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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/08/2025, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
R.G. 4720/2023
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4720/2023 R.G. promossa da
(C.F. e P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
DUCA GIUSEPPE
ATTORE contro
(Numero di registrazione societaria: , corrente in Majuro Controparte_1 P.IVA_2
MH96960 – Isole Marshall – Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, con il patrocinio degli Avv.ti MORDIGLIA MICHELE, SONINO RUGGERO, MANICA PAOLO,
MORDIGLIA LUCA
CONVENUTO nonché contro
Numero di registrazione societaria: , corrente Controparte_2 P.IVA_3
in La Valletta – Malta, con il patrocinio degli Avv.ti PALANDRI PIETRO, SALVATICO
ENRICO, MORDIGLIA PIETRO, SILANOS ALDO
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo…) sulle seguenti conclusioni per parte attrice pagina 1 di 12 “Accertare la responsabilità del vettore marittimo , domiciliata presso la Controparte_1
Pioneer Marine Advisers Pte Ltd, 19-08, Prudential Tower, 30, Cecil Street, Singapore 049712, domiciliata presso la in Marghera (VE), Via Orsini n. 6a, e Controparte_3
del vettore marittimo domiciliata presso la Windforce Maritime Controparte_2
Enterprises Inc., Galenica Building, 4, Eleftherias Street, Kifisia, 145 64 Athens, Greece per i danni e per le ragioni meglio descritti in narrativa, e per l'effetto condannare le stesse, in solido tra loro o come meglio visto, al risarcimento in favore della società attrice dei danni occorsi nel trasporto meglio indicato in premesse, e pari a complessivi USD 84.508,01 ed € 63.925,50, di cui USD 57.937,61 ed € 42.728,00 riguardanti la merce venduta dalla SU IN UP
PR AD e trasportata dal vettore , e USD 26.570,39 ed € 21.197,50 Controparte_1
riguardanti la merce venduta dalla e trasportata dal Controparte_4 vettore o alla maggiore o minore somma che dovesse risultare Controparte_2
dovuta all'attrice in corso di causa, in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, oltre al rimborso delle spese peritali sostenute dalla società attrice per €
4.669,00, nonché delle spese legali per € 3.940,00.
Con condanna ex art. 96 c.p.c. di per le ragioni evidenziate nella Controparte_2
memoria ex art. 183, VI co, c.p.c. n. 1” per parte convenuta Controparte_1
“(…) nella denegata ipotesi in cui parte attrice non rinunci alla domanda nei confronti della conchiudente per gli asseriti danni “meccanici” al carico rappresentato dalla P/C n.
rigettare tale domanda per difetto di legittimazione passiva;
C.F._1
(…) rigettare in ogni sua parte la domanda di parte attrice nei confronti della conchiudente per insussistenza e/o mancata prova di qualsiasi responsabilità della conchiudente per gli asseriti danni, comunque infondati e/o non provati sia sull'an che sul quantum” per parte convenuta Controparte_2
“Rigettare la domanda di parte attrice per difetto di giurisdizione delle Corti italiane;
(…) rigettare la domanda di parte attrice per difetto di legittimazione passiva;
(…) rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque pagina 2 di 12 non provata;
(…) nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse riconoscere la sussistenza di danni al carico e la responsabilità, in tutto o in parte, di quale vettore Controparte_2
marittimo, ridurre l'importo del risarcimento nella misura che risulterà in corso di causa e, in ogni caso, limitare la contestata responsabilità vettoriale della conchiudente ai sensi delle leggi e/o convenzioni internazionali e/o pattuizioni contrattuali applicabili”
FATTO e DIRITTO ha convenuto in giudizio ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il risarcimento del danno subìto a due partite di legname acquistate dalle società
[...]
cinesi GS IN AN PR-AD Co. Ltd. e Controparte_4
caricate per il trasporto da IA (Cina) a Ravenna a bordo della M/v Resolute
[...]
Bay, di bandiera Isola di Man, armata dalla convenuta come da polizze di Controparte_1
carico depositate in allegato all'atto di citazione.
Secondo l'attrice il carico, previo accordo tra le parti, sarebbe infine arrivato al porto di
Venezia – Marghera in data 24/01/2022 ed avrebbe presentato difetti (cfr. p. 3 atto di citazione
“il perito incaricato dalla società attrice, Signor ha confermato che il Testimone_1
legname di sua proprietà si presentava danneggiato per il 5% in modo totale e per il 15% in modo parziale con un deprezzamento del 25%”). Inoltre, “al momento dell'ispezione il legname si trovava scaricato in banchina all'aperto, essendo stato ivi depositato per via di una illegittima iniziativa di ritenzione del carico da parte del vettore marittimo”, con conseguente pericolo di ulteriore danneggiamento per via dell'esposizione agli agenti atmosferici.
tramite tecnico di parte, ha quantificato un danno meccanico di USD 17.832; Parte_1 un danno da bagnamento di USD 339.555,00, riscontrato dopo l'arrivo della merce nella sede della medesima parte attrice;
un ulteriore danno di € 39.368 per oneri doganali e spese di trasporto, sostenuti inutilmente a causa dei difetti della merce. ha affermato che dei danni sarebbero responsabili, per quanto concerne la Parte_1
merce rappresentata dalla polizza di carico N. RB42DLRVA005/006/007, l'armatore della M/v
Resolute Bay, mentre, per la polizza di carico N. RB42DLRVA024/025, tanto il vettore pagina 3 di 12 marittimo quanto l'armatore della M/v Resolute Bay. Più nello Controparte_2 specifico secondo l'attrice “mentre i danni meccanici accertati a destino sono occorsi durante il receptum vettoriale per il quale, ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico, vi è una presunzione assoluta di responsabilità del vettore marittimo che ne è pertanto responsabile;
per i danni da bagnamento è responsabile il solo armatore della M/v Resolute
Bay, essendo tali danni occorsi per via di una sua illegittima iniziativa di ritenzione del carico,
e che ha comportato una prolungata sosta in banchina del legname, dove è stato depositato all'aperto senza che la società esponente lo potesse ritirare” (cfr. p. 4 atto di citazione).
Secondo al danno della merce dovrebbe sommarsi quello riguardante le spese Parte_1
per le attività peritali e per il sequestro conservativo della M/v Resolute Bay, chiesto ed ottenuto dall'attrice al momento dell'arrivo della nave a Venezia.
Nonostante, come già riportato, nel corpo dell'atto di citazione l'attrice abbia tenuto distinte le responsabilità delle due convenute, in sede di conclusioni dell'atto introduttivo essa ha chiesto
“condannare le stesse, in solido tra loro o come meglio visto, al risarcimento in favore della società attrice dei danni occorsi nel trasporto meglio indicato in premesse, e pari a USD
357.387,00 o in subordine a € 17.832,00, in ogni caso oltre a € 47.977,89 (…)”.
Parte convenuta si è costituita in giudizio osservando che Controparte_1 Parte_1
ha dapprima affermato di ritenere responsabile la medesima per i danni al Controparte_1 carico rappresentato dalla polizza di carico N. RB42DLRVA005/006/007 e di ritenere, invece, responsabile la convenuta per i danni meccanici al carico rappresentato dalla polizza CP_2
N. RB42DLRVA024/025, salvo poi concludere per la responsabilità solidale delle due convenute per tutti gli asseriti danni al carico. L'attrice, tuttavia, in disparte la lamentata contraddittorietà delle allegazioni, non avrebbe provato la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra debitori.
La convenuta ha aggiunto che le partite di legname sarebbero state ispezionate dopo lo sbarco nel contraddittorio tra le parti e che il danno meccanico sarebbe in larga parte (90%) imputabile alle modalità di disistivaggio e scarico della merce impiegate dal personale del terminal di arrivo, ha, poi, affermato che la decisione di sbarcare tutto il Parte_2 CP_1
pagina 4 di 12 legname in banchina all'aperto sarebbe stata presa dai ricevitori, come dimostrerebbero le due lettere di esonero da responsabilità che rilasciò proprio al terminal il Parte_1 Pt_2
11/01/2022. Conseguentemente il danno meccanico sarebbe imputabile a soggetti terzi, mentre il danno da bagnamento sarebbe dovuto ad una scelta adottata da in ordine al Parte_1 deposito della merce all'aperto.
La convenuta ha aggiunto che il diritto di ritenzione sul carico, di cui si duole Parte_1 in atto di citazione, sarebbe stato esercitato dal noleggiatore della nave, soggetto terzo ed estraneo al giudizio. In ogni caso l'esercizio del diritto di ritenzione avrebbe determinato un ritardo nella consegna della merce di 3 giorni, mentre gli asseriti danni da bagnamento sarebbero imputabili, al più, all'iniziativa di di stoccare il carico in banchina all'aperto Pt_1
per diverse settimane e di manlevare il terminal da responsabilità. D'altro canto, la ritenzione non avrebbe alcuna rilevanza causale rispetto ai danni meccanici, verificatisi – se mai – durante le operazioni di scarico.
La convenuta ha evidenziato che parte attrice non avrebbe assolto all'onere probatorio relativo all'an ed al quantum del danno.
Parte convenuta si è costituita in giudizio eccependo il difetto di Controparte_2
giurisdizione del giudice italiano, poiché la polizza di carico conterrebbe una deroga in favore del giudice inglese.
inoltre, si è detta estranea alla controversia in quanto a) non proprietaria/armatrice CP_2
della M/n Resolute Bay;
b) non avrebbe noleggiato la M/n Resolute Bay in relazione al viaggio per cui è causa;
c) non avrebbe mai autorizzato l'emissione di polizze di carico e, di conseguenza, non avrebbe agito quale vettore in relazione al viaggio di cui è causa;
d) non avrebbe mai conferito poteri rappresentativi all'agente cinese che sottoscrisse la polizza di carico, il quale avrebbe agito come falsus procurator. A tale ultimo riguardo Parte_1
non avrebbe dimostrato la sussistenza in capo a IA Controparte_5 del potere di agire in nome e per conto di e di emettere la polizza di carico.
[...] CP_2
D'altro canto, le lettere di garanzia per liberare la nave dal sequestro conservativo richiesto da sarebbero state emesse dall'assicuratore della e si Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 12 riferirebbero soltanto alla polizza di carico facente capo alla medesima . Controparte_1
Con riferimento alle iniziative cautelari assunte da , ha osservato che il decreto emesso Pt_1
in séguito a ricorso ex art. 703 c.p.c. non considererebbe la polizza di carico N.
RB42DLRVA024/025.
Secondo la convenuta le asserzioni di parte attrice risulterebbero in contrasto con le conclusioni formulate, tenuto conto che dapprima ha affermato di ritenere responsabile Pt_1 [...]
per i danni – meccanici e da bagnamento – al carico rappresentato dalla polizza di CP_1
carico N. RB42DLRVA005/006/007 e di ritenere, invece, responsabile solo per i CP_2 danni meccanici al carico rappresentato dalla polizza di carico N. RB42DLRVA024/025, per poi concludere allegando la responsabilità solidale delle convenute. ha affermato che la nave Resolute Bay sarebbe arrivata a Venezia – Marghera il CP_2
13/01/2022, come risulterebbe dal doc. 6 di parte attrice, che fa riferimento ad una lettera di protesta dei ricevitori datata 14/01/2022. L'assunto troverebbe conferma anche nel doc. 21 attrice, in cui lo spedizioniere Boriani Navigazione S.r.l. indicava la data di arrivo della nave al
13/01/2022 (cfr. p. 6 comparsa di risposta “E' quindi logico concludere che, già in data 14 gennaio 2022, la nave fosse arrivata presso il porto di Venezia – Porto Marghera e che, sempre in tale data, la merce fosse già stata scaricata e riconsegnata ai ricevitori”; cfr. memoria istruttoria n. 2 “o, in ogni caso, messa a disposizione dei ricevitori o del loro ausiliario per lo sbarco e contestuale riconsegna). Il doc. 21 di confermerebbe, poi, Parte_2 Pt_1
che le operazioni di disistivaggio, sbarco e stoccaggio della merce in banchina sarebbero state eseguite dagli ausiliari della ricevitrice.
Quanto alla presunta ritenzione del carico, che secondo parte attrice avrebbe rallentato lo scarico della merce e prodotto danni da bagnamento, ha affermato la propria CP_2
estraneità a tale iniziativa, di cui non avrebbe, in ogni caso, fornito prova. Del resto, la Pt_1
ritenzione verrebbe individuata da parte attrice quale presunta causa dei danni da bagnamento, la cui rifusione non avrebbe reclamato verso Pt_1 CP_2
Secondo ad ogni buon conto, parte attrice non avrebbe fornito la prova della CP_2 sussistenza di danni al carico all'inizio delle operazioni di sbarco, tenuto altresì conto che gli pagina 6 di 12 asseriti danni sarebbero il frutto del negligente maneggio della merce da parte degli stivatori del terminal presso il quale si svolsero le operazioni di scarico e/o delle modalità adottate dagli stivatori per movimentare il carico dalla stiva alla banchina, senza responsabilità del vettore marittimo.
Con ordinanza dd. 03/07/2024 il magistrato precedente assegnatario del fascicolo ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Le parti hanno discusso oralmente la causa all'udienza del 24/07/2025.
***
In primo luogo, va respinta l'eccezione sollevata dall'attrice circa lo ius postulandi dei difensori delle parti convenute.
È pacifico, a tale proposito, che le convenute abbiano rilasciato all'estero il mandato difensivo in favore dei rispettivi legali.
Ebbene, in tema di procura ad litem rilasciata all'estero “Per il disposto dell'art. 12 L.n.
218/1995, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore” (cfr. Cass. Civ.
n.16662/2024).
Dalla documentazione dimessa dalle parti (cfr. doc. produzione_a e CP_1 CP_6
allegati alle rispettive comparse di costituzione e risposta) si evincono i soli due
[...] elementi richiesti per verificare la validità della procura, cioè l'accertamento dell'identità del sottoscrittore e la dichiarazione del pubblico ufficiale attestante il fatto che la firma è stata apposta in sua presenza (cfr. Cass. Civ. n. 28217/2019).
pagina 7 di 12 In particolare, quanto alla è presente in calce alla procura la sottoscrizione di CP_1
, nella sua qualità di Secretary and CEO, ed all'accertamento della sua Parte_3
identità ha provveduto lo Special Agent della Repubblica delle Isole Marshall M.
(cfr. produzione_a PNR “I acknowledge that known to Persona_1 Parte_3 me to be the individual described within executed the foregoing instrument on 6th of June 2023 and that the execution thereof was his/her act and deed”).
Quanto, invece, alla è in atti la procura rilasciata da innanzi al CP_2 Controparte_7
notaio , che ha curato gli adempimenti accertativi. Per_2
In entrambi i casi è agli atti la traduzione in italiano, in conformità alla legge regolatrice del processo ex art. 12 L.n. 218/1995.
Pertanto, alcun difetto di rappresentanza può rilevarsi in capo alle convenute.
Va, poi, rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice italiano, sollevata dalla convenuta per l'assorbente rilievo che non è agli atti alcun documento CP_2 sottoscritto da ricevitore del carico, con cui quest'ultima abbia acconsentito a Parte_1
derogare alla giurisdizione italiana (cfr. art. 4 L.n. 218/1995 “La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili”).
Nel merito le pretese svolte da vanno rigettate per i seguenti motivi. Parte_1
L'attrice ha asserito che il legname acquistato in Cina, una volta giunto alla destinazione concordata di Venezia – Marghera, presentava danni da bagnamento e danni meccanici.
Nell'atto di citazione ha affermato di ritenere responsabile per i danni Parte_1
meccanici e da bagnamento occorsi alle merci l'armatore di ritenere, altresì, CP_1 responsabile per i soli danni meccanici occorsi alle merci di cui alla polizza di carico N.
RB42DLRVA024/025 anche il vettore CP_2
L'accertamento di responsabilità delle convenute, tuttavia, presupponeva che parte attrice individuasse l'an ed il quantum della pretesa, cioè fornisse la prova dell'entità del pregiudizio subito e del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato.
In proposito è bensì pacifico che il carico destinato ad presentasse dei danni, Parte_1
pagina 8 di 12 come si può appurare dagli elaborati sottoscritti dai tecnici delle parti in causa;
pur tuttavia,
l'attrice non ha provato l'esatta entità e le cause di tali danni, né il momento in cui si sarebbe effettivamente verificata l'avaria dei materiali.
poggia la sua prospettazione sulla perizia dd. 22/04/2022 a firma del dott. che, Pt_1 Tes_1 però, riveste solo natura indiziaria nel presente giudizio e non appare, quindi, idonea a fornire un adeguato riscontro probatorio del nesso di causalità tra l'asserita negligenza del vettore ed i danni lamentati, anche alla luce della distanza temporale della redazione dell'elaborato rispetto all'ipotizzato prodursi dei danni.
D'altro canto, l'attrice non ha promosso nell'immediatezza dei fatti alcun procedimento di accertamento tecnico preventivo, che avrebbe consentito di ottenere una valutazione in contraddittorio dello stato della merce, opponibile alle controparti nel presente giudizio di merito.
Quanto alle istanze istruttorie formulate in sede di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, si richiama l'ordinanza dd. 03/07/2024 del magistrato precedente assegnatario del procedimento, condividendosi le ragioni di inammissibilità ivi rilevate.
La prima relazione tecnica di parte attrice dd. 03/02/2022 descrive come solo potenziali i danni da bagnamento (cfr. doc. 7 attrice “è altresì da rimarcare per l'ipotesi del conseguente danneggiamento, per la merce estratta dal cargo che è dislocata in pieno campo aperto sul piazzale di prossimità della banchina, costituendo ciò un gravissimo pregiudizio per le ipotesi di probabili precipitazioni meteoriche che andrebbero a esporre il materiale a un danneggiamento irreversibile ed esiziale per la qualità e destinazione di uso della merce (…)
L'abbandono della merce in campo aperto e senza le limitazioni offerte da un comune fabbricato industriale chiuso da partizioni impermeabili è di grave pregiudizio, per la possibilità di un processo di “condizionamento igrotermico (…) In tale senso è da considerare gravissima la attuale giacenza di tali pacchi di materiali legnosi in piazzale aperto di prossimità alla banchina, visto che in caso di piogge, il materiale subirà un danneggiamento irreversibile, riconducibile all'imbibizione di acqua o di vapore acqueo soprattutto sulle estremità, con la pagina 9 di 12 fibra del legno orientata all'aperto (…) Altrettanto grave danneggiamento è da prevedersi per quello potenziale che sarebbe ingenerato in caso di poche ore di precipitazioni meteo, con un effetto di grave pregiudizio per il dilavamento di acqua sui pacchi abbandonati in campo aperto e questo in supplemento al corrente danneggiamento indotto dalla giacenza in banchina, con un sicuro adsorbimento di umidità dei pannelli di legno, maggiormente quelli in stratificato di
Pino (Plywood)”).
