Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 06/06/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n° 586/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa di previdenza pendente tra
, elettivamente domiciliato in Pescara (PE) in Viale Bovio 286 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Paolo Galliani, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti;
- ricorrente -
e
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Del Sordo e Cristina Grappone, come da procura generale alle liti Notaio del 22.03.2024 Repertorio n.37875 Raccolta Persona_1
n.7313 ed elettivamente domiciliato con i procuratori presso la sede legale dell'Istituto in Chieti,
Via Domenico Spezioli n. 12;
- resistente -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso l'istante ha convenuto in giudizio l' spiegando le seguenti conclusioni: CP_2
“1) in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di reversibilità della madre con decorrenza dalla data della domanda (28/04/2023) e per Per_2
l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei di pensione a favore del ricorrente dalla data CP_2
della domanda (28/04/2023).
l'attuale situazione di invalidità del sig. come sopra descritta secondo il quesito Parte_1
che il Giudice riterrà opportuno proporre alla luce delle richieste di cui alla premessa del ricorso.
3) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento degli CP_2
onorari del presente procedimento oltre rimborso forfettario, IVA e CNAP, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con ordinanza resa in data 14.03.2025 il Giudice ha disposto che la parte ricorrente provvedesse alla rinnovazione della notifica del ricorso all'indirizzo pec della Direzione provinciale dell' CP_2
competente per territorio risultante da pubblico registro ex art. 16 ter DL 179/2012.
Con memoria si è costituito in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del CP_2
contendere con compensazione delle spese di lite in quanto la pensione di reversibilità quale figlio maggiorenne inabile è stata liquidata a parte ricorrente con decorrenza dal 01.05.2023 e dal prossimo mese di giugno saranno in pagamento sia la rata di pensione in corso che gli arretrati dovuti.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, la difesa di parte ricorrente ha chiesto di dichiarare l'estinzione della causa per cessazione della materia del contendere, rimettendosi alla decisione del
Giudice per quanto concerne le spese di lite.
In data odierna, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa.
Occorre prendere atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.
La liquidazione della pensione di reversibilità quale figlio maggiorenne inabile in epoca successiva al deposito del ricorso non impone valutazioni in materia di spese di lite stante la non opposizione della difesa di parte ricorrente alla richiesta di compensazione delle stesse.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso il 06.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-