Sentenza breve 10 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 10/02/2021, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2021
N. 00188/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2021, proposto da
Agrifondiaria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Suppiej, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Quarto D'Altino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Samantha Girardi, Guido Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Samantha Girardi in Treviso, viale F.Lli Cairoli n. 15;
nei confronti
Acetaia Ducale Estense S.a.s., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’Ordinanza Sindacale n. 2 del 27 febbraio 2020, con la quale si ordinava ai legali rappresentanti di parte ricorrente di presentare entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica un piano di bonifica delle coperture di n. 4 capannoni ubicati in via Pascoli, nonché di iniziare i lavori entro 40 giorni dalla data di deposito del piano di lavoro, di eseguire l’intervento di bonifica previsto dal piano di lavoro come sopra predisposto entro 120 giorni dalla data di notifica dell’Ordinanza de quo e produrre la relativa documentazione di legge attestante l’esecuzione dei suddetti lavori;
nonchè di ogni atto connesso, pregresso, conseguente o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Quarto D'Altino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso all’esame, sottoposto al vaglio del Collegio in esito alla trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la società ricorrente ha impugnato l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Sindaco del Comune di Quarto D'Altino, riscontrata la presenza di amianto sulle coperture di quattro capannoni agricoli di sua proprietà, le ha ordinato di presentare un piano di bonifica, iniziare i lavori ed eseguire l’intervento di bonifica entro i termini prestabiliti dal medesimo provvedimento.
Sulla scorta di tali premesse la società ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione della relativa efficacia, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituiva in giudizio il Comune di Quarto D'Altino contrastando le avverse pretese, sia in rito che nel merito.
L’Ente Civico eccepiva, in particolare, l’irricevibilità/inammissibilità del ricorso, in quanto quello straordinario, di cui è stata chiesta la trasposizione in sede giudiziale, era stato proposto il 29 settembre 2020, decorsi oltre 120 giorni dalla data della notifica del provvedimento impugnato, avvenuta il 28 febbraio 2020, in violazione del termine decadenziale, non soggetto a sospensione feriale, previsto all'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
All’udienza camerale del 28 gennaio 2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cu all’art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione.
Secondo l'ordine logico delle questioni di cui agli articoli 276, comma 2, c.p.c. e 76 c.p.a. occorre previamente scrutinare l'eccezione d‘irricevibilità/inammissibilità del gravame sollevata dal Comune.
L’eccezione è fondata.
L’azione di annullamento proposta dalla ricorrente deve essere dichiarata inammissibile in quanto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che ha preceduto la presente fase giurisdizionale è stato notificato in data 29 settembre 2020 e dunque è tardivo in relazione all’atto principale dal quale dipendono quelli successivi, ovvero l’ordinanza del Sindaco n. 2 del 27.02.2020.
Infatti, poiché l’ordinanza sindacale è stata notificata il 28.02.2020, il termine di decadenza di 120 giorni per proporre il ricorso straordinario scadeva il 26 giugno 2020: il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto solo in data 29 settembre 2020 (quindi oltre il termine 120 giorni, non soggetto a sospensione feriale, previsto dall'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), deve ritenersi tardivo.
La sospensione dei termini processuali di cui alla legislazione emergenziale per la pandemia Covid-19 non è applicabile al termine per proporre ricorso straordinario.
L’art. 84, comma 1, del DL 17 marzo 2020 n. 18 ha esteso l’applicazione dell’art. 54 c.p.a., che prevede la sospensione di tutti i termini relativi al processo amministrativo per il periodo dal 1° agosto al 31 agosto, al periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, termine quest’ultimo prorogato al 3 maggio 2020 dall’art. 36, comma 3, del DL 8 aprile 2020 n. 23 per quanto riguarda i termini per la notificazione dei ricorsi.
Il Presidente del Consiglio di Stato ha precisato che per “ricorsi”, si devono intendere tutti gli atti con cui nel processo amministrativo si introducano nuove domande: e dunque, non solo i ricorsi in primo e in secondo grado, ma anche i motivi aggiunti, i ricorsi incidentali, tutte le impugnazioni, e cioè revocazione, opposizione di terzo, opposizione a perenzione, nonché la riassunzione del processo, la riproposizione a seguito di translatio, la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. (Direttiva del Presidente del Consiglio di Stato - Secondi chiarimenti su alcuni profili relativi all'attività giurisdizionale nel periodo di emergenza Covid-19 pubblicata il 20 aprile 2020)
Tra i “ricorsi” soggetti a sospensione non rientrano, dunque, i ricorsi al Presidente della Repubblica.
Successivamente, in sede di conversione del DL 17 marzo 2020 n. 18, la L. 24 aprile 2020 n. 27 ha introdotto il comma 1-bis all’art. 103, a mente del quale il periodo di sospensione sino al 15 maggio 2020 trova altresì applicazione “per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.”
