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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/06/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2684/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario di pace dott.ssa Marianna Barlati ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 2684/2021 promossa da:
( elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), Parte_1 C.F._1 via G. Carducci n. 24, presso lo studio dell'avv. Flavio Marini giusta mandato in atti;
-opponente -
contro
(P.I. in persona del l.r.p.t., e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti del foro di Milano ed elettivamente Controparte_2 domiciliata in Viterbo alla via Igino Garbini n. 59 presso lo studio dell'avv. Romano Pesciaroli;
-opposta- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. Con atto ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 di pagamento n. 725/2021, con il quale, su ricorso di le era stato Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di euro 9.533,01 oltre interessi come da domanda, spese ed onorari del procedimento monitorio.
pagina 1 di 4 La pretesa creditoria azionata, traeva origine, dal mancato adempimento, da parte dell'opponente, al contratto di finanziamento n. 0041100065744, dalla stessa sottoscritto con Volkswagen Bank s.p.a., in data 9.11.2007.
A fondamento dell'opposizione, deduceva il difetto di legittimazione attiva Parte_1 dell'opposta e l'intervenuta prescrizione del credito vantato, previo disconoscimento della firma a suo nome, risultante da detto contratto di finanziamento, in quanto apocrifa e verosimilmente apposta dal marito, da cui si stava separando, che, oberato dai debiti, avrebbe contratto detto finanziamento a sua insaputa, così come, peraltro, aveva fatto in altre occasioni.
Deduceva altresì l'opponente, di non aver mai sottoscritto neppure il piano di rientro né di aver mai ricevuto la raccomandata attestante l'avvenuta comunicazione da parte dell'opposta, della decadenza dal piano di rientro stesso nonché l'inefficacia nei suoi confronti degli atti interruttivi della prescrizione tenuto conto dell'operato disconoscimento. Nel costituirsi in giudizio, la Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e l'irrilevanza dell'operato
[...] disconoscimento ai fini probatori, stante la non necessità della prova scritta ai fini della validità del contratto di mutuo/finanziamento personale e l'evidente eventuale “consenso” rilasciato dall'opponente al marito, al fine dell'apposizione della firma a suo nome, desumibile da “facta concludentia”.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto l'originario giudice dott.ssa
Carmela Magarò, disponeva C.T.U. al fine di far accertare l'autografia delle firme apposte al contratto di finanziamento sotteso all'emissione del D.I. opposto;
assegnato il fascicolo alla scrivente per la decisione, venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'opposizione fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Preliminarmente giova osservare che, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al riparto del carico probatorio ( cfr. art. 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. (cfr. Cas. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81 :” Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale…il giudice…valuta…l'intero materiale probatorio acquisito in causa”. Pertanto, è oggetto del giudizio di opposizione, non la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria ( cfr. Cass. 7892/94; Cass. 9708/94). In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
pagina 2 di 4 Orbene, dalla consulenza grafologica ammessa, e' emerso che, le sottoscrizioni di , Parte_1 apposte sul contratto di finanziamento oggetto di causa, sono da ritenersi apocrife, ossia non riconducibili alla mano dell'apparente firmataria, ma frutto di imitazione a modello da parte di altro soggetto sicchè, questo Giudice deve tener conto delle conclusioni raggiunte dalla consulente, condividendo i criteri e le modalita' di esecuzione della chiesta consulenza grafologica. Deve, essere, pertanto, dichiarata l'apocrifia delle sottoscrizioni risultanti dal detto contratto di finanziamento. Occorre, a tal punto, verificare se tale accertamento sia o meno bastevole a dichiarare l'inesistenza di un credito avanzato in giudizio da parte della finanziaria per nullita' del contratto, stante la mancanza di volontà del soggetto a cui quella dichiarazione si riferisce (volonta' da