Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/05/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3036/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 13/03/2025
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. BASSI ANTONELLA, per allegato al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
14/06/2019 – decr. om. del 09/07/2019 – cron. 3582 sub. R.G. 1812/2019);
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 13/06/2017) e Per_1
accertato che le condizioni corrispondono all'interesse della minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
1
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in PALMANOVA
(UD) il 05/09/2015 tra , nato a [...] il Parte_1
20/06/1973, e , nata a [...] il [...], Parte_2
alle seguenti condizioni:
1) assegna la casa familiare, sita in Bertiolo, Via Latisana n. 33,
catastalmente distinta in Mappa del Comune di Bertiolo a F° 10 mapp.le
1628 sub 6, a , dando atto che le parti riconoscono altresì Parte_2
a quest'ultima il diritto d'uso dei mobili che la corredano;
2) Dispone che la figlia minore rimanga affidata Persona_2
congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente della minore presso la madre.
3) Dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia almeno due volte alla settimana previo preavviso di almeno 24 ore, con possibilità di ulteriori visite su proposta dei ricorrenti e previo loro accordo con preavviso di almeno 24 ore, nel rispetto delle esigenze di salute, riposo e svago della figlia;
i fine settimana in cui la figlia rimarrà con il padre verranno stabiliti di volta in volta dai ricorrenti in base ai turni di lavoro del padre, non appena questi riceverà la relativa comunicazione, in modo che la minore trascorra dal genitore due weekend al mese;
relativamente ai periodi di vacanza della figlia, i genitori concorderanno con congruo anticipo una ripartizione dei giorni che consenta al padre di tenere la figlia con sé per almeno 7
giorni a Natale, 3 giorni a Pasqua e 15 giorni (anche consecutivi) durante l'estate, e che garantiranno alla minore la possibilità di trascorrere i giorni festivi (in particolare Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni presso la madre e il padre.
2 4) Dispone che versi a , a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile € 300,00 entro il giorno 5 di ciascun mese di riferimento, somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici I.S.T.A.T.
5) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con le modalità
e nei termini indicati nel Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, sezione di Udine dd. 28.08.2015, allegato al ricorso e sottoscritto dalle parti per presa visione e accettazione del relativo contenuto.
6) Dà atto che l'assegno unico e universale per la figlia a carico verrà
percepito al 100% da e che le deduzioni e detrazioni Parte_2
fiscali relativamente alle spese sostenute nell'interesse della figlia verranno ripartite al 50% tra i ricorrenti, al netto di eventuali contributi percepiti.
7) Dà atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio anche nell'interesse della figlia minore.
8) Le spese del presente giudizio sono interamente a carico di T_
.
[...]
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALMANOVA (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 17, parte II, serie C, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2015.
Udine, li 22/05/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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