Si fa, dunque, sempre e solo riferimento ai ricorsi giurisdizionali (agli atti con i quali nel processo amministrativo si possono introdurre nuove domande), e non anche ai ricorsi amministrativi, inclusi quelli straordinari.
La disciplina dettata dal cit. art. 84 si occupa unicamente del “processo amministrativo”, ovvero della tutela “giurisdizionale” davanti agli organi del complesso TAR-Consiglio di Stato e, dunque, non è applicabile ai ricorsi amministrativi ordinari né, nonostante le recenti tendenze alla sua assimilazione ai rimedi giurisdizionali, a quello straordinario.
I ricorsi amministrativi, anche quello straordinario, sono, invero, tuttora disciplinati dal d.P.R. n. 1199 del 1971 e, a conferma della loro natura “non giurisdizionale”, non sono soggetti alla sospensione dei termini “processuali” nel periodo feriale ai sensi dell’art. 54 c.p.a., non sono trattati in udienza pubblica e sono sempre definiti con un atto amministrativo.
Potrebbe porsi il problema dell’applicabilità ai ricorsi amministrativi (es. ricorso gerarchico, ricorso in opposizione), incluso quello straordinario, della diversa sospensione dei termini prevista per i “procedimenti amministrativi”.
Sotto il titolo “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, l’art. 103 del d.l. 18/2020 dispone, infatti, al comma 1, con formula generalissima che, “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati [a decorrere] successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”, termine quest’ultimo prorogato al 15 maggio 2020 dall’art. 36, comma 3, del DL 8 aprile 2020 n. 23.
Tra i termini “propedeutici” alla svolgimento di un procedimento amministrativo potrebbero farsi rientrare quelli legati alla proposizione di un ricorso straordinario.
Tuttavia, anche a ritenere applicabile al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la sospensione dei termini previsti per i procedimenti amministrativi dall’art. 103, co 1, del DL 17 marzo 2020 n. 18, il ricorso straordinario che ha dato avvio alla presente vertenza sarebbe, comunque, tardivo poiché proposto 136 giorni dopo la riattivazione del termine propedeutico alla svolgimento del procedimento amministrativo di tipo giustiziale che si instaura con il ricorso straordinario.
E, invero, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi riguarda il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020; il termine di 120 gg per proporre ricorso straordinario (non soggetto a sospensione feriale) sarebbe, comunque, iniziato a decorrere dal 16 maggio; il ricorso straordinario è stato proposto il 29 settembre, quando il termine di 120 gg, riattivatosi a far data dal 16 maggio e non soggetto a sospensione feriale, era ormai spirato.
Il ricorso straordinario è dunque tardivo in relazione all’ordinanza del Sindaco, il che rende inammissibile per carenza d’interesse l’impugnazione degli atti consequenziali (comunicazione dell’arch. Barbieri dd 01.06.2020 e verbale della Polizia Locale del 30.07.2020) in base al principio per cui la mancata tempestiva impugnazione di un atto presupposto, immediatamente lesivo, rende inammissibile per originaria carenza d’interesse il ricorso proposto avverso gli atti meramente confermativi, consequenziali, dipendenti, esecutivi o ricognitivi.
Al riscontro dei surriferiti profili di tardività e inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica consegue l’inammissibilità del presente ricorso giurisdizionale che ne costituisce trasposizione.
Il Collegio non ignora che, nella sentenza n. 5248/2012, il Consiglio di Stato ha escluso la possibilità di dedurre, in sede giurisdizionale, profili di tardività relativi alla proposizione del rimedio giustiziale rappresentato dal ricorso straordinario al Capo dello Stato, trattandosi di aspetti che avrebbero – se del caso – dovuto essere dedotti in sede di controricorso nella medesima sede giustiziale.
Ciononostante, si ritiene di dover aderire alla tesi maggioritaria secondo cui, in ipotesi di accertata tardività del ricorso straordinario di cui l'impugnativa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale costituisce trasposizione, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto.
L'opposizione a che la controversia venga decisa in sede straordinaria non implica alcuna rinuncia a far valere in sede giurisdizionale i vizi di forma o di natura procedimentale dai quali il ricorso straordinario sia affetto. La norma di cui all'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nella sua forma e nella sua ratio, non induce a individuare siffatta rinuncia; ove infatti si ritenesse il realizzarsi di tale effetto, sarebbe evidente la possibilità di elusione del termine decadenziale di impugnazione, potendo la parte ricorrente veder sanata per effetto dell'opposizione della controparte la tardività del ricorso straordinario da essa proposto, senza, al tempo stesso, aver a suo tempo osservato il più breve termine decadenziale per introdurre il ricorso giurisdizionale (Cons. Stato, 2858/2007; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 05/06/2019, n. 3057; Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2014, n. 5791; Cons. Stato 2011/2020; T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 31/12/2019, n.1104, T.A.R. Veneto sez. I, 16/09/2019, n. 968).
Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso giurisdizionale all’esame deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in € 3000, oltre accessori di legge, se dovuti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO