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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3268/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Del Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500051295 BONIFICA 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6051/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistenti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'avviso di intimazione n. 202500051295, notificato in data 22.04.2025, in relazione alle seguenti richiamate ingiunzioni, tutte riferite a tassa consorzio bonifica, per complessivi euro 700,90: a)
n. 4892049552, asseritamente notificata in data 11/10/2016, anno 2012, importo euro 19,74; b) n.
4890034861, asseritamente notificata in data 08/10/2016, anno 2011, importo euro 19,74; c) n. 4891116413, asseritamente notificata in data 24/03/2018, anno 2013, importo euro 24,58; d) n. 4891136568, asseritamente notificata in data 05/10/2019, anno 2018, importo euro 35,65; e) n. 4893118589, asseritamente notificata in data 28/09/2021, anno 2019, importo euro 35,75; f) n. 4892125890, asseritamente notificata in data
10/11/2021, anno 2020, importo euro 35,75; g) n. 4892102311, asseritamente notificata in data 28/01/2022, anno 2021, importo euro 35,75; h) n. 4894079512, asseritamente notificata in data 19/07/2023, anno 2022, importo euro 37,75. Deduce omessa notifica degli atti presupposti e intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituisce il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno che contesta le avverse deduzioni, depositando in atti copia di molteplici atti riferiti alla controversa pretesa tributaria, che asseritamente regolarmente notificati, non venivano opposti da contribuente e, quindi, diventavano definitivi.
Risulta costituita la GEFIL spa che contesta i motivi del ricorso, chiedendone il rigetto, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Dalla documentazione depositata agli atti, risulta la regolarità della notifica degli atti impugnati e, circostanza dirimente ai fini della odierna decisione, la regolare notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione, prodromici alla impugnata intimazione di pagamento:
• per l'annualità 2011 sono stati notificati: - ingiunzione di pagamento anno 2011 n. 4890034861 notificata il 08.10.2016; - sollecito di pagamento n. 001201790006521000 del 18.09.2017; - preavviso di fermo n.
00120190003343243000 annualità 2011, 2012 e 2013 notificato il 06.11.2019;
• per l'annualità 2012 sono stati notificati: - avviso di pagamento anno 2012 n. 4821330522; - avviso di notifica anno 2012 n. 4860195092 notificato il 25.01.2013; - ingiunzione di pagamento anno 2012 n.4892049552 notificato il 11.10.2016; - sollecito di pagamento n. 001201790006521000 del 18.09.2017; - preavviso di fermo n. 00120190003343243000 annualità 2011, 2012 e 2013 notificato il 06.11.2019;
• per l'annualità 2013 sono stati notificati: - avviso di pagamento anno 2013 n. 4811462603; - avviso di notifica anno 2013 n.4860283233 notificato il 18.12.2013; - ingiunzione di pagamento anno 2013
n.4891116413 notificato il 24.03.2018; - sollecito di pagamento n. 00120189000411330000 del 25.07.2018; preavviso di fermo n. 00120190003343243000 annualità 2011, 2012 e 2013 notificato il 06.11.2019;
• per l'annualità 2018 sono stati notificati: - avviso di pagamento anno 2018 n. 4821488948; - avviso di notifica anno 2018 n.4860381638 notificato il 04.01.2019; - ingiunzione di pagamento anno 2018
n.4891136568 notificato il 05.10.2019; - sollecito di pagamento n. 00120219000351835000 del 13.09.2021; - preavviso di fermo n. 00120230002688531000 notificato il 21.11.2023;
• per l'annualità 2019 sono stati notificati: - avviso di pagamento anno 2019 n.4821503529; - avviso di notifica anno 2019 n.4860329849 notificato il 05.10.2019; - ingiunzione di pagamento anno 2019 n.4893118589 notificato il 28.09.2021; - sollecito di pagamento n. 00120229001352877000 del 13.04.2022; - preavviso di fermo n. 00120230002688531000 notificato il 21.11.2023;
• per l'annualità 2020 sono stati notificati: - avviso di pagamento anno 2020 n.4831508780; - avviso di notifica anno 2020 n. 4862314590 notificato il 06.10.2020; - ingiunzione di pagamento anno 2020 n. 4892125890 notificato il 10.11.2021; - sollecito di pagamento n. 00120229001352877000 del 13.04.2022; - preavviso di fermo n. 00120230002688531000 notificato il 21.11.2023;
• per l'annualità 2021 sono stati notificati: - avviso di pagamento anno 2021 n.4813534551;- avviso di notifica anno 2021 n.4863317741 notificato il 20.09.2021; - ingiunzione di pagamento n.4892102311 notificato il
28.01.2022; - sollecito di pagamento n. 00120229004700978000 del 12.01.2023; - preavviso di fermo n.
