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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4084\2017 promossa da:
, C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Stabilito Giovanni Parte_1 C.F._1
Fiore e dall'avv. Stefano Borgomastro, elettivamente domiciliato in Manfredonia alla via Tribuna, 158; attore contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Feltri, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio sito in Manfredonia alla via Gen. A. Lamarmora è elettivamente domiciliato;
convenuto motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Foggia, deducendo che:
-a seguito di formale richiesta, in data 04\04\2011, la Coop. “IL PANDA”, avente lo scopo di realizzare alloggi economici popolari, ha deliberato l'ingresso in cooperativa di Parte_1
-l'attore, avendo richiesto in fase di costruzione alla cooperativa “IL PANDA” la posa in opera nell'appartamento a lui assegnato di materiali extra capitolato, ha versato la somma extra di €
14.522,00;
- in data 15/05/2012, ha rassegnato per iscritto le proprie dimissioni e, in data 03/06/2012, gli Pt_1
è stata recapitata copia del contratto di vendita appartamento, in cui si specifica il prezzo di cessione in proprio favore dell'appartamento n. 3 sito al secondo piano lato sud del lotto A10/2 con relativo box di pertinenza nel comparto edilizio di PRG denominato CA5 pari ad € 181.900,00
( ); Email_1
pagina 1 di 5 - in data 30/07/2012, è entrato come socio della Cooperativa “IL PANDA” , e gli è Controparte_1
stato assegnato l'appartamento n. 3 sito al secondo piano lato sud del lotto A10/2 con relativo box di pertinenza nel comparto edilizio di PRG denominato CA5, ossia lo stesso che in precedenza era stato assegnato al socio uscente;
Parte_1
- in data 18/10/2012, il nuovo socio e il socio uscente (in attesa di Controparte_1 Parte_1
liquidazione della propria quota), hanno sottoscritto accordo in virtù del quale si è Controparte_1 obbligato al pagamento della somma di € 14.522,00 versata da per l'extracapitolato, oltre al Pt_1
pagamento in favore della Cooperativa “Il Panda” della somma di € 1.322,00 (milletrecentoventidue euro) quale somma sugli interessi passivi dovuti da alla Cooperativa per i mesi di PR, Pt_1
Maggio e Giugno 2012; la restante somma di € 13.200,00 doveva essere corrisposta da CP_1
a “subito dopo l'atto notarile”;
[...] Parte_1
- nonostante la sottoscrizione dell'atto notarile avvenuta in data 21/07/2016, non ha Controparte_1 corrisposto alcunché all'attore.
Quindi, l'attore ha chiesto al Tribunale di Foggia di:
-“1) Accertare e dichiarare valido l'accordo sottoscritto in data 18/10/2012; 2) condannare CP_1 al pagamento della somma residua di € 13.200,00 (tredicimiladuecentoeuro) oltre interessi
[...]
e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
3) condannare al Controparte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituito il convenuto chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., per violazione dell'art. 163 n. 3 c.p.c. e di dichiararsi nullo, annullabile e/o inefficace l'accordo sottoscritto in data 18.10.2012 con relativo rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore, il quale ha confermato le circostanze sulle quali è stato interrogato, e la prova testimoniale.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
La domanda è infondata e va disattesa.
Prelimunarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto, atteso che la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015).
pagina 2 di 5 Nel caso di specie, nell'atto di citazione l'oggetto della domanda è ben chiaramente individuabile e determinabile dal complesso delle argomentazioni spiegate dall'attore a fondamento della domanda, senza alcuna violazione del diritto di difesa del convenuto, il quale è stato messo in grado di predisporre una adeguata difesa delle proprie ragioni.
Nel merito, si osserva che la scrittura privata del 18 dicembre 2012, riferibile alle parti in causa, dà prova delle obbligazioni che con la stessa ha assunto il . CP_1
La predetta scrittura, firmata da entrambe le parti, non è stata disconosciuta né in relazione alla sottoscrizione né avuto riguardo al contenuto della stessa.
