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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/11/2024, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.501/2024 R.G. promossa da:
n NE 20.2.1972 residente in [...], elettivamente domiciliata pres- Parte_1 so lo studio dell'avv. Virginia Bilotta e Arianna Rinaldi dalle quali è rappresentata e difesa per procura in atti
R I C O R R E N T E
C O N T R O
n Savona 27.12.1969 res Cervasca Parte_2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di NE - Sede.
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale e cessazione effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione dei fatti e motivi della decisione.
Con ricorso al Tribunale di NE , esponeva di aver contratto matrimonio con- Parte_1
cordatario con in data 27.8.1995 in NE, trascritto presso registri atti di Parte_2
matrimonio al n 132 parte II serie A anno 1995, in regime di separazione dei beni;
dal matri-
Per_ monio erano nati i figli (il 18.2.2000), (il 14.7.2005) ed (il 22.2.2008); ve- Per_1 Per_2
nuta meno la comunione spirituale e materiale con il coniuge, divenuta intollerabile la convi- venza a cagione della condotta del , assumeva le seguenti conclusioni Parte_2
“In via preliminare ed urgente, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio de-
scritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti
1 provvedimenti: autorizzare i coniugi a vivere separati, ordinando al SI. di lasciare Parte_2 la casa coniugale, fissando apposita udienza per la loro conferma;
In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi,
autorizzandoli a vivere separati giuste le ragioni riportate in narrativa;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione
e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichia-
rare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di
adeguati redditi propri;
affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori stabilendo Persona_4
che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta presso il domicilio della madre, SI.ra , nell'abitazione familiare sita in 12010 CERVASCA (CN) Via Parte_1
Borgo San Dalmazzo n. 14;
stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assu-
mendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'edu-
cazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali
ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente
nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia minore quando vorrà, sempre
compatibilmente con gli impegni scolastici e non di questa;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere la figlia almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con
pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in
mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel pe-
riodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro geni-
tore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternati-
vamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e
le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
stabilire che il SI. per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle Parte_2
circostanze menzionate, corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 550,00, come dettagliato in parte narrativa, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sa-
rà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese ricreative);
2 stabilire che la casa coniugale sita in 12010 CERVASCA (CN) Via Borgo San Dalmazzo n. 14, in
immobile condotto in locazione dalla SI.ra presso il quale è collocata la prole, Parte_1 venga assegnata alla stessa, con ogni arredo e corredo;
ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del comune di NE, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, al con-
tempo la SI.ra
CHIEDE
Che l'adito Tribunale Voglia:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SI.ri e Parte_1
matrimonio celebrato con rito concordatario (atto trascritto presso il Co- Parte_2 mune di NE, nr. 132, parte II, Serie A, anno 1995) scegliendo il regime patrimoniale della se-
parazione dei beni;
2) confermare i provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Il giudice deSInato disponeva per l'apertura di sub procedimento cautelare per l'instaurazione del contraddittorio sulle richieste formulate in ricorso ex art. 473-bis. 15 c.p.c. dalla ricorrente, fissando l'udienza di comparizione personale delle parti per la discussione, davanti a sé, al
16.4.2024.
Il convenuto, in quella sede, non si costituiva.
Il Giudice, con ordinanza cautelare del 23.4.2024, ha definito il sub procedimento accogliendo la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto: ha ordinato al SI. di allontanarsi Parte_2 dalla casa coniugale entro e non oltre dieci giorni dalla notificazione del provvedimento;
ha onera-
to la parte ricorrente della suddetta notificazione;
ha disposto che, in caso di mancata ottemperan- za spontanea, la ricorrente potesse mettere in esecuzione il provvedimento con l'ausilio della forza pubblica;
ha riservato al merito ogni altra decisione;
spese al definitivo.
Il convenuto, nonostante rituale e tempestiva notifica degli atti, non si è costituito neppure nel procedimento principale ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 16.7.2024.
Successivamente con ordinanza 17.7.2024 assumeva i provvedimenti provvisori e rimetteva a causa in decisione ritenendo la stessa matura per la decisione.
Il PM interveniva, nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
Il ricorso appare accoglibile per le ragioni che si espongono .
E' provato e financo pacifico il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniu- gi;
il ha prontamente ottemperato all'ordine del giudice di allontanarsi da casa, non Parte_2
si è costituito né nel procedimento cautelare né nel procedimento principale, dimostrando evi- dente disinteresse a difendersi, ma anche ad assumere posizione nei confronti della prole.
