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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1840 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SCOGLIO GIANFRANCO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
30/05/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TAORMINA il 21/12/1994, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 195, parte II, serie A;
- che dall'unione era nato, il 5 ottobre 1995, il figlio , economicamente Per_1
autosufficiente; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2.La casa familiare sita a Messina, via Salita Castellaccio,
Complesso "Le Terrazze", di proprietà del Sig. resterà nella sua piena CP_1
proprietà e disponibilità avendo la Sig.ra trasferito il proprio domicilio in Parte_1
Messina, viale Regina Margherita 5 bis Complesso "Residence Archimede" nell'appartamento di sua proprietà; Altre disposizioni patrimoniali 3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, Il Sig. riconosce alla Sig.ra CP_1
un assegno di mantenimento di € 1.500,00 (Euro Mille Cinquecento) Parte_1
mensili. Detto assegno sarà compensato con la maggior somma di € 4.780,00 mensili, pari al rateo di mutuo, o sino alla concorrenza dei ratei che, via via, risulteranno nel tempo per sorte capitale ed interessi, e che il Sig. si impegna a pagare, per conto della Sig.ra , CP_1 Pt_1
all'istituto di credito mutuante sino alla vendita degli immobili di esclusiva proprietà del coniuge, con la sola eccezione dell'appartamento in cui la stessa è domiciliata, e con il cui ricavato sarà possibile estinguere il mutuo. Qualora la vendita degli immobili non fosse sufficiente ad estinguere il mutuo il Sig. a far tempo dalla data di vendita delle unità CP_1
immobiliari di proprietà esclusiva della Sig.ra ed in atto locate, verserà comunque Pt_1
direttamente alla Sig.ra , al 5 di ogni mese, sul proprio conto corrente, l'assegno di Pt_1
mantenimento di € 1500,00 (euro millecinquecento) e continuerà a pagare, per suo conto, il mutuo fino alla completa estinzione. Tale contributo al mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno, al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'estinzione del mutuo, e così fin tanto che la Sig.ra non avrà ripreso la propria Pt_1
attività lavorativa in misura tale da garantirsi l'autosostentamento economico”. All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 30/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di TAORMINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 21/12/1994, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 195, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 16/09/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1840 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SCOGLIO GIANFRANCO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
30/05/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TAORMINA il 21/12/1994, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 195, parte II, serie A;
- che dall'unione era nato, il 5 ottobre 1995, il figlio , economicamente Per_1
autosufficiente; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2.La casa familiare sita a Messina, via Salita Castellaccio,
Complesso "Le Terrazze", di proprietà del Sig. resterà nella sua piena CP_1
proprietà e disponibilità avendo la Sig.ra trasferito il proprio domicilio in Parte_1
Messina, viale Regina Margherita 5 bis Complesso "Residence Archimede" nell'appartamento di sua proprietà; Altre disposizioni patrimoniali 3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, Il Sig. riconosce alla Sig.ra CP_1
un assegno di mantenimento di € 1.500,00 (Euro Mille Cinquecento) Parte_1
mensili. Detto assegno sarà compensato con la maggior somma di € 4.780,00 mensili, pari al rateo di mutuo, o sino alla concorrenza dei ratei che, via via, risulteranno nel tempo per sorte capitale ed interessi, e che il Sig. si impegna a pagare, per conto della Sig.ra , CP_1 Pt_1
all'istituto di credito mutuante sino alla vendita degli immobili di esclusiva proprietà del coniuge, con la sola eccezione dell'appartamento in cui la stessa è domiciliata, e con il cui ricavato sarà possibile estinguere il mutuo. Qualora la vendita degli immobili non fosse sufficiente ad estinguere il mutuo il Sig. a far tempo dalla data di vendita delle unità CP_1
immobiliari di proprietà esclusiva della Sig.ra ed in atto locate, verserà comunque Pt_1
direttamente alla Sig.ra , al 5 di ogni mese, sul proprio conto corrente, l'assegno di Pt_1
mantenimento di € 1500,00 (euro millecinquecento) e continuerà a pagare, per suo conto, il mutuo fino alla completa estinzione. Tale contributo al mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno, al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'estinzione del mutuo, e così fin tanto che la Sig.ra non avrà ripreso la propria Pt_1
attività lavorativa in misura tale da garantirsi l'autosostentamento economico”. All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 30/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di TAORMINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 21/12/1994, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 195, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 16/09/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.