esercitarsi, appunto, attraverso la sottoscrizione). Di recente, infatti, la Suprema Corte ha statuito che “il contratto con firma falsa non è nullo ma esplica i suoi effetti se utilizzato, anche con atti o comportamenti concludenti, dal soggetto la cui firma è stata artefatta” (Cassazione Civile, ordinanza nr. 5479/2023). Tale statuizione si riferisce, pero', ad un caso diverso non rientrante nella cd.tutela del consumatore applicabile al rapporto oggetto di giudizio. Nel caso specifico, infatti, il finanziamento e' stato concesso ad un consumatore. In tal caso soccorre la diversa ipotesi prevista per i contratti bancari dall'art. 117 TUB. La norma, infatti, prevede, al primo comma che i contratti bancari debbano essere redatti per iscritto ed, al terzo comma, che nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto debba ritenersi nullo. La norma deriva dal recepimento nel nostro ordinamento della disciplina europea in materia di tutela dei consumatori (artt. 4, par. 2, let. f), 12,
114 e 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), derivante dall' articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. – disciplina a tutela dei consumatori, peraltro, applicabile direttamente, stante la competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri prevista dall' art. 4, par.2, lettera f) del TFUE, come norma di protezione del consumatore. In applicazione della detta normativa questo Giudice deve dichiarare la nullita' del contratto di finanziamento rivolto ad un consumatore perche' non redatto per iscritto o, comunque, con sottoscrizione apocrifa, con conseguente impossibilita' di potersi ritenere l'esistenza di un contratto concluso per facta concludentia (come richiesto da parte opposta). In conclusione, parte opposta, ha provato il suo credito sicchè il D.I. opposto va necessariamente revocato.
3. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M.
55/2014, con riferimento allo scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, applicando i parametri medi di detto scaglione. Le spese della c.t.u. siccome liquidate nel corso del giudizio con separato decreto, vanno poste, definitivamente, a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 725/2021 (RGN 1971/2021) emesso dal Tribunale di Viterbo in data
28.7.2021 in favore di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1
assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il D.I. n. 725/2021(R.G.N. 1971/21) del 28.7.2021;
-condanna lla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in complessive euro 5.077,00 oltre accessori di legge e spese generali (15%) da Parte_1
pagina 3 di 4 distrarsi in favore dell'avv. Flavio Marini dichiaratosi antistatario.
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico della parte opposta.
Così deciso in Viterbo 11 giugno 2025
Il giudice onorario dott.ssa Marianna Barlati
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario di pace dott.ssa Marianna Barlati ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 2684/2021 promossa da:
( elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), Parte_1 C.F._1 via G. Carducci n. 24, presso lo studio dell'avv. Flavio Marini giusta mandato in atti;
-opponente -
contro
(P.I. in persona del l.r.p.t., e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti del foro di Milano ed elettivamente Controparte_2 domiciliata in Viterbo alla via Igino Garbini n. 59 presso lo studio dell'avv. Romano Pesciaroli;
-opposta- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. Con atto ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 di pagamento n. 725/2021, con il quale, su ricorso di le era stato Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di euro 9.533,01 oltre interessi come da domanda, spese ed onorari del procedimento monitorio.
pagina 1 di 4 La pretesa creditoria azionata, traeva origine, dal mancato adempimento, da parte dell'opponente, al contratto di finanziamento n. 0041100065744, dalla stessa sottoscritto con Volkswagen Bank s.p.a., in data 9.11.2007.
A fondamento dell'opposizione, deduceva il difetto di legittimazione attiva Parte_1 dell'opposta e l'intervenuta prescrizione del credito vantato, previo disconoscimento della firma a suo nome, risultante da detto contratto di finanziamento, in quanto apocrifa e verosimilmente apposta dal marito, da cui si stava separando, che, oberato dai debiti, avrebbe contratto detto finanziamento a sua insaputa, così come, peraltro, aveva fatto in altre occasioni.