00120230002688531000 notificato il 21.11.2023.
• per l'annualità 2022 sono stati notificati: - avviso di pagamento anno 2022 n.4832524772; - avviso di notifica anno 2022 n.4862319252 notificato il 24.11.2022; - ingiunzione di pagamento anno 2022 n.4894079512 notificato il 19.07.2023; - sollecito di pagamento n. 00120249001364062000 del 29.03.2024.
Al riguardo, in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” per cui
“per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento” (Cass. Ord. n. 23346/2024). Tale orientamento origina dalla adeguata interpretazione dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92 in base al quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto,
l'impugnativa è definitivamente preclusa, assicurando in tal modo un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato. In definitiva, in base a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo esecutivo viene a configurarsi non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”, ovvero da una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (cfr: Cass. n 2024/1994; n. 11251/1996; n. 4350/1997; n. 724/1998, n.
1302/1999, n. 4475/1999, n. 4584/1999, n. 7026/1999; n. 14821/2000, n. 190/2001; n. 1308/2002). La autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, derivandone come conseguenza che qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
La regolarità delle notifiche dei predetti atti determina anche che nessun termine prescrizionale quinquennale possa dirsi decorso, dovendo quindi confermarsi la legittimità dell'atto impugnato e della pretesa tributaria complessiva.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge da corrispondere in favore del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del
Sarno ed in euro 200,00 oltre accessori di legge da corrispondersi al procuratore legale della GEFIL spa, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3268/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Del Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500051295 BONIFICA 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6051/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistenti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'avviso di intimazione n. 202500051295, notificato in data 22.04.2025, in relazione alle seguenti richiamate ingiunzioni, tutte riferite a tassa consorzio bonifica, per complessivi euro 700,90: a)
n. 4892049552, asseritamente notificata in data 11/10/2016, anno 2012, importo euro 19,74; b) n.
4890034861, asseritamente notificata in data 08/10/2016, anno 2011, importo euro 19,74; c) n. 4891116413, asseritamente notificata in data 24/03/2018, anno 2013, importo euro 24,58; d) n. 4891136568, asseritamente notificata in data 05/10/2019, anno 2018, importo euro 35,65; e) n. 4893118589, asseritamente notificata in data 28/09/2021, anno 2019, importo euro 35,75; f) n. 4892125890, asseritamente notificata in data
10/11/2021, anno 2020, importo euro 35,75; g) n. 4892102311, asseritamente notificata in data 28/01/2022, anno 2021, importo euro 35,75; h) n. 4894079512, asseritamente notificata in data 19/07/2023, anno 2022, importo euro 37,75. Deduce omessa notifica degli atti presupposti e intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituisce il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno che contesta le avverse deduzioni, depositando in atti copia di molteplici atti riferiti alla controversa pretesa tributaria, che asseritamente regolarmente notificati, non venivano opposti da contribuente e, quindi, diventavano definitivi.
Risulta costituita la GEFIL spa che contesta i motivi del ricorso, chiedendone il rigetto, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Dalla documentazione depositata agli atti, risulta la regolarità della notifica degli atti impugnati e, circostanza dirimente ai fini della odierna decisione, la regolare notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione, prodromici alla impugnata intimazione di pagamento:
• per l'annualità 2011 sono stati notificati: - ingiunzione di pagamento anno 2011 n. 4890034861 notificata il 08.10.2016; - sollecito di pagamento n. 001201790006521000 del 18.09.2017; - preavviso di fermo n.