3 Quanto ai figli, il collegio ritiene che debbano essere confermati i provvedimenti provvisori dati dal giudice nel luglio 2024 in quanto adeguati alle circostanze ( collocazione dei figli presso la madre, onerata in misura maggiore del loro mantenimento diretto, ) e quindi idonei alla tutela dei figli, sia minori, che maggiorenni, ma ancora inseriti nel nucleo familiare e non pienamente autosufficienti dal punto di vista economico.
Part Non sono state proposte, dalla domande per assegno di mantenimento in suo favore.
Alla pronuncia seguono gli incombenti di legge.
Nessuna statuizione va assunta in punto spese, considerate la natura del procedimento e la mancata opposizione del convenuto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA la separazione giudiziale di n NE 20.2.1972 residente in [...]Parte_1
E
n Savona 27.12.1969 res Cervasca Parte_2
Disponendo
1.l' l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore che ai fini anagrafici e Per_5
come collocamento principale, sarà iscritta presso il domicilio della madre, a Parte_1
nell'abitazione familiare sita in CERVASCA (CN) Via Borgo San Dalmazzo n. 14; entrambi i ge-
nitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserci-
terà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quan-
do avrà la figlia con sé.
2. va assegnata alla SI.ra , quale genitore collocatario della prole, la casa coniugale Parte_1
sita in CERVASCA (CN) Via Borgo San Dalmazzo n. 14, con ogni arredo e corredo, casa dalla quale peraltro il marito risulta essersi allontanato.
3 .quanto al diritto di visita padre-figlia, in conformità alle richieste materne, che paiono congrue anche alla luce del principio di bigenitorialità il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia mino-
re secondo accordi presi di volta in volta, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e non di questa. In mancanza di accordo con l'altro coniuge, il padre potrà comunque vedere la fi-
glia almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, ol-
tre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31
4 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 di-
cembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la fami-
glia.
4. porsi a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, con decor-
renza dalla domanda giudiziale, un assegno complessivo di euro 500,00 mensili (100,00 per la fi-
Per_ glia;
200,00 per il figlio 200,00 per la figlia ), somma rivalutabile annualmen- Per_1 Per_2 te secondo indici Istat, da versare in favore della madre a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludico sportive e ricreative) previamente concordate (salvo quelle necessitate ed urgenti) e successiva- mente documentate, sostenute nell'interesse dei figli.
MANDA
l'Ufficiale dello stato civile del Comune di NE di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Nulla in punto spese.
NE 7.11.24
Il Giudice est. Il Presidente
dr. Natalia Fiorello dr. Roberta Bonaudi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.501/2024 R.G. promossa da:
n NE 20.2.1972 residente in [...], elettivamente domiciliata pres- Parte_1 so lo studio dell'avv. Virginia Bilotta e Arianna Rinaldi dalle quali è rappresentata e difesa per procura in atti
R I C O R R E N T E
C O N T R O
n Savona 27.12.1969 res Cervasca Parte_2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di NE - Sede.
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale e cessazione effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione dei fatti e motivi della decisione.
Con ricorso al Tribunale di NE , esponeva di aver contratto matrimonio con- Parte_1
cordatario con in data 27.8.1995 in NE, trascritto presso registri atti di Parte_2
matrimonio al n 132 parte II serie A anno 1995, in regime di separazione dei beni;
dal matri-
Per_ monio erano nati i figli (il 18.2.2000), (il 14.7.2005) ed (il 22.2.2008); ve- Per_1 Per_2
nuta meno la comunione spirituale e materiale con il coniuge, divenuta intollerabile la convi- venza a cagione della condotta del , assumeva le seguenti conclusioni Parte_2
“In via preliminare ed urgente, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio de-
scritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti
1 provvedimenti: autorizzare i coniugi a vivere separati, ordinando al SI. di lasciare Parte_2 la casa coniugale, fissando apposita udienza per la loro conferma;
In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi,
autorizzandoli a vivere separati giuste le ragioni riportate in narrativa;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione
e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichia-
rare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di
adeguati redditi propri;
affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori stabilendo Persona_4
che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta presso il domicilio della madre, SI.ra , nell'abitazione familiare sita in 12010 CERVASCA (CN) Via Parte_1
Borgo San Dalmazzo n. 14;
stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assu-
mendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'edu-
cazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali
ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente
nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia minore quando vorrà, sempre
compatibilmente con gli impegni scolastici e non di questa;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere la figlia almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con
pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in
mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel pe-
riodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro geni-
tore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternati-
vamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e
le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
stabilire che il SI. per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle Parte_2
circostanze menzionate, corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 550,00, come dettagliato in parte narrativa, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sa-
rà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese ricreative);
2 stabilire che la casa coniugale sita in 12010 CERVASCA (CN) Via Borgo San Dalmazzo n. 14, in
immobile condotto in locazione dalla SI.ra presso il quale è collocata la prole, Parte_1 venga assegnata alla stessa, con ogni arredo e corredo;
ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del comune di NE, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, al con-
tempo la SI.ra
CHIEDE
Che l'adito Tribunale Voglia:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SI.ri e Parte_1
matrimonio celebrato con rito concordatario (atto trascritto presso il Co- Parte_2 mune di NE, nr. 132, parte II, Serie A, anno 1995) scegliendo il regime patrimoniale della se-
parazione dei beni;
2) confermare i provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Il giudice deSInato disponeva per l'apertura di sub procedimento cautelare per l'instaurazione del contraddittorio sulle richieste formulate in ricorso ex art. 473-bis. 15 c.p.c. dalla ricorrente, fissando l'udienza di comparizione personale delle parti per la discussione, davanti a sé, al
16.4.2024.
Il convenuto, in quella sede, non si costituiva.
Il Giudice, con ordinanza cautelare del 23.4.2024, ha definito il sub procedimento accogliendo la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto: ha ordinato al SI. di allontanarsi Parte_2 dalla casa coniugale entro e non oltre dieci giorni dalla notificazione del provvedimento;
ha onera-
to la parte ricorrente della suddetta notificazione;
ha disposto che, in caso di mancata ottemperan- za spontanea, la ricorrente potesse mettere in esecuzione il provvedimento con l'ausilio della forza pubblica;
ha riservato al merito ogni altra decisione;
spese al definitivo.
Il convenuto, nonostante rituale e tempestiva notifica degli atti, non si è costituito neppure nel procedimento principale ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 16.7.2024.
Successivamente con ordinanza 17.7.2024 assumeva i provvedimenti provvisori e rimetteva a causa in decisione ritenendo la stessa matura per la decisione.
Il PM interveniva, nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
Il ricorso appare accoglibile per le ragioni che si espongono .
E' provato e financo pacifico il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniu- gi;
il ha prontamente ottemperato all'ordine del giudice di allontanarsi da casa, non Parte_2
si è costituito né nel procedimento cautelare né nel procedimento principale, dimostrando evi- dente disinteresse a difendersi, ma anche ad assumere posizione nei confronti della prole.
3 Quanto ai figli, il collegio ritiene che debbano essere confermati i provvedimenti provvisori dati dal giudice nel luglio 2024 in quanto adeguati alle circostanze ( collocazione dei figli presso la madre, onerata in misura maggiore del loro mantenimento diretto, ) e quindi idonei alla tutela dei figli, sia minori, che maggiorenni, ma ancora inseriti nel nucleo familiare e non pienamente autosufficienti dal punto di vista economico.
Part Non sono state proposte, dalla domande per assegno di mantenimento in suo favore.
Alla pronuncia seguono gli incombenti di legge.
Nessuna statuizione va assunta in punto spese, considerate la natura del procedimento e la mancata opposizione del convenuto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA la separazione giudiziale di n NE 20.2.1972 residente in [...]Parte_1
E
n Savona 27.12.1969 res Cervasca Parte_2
Disponendo
1.l' l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore che ai fini anagrafici e Per_5
come collocamento principale, sarà iscritta presso il domicilio della madre, a Parte_1
nell'abitazione familiare sita in CERVASCA (CN) Via Borgo San Dalmazzo n. 14; entrambi i ge-
nitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserci-
terà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quan-
do avrà la figlia con sé.
2. va assegnata alla SI.ra , quale genitore collocatario della prole, la casa coniugale Parte_1
sita in CERVASCA (CN) Via Borgo San Dalmazzo n. 14, con ogni arredo e corredo, casa dalla quale peraltro il marito risulta essersi allontanato.
3 .quanto al diritto di visita padre-figlia, in conformità alle richieste materne, che paiono congrue anche alla luce del principio di bigenitorialità il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia mino-
re secondo accordi presi di volta in volta, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e non di questa. In mancanza di accordo con l'altro coniuge, il padre potrà comunque vedere la fi-
glia almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, ol-
tre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31
4 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 di-
cembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la fami-
glia.
4. porsi a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, con decor-
renza dalla domanda giudiziale, un assegno complessivo di euro 500,00 mensili (100,00 per la fi-
Per_ glia;
200,00 per il figlio 200,00 per la figlia ), somma rivalutabile annualmen- Per_1 Per_2 te secondo indici Istat, da versare in favore della madre a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludico sportive e ricreative) previamente concordate (salvo quelle necessitate ed urgenti) e successiva- mente documentate, sostenute nell'interesse dei figli.
MANDA
l'Ufficiale dello stato civile del Comune di NE di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Nulla in punto spese.
NE 7.11.24
Il Giudice est. Il Presidente
dr. Natalia Fiorello dr. Roberta Bonaudi
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