Deduceva altresì l'opponente, di non aver mai sottoscritto neppure il piano di rientro né di aver mai ricevuto la raccomandata attestante l'avvenuta comunicazione da parte dell'opposta, della decadenza dal piano di rientro stesso nonché l'inefficacia nei suoi confronti degli atti interruttivi della prescrizione tenuto conto dell'operato disconoscimento. Nel costituirsi in giudizio, la Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e l'irrilevanza dell'operato
[...] disconoscimento ai fini probatori, stante la non necessità della prova scritta ai fini della validità del contratto di mutuo/finanziamento personale e l'evidente eventuale “consenso” rilasciato dall'opponente al marito, al fine dell'apposizione della firma a suo nome, desumibile da “facta concludentia”.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto l'originario giudice dott.ssa
Carmela Magarò, disponeva C.T.U. al fine di far accertare l'autografia delle firme apposte al contratto di finanziamento sotteso all'emissione del D.I. opposto;
assegnato il fascicolo alla scrivente per la decisione, venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'opposizione fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Preliminarmente giova osservare che, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al riparto del carico probatorio ( cfr. art. 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. (cfr. Cas. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81 :” Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale…il giudice…valuta…l'intero materiale probatorio acquisito in causa”. Pertanto, è oggetto del giudizio di opposizione, non la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria ( cfr. Cass. 7892/94; Cass. 9708/94). In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
pagina 2 di 4 Orbene, dalla consulenza grafologica ammessa, e' emerso che, le sottoscrizioni di , Parte_1 apposte sul contratto di finanziamento oggetto di causa, sono da ritenersi apocrife, ossia non riconducibili alla mano dell'apparente firmataria, ma frutto di imitazione a modello da parte di altro soggetto sicchè, questo Giudice deve tener conto delle conclusioni raggiunte dalla consulente, condividendo i criteri e le modalita' di esecuzione della chiesta consulenza grafologica. Deve, essere, pertanto, dichiarata l'apocrifia delle sottoscrizioni risultanti dal detto contratto di finanziamento. Occorre, a tal punto, verificare se tale accertamento sia o meno bastevole a dichiarare l'inesistenza di un credito avanzato in giudizio da parte della finanziaria per nullita' del contratto, stante la mancanza di volontà del soggetto a cui quella dichiarazione si riferisce (volonta' da esercitarsi, appunto, attraverso la sottoscrizione). Di recente, infatti, la Suprema Corte ha statuito che “il contratto con firma falsa non è nullo ma esplica i suoi effetti se utilizzato, anche con atti o comportamenti concludenti, dal soggetto la cui firma è stata artefatta” (Cassazione Civile, ordinanza nr. 5479/2023). Tale statuizione si riferisce, pero', ad un caso diverso non rientrante nella cd.tutela del consumatore applicabile al rapporto oggetto di giudizio. Nel caso specifico, infatti, il finanziamento e' stato concesso ad un consumatore. In tal caso soccorre la diversa ipotesi prevista per i contratti bancari dall'art. 117 TUB. La norma, infatti, prevede, al primo comma che i contratti bancari debbano essere redatti per iscritto ed, al terzo comma, che nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto debba ritenersi nullo. La norma deriva dal recepimento nel nostro ordinamento della disciplina europea in materia di tutela dei consumatori (artt. 4, par. 2, let. f), 12,
114 e 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), derivante dall' articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. – disciplina a tutela dei consumatori, peraltro, applicabile direttamente, stante la competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri prevista dall' art. 4, par.2, lettera f) del TFUE, come norma di protezione del consumatore. In applicazione della detta normativa questo Giudice deve dichiarare la nullita' del contratto di finanziamento rivolto ad un consumatore perche' non redatto per iscritto o, comunque, con sottoscrizione apocrifa, con conseguente impossibilita' di potersi ritenere l'esistenza di un contratto concluso per facta concludentia (come richiesto da parte opposta). In conclusione, parte opposta, ha provato il suo credito sicchè il D.I. opposto va necessariamente revocato.
3. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M.
55/2014, con riferimento allo scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, applicando i parametri medi di detto scaglione. Le spese della c.t.u. siccome liquidate nel corso del giudizio con separato decreto, vanno poste, definitivamente, a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 725/2021 (RGN 1971/2021) emesso dal Tribunale di Viterbo in data
28.7.2021 in favore di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1
assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il D.I. n. 725/2021(R.G.N. 1971/21) del 28.7.2021;
-condanna lla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in complessive euro 5.077,00 oltre accessori di legge e spese generali (15%) da Parte_1
pagina 3 di 4 distrarsi in favore dell'avv. Flavio Marini dichiaratosi antistatario.
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico della parte opposta.
Così deciso in Viterbo 11 giugno 2025
Il giudice onorario dott.ssa Marianna Barlati
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