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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6027 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
Consigliere rel.
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio
Consigliere 3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli all'esito della trattazione scritta disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 25 settembre 2025, e della successiva camera di consiglio;
sciogliendo la riserva pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1588/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Piazzetta Leone a Parte_1 "
C.F. 1 difeso con procura su foglio aggiunto in calce al ricorso Mergellina n.2, C.F. per opposizione all'ordinanza ingiunzione, dagli avv. Nunzio ZZ C.F. "рес C.F. 2
e LI ZZ C.F. Email_1 C.F. 3
, pec fax 0817879306, ed elettivamente domiciliato nello studio degli stessi Email_2
in OL, Centro Direzionale Isola G/8,
E
Controparte_1 P.IVA 1 ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Codic Stato di OL (C.F. P.IVA_2 ), presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di OL n. 2620/2022 pubblicata il giorno
14.03.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di OL definì il procedimento, introdotto dalla società e dal Pt_1 avente ad oggetto l'opposizioneControparte_2 in all'ordinanza ingiunzione n. 553/19 del 11.06.2019, con cui l' di Controparte_1
OL (di seguito, CP_1 1) ebbe ad ordinare agli opponenti, Controparte_3
[...] di pagare, in solido tra loro, € 8.900,00 (oltre € 16,50 per spese), a titolo di sanzione amministrativa per una serie di violazioni in materia di lavoro, accertate a seguito di ispezione del
06.11.2015 e contestate con il verbale unico di accertamento e notificazione n. NA00000/2016-367-
01 del 03.02.2016. Il primo giudice, ritenne l'infondatezza delle eccezioni sollevate dagli opponenti e statuì nei seguenti termini: “a) rigetta il ricorso proposto da e dalla Parte_1
[...]
b) condanna i Parte_2 nei confronti dell' Controparte_1
le spese del presente di giudizio, ricorrenti a rifondere all' Controparte_1
liquidate in € 2.060,00 per compenso del difensore (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 380,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 480,00 per la fase istruttoria ed € 700,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge".
Avverso tale pronuncia ha proposto gravame Parte_1 , il quale ha affidato il l'appello و
a tre motivi, di seguito esaminati.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio il solo
CP_1 il quale ha resistito al gravame di cui ha chiesto disporsi il rigetto. "
Nelle more del procedimento è stato disposto lo scardinamento del procedimento dal ruolo del precedente assegnatario e, con decreto dell'11.02.2025, il giudizio è stato assegnato alla scrivente.
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note delle parti, svolta la camera di consiglio in data
25.09.2025 all'esito della riserva la causa è stata decisa nei termini di seguito espressi.
§§§§
L'appello merita accoglimento nei termini di seguito espressi. censura la sentenza laddove, condividendo le Con il primo motivo di appello il Pt_1 deduzioni espresse nella memoria difensiva dell' CP_1 il Tribunale ha ritenuto che per
,
configurare la condotta della mancata consegna all'atto dell'assunzione della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro sanzionata dall'art. 4 bis, comma 2, del d.lgs. n. 181 del
21.04.2000, sanzionata dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 10.09.2003 (sanzione applicata €
600,00 - € 250,00 già versati)- sia del tutto irrilevante la qualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione o meno in quanto gli illeciti di cui ai numeri 1 e 3 del prospetto allegato alla ordinanza ingiunzione sussisterebbero anche nel caso di mancata comunicazione del contratto di collaborazione. In ragione di tale considerazione, il primo giudice ha rilevato che nella specie il contratto di lavoro risulta comunque consegnato al lavoratore dopo l'inizio dell'attività lavorativa (il giudice ha rilevato come dalle deposizioni fosse emerso che la consegna fosse avvenuta il giorno dell'instaurazione del rapporto, mentre il CP_4 era già nella postazione lavorativa) con conseguente integrazione della condotta contraria alla legge (che prescrive che la consegna dello stesso avvenga invece anteriormente all'inizio della prestazione lavorativa). L'appellante censura tale ragionamento affermando che il contratto di lavoro era in realtà un contratto atipico ai sensi dell'art. 1322, co. 2, c.c. e che l'interesse ivi indicato come meritevole di tutela si rinverrebbe nel rapporto di parentela tra il dipendente e la figlia di parte opponente.
Tale deduzione difensiva non appare dirimente. Invero non è dato comprendere perché
l'obbligo prescritto dalla legge di consegnare il contratto al lavoratore prima dell'inizio della sua attività lavorativa verrebbe meno in caso di contratto atipico.
La lettura della norma in esame, nel suo complesso, consente di evincere che l'obbligo sussiste per ogni tipo di rapporto di lavoro.
L'art. 4 bis in esame, per quanto rileva in questa sede, recita: "I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al secreto legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68
2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività lavorativa,
i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a fornire al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro, secondo le modalità e i tempi di cui agli articoli 1 e 1 bis del decreto legislativo 26 maggio
1997 n. 152. "
...
Il combinato disposto delle disposizioni contenute al primo e secondo comma della norma induce a ritenere che ogni tipo di rapporto di lavoro determini l'obbligo a carico del datore di consegnare la copia del contratto. Pertanto, pur concordandosi con la qualificazione effettuata dal primo giudice, si ritiene che il motivo di gravame debba essere disatteso anche in considerazione delle osservazioni sopra effettuate.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della correttezza dell'interpretazione del materiale probatorio effettuata dal primo giudice il quale -con decisione contraddittoria- da un lato ha affermato la sussistenza di un contratto di collaborazione e, dall'altro, superando il dato documentale, è giunto ad affermare la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato.
La censura è fondata per i seguenti motivi.