Di conseguenza, la stessa relazione tecnica fornisce riscontro alla tesi di parti convenute, secondo cui gli eventuali danni da bagnamento si sarebbero prodotti dopo che la merce era transitata nella disponibilità del ricevitore, in quanto già scaricata ed accatastata in porto, ciò Contr che escluderebbe la responsabilità di e di CP_2
Invece, quanto ai danni meccanici, nemmeno il tecnico di parte attrice era presente a bordo al momento dell'apertura delle stive, sicché i rilievi svolti dal Sig. non possono essere Tes_1
ritenuti rappresentativi delle condizioni del carico al momento dello sbarco.
Si ribadisce, ad ogni buon conto, che non essendo stato espletato alcun ATP non può affermarsi che l'attrice abbia provato il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, ciò che rende irrilevante l'assolvimento, da parte delle convenute, dell'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Si consideri, poi, che in sede di prima memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Pt_1 ha modificato la domanda, affermando che al momento della notifica dell'atto di
[...]
citazione il danno patìto non si era ancora cristallizzato nella sua quantificazione, dato che la merce di cui è causa era stata venduta in minima parte, essendo per la restante parte giacente in magazzino. L'attrice, dunque, ha riformulato le conclusioni, chiedendo il risarcimento del lucro cessante dovuto alla circostanza che la merce sarebbe stata venduta ad un prezzo inferiore rispetto a quello che si sarebbe potuto praticare se il legname fosse stato integro.
L'allegazione, tuttavia, risulta formulata con un generico rimando alla documentazione in atti
(cfr. p. 8 I memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. “Dette fatture, in ogni caso, dimostrano che Pt_1
la società esponente ha dovuto vendere la merce trasportata dalla Resolute Bay ad un prezzo inferiore rispetto a quello che sarebbe stato praticato se la merce fosse stata sana (…); ciò ha pagina 10 di 12 comportato un lucro cessante dato dal venir meno della naturale prospettiva del margine di guadagno”). quindi, non ha specificamente dettagliato le quantità di merce Parte_1
venduta ed invenduta e non ha assolto l'onere di allegare in maniera precisa il danno che avrebbe subìto (cfr. p. 8 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. “la merce per cui è causa è stata venduta da in minima parte, come da fatture che si producono quale Parte_1
doc. n. 20 (…), essendo per la restante parte ancora giacente presso i suoi magazzini proprio perché danneggiata e poco appetibile per il mercato”).
L'attrice, in altri termini, in sede di prima memoria istruttoria ha chiesto la rifusione di un lucro cessante, avanzando una richiesta risarcitoria diversa negli importi da quanto preteso con l'atto di citazione, riferendosi però ad una mera stima, senza dettagliare in maniera chiara gli elementi di fatto costitutivi e le modalità di esatta determinazione dell'asserito danno (cfr. p. 9 I memoria ex art. 186 co. 3 c.p.c. “Difatti, considerando il valore di acquisto (cfr. docc. nn. 1 e
2), le spese di sbarco (doc. n. 21), le spese doganali (doc. n. 22) e le spese di trasporto fino ai magazzini della società attrice (doc. n. 23), considerando che il valore del ricarico abituale nella rivendita del legname acquistato è del 30%, e considerando che il medesimo danno risultato conclamato in relazione alla merce già venduta può proiettarsi (secondo una stima per difetto) anche per la merce che non è stata ancora venduta che è danneggiata nello stesso modo rispetto alla merce venduta, ne deriva che la perdita media è stata di circa il 14,5% del valore della merce, pari a complessivi USD 84.508,01, di cui USD 57.937,61 riguardanti la merce venduta dalla SU IN UP PR AD (cfr. doc. n. 1) e trasportata dal vettore CP_1
, e USD 26.570,39 riguardanti la merce venduta dalla
[...] Controparte_4
(doc. n. 2) e trasportata dal vettore ).
[...] Controparte_2
Le ulteriori allegazioni di parte attrice sono fondate su documenti di formazione unilaterale
(cfr. doc. 24 e p. 9 I memoria istruttoria “Il danno patito dalla società esponente Pt_1
riguarda inoltre il costo delle attività di lavorazione per minimizzare i segni del danneggiamento sopra descritto e che ha riguardato tutta la merce trasportata dalla M/v
“Resolute Bay” per renderla vendibile. Tale attività di lavorazione è consistita nella listellatura e ricomposizione dei pacchi, che ha comportato una spesa di complessivi € 63.925,50 (cfr.
pagina 11 di 12 prospetto che si produce quale doc. n. 24 e che si proverà a mezzo testimoni) (…)”).
Come già ribadito, le circostanze dedotte in giudizio dall'attrice, in particolare per quanto attiene all'accertamento delle condizioni dei materiali e delle cause di deterioramento, avrebbero dovuto essere cristallizzate – onde evitarne la modificazione dovuta al trascorrere del tempo ed al fine di disporre di uno strumento probatorio idoneo a fondare una pronuncia di condanna – in un accertamento tecnico preventivo, che avrebbe consentito di quantificare il danno al momento dello scarico della merce e di individuarne il nesso causale.
La domanda di parte attrice va, in definitiva, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014, secondo il valore delle domande risultante e dichiarato nell'atto di citazione, quindi con riferimento allo scaglione da € 260.001 ad € 520.000, valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria, stante la mancata assunzione di prove costituende e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., in € 14.170 per ciascuna delle convenute, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza ritenute inammissibili ovvero rigettate, così decide:
- RIGETTA la domanda risarcitoria promossa da parte attrice Parte_1
nei confronti di parti convenute e
[...] Controparte_1 [...]
