Trib. Viterbo, sentenza 11/06/2025, n. 406
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Sentenza 11 giugno 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Viterbo, nella persona del giudice onorario di pace dott.ssa Marianna Barlati. La controversia riguarda un'opposizione a un decreto ingiuntivo di pagamento, in cui l'opponente contestava la legittimità della pretesa creditoria avanzata dalla controparte, sostenendo il difetto di legittimazione attiva e l'apocrifia della propria firma sul contratto di finanziamento. La parte opposta, invece, chiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo la validità del contratto e l'esistenza di un consenso implicito da parte dell'opponente.

Il giudice ha accolto l'opposizione, dichiarando l'apocrifia delle firme apposte sul contratto di finanziamento, e ha argomentato che, in base all'art. 117 del TUB, la mancanza di forma scritta rende nullo il contratto. Ha inoltre evidenziato che, non essendo stata provata l'esistenza di un credito valido, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato. La decisione si fonda su una valutazione approfondita della consulenza grafologica e sulla normativa a tutela dei consumatori, stabilendo così la nullità del contratto e la conseguente impossibilità di ritenere valida la pretesa creditoria. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Viterbo, sentenza 11/06/2025, n. 406
    Giurisdizione : Trib. Viterbo
    Numero : 406
    Data del deposito : 11 giugno 2025

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