Prima di ogni ulteriore valutazione occorre premettere che nel caso in esame esiste una convenzione, stipulata tra la TicketOneLine s.r.l. ed il lavoratore Parte_3 che ha regolato il rapporto obbligatorio dal quale sono scaturite le contestazioni sollevate dall' CP_1 Ebbene, tale contratto (che non rientra, ratione temporis, nell'ambito delle disposizioni del
D.Lgs. n. 81/2015, essendo stato stipulato in epoca antecedente) -allegato dall'appellante- delinea un rapporto per effetto del quale il lavoratore, senza vincolo di subordinazione ed in totale autonomia operativa, si impegnava a curare il lancio, la pubblicizzazione e la visibilità del punto vendita e degli eventi di interesse (concerti, fiere, spettacoli ecc.); a curare i rapporti con la clientela;
a garantire l'aggiornamento della piattaforma in considerazione degli eventi di volta in volta in programma. Dal canto suo la parte contraente (definita AS-gerente il servizio TicketOneOnline) si impegnava a fornire il know-how oltre che gli strumenti per la gestione del servizio di biglietteria e di vendita online. Dal canto suo il si impegnava anche a garantire la correttezza nello CP_4 CP_5 (che ospitava il corner di vendita) e la puntualità dei svolgimento dei rapporti con versamenti.
Tale accordo, che il primo giudice ha qualificato come contratto di collaborazione continuata onde evidenziarne l'assoggettamento all'obbligo sopra esaminato, è stato ritenuto fittizio. In sostanza, l' CP_1 ha sostenuto che lo stesso simulava un rapporto di lavoro subordinato. Tale tesi è stata sposata dal giudice di prime cure, che ha ritenuto di poter trarre dalle deposizioni testimoniali elementi idonei ad affermare l'esistenza della subordinazione.
Prima di entrare nel merito appare opportuno premettere che secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), mentre altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del predetto elemento determinante (cfr, fra le altre Cass. civ., 21.1.1987 n. 548).
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della subordinazione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione.
Tali criteri possono essere utilizzati per rafforzare il giudizio di soggezione di una parte al potere datoriale di un'altra ma, di per sé considerati, non sono sufficienti a determinare il giudizio di subordinazione (Cass. n. 5645/2009).
Ne consegue che anche ove fossero ravvisabili tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata del rapporto dovrebbe comunque essere esclusa ove non vi fosse prova dell'elemento fondamentale, ossia dell'eterodirezione.
Il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato, pertanto, nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale chi voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche della resistente, come avvenuto nel caso di specie, in ordine alla natura del rapporto, ha l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, consegue il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
La Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che il lavoratore che agisca in giudizio per sentir dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, ha l'onere di provare in maniera compiuta ed esauriente la subordinazione, non essendo a tale scopo sufficienti generiche allegazioni in merito alla durata del rapporto, alle modalità di erogazione del compenso e all'osservanza di un preciso orario di lavoro (Cass.civ., Sez. Lav., sent. 16/05/2012, n. 7652).
L'onere di allegazione e prova della natura del rapporto diviene ancor più stringente nei casi, quale quello in esame, in cui l'affermazione della natura subordinata del rapporto di lavoro si oppone al dato documentale, che, come già sopra riferito, induce ad una diversa qualificazione del rapporto.
Nel caso che ci occupa, l'onere della prova della natura simulata del rapporto di collaborazione e della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato gravava indubbiamente sull' CP 1 .
Tale onere non poteva essere assolto solo mediante il deposito del verbale di accertamento atteso che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte Suprema, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionali degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti;
tuttavia la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. Per quanto concerne le dichiarazioni rese dal CP_4 in sede di ispezione, tenuto conto della sussistenza di un interesse personale circa l'esito dell'accertamento (dal quale deriverebbe anche un obbligo contributivo a carico del datore di lavoro), le stesse devono essere valutate con particolare attenzione e devono trovare conforto in altri elementi.
Occorre, quindi, esaminare tutte le deposizioni dei testi per valutare se il contenuto delle stesse possa indurre alle medesime conclusioni raggiunte dal primo giudice.
Testimone_1Il teste escusso in primo grado, avendo svolto attività di consulenza per l'odierna appellante, era a conoscenza del contenuto delle trattative intercorse tra il CP_4 e la CP_2 ed ha dichiarato che: "era stato concordato che il CP_4 avrebbe percepito delle provvigioni pari al 60% degli incassi e che avrebbe suddiviso con la società le spese per la gestione di questo punto vendita. Non doveva lavorare in orari prestabiliti e organizzava il suo lavoro in totale autonomia. Ricordo che il ha iniziato il lavoro a settembre 2013 e l'ha CP_4
proseguito sino al febbraio 2014. Poi ebbe vicissitudini di carattere familiare e quindi lo sospese, per poi riprenderlo nel settembre 2014 sino all'incirca a novembre 2014. Dopodiché interruppe il rapporto. Non ricordo quando fu sottoscritto l'accordo relativo alla provvigione. Ricordo che in un secondo momento il CP_4 chiese un aumento della provvigione al 70% perché non riusciva a rientrare con le spese. Tale richiesta fu accolta. Il box era allocato presso la CP_5 in comodato, ma si doveva pagare un importo forfettario per le spese, importo che pagava la ricorrente.
Le spese telefoniche erano condivise tra il CP_4 e la società ricorrente, così come anche le spese per la stampante e per il materiale di cancelleria. Il punto vendita non era aperto sempre. Era aperto nei periodi di lavoro dei teatri e in occasione di eventi o concerti. Il CP_4 non era sottoposto a direttive della ricorrente, si gestiva come voleva e gestiva in autonomia anche le sue sostituzioni. Comunicava alla ricorrente le sostituzioni quando non era lui ad essere presente nel box. Io mi reco presso la CP_5 perché abito lì vicino. Ricordo di aver visto il box office, anche chiuso;
ho visto delle ragazze all'interno di esso, probabilmente ho visto anche il
, ma CP_4
ora non ricordo".