Ciò che lamenta il convenuto è l'aver sottoscritto la scrittura privata perché indotto in errore.
In disparte la genericità delle circostanze poste a fondamento della doglianza relativa all'induzione in errore, non può sottacersi che la scrittura è chiara quanto alle obbligazioni che il si è assunto e CP_1
cioè gli oneri passivi ed i lavori extracapitolato.
L'istruttoria ha dimostrato che:
- i lavori extracapitolato furono realizzati perché commissionati dal Pt_1
- nella restituzione della quota i lavori extracapitolato non erano compresi;
- in vendita era stata posta la quota dell'unità immobiliare di proprietà della cooperativa;
- l'oggetto della scrittura – interessi passivi e lavori extracapitolato furono oggetto di trattativa tra le parti alla presenza del titolare dell'agenzia immobiliare.
Il teste ha dichiarato: “Confermo la circostanza nr. c4 articolata nella memoria 183 Testimone_1 cpc co.6, n.2 del 24.11.2017 a firma di parte convenuta”; “confermo la circostanza n.c5 della suddetta materia. Tanto posso riferire in quanto l'appartamento all'epoca preassegnato al sig. si trova Pt_1
proprio di fronte a quello mio quindi quando salivo sul cantiere per recarmi nel mio appartamento, dato che non c'erano porte di ingresso, visionavo anche gli altri appartamenti”. “Ricordo che i bagni del detto appartamento preassegnato al D'PR nonché i pavimenti non erano i materiali ammessi in capitolato. I detti materiali di capitolato li conoscevo bene in quanto li avevo visionati per la scelta di casa mia”. “Confermo la circostanza n.6c della predetta memoria;
tanto posso dire in quanto all'epoca l'immobile era stato assegnato al socio ”; “in merito alla circostanza n.c7 della Per_1 predetta memoria posso dire che nell'appartamento assegnato al nel 2012 non erano in corso CP_1
dei lavori poiché abbiamo avuto un periodo di fermo cantiere di due anni, perché la Cooperativa non ha pagato l'impresa ATET”. “Confermo la circostanza n.c8 della predetta memoria preciso che il fermo cantiere è durato due anni, cioè fino a metà del 2013 mentre gli appartamenti venivano consegnati più o meno a tutti i soci nel mese di dicembre 2013”. “In merito alla circostanza nr. 13 della predetta memoria, non corrisponde al vero che la quota da restituire al D'PR è comprensiva
pagina 3 di 5 dei lavori a titolo di extracapitolato, in quanto al momento del recesso di un socio la cooperativa restituisce solo la quota e quindi la somma versata a titolo di conto costruzione, mentre i lavori di extracapitolato sono a carico esclusivo di chi li vuole fare eseguire”; “preciso che il regolamento della cooperativa non prevede l'extracapitolato ed in caso di recesso il socio dovrebbe restituire l'immobile così come da progetto”. “Confermo la circostanza n.c14 della predetta memoria;
preciso che viene registrato in conto costruzione”; “confermo la circostanza n.c15 della predetta memoria;
ogni versamento ha la propria causale”.
Il teste ha dichiarato: “Confermo la circostanza n.d2 della memoria 183 cpc co.6 Testimone_2
n.2 firma di parte convenuta che mi viene letta”; “Confermo la circostanza n.d3 della predetta memoria;
preciso che i lavori di extracapitolato da me eseguiti riguardano i rivestimenti in cucina e un muro di separazione nel bagno che io ricordo”.
