diversamente dal caso qui esaminato, a fronte di una domanda volta esclusivamente al riconoscimento dell'evento subito quale infortunio sul lavoro con conseguente determinazione del grado di invalidità derivatone, rigettata in primo grado, la Corte d'Appello addirittura accoglieva la domanda pur riscontrando un' invalidità permanente di solo il
2% con conseguente condanna dell' al pagamento delle spese del doppio CP_1
grado di giudizio. In quell'ipotesi la Corte di Cassazione ha ribadito l'inammissibilità della domanda di mera qualificazione del fatto come
Pag. 4 di 7 infortunio cassando la sentenza d'appello che, nel riconoscere che l'evento dovesse qualificarsi come infortunio sul lavoro e che dallo stesso derivava l'invalidità del 2%, aveva in sostanza disatteso l'eccezione di inammissibilità della domanda di mero accertamento.
In sostanza ove la parte interessata abbia agito in giudizio senza chiedere il riconoscimento di un diritto soggettivo, limitandosi a invocare l'accertamento di un fatto, il giudice adito dovrebbe limitarsi a dichiarare inammissibile la domanda e a non esprimersi sull'accertamento richiesto poiché in tal caso emetterebbe un statuizione suscettibile di passare in giudicato indipendentemente dalla prospettazione di un diritto (non azionato). Concludendo, i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (articolo 2697 c.c.) e, dunque, al giudice è inibito di pronunciarsi su di essi nell'ipotesi in cui il diritto non sia stato oggetto di domanda.
Diverso è il caso che ci riguarda in cui l'accertamento contenuto nel dispositivo della sentenza riguarda la valutazione incidentale di un accertamento pregiudiziale correttamente sollecitato dalla parte ricorrente in quanto funzionale al riconoscimento del proprio diritto soggettivo al beneficio oggetto di domanda principale. In tutti i casi prospettati CP_1
nelle pronunce sopracitate sussiste, infatti, a monte, la carenza di interesse ad agire.
Più calzante è il caso scrutinato nella pronunzia n. 3480/2013 in cui, premesso che la Corte d'Appello, pur rigettando la domanda di erogazione delle prestazioni assistenziali aveva, in parziale riforma della sentenza di
Pag. 5 di 7 primo grado, riconosciuto la natura professionale della malattia denunciata,
i giudici di legittimità hanno dichiarato che, in sostanza, in sede di gravame erano stati disattesi i principi generali in tema di inammissibilità delle sentenze di mero accertamento della natura professionale dell'evento lesivo. Motivano i giudici di legittimità: “è inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione diretta ad accertare il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, senza che sia residuata un'inabilità permanente indennizzabile, atteso che il processo può essere utilizzato solo
a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si verrebbero a ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell'infortunio, o l'eziologia professionale della malattia, non costituisce una questione pregiudiziale alla prestazione economica, come tale suscettibile, a norma dell'articolo 34 c.p.c., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo”.
La Corte prende atto del superiore orientamento che ritiene di condividere e per tale ragione accoglie l'appello proposto. Quanto alle spese di appello, attesa la novità della questione e l'esigua giurisprudenza formatasi, ne dichiara la piena compensazione.
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P.Q.M.
Intesi i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. CP_1
1073/2024 pubblicata in data 29 maggio 2024, nei confronti di CP_2
, contumace, così provvede:
[...]
in riforma della sentenza appellata espunge dal dispositivo della stessa la frase “dichiarando sussistente in una percentuale di Controparte_2
danno biologico pari al 5% in relazione all'infortunio occorso il 21/10/2019”; compensa tra le parti le spese di appello.
Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il
Presidente est.
dott.ssa B .
Catarsini
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