Dal canto suo Parte_3 ha fornito una diversa versione dei fatti dichiarando:
"quando ho lavorato presso il box office collocato nella libreria CP_5 ero un dipendente della
CP_3 . Avevo orari fissi di lavoro, che dovevo necessariamente rispettare. Ero pagato con una sorta di compenso forfettario. Non era un fisso, ma venivo pagato quando loro potevano o così mi dicevano. La retribuzione variava, non era mai uguale. Il contratto che mi mostra, datato
02.09.2013 e depositato nel fascicolo di parte ricorrente mi è stato fatto firmare dopo la visita dell'ispettorato del lavoro, ossia in data 22.11.2015 (ricordo che era una domenica). Non è vero che venivo pagato a provvigione. Facevano loro i calcoli su quello che potevano darmi. Se non potevo andare al lavoro, dovevo comunicarlo alla CP_2 on line. Gli orari me li imponevano e si occupavano loro di sostituirmi, nel caso in cui non potessi andare. Per un certo periodo sono stato a casa della mia fidanzata dell'epoca, Tale periodo non ha coinciso con tutto il periodo in cuiTestimone_2
.
ho lavorato per la Ticket on line. Io ho lavorato presso la CP_5 dal 2 settembre 2013 sino a quando è arrivato il controllo dell' CP_1 Non ho interrotto il lavoro per un periodo a causa della malattia di mio padre, che peraltro è stato operato d'urgenza e la cosa è finita li, nel senso che non sono stato a casa ad assisterlo. Confermo le dichiarazioni da me rese agli ispettori del lavoro, che mi mostra (il giudice sottopone al teste i verbali prodotti dall'Ispettorato, ndr). Ho una copia dell'accordo prodotto da parte ricorrente. Insieme alla detta convenzione ho firmato due notule di pagamento che le mostro e come può notare sono prive di data, ma per il resto identiche a quelle prodotte da parte ricorrente che mi mostra". era fidanzato con mia figlia, Il teste Testimone_3 dichiarò:
, Parte_3
Tes_2 Tes_2 . Nel luglio 2013, suggerii il nominativo del CP 4 a mio cognato Pt_1
[...] perché mi aveva detto che aveva bisogno di un partner per l'attività di vendita biglietti per eventi presso la CP_5 So che si sono incontrati e hanno siglato un accordo. Per tutto il tempo ha lavorato presso la CP_5 ha abitato a casa mia. Qualche volta sono in cui CP_4
stato alla CP_5 Ricordo che non era vincolato ad orari, io lavoro a casa e quindi vedevo i suoi spostamenti. So che CP_4 gestiva tutto, anche la cassa, ed era pagato a provvigione, che all'inizio era del 60%. Questo me lo ha detto il CP_4 1. Ad un certo punto il CP_4 si fermò con tale attività, perché il padre ebbe una grave malattia. É stato fermo circa un anno dal
2014 al 2015, poi ha ripreso a lavorare per due mesi presso la CP_5 sempre con la CP_3
[...] Poi si è lasciato con mia figlia. Nella seconda fase la provvigione fu aumentata al 70%. Questo lo so sempre perché me lo ha detto lui. La sera a tavola ne parlavamo e lui era contento. Non so dire di chi fosse il box presente alla CP_5 in cui lavorava il CP_4 . Non so neanche di chi
fossero i computer. La CP_2 on line aveva il mandato per vendere i biglietti on line, il sistema era loro. Pt_1 aveva fatto questo accordo con il CP_4 per gestire la postazione presso la di piazza dei Martiri. Preciso che in quel periodo avevo prestato la mia auto e il mio CP_5
CP_4 e quindi anche per questo avevo contezza dei suoi spostamenti". scooter al
Il teste Tes_4, interrogato sui capitoli di prova di parte attrice, dichiarò: "mi ricordo di [...] Parte_3 ; ricordo che mi recai a fare una deposizione presso l'ispettorato del lavoro, ma non ricordo i particolari della vicenda. Lavoro presso la CP_5 di piazza dei Martiri in OL, con mansione di direttore del bar all'interno della libreria. Ho iniziato a lavorare alla CP_5 di
OL dal 08.02.2011. Ora ho rassegnato le dimissioni. lavorava alla Parte_3
biglietteria CP_2 che si trovava due piani sopra quello dove lavoravo io. Non so dire a che ora arrivasse o a che ora andasse via;
i suoi orari non li conoscevo. So che era un dipendente, non era il proprietario o il direttore della biglietteria. Non ho la certezza di questa cosa, non so quale mansione avesse. Lui veniva a fare colazione al bar dove io lavoravo. Non ricordo il periodo". Il giudice da lettura al teste delle dichiarazioni da lui rese all' CP_1 CP_1 . Il teste dichiara:
"confermo le dette dichiarazioni. Mi ricordo dell'episodio dello Schiaccianoci. Non ricordo di aver visto il CP_4 insieme ad altra persona dietro la sua postazione. Al bar veniva da solo. Non ho mai visto qualcuno dare delle direttive al CP_4 . Se non ricordo male, il box office non rispettava gli stessi orari della CP_5 apriva dopo e chiudeva prima, ma non ricordo gli orari precisi. La CP_5 apre al pubblico dalla 09.00 alle 21.00 da lunedì alla domenica. I dipendenti entrano un'oretta o una mezz'oretta prima in base ai turni".
" Parte_3 . Egli ha La testimone Testimone_5 infine, dichiarò: "conosco il sig. Ha vissuto aTestimone_2vissuto a casa mia per buoni 2 anni. Era il fidanzato di mia figlia, casa mia dal marzo 2013 sino agli inizi di gennaio 2015. Pt_3 era socio della CP_3 Fu proposto da me. Inizialmente era socio al 60% e poi siccome all'inizio si guadagnava poco, perché lo sportello non era molto conosciuto, propose a mio fratello CP_6 di aumentare la percentuale al
70% e mio fratello accettò. Mio fratello CP_6 è socio della CP_3 Pt_3 si occupava di un box per la vendita di biglietti sito all'interno della libreria CP_5 di piazza dei Martiri. Io
Ricordo che aveva degli orari, ossia quelli della CP_5 Laavevo un bel rapporto con Pt_3
CP_5società usufruiva degli spazi della e quindi si doveva adattare agli orari di quest'ultima.