Il teste ha dichiarato: “in merito alla circostanza n.1 della memoria 183 n.2 di parte Testimone_3 attrice posso dire che è vero che l'immobile era in fase di costruzione, quasi terminato. Preciso che
l'immobile veniva visionato dall'acquirente alla presenza dell'agente immobiliare ”; Testimone_4
“in merito alla circostanza 1b della predetta memoria di parte attrice, non è vero che l'immobile era disponibile in quanto era in fase di costruzione”; “ in merito alla circostanza 1d della predetta memoria nulla so perché non ero presente all'incontro. Preciso che tra il e il D'PR CP_1
durante la trattativa che è avvenuta nel mio ufficio si discuteva anche di dare un valore alle opere di extracapitolato così qualificate dal ”; “Preciso che non ho mai visionato l'immobile e quindi Pt_1 nulla posso dire in merito ai lavori di extracapitolato”; “in merito alla circostanza 1e non posso dire nulla in quanto non ricordo essendo passati molti anni”.
Il teste ha dichiarato: “confermo la circostanza 2a della memoria ex art.183 di parte Testimone_4 attorea”; “in merito alla circostanza 2b preciso che l'immobile era disponibile in quanto vuoto ma non abitabile perché c'era ancora il cantiere”; “fui io ad accompagnare ma le prime volte agli CP_1
incontri non era presente Preciso che nei successivi incontri avvenuti, non ricordo quante volte Per_2
era presente e il capo cantiere”; “in merito alla circostanza 2d posso dire che ha Per_2 CP_1 visionato l'immobile così com'era allo stato dell'arte e nulla posso dire in merito ai lavori di extracapitolato anche perché sono passati troppi anni;” “in merito alla circostanza n.2e nulla posso dire perché non ricordo essere avvenuti questi fatti alla mia presenza”.
Il teste ha confermato le circostanze b3, b4, b5, b6, b7, 9 della memoria 183 co.6 cpc Testimone_5
n.2, ed ha anche dichiarato: “in merito alla circostanza b6 preciso che i lavori nell'appartamento avvenivano nell'anno 2012, ma successivamente al fermo cantiere”; “confermo la circostanza n.b13 della predetta memoria. Preciso che i lavori di extracapitolato potevano essere effettuati o tramite
pagina 4 di 5 contatto diretto tra il socio e la ditta esecutrice oppure per il tramite della cooperativa. Nel primo caso la fattura veniva emessa direttamente al socio e la cooperativa non ne veniva a conoscenza”;
“confermo la circostanza n.b14 della predetta memoria. Preciso che le causali dei versamenti sono due: interessi passivi sul mutuo contratto e pagamenti in conto costruzione”; “in merito alla circostanza n.2 della memoria ex art. 183 co.6 n.3 di parte attorea ricordo che ero presente solo al primo incontro. Preciso che i modi di ingresso nella cooperativa sono due: uno tramite domanda
l'altro tramite subentro che può avvenire solo se c'è una relazione di parentela tra il socio uscente e quello subentrante”; “nel caso di specie ricordo che comunicava che aveva una relazione CP_1 parentale con il ma nonostante ciò chiedeva la mediazione dell'agenzia immobiliare Pt_1 CP_1 ed è per questo che mi recai su loro richiesta all'agenzia Tecnocasa”; “in merito alla circostanza n.3 di parte attorea posso dire che per prassi normale il socio che subentra entra a vedere le condizioni dell'immobile e gli eventuali lavori di extracapitolato del quale si redige analitico verbale, comprensivo di tutti i lavori eseguiti per il quale veniva coinvolta la cooperativa. Tale verbale è in possesso sia del socio che della cooperativa”; “in merito alla circostanza n.4 della predetta memoria attorea, non ricordo se fossi presente, ma posso dire che il rapporto con l'agenzia immobiliare riguarda solo il D'PR ed il , ma non la cooperativa”. CP_1
Le dichiarazioni sin qui riportate dimostrano che il sia stato posto in condizioni di conoscere CP_1
esattamente le obbligazioni assunte con la scrittura privata del 18.10.2012.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55\2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di €13.200,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- condanna, altresì, il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 2.540,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 21 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4084\2017 promossa da:
, C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Stabilito Giovanni Parte_1 C.F._1
Fiore e dall'avv. Stefano Borgomastro, elettivamente domiciliato in Manfredonia alla via Tribuna, 158; attore contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Feltri, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio sito in Manfredonia alla via Gen. A. Lamarmora è elettivamente domiciliato;
convenuto motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Foggia, deducendo che:
-a seguito di formale richiesta, in data 04\04\2011, la Coop. “IL PANDA”, avente lo scopo di realizzare alloggi economici popolari, ha deliberato l'ingresso in cooperativa di Parte_1
-l'attore, avendo richiesto in fase di costruzione alla cooperativa “IL PANDA” la posa in opera nell'appartamento a lui assegnato di materiali extra capitolato, ha versato la somma extra di €
14.522,00;
- in data 15/05/2012, ha rassegnato per iscritto le proprie dimissioni e, in data 03/06/2012, gli Pt_1
è stata recapitata copia del contratto di vendita appartamento, in cui si specifica il prezzo di cessione in proprio favore dell'appartamento n. 3 sito al secondo piano lato sud del lotto A10/2 con relativo box di pertinenza nel comparto edilizio di PRG denominato CA5 pari ad € 181.900,00
( ); Email_1
pagina 1 di 5 - in data 30/07/2012, è entrato come socio della Cooperativa “IL PANDA” , e gli è Controparte_1
stato assegnato l'appartamento n. 3 sito al secondo piano lato sud del lotto A10/2 con relativo box di pertinenza nel comparto edilizio di PRG denominato CA5, ossia lo stesso che in precedenza era stato assegnato al socio uscente;
Parte_1
- in data 18/10/2012, il nuovo socio e il socio uscente (in attesa di Controparte_1 Parte_1
liquidazione della propria quota), hanno sottoscritto accordo in virtù del quale si è Controparte_1 obbligato al pagamento della somma di € 14.522,00 versata da per l'extracapitolato, oltre al Pt_1
pagamento in favore della Cooperativa “Il Panda” della somma di € 1.322,00 (milletrecentoventidue euro) quale somma sugli interessi passivi dovuti da alla Cooperativa per i mesi di PR, Pt_1
Maggio e Giugno 2012; la restante somma di € 13.200,00 doveva essere corrisposta da CP_1
a “subito dopo l'atto notarile”;
[...] Parte_1
- nonostante la sottoscrizione dell'atto notarile avvenuta in data 21/07/2016, non ha Controparte_1 corrisposto alcunché all'attore.
Quindi, l'attore ha chiesto al Tribunale di Foggia di:
-“1) Accertare e dichiarare valido l'accordo sottoscritto in data 18/10/2012; 2) condannare CP_1 al pagamento della somma residua di € 13.200,00 (tredicimiladuecentoeuro) oltre interessi
[...]
e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
3) condannare al Controparte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituito il convenuto chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., per violazione dell'art. 163 n. 3 c.p.c. e di dichiararsi nullo, annullabile e/o inefficace l'accordo sottoscritto in data 18.10.2012 con relativo rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore, il quale ha confermato le circostanze sulle quali è stato interrogato, e la prova testimoniale.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
La domanda è infondata e va disattesa.
Prelimunarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto, atteso che la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015).
pagina 2 di 5 Nel caso di specie, nell'atto di citazione l'oggetto della domanda è ben chiaramente individuabile e determinabile dal complesso delle argomentazioni spiegate dall'attore a fondamento della domanda, senza alcuna violazione del diritto di difesa del convenuto, il quale è stato messo in grado di predisporre una adeguata difesa delle proprie ragioni.
Nel merito, si osserva che la scrittura privata del 18 dicembre 2012, riferibile alle parti in causa, dà prova delle obbligazioni che con la stessa ha assunto il . CP_1
La predetta scrittura, firmata da entrambe le parti, non è stata disconosciuta né in relazione alla sottoscrizione né avuto riguardo al contenuto della stessa.
Ciò che lamenta il convenuto è l'aver sottoscritto la scrittura privata perché indotto in errore.
In disparte la genericità delle circostanze poste a fondamento della doglianza relativa all'induzione in errore, non può sottacersi che la scrittura è chiara quanto alle obbligazioni che il si è assunto e CP_1
cioè gli oneri passivi ed i lavori extracapitolato.
L'istruttoria ha dimostrato che:
- i lavori extracapitolato furono realizzati perché commissionati dal Pt_1
- nella restituzione della quota i lavori extracapitolato non erano compresi;
- in vendita era stata posta la quota dell'unità immobiliare di proprietà della cooperativa;
- l'oggetto della scrittura – interessi passivi e lavori extracapitolato furono oggetto di trattativa tra le parti alla presenza del titolare dell'agenzia immobiliare.
Il teste ha dichiarato: “Confermo la circostanza nr. c4 articolata nella memoria 183 Testimone_1 cpc co.6, n.2 del 24.11.2017 a firma di parte convenuta”; “confermo la circostanza n.c5 della suddetta materia. Tanto posso riferire in quanto l'appartamento all'epoca preassegnato al sig. si trova Pt_1
proprio di fronte a quello mio quindi quando salivo sul cantiere per recarmi nel mio appartamento, dato che non c'erano porte di ingresso, visionavo anche gli altri appartamenti”. “Ricordo che i bagni del detto appartamento preassegnato al D'PR nonché i pavimenti non erano i materiali ammessi in capitolato. I detti materiali di capitolato li conoscevo bene in quanto li avevo visionati per la scelta di casa mia”. “Confermo la circostanza n.6c della predetta memoria;
tanto posso dire in quanto all'epoca l'immobile era stato assegnato al socio ”; “in merito alla circostanza n.c7 della Per_1 predetta memoria posso dire che nell'appartamento assegnato al nel 2012 non erano in corso CP_1
dei lavori poiché abbiamo avuto un periodo di fermo cantiere di due anni, perché la Cooperativa non ha pagato l'impresa ATET”. “Confermo la circostanza n.c8 della predetta memoria preciso che il fermo cantiere è durato due anni, cioè fino a metà del 2013 mentre gli appartamenti venivano consegnati più o meno a tutti i soci nel mese di dicembre 2013”. “In merito alla circostanza nr. 13 della predetta memoria, non corrisponde al vero che la quota da restituire al D'PR è comprensiva
pagina 3 di 5 dei lavori a titolo di extracapitolato, in quanto al momento del recesso di un socio la cooperativa restituisce solo la quota e quindi la somma versata a titolo di conto costruzione, mentre i lavori di extracapitolato sono a carico esclusivo di chi li vuole fare eseguire”; “preciso che il regolamento della cooperativa non prevede l'extracapitolato ed in caso di recesso il socio dovrebbe restituire l'immobile così come da progetto”. “Confermo la circostanza n.c14 della predetta memoria;
preciso che viene registrato in conto costruzione”; “confermo la circostanza n.c15 della predetta memoria;
ogni versamento ha la propria causale”.
Il teste ha dichiarato: “Confermo la circostanza n.d2 della memoria 183 cpc co.6 Testimone_2
n.2 firma di parte convenuta che mi viene letta”; “Confermo la circostanza n.d3 della predetta memoria;
preciso che i lavori di extracapitolato da me eseguiti riguardano i rivestimenti in cucina e un muro di separazione nel bagno che io ricordo”.
Il teste ha dichiarato: “in merito alla circostanza n.1 della memoria 183 n.2 di parte Testimone_3 attrice posso dire che è vero che l'immobile era in fase di costruzione, quasi terminato. Preciso che
l'immobile veniva visionato dall'acquirente alla presenza dell'agente immobiliare ”; Testimone_4
“in merito alla circostanza 1b della predetta memoria di parte attrice, non è vero che l'immobile era disponibile in quanto era in fase di costruzione”; “ in merito alla circostanza 1d della predetta memoria nulla so perché non ero presente all'incontro. Preciso che tra il e il D'PR CP_1
durante la trattativa che è avvenuta nel mio ufficio si discuteva anche di dare un valore alle opere di extracapitolato così qualificate dal ”; “Preciso che non ho mai visionato l'immobile e quindi Pt_1 nulla posso dire in merito ai lavori di extracapitolato”; “in merito alla circostanza 1e non posso dire nulla in quanto non ricordo essendo passati molti anni”.
Il teste ha dichiarato: “confermo la circostanza 2a della memoria ex art.183 di parte Testimone_4 attorea”; “in merito alla circostanza 2b preciso che l'immobile era disponibile in quanto vuoto ma non abitabile perché c'era ancora il cantiere”; “fui io ad accompagnare ma le prime volte agli CP_1
incontri non era presente Preciso che nei successivi incontri avvenuti, non ricordo quante volte Per_2
era presente e il capo cantiere”; “in merito alla circostanza 2d posso dire che ha Per_2 CP_1 visionato l'immobile così com'era allo stato dell'arte e nulla posso dire in merito ai lavori di extracapitolato anche perché sono passati troppi anni;” “in merito alla circostanza n.2e nulla posso dire perché non ricordo essere avvenuti questi fatti alla mia presenza”.
Il teste ha confermato le circostanze b3, b4, b5, b6, b7, 9 della memoria 183 co.6 cpc Testimone_5
n.2, ed ha anche dichiarato: “in merito alla circostanza b6 preciso che i lavori nell'appartamento avvenivano nell'anno 2012, ma successivamente al fermo cantiere”; “confermo la circostanza n.b13 della predetta memoria. Preciso che i lavori di extracapitolato potevano essere effettuati o tramite
pagina 4 di 5 contatto diretto tra il socio e la ditta esecutrice oppure per il tramite della cooperativa. Nel primo caso la fattura veniva emessa direttamente al socio e la cooperativa non ne veniva a conoscenza”;
“confermo la circostanza n.b14 della predetta memoria. Preciso che le causali dei versamenti sono due: interessi passivi sul mutuo contratto e pagamenti in conto costruzione”; “in merito alla circostanza n.2 della memoria ex art. 183 co.6 n.3 di parte attorea ricordo che ero presente solo al primo incontro. Preciso che i modi di ingresso nella cooperativa sono due: uno tramite domanda
l'altro tramite subentro che può avvenire solo se c'è una relazione di parentela tra il socio uscente e quello subentrante”; “nel caso di specie ricordo che comunicava che aveva una relazione CP_1 parentale con il ma nonostante ciò chiedeva la mediazione dell'agenzia immobiliare Pt_1 CP_1 ed è per questo che mi recai su loro richiesta all'agenzia Tecnocasa”; “in merito alla circostanza n.3 di parte attorea posso dire che per prassi normale il socio che subentra entra a vedere le condizioni dell'immobile e gli eventuali lavori di extracapitolato del quale si redige analitico verbale, comprensivo di tutti i lavori eseguiti per il quale veniva coinvolta la cooperativa. Tale verbale è in possesso sia del socio che della cooperativa”; “in merito alla circostanza n.4 della predetta memoria attorea, non ricordo se fossi presente, ma posso dire che il rapporto con l'agenzia immobiliare riguarda solo il D'PR ed il , ma non la cooperativa”. CP_1
Le dichiarazioni sin qui riportate dimostrano che il sia stato posto in condizioni di conoscere CP_1
esattamente le obbligazioni assunte con la scrittura privata del 18.10.2012.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55\2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di €13.200,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- condanna, altresì, il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 2.540,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 21 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 5 di 5