Controparte_2
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio sostenute dalle convenute, liquidate per ciascuna di esse in € 14.170 per compensi, oltre
15% spese generali, iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 31/08/2025
Il Giudice
Gianluca Brol
[PRvvedimento redatto con la collaborazione del dott. Agatino Di Blasi, Funzionario UPP]
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
R.G. 4720/2023
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4720/2023 R.G. promossa da
(C.F. e P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
DUCA GIUSEPPE
ATTORE contro
(Numero di registrazione societaria: , corrente in Majuro Controparte_1 P.IVA_2
MH96960 – Isole Marshall – Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, con il patrocinio degli Avv.ti MORDIGLIA MICHELE, SONINO RUGGERO, MANICA PAOLO,
MORDIGLIA LUCA
CONVENUTO nonché contro
Numero di registrazione societaria: , corrente Controparte_2 P.IVA_3
in La Valletta – Malta, con il patrocinio degli Avv.ti PALANDRI PIETRO, SALVATICO
ENRICO, MORDIGLIA PIETRO, SILANOS ALDO
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo…) sulle seguenti conclusioni per parte attrice pagina 1 di 12 “Accertare la responsabilità del vettore marittimo , domiciliata presso la Controparte_1
Pioneer Marine Advisers Pte Ltd, 19-08, Prudential Tower, 30, Cecil Street, Singapore 049712, domiciliata presso la in Marghera (VE), Via Orsini n. 6a, e Controparte_3
del vettore marittimo domiciliata presso la Windforce Maritime Controparte_2
Enterprises Inc., Galenica Building, 4, Eleftherias Street, Kifisia, 145 64 Athens, Greece per i danni e per le ragioni meglio descritti in narrativa, e per l'effetto condannare le stesse, in solido tra loro o come meglio visto, al risarcimento in favore della società attrice dei danni occorsi nel trasporto meglio indicato in premesse, e pari a complessivi USD 84.508,01 ed € 63.925,50, di cui USD 57.937,61 ed € 42.728,00 riguardanti la merce venduta dalla SU IN UP
PR AD e trasportata dal vettore , e USD 26.570,39 ed € 21.197,50 Controparte_1
riguardanti la merce venduta dalla e trasportata dal Controparte_4 vettore o alla maggiore o minore somma che dovesse risultare Controparte_2
dovuta all'attrice in corso di causa, in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, oltre al rimborso delle spese peritali sostenute dalla società attrice per €
4.669,00, nonché delle spese legali per € 3.940,00.
Con condanna ex art. 96 c.p.c. di per le ragioni evidenziate nella Controparte_2
memoria ex art. 183, VI co, c.p.c. n. 1” per parte convenuta Controparte_1
“(…) nella denegata ipotesi in cui parte attrice non rinunci alla domanda nei confronti della conchiudente per gli asseriti danni “meccanici” al carico rappresentato dalla P/C n.
rigettare tale domanda per difetto di legittimazione passiva;
C.F._1
(…) rigettare in ogni sua parte la domanda di parte attrice nei confronti della conchiudente per insussistenza e/o mancata prova di qualsiasi responsabilità della conchiudente per gli asseriti danni, comunque infondati e/o non provati sia sull'an che sul quantum” per parte convenuta Controparte_2
“Rigettare la domanda di parte attrice per difetto di giurisdizione delle Corti italiane;
(…) rigettare la domanda di parte attrice per difetto di legittimazione passiva;
(…) rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque pagina 2 di 12 non provata;
(…) nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse riconoscere la sussistenza di danni al carico e la responsabilità, in tutto o in parte, di quale vettore Controparte_2
marittimo, ridurre l'importo del risarcimento nella misura che risulterà in corso di causa e, in ogni caso, limitare la contestata responsabilità vettoriale della conchiudente ai sensi delle leggi e/o convenzioni internazionali e/o pattuizioni contrattuali applicabili”
FATTO e DIRITTO ha convenuto in giudizio ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il risarcimento del danno subìto a due partite di legname acquistate dalle società
[...]
cinesi GS IN AN PR-AD Co. Ltd. e Controparte_4
caricate per il trasporto da IA (Cina) a Ravenna a bordo della M/v Resolute
[...]
Bay, di bandiera Isola di Man, armata dalla convenuta come da polizze di Controparte_1
carico depositate in allegato all'atto di citazione.
Secondo l'attrice il carico, previo accordo tra le parti, sarebbe infine arrivato al porto di
Venezia – Marghera in data 24/01/2022 ed avrebbe presentato difetti (cfr. p. 3 atto di citazione
“il perito incaricato dalla società attrice, Signor ha confermato che il Testimone_1
legname di sua proprietà si presentava danneggiato per il 5% in modo totale e per il 15% in modo parziale con un deprezzamento del 25%”). Inoltre, “al momento dell'ispezione il legname si trovava scaricato in banchina all'aperto, essendo stato ivi depositato per via di una illegittima iniziativa di ritenzione del carico da parte del vettore marittimo”, con conseguente pericolo di ulteriore danneggiamento per via dell'esposizione agli agenti atmosferici.
tramite tecnico di parte, ha quantificato un danno meccanico di USD 17.832; Parte_1 un danno da bagnamento di USD 339.555,00, riscontrato dopo l'arrivo della merce nella sede della medesima parte attrice;
un ulteriore danno di € 39.368 per oneri doganali e spese di trasporto, sostenuti inutilmente a causa dei difetti della merce. ha affermato che dei danni sarebbero responsabili, per quanto concerne la Parte_1
merce rappresentata dalla polizza di carico N. RB42DLRVA005/006/007, l'armatore della M/v
Resolute Bay, mentre, per la polizza di carico N. RB42DLRVA024/025, tanto il vettore pagina 3 di 12 marittimo quanto l'armatore della M/v Resolute Bay. Più nello Controparte_2 specifico secondo l'attrice “mentre i danni meccanici accertati a destino sono occorsi durante il receptum vettoriale per il quale, ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico, vi è una presunzione assoluta di responsabilità del vettore marittimo che ne è pertanto responsabile;
per i danni da bagnamento è responsabile il solo armatore della M/v Resolute
Bay, essendo tali danni occorsi per via di una sua illegittima iniziativa di ritenzione del carico,
e che ha comportato una prolungata sosta in banchina del legname, dove è stato depositato all'aperto senza che la società esponente lo potesse ritirare” (cfr. p. 4 atto di citazione).
Secondo al danno della merce dovrebbe sommarsi quello riguardante le spese Parte_1
per le attività peritali e per il sequestro conservativo della M/v Resolute Bay, chiesto ed ottenuto dall'attrice al momento dell'arrivo della nave a Venezia.
Nonostante, come già riportato, nel corpo dell'atto di citazione l'attrice abbia tenuto distinte le responsabilità delle due convenute, in sede di conclusioni dell'atto introduttivo essa ha chiesto
“condannare le stesse, in solido tra loro o come meglio visto, al risarcimento in favore della società attrice dei danni occorsi nel trasporto meglio indicato in premesse, e pari a USD
357.387,00 o in subordine a € 17.832,00, in ogni caso oltre a € 47.977,89 (…)”.
Parte convenuta si è costituita in giudizio osservando che Controparte_1 Parte_1
ha dapprima affermato di ritenere responsabile la medesima per i danni al Controparte_1 carico rappresentato dalla polizza di carico N. RB42DLRVA005/006/007 e di ritenere, invece, responsabile la convenuta per i danni meccanici al carico rappresentato dalla polizza CP_2
N. RB42DLRVA024/025, salvo poi concludere per la responsabilità solidale delle due convenute per tutti gli asseriti danni al carico. L'attrice, tuttavia, in disparte la lamentata contraddittorietà delle allegazioni, non avrebbe provato la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra debitori.
La convenuta ha aggiunto che le partite di legname sarebbero state ispezionate dopo lo sbarco nel contraddittorio tra le parti e che il danno meccanico sarebbe in larga parte (90%) imputabile alle modalità di disistivaggio e scarico della merce impiegate dal personale del terminal di arrivo, ha, poi, affermato che la decisione di sbarcare tutto il Parte_2 CP_1
pagina 4 di 12 legname in banchina all'aperto sarebbe stata presa dai ricevitori, come dimostrerebbero le due lettere di esonero da responsabilità che rilasciò proprio al terminal il Parte_1 Pt_2
11/01/2022. Conseguentemente il danno meccanico sarebbe imputabile a soggetti terzi, mentre il danno da bagnamento sarebbe dovuto ad una scelta adottata da in ordine al Parte_1 deposito della merce all'aperto.
La convenuta ha aggiunto che il diritto di ritenzione sul carico, di cui si duole Parte_1 in atto di citazione, sarebbe stato esercitato dal noleggiatore della nave, soggetto terzo ed estraneo al giudizio. In ogni caso l'esercizio del diritto di ritenzione avrebbe determinato un ritardo nella consegna della merce di 3 giorni, mentre gli asseriti danni da bagnamento sarebbero imputabili, al più, all'iniziativa di di stoccare il carico in banchina all'aperto Pt_1
per diverse settimane e di manlevare il terminal da responsabilità. D'altro canto, la ritenzione non avrebbe alcuna rilevanza causale rispetto ai danni meccanici, verificatisi – se mai – durante le operazioni di scarico.
La convenuta ha evidenziato che parte attrice non avrebbe assolto all'onere probatorio relativo all'an ed al quantum del danno.
Parte convenuta si è costituita in giudizio eccependo il difetto di Controparte_2
giurisdizione del giudice italiano, poiché la polizza di carico conterrebbe una deroga in favore del giudice inglese.
inoltre, si è detta estranea alla controversia in quanto a) non proprietaria/armatrice CP_2
della M/n Resolute Bay;
b) non avrebbe noleggiato la M/n Resolute Bay in relazione al viaggio per cui è causa;
c) non avrebbe mai autorizzato l'emissione di polizze di carico e, di conseguenza, non avrebbe agito quale vettore in relazione al viaggio di cui è causa;
d) non avrebbe mai conferito poteri rappresentativi all'agente cinese che sottoscrisse la polizza di carico, il quale avrebbe agito come falsus procurator. A tale ultimo riguardo Parte_1
non avrebbe dimostrato la sussistenza in capo a IA Controparte_5 del potere di agire in nome e per conto di e di emettere la polizza di carico.
[...] CP_2
D'altro canto, le lettere di garanzia per liberare la nave dal sequestro conservativo richiesto da sarebbero state emesse dall'assicuratore della e si Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 12 riferirebbero soltanto alla polizza di carico facente capo alla medesima . Controparte_1
Con riferimento alle iniziative cautelari assunte da , ha osservato che il decreto emesso Pt_1
in séguito a ricorso ex art. 703 c.p.c. non considererebbe la polizza di carico N.
RB42DLRVA024/025.
Secondo la convenuta le asserzioni di parte attrice risulterebbero in contrasto con le conclusioni formulate, tenuto conto che dapprima ha affermato di ritenere responsabile Pt_1 [...]
per i danni – meccanici e da bagnamento – al carico rappresentato dalla polizza di CP_1
carico N. RB42DLRVA005/006/007 e di ritenere, invece, responsabile solo per i CP_2 danni meccanici al carico rappresentato dalla polizza di carico N. RB42DLRVA024/025, per poi concludere allegando la responsabilità solidale delle convenute. ha affermato che la nave Resolute Bay sarebbe arrivata a Venezia – Marghera il CP_2
13/01/2022, come risulterebbe dal doc. 6 di parte attrice, che fa riferimento ad una lettera di protesta dei ricevitori datata 14/01/2022. L'assunto troverebbe conferma anche nel doc. 21 attrice, in cui lo spedizioniere Boriani Navigazione S.r.l. indicava la data di arrivo della nave al
13/01/2022 (cfr. p. 6 comparsa di risposta “E' quindi logico concludere che, già in data 14 gennaio 2022, la nave fosse arrivata presso il porto di Venezia – Porto Marghera e che, sempre in tale data, la merce fosse già stata scaricata e riconsegnata ai ricevitori”; cfr. memoria istruttoria n. 2 “o, in ogni caso, messa a disposizione dei ricevitori o del loro ausiliario per lo sbarco e contestuale riconsegna). Il doc. 21 di confermerebbe, poi, Parte_2 Pt_1
che le operazioni di disistivaggio, sbarco e stoccaggio della merce in banchina sarebbero state eseguite dagli ausiliari della ricevitrice.
Quanto alla presunta ritenzione del carico, che secondo parte attrice avrebbe rallentato lo scarico della merce e prodotto danni da bagnamento, ha affermato la propria CP_2
estraneità a tale iniziativa, di cui non avrebbe, in ogni caso, fornito prova. Del resto, la Pt_1
ritenzione verrebbe individuata da parte attrice quale presunta causa dei danni da bagnamento, la cui rifusione non avrebbe reclamato verso Pt_1 CP_2
Secondo ad ogni buon conto, parte attrice non avrebbe fornito la prova della CP_2 sussistenza di danni al carico all'inizio delle operazioni di sbarco, tenuto altresì conto che gli pagina 6 di 12 asseriti danni sarebbero il frutto del negligente maneggio della merce da parte degli stivatori del terminal presso il quale si svolsero le operazioni di scarico e/o delle modalità adottate dagli stivatori per movimentare il carico dalla stiva alla banchina, senza responsabilità del vettore marittimo.
Con ordinanza dd. 03/07/2024 il magistrato precedente assegnatario del fascicolo ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Le parti hanno discusso oralmente la causa all'udienza del 24/07/2025.
***
In primo luogo, va respinta l'eccezione sollevata dall'attrice circa lo ius postulandi dei difensori delle parti convenute.
È pacifico, a tale proposito, che le convenute abbiano rilasciato all'estero il mandato difensivo in favore dei rispettivi legali.
Ebbene, in tema di procura ad litem rilasciata all'estero “Per il disposto dell'art. 12 L.n.
218/1995, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore” (cfr. Cass. Civ.
n.16662/2024).
Dalla documentazione dimessa dalle parti (cfr. doc. produzione_a e CP_1 CP_6
allegati alle rispettive comparse di costituzione e risposta) si evincono i soli due
[...] elementi richiesti per verificare la validità della procura, cioè l'accertamento dell'identità del sottoscrittore e la dichiarazione del pubblico ufficiale attestante il fatto che la firma è stata apposta in sua presenza (cfr. Cass. Civ. n. 28217/2019).
pagina 7 di 12 In particolare, quanto alla è presente in calce alla procura la sottoscrizione di CP_1
, nella sua qualità di Secretary and CEO, ed all'accertamento della sua Parte_3
identità ha provveduto lo Special Agent della Repubblica delle Isole Marshall M.
(cfr. produzione_a PNR “I acknowledge that known to Persona_1 Parte_3 me to be the individual described within executed the foregoing instrument on 6th of June 2023 and that the execution thereof was his/her act and deed”).
Quanto, invece, alla è in atti la procura rilasciata da innanzi al CP_2 Controparte_7
notaio , che ha curato gli adempimenti accertativi. Per_2
In entrambi i casi è agli atti la traduzione in italiano, in conformità alla legge regolatrice del processo ex art. 12 L.n. 218/1995.
Pertanto, alcun difetto di rappresentanza può rilevarsi in capo alle convenute.
Va, poi, rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice italiano, sollevata dalla convenuta per l'assorbente rilievo che non è agli atti alcun documento CP_2 sottoscritto da ricevitore del carico, con cui quest'ultima abbia acconsentito a Parte_1
derogare alla giurisdizione italiana (cfr. art. 4 L.n. 218/1995 “La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili”).
Nel merito le pretese svolte da vanno rigettate per i seguenti motivi. Parte_1
L'attrice ha asserito che il legname acquistato in Cina, una volta giunto alla destinazione concordata di Venezia – Marghera, presentava danni da bagnamento e danni meccanici.
Nell'atto di citazione ha affermato di ritenere responsabile per i danni Parte_1
meccanici e da bagnamento occorsi alle merci l'armatore di ritenere, altresì, CP_1 responsabile per i soli danni meccanici occorsi alle merci di cui alla polizza di carico N.
RB42DLRVA024/025 anche il vettore CP_2
L'accertamento di responsabilità delle convenute, tuttavia, presupponeva che parte attrice individuasse l'an ed il quantum della pretesa, cioè fornisse la prova dell'entità del pregiudizio subito e del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato.
In proposito è bensì pacifico che il carico destinato ad presentasse dei danni, Parte_1
pagina 8 di 12 come si può appurare dagli elaborati sottoscritti dai tecnici delle parti in causa;
pur tuttavia,
l'attrice non ha provato l'esatta entità e le cause di tali danni, né il momento in cui si sarebbe effettivamente verificata l'avaria dei materiali.
poggia la sua prospettazione sulla perizia dd. 22/04/2022 a firma del dott. che, Pt_1 Tes_1 però, riveste solo natura indiziaria nel presente giudizio e non appare, quindi, idonea a fornire un adeguato riscontro probatorio del nesso di causalità tra l'asserita negligenza del vettore ed i danni lamentati, anche alla luce della distanza temporale della redazione dell'elaborato rispetto all'ipotizzato prodursi dei danni.
D'altro canto, l'attrice non ha promosso nell'immediatezza dei fatti alcun procedimento di accertamento tecnico preventivo, che avrebbe consentito di ottenere una valutazione in contraddittorio dello stato della merce, opponibile alle controparti nel presente giudizio di merito.
Quanto alle istanze istruttorie formulate in sede di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, si richiama l'ordinanza dd. 03/07/2024 del magistrato precedente assegnatario del procedimento, condividendosi le ragioni di inammissibilità ivi rilevate.
La prima relazione tecnica di parte attrice dd. 03/02/2022 descrive come solo potenziali i danni da bagnamento (cfr. doc. 7 attrice “è altresì da rimarcare per l'ipotesi del conseguente danneggiamento, per la merce estratta dal cargo che è dislocata in pieno campo aperto sul piazzale di prossimità della banchina, costituendo ciò un gravissimo pregiudizio per le ipotesi di probabili precipitazioni meteoriche che andrebbero a esporre il materiale a un danneggiamento irreversibile ed esiziale per la qualità e destinazione di uso della merce (…)
L'abbandono della merce in campo aperto e senza le limitazioni offerte da un comune fabbricato industriale chiuso da partizioni impermeabili è di grave pregiudizio, per la possibilità di un processo di “condizionamento igrotermico (…) In tale senso è da considerare gravissima la attuale giacenza di tali pacchi di materiali legnosi in piazzale aperto di prossimità alla banchina, visto che in caso di piogge, il materiale subirà un danneggiamento irreversibile, riconducibile all'imbibizione di acqua o di vapore acqueo soprattutto sulle estremità, con la pagina 9 di 12 fibra del legno orientata all'aperto (…) Altrettanto grave danneggiamento è da prevedersi per quello potenziale che sarebbe ingenerato in caso di poche ore di precipitazioni meteo, con un effetto di grave pregiudizio per il dilavamento di acqua sui pacchi abbandonati in campo aperto e questo in supplemento al corrente danneggiamento indotto dalla giacenza in banchina, con un sicuro adsorbimento di umidità dei pannelli di legno, maggiormente quelli in stratificato di
Pino (Plywood)”).
Di conseguenza, la stessa relazione tecnica fornisce riscontro alla tesi di parti convenute, secondo cui gli eventuali danni da bagnamento si sarebbero prodotti dopo che la merce era transitata nella disponibilità del ricevitore, in quanto già scaricata ed accatastata in porto, ciò Contr che escluderebbe la responsabilità di e di CP_2
Invece, quanto ai danni meccanici, nemmeno il tecnico di parte attrice era presente a bordo al momento dell'apertura delle stive, sicché i rilievi svolti dal Sig. non possono essere Tes_1
ritenuti rappresentativi delle condizioni del carico al momento dello sbarco.
Si ribadisce, ad ogni buon conto, che non essendo stato espletato alcun ATP non può affermarsi che l'attrice abbia provato il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, ciò che rende irrilevante l'assolvimento, da parte delle convenute, dell'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Si consideri, poi, che in sede di prima memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Pt_1 ha modificato la domanda, affermando che al momento della notifica dell'atto di
[...]
citazione il danno patìto non si era ancora cristallizzato nella sua quantificazione, dato che la merce di cui è causa era stata venduta in minima parte, essendo per la restante parte giacente in magazzino. L'attrice, dunque, ha riformulato le conclusioni, chiedendo il risarcimento del lucro cessante dovuto alla circostanza che la merce sarebbe stata venduta ad un prezzo inferiore rispetto a quello che si sarebbe potuto praticare se il legname fosse stato integro.
L'allegazione, tuttavia, risulta formulata con un generico rimando alla documentazione in atti
(cfr. p. 8 I memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. “Dette fatture, in ogni caso, dimostrano che Pt_1
la società esponente ha dovuto vendere la merce trasportata dalla Resolute Bay ad un prezzo inferiore rispetto a quello che sarebbe stato praticato se la merce fosse stata sana (…); ciò ha pagina 10 di 12 comportato un lucro cessante dato dal venir meno della naturale prospettiva del margine di guadagno”). quindi, non ha specificamente dettagliato le quantità di merce Parte_1
venduta ed invenduta e non ha assolto l'onere di allegare in maniera precisa il danno che avrebbe subìto (cfr. p. 8 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. “la merce per cui è causa è stata venduta da in minima parte, come da fatture che si producono quale Parte_1
doc. n. 20 (…), essendo per la restante parte ancora giacente presso i suoi magazzini proprio perché danneggiata e poco appetibile per il mercato”).
L'attrice, in altri termini, in sede di prima memoria istruttoria ha chiesto la rifusione di un lucro cessante, avanzando una richiesta risarcitoria diversa negli importi da quanto preteso con l'atto di citazione, riferendosi però ad una mera stima, senza dettagliare in maniera chiara gli elementi di fatto costitutivi e le modalità di esatta determinazione dell'asserito danno (cfr. p. 9 I memoria ex art. 186 co. 3 c.p.c. “Difatti, considerando il valore di acquisto (cfr. docc. nn. 1 e
2), le spese di sbarco (doc. n. 21), le spese doganali (doc. n. 22) e le spese di trasporto fino ai magazzini della società attrice (doc. n. 23), considerando che il valore del ricarico abituale nella rivendita del legname acquistato è del 30%, e considerando che il medesimo danno risultato conclamato in relazione alla merce già venduta può proiettarsi (secondo una stima per difetto) anche per la merce che non è stata ancora venduta che è danneggiata nello stesso modo rispetto alla merce venduta, ne deriva che la perdita media è stata di circa il 14,5% del valore della merce, pari a complessivi USD 84.508,01, di cui USD 57.937,61 riguardanti la merce venduta dalla SU IN UP PR AD (cfr. doc. n. 1) e trasportata dal vettore CP_1
, e USD 26.570,39 riguardanti la merce venduta dalla
[...] Controparte_4
(doc. n. 2) e trasportata dal vettore ).
[...] Controparte_2
Le ulteriori allegazioni di parte attrice sono fondate su documenti di formazione unilaterale
(cfr. doc. 24 e p. 9 I memoria istruttoria “Il danno patito dalla società esponente Pt_1
riguarda inoltre il costo delle attività di lavorazione per minimizzare i segni del danneggiamento sopra descritto e che ha riguardato tutta la merce trasportata dalla M/v
“Resolute Bay” per renderla vendibile. Tale attività di lavorazione è consistita nella listellatura e ricomposizione dei pacchi, che ha comportato una spesa di complessivi € 63.925,50 (cfr.
pagina 11 di 12 prospetto che si produce quale doc. n. 24 e che si proverà a mezzo testimoni) (…)”).
Come già ribadito, le circostanze dedotte in giudizio dall'attrice, in particolare per quanto attiene all'accertamento delle condizioni dei materiali e delle cause di deterioramento, avrebbero dovuto essere cristallizzate – onde evitarne la modificazione dovuta al trascorrere del tempo ed al fine di disporre di uno strumento probatorio idoneo a fondare una pronuncia di condanna – in un accertamento tecnico preventivo, che avrebbe consentito di quantificare il danno al momento dello scarico della merce e di individuarne il nesso causale.
La domanda di parte attrice va, in definitiva, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014, secondo il valore delle domande risultante e dichiarato nell'atto di citazione, quindi con riferimento allo scaglione da € 260.001 ad € 520.000, valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria, stante la mancata assunzione di prove costituende e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., in € 14.170 per ciascuna delle convenute, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza ritenute inammissibili ovvero rigettate, così decide:
- RIGETTA la domanda risarcitoria promossa da parte attrice Parte_1
nei confronti di parti convenute e
[...] Controparte_1 [...]
Controparte_2
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio sostenute dalle convenute, liquidate per ciascuna di esse in € 14.170 per compensi, oltre
15% spese generali, iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 31/08/2025
Il Giudice
Gianluca Brol
[PRvvedimento redatto con la collaborazione del dott. Agatino Di Blasi, Funzionario UPP]
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