Lo sportello non poteva rimanere vuoto. Era Pt_3 a stabilire chi mettere al suo posto quando non poteva andare. Non sempre Pt_3 comunicava a mio fratello quando non andava. Io sapevo quando non andava perché abitando a casa mia, me lo diceva. Per tutto il mese di luglio 2013 non andò a lavorare nel box;
perché nel 2013 era ancora militare nell'esercito. Fu contattato dai mie fratelli, tramite me, per lavorare alla CP_5 nel febbraio-marzo 2013. A marzo 2013 fu operato
(aveva una cisti coccigea) e quindi si mise in malattia nell'esercito, però andava a lavorare da qualche volta si e qualche volta no. Quando non andava, ci andava una ragazza di nome CP_5
Per 1 che tuttora continua a lavorare li. La chiamava Pt_3 A fine giugno dovette rientrare nell'esercito, perché a maggio diede le dimissioni e quindi tutto il mese di luglio se lo fece nell'esercito come ultimo mese di lavoro. In tale periodo fu sostituito tutto il mese. Dopo essersene andato da casa mia, continuò a lavorare alla CP_5 Pt_3 si lasciò con mia figlia Pt_3
verso maggio 2015. era libero nella gestione del punto vendita. Siccome c'era un bel Pt_3
rapporto tra me e Pt_3 io gli mandai il contratto che doveva firmare. Era il settembre 2013. Il contratto glielo mandai dall'ufficio di mio marito, che si trova nella stessa sede della CP_3 all'indirizzo mail di Pt_3 Ho qui con me la copia della mail che inviai all'epoca, nonché copia del contratto che gli inviai. Non glielo consegnai a mano, perché stavo in ufficio e quindi pensai di girarglielo via mail, in modo tale che lo avrebbe stampato direttamente nel box office della
CP_5 Lui disse che nella copia che gli invia era sbagliato il suo luogo di nascita e quindi in quel momento non lo firmò. Era un file pdf che non si poteva modificare. Lo doveva modificare chi aveva fatto il file. Una volta corretto, il contratto fu firmato...
Dal compendio delle prove raccolte non emerge in alcun modo l'esistenza del vincolo della subordinazione. Anche la sussistenza degli altri indici presuntivi appare molto sfumata.
Emerge, di contro, l'esistenza di un rapporto di convivenza fra il CP_4 ed il fratello dell'odierno appellante determinato dal rapporto affettivo con la nipote si quest'ultimo. Ebbene, proprio in considerazione delle implicazioni affettive e del carattere fiduciario del rapporto, gli indici presuntivi indicati dal primo giudice non appaiono significativi, così come ddubbia risulta l'attendibilità del teste CP_4
A ciò si aggiunga che:
a- Non vi è prova dell'osservanza di un orario preciso di lavoro (il teste Tes_4, dipendente della CP_5 ed indifferente alle questioni oggetto di causa, ha detto di non sapere quali fossero gli orari osservati dal CP_4 . D'altra parte, anche questi è stato generico nell'indicare sia gli orari di lavoro che le presunte direttive a lui impartite per gestire le assenze);
b-Non vi è prova della percezione di un compenso predeterminato (lo stesso CP_4 non riesce a dare indicazioni precise in merito a questo);
c-Non vi è prova dell'esistenza di un referente incaricato del controllo dell'attività del presunto dipendente.
Quanto all'uso del know-how e dei materiali forniti dalla società CP_2 è appena il caso di rilevare che tali indici, potenzialmente indicativi dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sono del tutto insufficienti a fronte degli altri elementi incerti e confusi che coesistono ed i parenti con l'accertamento della sussistenza di una temporanea convivenza tra il CP_4 del gestore della TicktOneOnline
In sostanza, dunque, seppure in sede di audizione ispettiva il abbia reso una CP_4
dichiarazione più precisa, tale informativa non può corroborare l'impianto accusatorio a fronte della contraddittorietà del materiale istruttorio.
La Suprema Corte, invero, ha sancito l'inidoneità delle dichiarazioni rese agli ispettori, da sole e in assenza di altre circostanze di riscontro, a comprovare la natura subordinata dei rapporti di lavoro facenti capo alle persone sentite in sede ispettiva, anche tenuto conto della mancata conferma in giudizio e della contestazione operata dalla società opponente in relazione alla "loro idoneità a rivelare uno svolgimento delle prestazioni lavorative con connotati di subordinazione".
A fronte di tale incertezza, quindi, il giudice non ha tratto le conseguenze dirette che era logico attendersi: in definitiva, contrariamente a quanto concluso, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare l'incertezza della natura del rapporto (stante l'esistenza di un contratto di collaborazione e la dubbia evoluzione del rapporto) ed avrebbe dovuto accogliere le censure addotte dall'appellante onde opporsi alla sanzione comminata in ragione della presunta violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 112 del 25.06.2008, atteso che come desumibile dal combinato disposto del comma 2 e 7 della norma citata- l'onere di registrazione delle ore di lavoro nel libro unico del lavoro
(specificamente sanzionato ai sensi del comma 7 del citato art. 39) riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato.
Per tale ragione, in parziale riforma della sentenza, deve essere accolto il secondo motivo di gravame e deve essere rilevata l'infondatezza della contestazione sopra richiamata ed indicata nel verbale impugnato.
Per quanto riguarda il pagamento dell'importo di euro 1364,40 effettuato dal Pt_1 in data
25.02.2016, dalla nota allegata si evince chiaramente l'imputazione di pagamento riferita al verbale di contestazione oggetto di impugnazione. Peraltro, dalla documentazione allegata dall' CP_1
[...] emerge che di tale versamento si è tenuto conto nella determinazione ultima delle sanzioni sicchè la censura, genericamente formulata dall'appellante, deve essere disattesa alla luce del contenuto del "rapporto per violazioni amministrative" del 6.09.2016 allegato dall'appellato ove è precisamente indicato l'importo versato ed imputato alle violazioni.CP_1
In conclusione, l'appello merita parziale accoglimento con conseguente declaratoria di illegittimità del capo b) delle contestazioni.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti deve essere disposta la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così decide: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara l'illegittimità ed infondatezza della contestazione della violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 112 del 25.06.2008,; 2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in OL all'esito della camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
Consigliere rel.