00120190003343243000 annualità 2011, 2012 e 2013 notificato il 06.11.2019;
• per l'annualità 2012 sono stati notificati: - avviso di pagamento anno 2012 n. 4821330522; - avviso di notifica anno 2012 n. 4860195092 notificato il 25.01.2013; - ingiunzione di pagamento anno 2012 n.4892049552 notificato il 11.10.2016; - sollecito di pagamento n. 001201790006521000 del 18.09.2017; - preavviso di fermo n. 00120190003343243000 annualità 2011, 2012 e 2013 notificato il 06.11.2019;
• per l'annualità 2013 sono stati notificati: - avviso di pagamento anno 2013 n. 4811462603; - avviso di notifica anno 2013 n.4860283233 notificato il 18.12.2013; - ingiunzione di pagamento anno 2013
n.4891116413 notificato il 24.03.2018; - sollecito di pagamento n. 00120189000411330000 del 25.07.2018; preavviso di fermo n. 00120190003343243000 annualità 2011, 2012 e 2013 notificato il 06.11.2019;
• per l'annualità 2018 sono stati notificati: - avviso di pagamento anno 2018 n. 4821488948; - avviso di notifica anno 2018 n.4860381638 notificato il 04.01.2019; - ingiunzione di pagamento anno 2018
n.4891136568 notificato il 05.10.2019; - sollecito di pagamento n. 00120219000351835000 del 13.09.2021; - preavviso di fermo n. 00120230002688531000 notificato il 21.11.2023;
• per l'annualità 2019 sono stati notificati: - avviso di pagamento anno 2019 n.4821503529; - avviso di notifica anno 2019 n.4860329849 notificato il 05.10.2019; - ingiunzione di pagamento anno 2019 n.4893118589 notificato il 28.09.2021; - sollecito di pagamento n. 00120229001352877000 del 13.04.2022; - preavviso di fermo n. 00120230002688531000 notificato il 21.11.2023;
• per l'annualità 2020 sono stati notificati: - avviso di pagamento anno 2020 n.4831508780; - avviso di notifica anno 2020 n. 4862314590 notificato il 06.10.2020; - ingiunzione di pagamento anno 2020 n. 4892125890 notificato il 10.11.2021; - sollecito di pagamento n. 00120229001352877000 del 13.04.2022; - preavviso di fermo n. 00120230002688531000 notificato il 21.11.2023;
• per l'annualità 2021 sono stati notificati: - avviso di pagamento anno 2021 n.4813534551;- avviso di notifica anno 2021 n.4863317741 notificato il 20.09.2021; - ingiunzione di pagamento n.4892102311 notificato il
28.01.2022; - sollecito di pagamento n. 00120229004700978000 del 12.01.2023; - preavviso di fermo n.
00120230002688531000 notificato il 21.11.2023.
• per l'annualità 2022 sono stati notificati: - avviso di pagamento anno 2022 n.4832524772; - avviso di notifica anno 2022 n.4862319252 notificato il 24.11.2022; - ingiunzione di pagamento anno 2022 n.4894079512 notificato il 19.07.2023; - sollecito di pagamento n. 00120249001364062000 del 29.03.2024.
Al riguardo, in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” per cui
“per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento” (Cass. Ord. n. 23346/2024). Tale orientamento origina dalla adeguata interpretazione dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92 in base al quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto,
l'impugnativa è definitivamente preclusa, assicurando in tal modo un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato. In definitiva, in base a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo esecutivo viene a configurarsi non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”, ovvero da una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (cfr: Cass. n 2024/1994; n. 11251/1996; n. 4350/1997; n. 724/1998, n.
1302/1999, n. 4475/1999, n. 4584/1999, n. 7026/1999; n. 14821/2000, n. 190/2001; n. 1308/2002). La autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, derivandone come conseguenza che qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
La regolarità delle notifiche dei predetti atti determina anche che nessun termine prescrizionale quinquennale possa dirsi decorso, dovendo quindi confermarsi la legittimità dell'atto impugnato e della pretesa tributaria complessiva.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge da corrispondere in favore del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del
Sarno ed in euro 200,00 oltre accessori di legge da corrispondersi al procuratore legale della GEFIL spa, dichiaratosi antistatario.