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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
7169/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli all'udienza del 6.03.2025, sulla domanda proposta con ricorso del 22.3.2024 contrassegnato dal N.R.G. 7169/2024, da nei confronti di Parte_1 [...]
ed , così provvede : Controparte_1 CP_2
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del pignoramento presso terzi ex art. 72-bis dpr n. 602/1973 documento n.
7184202300008118001 notificato all'odierno opponente poiché gli avvisi di addebito in esso contenuti atto sono inefficaci e non produttivi di effetti per i motivi esposti nella parte motiva del provvedimento;
b) dichiarata l'inefficacia del provvedimento impugnato con il ricorso, nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti dispone, pertanto, la revoca del pignoramento presso terzi ex art. 72-bis dpr n. 602/1973 documento n. 7184202300008118001 e nel merito dichiara il credito vantato dagli enti convenuti non dovuto c) condanna le parti convenute al pagamento, in solido fra loro, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione;
d) fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Napoli, 06.03.2025 il Giudice
Dott. Federico Bile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli all'udienza del 6.03.2025, sulla domanda proposta con ricorso del 22.3.2024 contrassegnato dal N.R.G. 7169/2024, da nei confronti di Parte_1 [...]
ed , così provvede : Controparte_1 CP_2
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del pignoramento presso terzi ex art. 72-bis dpr n. 602/1973 documento n.
7184202300008118001 notificato all'odierno opponente poiché gli avvisi di addebito in esso contenuti atto sono inefficaci e non produttivi di effetti per i motivi esposti nella parte motiva del provvedimento;
b) dichiarata l'inefficacia del provvedimento impugnato con il ricorso, nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti dispone, pertanto, la revoca del pignoramento presso terzi ex art. 72-bis dpr n. 602/1973 documento n. 7184202300008118001 e nel merito dichiara il credito vantato dagli enti convenuti non dovuto c) condanna le parti convenute al pagamento, in solido fra loro, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione;
d) fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Napoli, 06.03.2025 il Giudice
Dott. Federico Bile