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio
Consigliere 3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli all'esito della trattazione scritta disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 25 settembre 2025, e della successiva camera di consiglio;
sciogliendo la riserva pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1588/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Piazzetta Leone a Parte_1 "
C.F. 1 difeso con procura su foglio aggiunto in calce al ricorso Mergellina n.2, C.F. per opposizione all'ordinanza ingiunzione, dagli avv. Nunzio ZZ C.F. "рес C.F. 2
e LI ZZ C.F. Email_1 C.F. 3
, pec fax 0817879306, ed elettivamente domiciliato nello studio degli stessi Email_2
in OL, Centro Direzionale Isola G/8,
E
Controparte_1 P.IVA 1 ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Codic Stato di OL (C.F. P.IVA_2 ), presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di OL n. 2620/2022 pubblicata il giorno
14.03.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di OL definì il procedimento, introdotto dalla società e dal Pt_1 avente ad oggetto l'opposizioneControparte_2 in all'ordinanza ingiunzione n. 553/19 del 11.06.2019, con cui l' di Controparte_1
OL (di seguito, CP_1 1) ebbe ad ordinare agli opponenti, Controparte_3
[...] di pagare, in solido tra loro, € 8.900,00 (oltre € 16,50 per spese), a titolo di sanzione amministrativa per una serie di violazioni in materia di lavoro, accertate a seguito di ispezione del
06.11.2015 e contestate con il verbale unico di accertamento e notificazione n. NA00000/2016-367-
01 del 03.02.2016. Il primo giudice, ritenne l'infondatezza delle eccezioni sollevate dagli opponenti e statuì nei seguenti termini: “a) rigetta il ricorso proposto da e dalla Parte_1
[...]
b) condanna i Parte_2 nei confronti dell' Controparte_1
le spese del presente di giudizio, ricorrenti a rifondere all' Controparte_1
liquidate in € 2.060,00 per compenso del difensore (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 380,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 480,00 per la fase istruttoria ed € 700,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge".
Avverso tale pronuncia ha proposto gravame Parte_1 , il quale ha affidato il l'appello و
a tre motivi, di seguito esaminati.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio il solo
CP_1 il quale ha resistito al gravame di cui ha chiesto disporsi il rigetto. "
Nelle more del procedimento è stato disposto lo scardinamento del procedimento dal ruolo del precedente assegnatario e, con decreto dell'11.02.2025, il giudizio è stato assegnato alla scrivente.
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note delle parti, svolta la camera di consiglio in data
25.09.2025 all'esito della riserva la causa è stata decisa nei termini di seguito espressi.
§§§§
L'appello merita accoglimento nei termini di seguito espressi. censura la sentenza laddove, condividendo le Con il primo motivo di appello il Pt_1 deduzioni espresse nella memoria difensiva dell' CP_1 il Tribunale ha ritenuto che per
,
configurare la condotta della mancata consegna all'atto dell'assunzione della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro sanzionata dall'art. 4 bis, comma 2, del d.lgs. n. 181 del
21.04.2000, sanzionata dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 10.09.2003 (sanzione applicata €
600,00 - € 250,00 già versati)- sia del tutto irrilevante la qualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione o meno in quanto gli illeciti di cui ai numeri 1 e 3 del prospetto allegato alla ordinanza ingiunzione sussisterebbero anche nel caso di mancata comunicazione del contratto di collaborazione. In ragione di tale considerazione, il primo giudice ha rilevato che nella specie il contratto di lavoro risulta comunque consegnato al lavoratore dopo l'inizio dell'attività lavorativa (il giudice ha rilevato come dalle deposizioni fosse emerso che la consegna fosse avvenuta il giorno dell'instaurazione del rapporto, mentre il CP_4 era già nella postazione lavorativa) con conseguente integrazione della condotta contraria alla legge (che prescrive che la consegna dello stesso avvenga invece anteriormente all'inizio della prestazione lavorativa). L'appellante censura tale ragionamento affermando che il contratto di lavoro era in realtà un contratto atipico ai sensi dell'art. 1322, co. 2, c.c. e che l'interesse ivi indicato come meritevole di tutela si rinverrebbe nel rapporto di parentela tra il dipendente e la figlia di parte opponente.
Tale deduzione difensiva non appare dirimente. Invero non è dato comprendere perché
l'obbligo prescritto dalla legge di consegnare il contratto al lavoratore prima dell'inizio della sua attività lavorativa verrebbe meno in caso di contratto atipico.
La lettura della norma in esame, nel suo complesso, consente di evincere che l'obbligo sussiste per ogni tipo di rapporto di lavoro.
L'art. 4 bis in esame, per quanto rileva in questa sede, recita: "I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al secreto legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68
2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività lavorativa,
i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a fornire al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro, secondo le modalità e i tempi di cui agli articoli 1 e 1 bis del decreto legislativo 26 maggio
1997 n. 152. "
...
Il combinato disposto delle disposizioni contenute al primo e secondo comma della norma induce a ritenere che ogni tipo di rapporto di lavoro determini l'obbligo a carico del datore di consegnare la copia del contratto. Pertanto, pur concordandosi con la qualificazione effettuata dal primo giudice, si ritiene che il motivo di gravame debba essere disatteso anche in considerazione delle osservazioni sopra effettuate.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della correttezza dell'interpretazione del materiale probatorio effettuata dal primo giudice il quale -con decisione contraddittoria- da un lato ha affermato la sussistenza di un contratto di collaborazione e, dall'altro, superando il dato documentale, è giunto ad affermare la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato.
La censura è fondata per i seguenti motivi.
Prima di ogni ulteriore valutazione occorre premettere che nel caso in esame esiste una convenzione, stipulata tra la TicketOneLine s.r.l. ed il lavoratore Parte_3 che ha regolato il rapporto obbligatorio dal quale sono scaturite le contestazioni sollevate dall' CP_1 Ebbene, tale contratto (che non rientra, ratione temporis, nell'ambito delle disposizioni del
D.Lgs. n. 81/2015, essendo stato stipulato in epoca antecedente) -allegato dall'appellante- delinea un rapporto per effetto del quale il lavoratore, senza vincolo di subordinazione ed in totale autonomia operativa, si impegnava a curare il lancio, la pubblicizzazione e la visibilità del punto vendita e degli eventi di interesse (concerti, fiere, spettacoli ecc.); a curare i rapporti con la clientela;
a garantire l'aggiornamento della piattaforma in considerazione degli eventi di volta in volta in programma. Dal canto suo la parte contraente (definita AS-gerente il servizio TicketOneOnline) si impegnava a fornire il know-how oltre che gli strumenti per la gestione del servizio di biglietteria e di vendita online. Dal canto suo il si impegnava anche a garantire la correttezza nello CP_4 CP_5 (che ospitava il corner di vendita) e la puntualità dei svolgimento dei rapporti con versamenti.
Tale accordo, che il primo giudice ha qualificato come contratto di collaborazione continuata onde evidenziarne l'assoggettamento all'obbligo sopra esaminato, è stato ritenuto fittizio. In sostanza, l' CP_1 ha sostenuto che lo stesso simulava un rapporto di lavoro subordinato. Tale tesi è stata sposata dal giudice di prime cure, che ha ritenuto di poter trarre dalle deposizioni testimoniali elementi idonei ad affermare l'esistenza della subordinazione.
Prima di entrare nel merito appare opportuno premettere che secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), mentre altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del predetto elemento determinante (cfr, fra le altre Cass. civ., 21.1.1987 n. 548).
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della subordinazione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione.
Tali criteri possono essere utilizzati per rafforzare il giudizio di soggezione di una parte al potere datoriale di un'altra ma, di per sé considerati, non sono sufficienti a determinare il giudizio di subordinazione (Cass. n. 5645/2009).
Ne consegue che anche ove fossero ravvisabili tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata del rapporto dovrebbe comunque essere esclusa ove non vi fosse prova dell'elemento fondamentale, ossia dell'eterodirezione.
Il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato, pertanto, nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale chi voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche della resistente, come avvenuto nel caso di specie, in ordine alla natura del rapporto, ha l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, consegue il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
La Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che il lavoratore che agisca in giudizio per sentir dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, ha l'onere di provare in maniera compiuta ed esauriente la subordinazione, non essendo a tale scopo sufficienti generiche allegazioni in merito alla durata del rapporto, alle modalità di erogazione del compenso e all'osservanza di un preciso orario di lavoro (Cass.civ., Sez. Lav., sent. 16/05/2012, n. 7652).
L'onere di allegazione e prova della natura del rapporto diviene ancor più stringente nei casi, quale quello in esame, in cui l'affermazione della natura subordinata del rapporto di lavoro si oppone al dato documentale, che, come già sopra riferito, induce ad una diversa qualificazione del rapporto.
Nel caso che ci occupa, l'onere della prova della natura simulata del rapporto di collaborazione e della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato gravava indubbiamente sull' CP 1 .
Tale onere non poteva essere assolto solo mediante il deposito del verbale di accertamento atteso che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte Suprema, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionali degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti;
tuttavia la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. Per quanto concerne le dichiarazioni rese dal CP_4 in sede di ispezione, tenuto conto della sussistenza di un interesse personale circa l'esito dell'accertamento (dal quale deriverebbe anche un obbligo contributivo a carico del datore di lavoro), le stesse devono essere valutate con particolare attenzione e devono trovare conforto in altri elementi.
Occorre, quindi, esaminare tutte le deposizioni dei testi per valutare se il contenuto delle stesse possa indurre alle medesime conclusioni raggiunte dal primo giudice.
Testimone_1Il teste escusso in primo grado, avendo svolto attività di consulenza per l'odierna appellante, era a conoscenza del contenuto delle trattative intercorse tra il CP_4 e la CP_2 ed ha dichiarato che: "era stato concordato che il CP_4 avrebbe percepito delle provvigioni pari al 60% degli incassi e che avrebbe suddiviso con la società le spese per la gestione di questo punto vendita. Non doveva lavorare in orari prestabiliti e organizzava il suo lavoro in totale autonomia. Ricordo che il ha iniziato il lavoro a settembre 2013 e l'ha CP_4
proseguito sino al febbraio 2014. Poi ebbe vicissitudini di carattere familiare e quindi lo sospese, per poi riprenderlo nel settembre 2014 sino all'incirca a novembre 2014. Dopodiché interruppe il rapporto. Non ricordo quando fu sottoscritto l'accordo relativo alla provvigione. Ricordo che in un secondo momento il CP_4 chiese un aumento della provvigione al 70% perché non riusciva a rientrare con le spese. Tale richiesta fu accolta. Il box era allocato presso la CP_5 in comodato, ma si doveva pagare un importo forfettario per le spese, importo che pagava la ricorrente.
Le spese telefoniche erano condivise tra il CP_4 e la società ricorrente, così come anche le spese per la stampante e per il materiale di cancelleria. Il punto vendita non era aperto sempre. Era aperto nei periodi di lavoro dei teatri e in occasione di eventi o concerti. Il CP_4 non era sottoposto a direttive della ricorrente, si gestiva come voleva e gestiva in autonomia anche le sue sostituzioni. Comunicava alla ricorrente le sostituzioni quando non era lui ad essere presente nel box. Io mi reco presso la CP_5 perché abito lì vicino. Ricordo di aver visto il box office, anche chiuso;
ho visto delle ragazze all'interno di esso, probabilmente ho visto anche il
, ma CP_4
ora non ricordo".
Dal canto suo Parte_3 ha fornito una diversa versione dei fatti dichiarando:
"quando ho lavorato presso il box office collocato nella libreria CP_5 ero un dipendente della
CP_3 . Avevo orari fissi di lavoro, che dovevo necessariamente rispettare. Ero pagato con una sorta di compenso forfettario. Non era un fisso, ma venivo pagato quando loro potevano o così mi dicevano. La retribuzione variava, non era mai uguale. Il contratto che mi mostra, datato
02.09.2013 e depositato nel fascicolo di parte ricorrente mi è stato fatto firmare dopo la visita dell'ispettorato del lavoro, ossia in data 22.11.2015 (ricordo che era una domenica). Non è vero che venivo pagato a provvigione. Facevano loro i calcoli su quello che potevano darmi. Se non potevo andare al lavoro, dovevo comunicarlo alla CP_2 on line. Gli orari me li imponevano e si occupavano loro di sostituirmi, nel caso in cui non potessi andare. Per un certo periodo sono stato a casa della mia fidanzata dell'epoca, Tale periodo non ha coinciso con tutto il periodo in cuiTestimone_2
.
ho lavorato per la Ticket on line. Io ho lavorato presso la CP_5 dal 2 settembre 2013 sino a quando è arrivato il controllo dell' CP_1 Non ho interrotto il lavoro per un periodo a causa della malattia di mio padre, che peraltro è stato operato d'urgenza e la cosa è finita li, nel senso che non sono stato a casa ad assisterlo. Confermo le dichiarazioni da me rese agli ispettori del lavoro, che mi mostra (il giudice sottopone al teste i verbali prodotti dall'Ispettorato, ndr). Ho una copia dell'accordo prodotto da parte ricorrente. Insieme alla detta convenzione ho firmato due notule di pagamento che le mostro e come può notare sono prive di data, ma per il resto identiche a quelle prodotte da parte ricorrente che mi mostra". era fidanzato con mia figlia, Il teste Testimone_3 dichiarò:
, Parte_3
Tes_2 Tes_2 . Nel luglio 2013, suggerii il nominativo del CP 4 a mio cognato Pt_1
[...] perché mi aveva detto che aveva bisogno di un partner per l'attività di vendita biglietti per eventi presso la CP_5 So che si sono incontrati e hanno siglato un accordo. Per tutto il tempo ha lavorato presso la CP_5 ha abitato a casa mia. Qualche volta sono in cui CP_4
stato alla CP_5 Ricordo che non era vincolato ad orari, io lavoro a casa e quindi vedevo i suoi spostamenti. So che CP_4 gestiva tutto, anche la cassa, ed era pagato a provvigione, che all'inizio era del 60%. Questo me lo ha detto il CP_4 1. Ad un certo punto il CP_4 si fermò con tale attività, perché il padre ebbe una grave malattia. É stato fermo circa un anno dal
2014 al 2015, poi ha ripreso a lavorare per due mesi presso la CP_5 sempre con la CP_3
[...] Poi si è lasciato con mia figlia. Nella seconda fase la provvigione fu aumentata al 70%. Questo lo so sempre perché me lo ha detto lui. La sera a tavola ne parlavamo e lui era contento. Non so dire di chi fosse il box presente alla CP_5 in cui lavorava il CP_4 . Non so neanche di chi
fossero i computer. La CP_2 on line aveva il mandato per vendere i biglietti on line, il sistema era loro. Pt_1 aveva fatto questo accordo con il CP_4 per gestire la postazione presso la di piazza dei Martiri. Preciso che in quel periodo avevo prestato la mia auto e il mio CP_5
CP_4 e quindi anche per questo avevo contezza dei suoi spostamenti". scooter al
Il teste Tes_4, interrogato sui capitoli di prova di parte attrice, dichiarò: "mi ricordo di [...] Parte_3 ; ricordo che mi recai a fare una deposizione presso l'ispettorato del lavoro, ma non ricordo i particolari della vicenda. Lavoro presso la CP_5 di piazza dei Martiri in OL, con mansione di direttore del bar all'interno della libreria. Ho iniziato a lavorare alla CP_5 di
OL dal 08.02.2011. Ora ho rassegnato le dimissioni. lavorava alla Parte_3
biglietteria CP_2 che si trovava due piani sopra quello dove lavoravo io. Non so dire a che ora arrivasse o a che ora andasse via;
i suoi orari non li conoscevo. So che era un dipendente, non era il proprietario o il direttore della biglietteria. Non ho la certezza di questa cosa, non so quale mansione avesse. Lui veniva a fare colazione al bar dove io lavoravo. Non ricordo il periodo". Il giudice da lettura al teste delle dichiarazioni da lui rese all' CP_1 CP_1 . Il teste dichiara:
"confermo le dette dichiarazioni. Mi ricordo dell'episodio dello Schiaccianoci. Non ricordo di aver visto il CP_4 insieme ad altra persona dietro la sua postazione. Al bar veniva da solo. Non ho mai visto qualcuno dare delle direttive al CP_4 . Se non ricordo male, il box office non rispettava gli stessi orari della CP_5 apriva dopo e chiudeva prima, ma non ricordo gli orari precisi. La CP_5 apre al pubblico dalla 09.00 alle 21.00 da lunedì alla domenica. I dipendenti entrano un'oretta o una mezz'oretta prima in base ai turni".
" Parte_3 . Egli ha La testimone Testimone_5 infine, dichiarò: "conosco il sig. Ha vissuto aTestimone_2vissuto a casa mia per buoni 2 anni. Era il fidanzato di mia figlia, casa mia dal marzo 2013 sino agli inizi di gennaio 2015. Pt_3 era socio della CP_3 Fu proposto da me. Inizialmente era socio al 60% e poi siccome all'inizio si guadagnava poco, perché lo sportello non era molto conosciuto, propose a mio fratello CP_6 di aumentare la percentuale al
70% e mio fratello accettò. Mio fratello CP_6 è socio della CP_3 Pt_3 si occupava di un box per la vendita di biglietti sito all'interno della libreria CP_5 di piazza dei Martiri. Io
Ricordo che aveva degli orari, ossia quelli della CP_5 Laavevo un bel rapporto con Pt_3
CP_5società usufruiva degli spazi della e quindi si doveva adattare agli orari di quest'ultima.
Lo sportello non poteva rimanere vuoto. Era Pt_3 a stabilire chi mettere al suo posto quando non poteva andare. Non sempre Pt_3 comunicava a mio fratello quando non andava. Io sapevo quando non andava perché abitando a casa mia, me lo diceva. Per tutto il mese di luglio 2013 non andò a lavorare nel box;
perché nel 2013 era ancora militare nell'esercito. Fu contattato dai mie fratelli, tramite me, per lavorare alla CP_5 nel febbraio-marzo 2013. A marzo 2013 fu operato
(aveva una cisti coccigea) e quindi si mise in malattia nell'esercito, però andava a lavorare da qualche volta si e qualche volta no. Quando non andava, ci andava una ragazza di nome CP_5
Per 1 che tuttora continua a lavorare li. La chiamava Pt_3 A fine giugno dovette rientrare nell'esercito, perché a maggio diede le dimissioni e quindi tutto il mese di luglio se lo fece nell'esercito come ultimo mese di lavoro. In tale periodo fu sostituito tutto il mese. Dopo essersene andato da casa mia, continuò a lavorare alla CP_5 Pt_3 si lasciò con mia figlia Pt_3
verso maggio 2015. era libero nella gestione del punto vendita. Siccome c'era un bel Pt_3
rapporto tra me e Pt_3 io gli mandai il contratto che doveva firmare. Era il settembre 2013. Il contratto glielo mandai dall'ufficio di mio marito, che si trova nella stessa sede della CP_3 all'indirizzo mail di Pt_3 Ho qui con me la copia della mail che inviai all'epoca, nonché copia del contratto che gli inviai. Non glielo consegnai a mano, perché stavo in ufficio e quindi pensai di girarglielo via mail, in modo tale che lo avrebbe stampato direttamente nel box office della
CP_5 Lui disse che nella copia che gli invia era sbagliato il suo luogo di nascita e quindi in quel momento non lo firmò. Era un file pdf che non si poteva modificare. Lo doveva modificare chi aveva fatto il file. Una volta corretto, il contratto fu firmato...
Dal compendio delle prove raccolte non emerge in alcun modo l'esistenza del vincolo della subordinazione. Anche la sussistenza degli altri indici presuntivi appare molto sfumata.
Emerge, di contro, l'esistenza di un rapporto di convivenza fra il CP_4 ed il fratello dell'odierno appellante determinato dal rapporto affettivo con la nipote si quest'ultimo. Ebbene, proprio in considerazione delle implicazioni affettive e del carattere fiduciario del rapporto, gli indici presuntivi indicati dal primo giudice non appaiono significativi, così come ddubbia risulta l'attendibilità del teste CP_4
A ciò si aggiunga che:
a- Non vi è prova dell'osservanza di un orario preciso di lavoro (il teste Tes_4, dipendente della CP_5 ed indifferente alle questioni oggetto di causa, ha detto di non sapere quali fossero gli orari osservati dal CP_4 . D'altra parte, anche questi è stato generico nell'indicare sia gli orari di lavoro che le presunte direttive a lui impartite per gestire le assenze);
b-Non vi è prova della percezione di un compenso predeterminato (lo stesso CP_4 non riesce a dare indicazioni precise in merito a questo);
c-Non vi è prova dell'esistenza di un referente incaricato del controllo dell'attività del presunto dipendente.
Quanto all'uso del know-how e dei materiali forniti dalla società CP_2 è appena il caso di rilevare che tali indici, potenzialmente indicativi dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sono del tutto insufficienti a fronte degli altri elementi incerti e confusi che coesistono ed i parenti con l'accertamento della sussistenza di una temporanea convivenza tra il CP_4 del gestore della TicktOneOnline
In sostanza, dunque, seppure in sede di audizione ispettiva il abbia reso una CP_4
dichiarazione più precisa, tale informativa non può corroborare l'impianto accusatorio a fronte della contraddittorietà del materiale istruttorio.
La Suprema Corte, invero, ha sancito l'inidoneità delle dichiarazioni rese agli ispettori, da sole e in assenza di altre circostanze di riscontro, a comprovare la natura subordinata dei rapporti di lavoro facenti capo alle persone sentite in sede ispettiva, anche tenuto conto della mancata conferma in giudizio e della contestazione operata dalla società opponente in relazione alla "loro idoneità a rivelare uno svolgimento delle prestazioni lavorative con connotati di subordinazione".
A fronte di tale incertezza, quindi, il giudice non ha tratto le conseguenze dirette che era logico attendersi: in definitiva, contrariamente a quanto concluso, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare l'incertezza della natura del rapporto (stante l'esistenza di un contratto di collaborazione e la dubbia evoluzione del rapporto) ed avrebbe dovuto accogliere le censure addotte dall'appellante onde opporsi alla sanzione comminata in ragione della presunta violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 112 del 25.06.2008, atteso che come desumibile dal combinato disposto del comma 2 e 7 della norma citata- l'onere di registrazione delle ore di lavoro nel libro unico del lavoro
(specificamente sanzionato ai sensi del comma 7 del citato art. 39) riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato.
Per tale ragione, in parziale riforma della sentenza, deve essere accolto il secondo motivo di gravame e deve essere rilevata l'infondatezza della contestazione sopra richiamata ed indicata nel verbale impugnato.
Per quanto riguarda il pagamento dell'importo di euro 1364,40 effettuato dal Pt_1 in data
25.02.2016, dalla nota allegata si evince chiaramente l'imputazione di pagamento riferita al verbale di contestazione oggetto di impugnazione. Peraltro, dalla documentazione allegata dall' CP_1
[...] emerge che di tale versamento si è tenuto conto nella determinazione ultima delle sanzioni sicchè la censura, genericamente formulata dall'appellante, deve essere disattesa alla luce del contenuto del "rapporto per violazioni amministrative" del 6.09.2016 allegato dall'appellato ove è precisamente indicato l'importo versato ed imputato alle violazioni.CP_1
In conclusione, l'appello merita parziale accoglimento con conseguente declaratoria di illegittimità del capo b) delle contestazioni.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti deve essere disposta la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così decide: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara l'illegittimità ed infondatezza della contestazione della violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 112 del 25.06.2008,; 2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in OL all'esito della camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano